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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 2620 | Data di udienza: 19 Aprile 2012
* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Plagio da parte del candidato – Art. 13, co. 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 – Esclusione dal concorso – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2012
Numero: 2620
Data di udienza: 19 Aprile 2012
Presidente: D’Alessandro
Estensore: D’Alessandro


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Plagio da parte del candidato – Art. 13, co. 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 – Esclusione dal concorso – Legittimità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2620

 

PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Plagio da parte del candidato – Art. 13, co. 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 – Esclusione dal concorso – Legittimità.

 

L’esclusione del candidato da concorso per l’accesso nella P.A. per plagio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 13, co. 4, del d.P.R. n. 487 del 1994, deve essere legittimamente comminata qualora dalla prova scritta emerga: a) una copia fedele del testo non ammesso a consultazione; b)un’impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un’imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro di confronto; in tali ipotesi non si versa di fronte all’esercizio della sfera di discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione dispone in sede di valutazione delle prove di esame, atteso che il giudizio della commissione muove dall’oggettivo ed incontestabile riscontro della corrispondenza – per struttura, articolazione delle preposizioni e termini – di una parte non marginale dell’elaborato al testo assunto a termine di comparazione e, pertanto, in relazione al dettato dell’art. 13 cit. (e dei criteri di massima della commissione medesima), la misura espulsiva viene a configurarsi come dovuta a garanzia della regolarità del concorso e delle stesse posizioni di interesse degli altri partecipanti di non vedersi postergati rispetto a chi non abbia redatto la prova con autonoma elaborazione e personale apporto intellettuale. (Cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102).

 

Pres. Est. D’Alessandro – P.M. (avv.ti Pizzillo ed altro) c. Universita’ degli Studi del Sannio (avv. Mele) ed altro.

 

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2620

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2620

 

 

N. 02620/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06135/2010 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2010, proposto da: 
Pierangela Mottola, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Pizzillo e Stefano Sorvino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, corso V. Emanuele 715 c/o Cosenza; 
 
contro
 
Universita’ degli Studi del Sannio, rappresentata e difesa dall’avv. Aniello Mele, con domicilio in Napoli, piazza Bovio, 14; 
 
nei confronti di
 
Maria Grazia De Girolamo e Monica Facchiano, rappresentate e difese dall’avv. Enrico Iossa, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Toledo, 320; Maria Labruna, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cinque, con domicilio eletto in Napoli presso la Segreteria T.A.R.; 
 
p.i.: annullamento degli atti del concorso per la copertura di n. 2 posti di cat “ep”, posizione economica ep, area amministrativa gestionale per le esigenze delle risorse umane e sistemi, ed in particolare del decreto del direttore amministrativo dell’università del sannio n.929 del 22. 7. 2010, dei verbali della commissione nella parte in cui non hanno escluso dalle prove orali le tre contro interessate, nonché di ogni atto presupposto in preordine e conseguenza.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi del Sannio, di Maria Grazia De Girolamo,di Monica Facchiano e di Maria Labruna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Carlo D’Alessandro e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il giorno 8 novembre 2010, depositato il giorno 16 successivo, la dott. ssa Pierangela Mottola ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali si è classificata al quarto posto del concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti di categoria EP, bandito con decreto n. 197 del 28 febbraio 2008 del Rettore dell’Università del Sannio.
 
La ricorrente ha premesso in fatto che con decreto direttoriale n.197 del 28 febbraio 2008 la predetta Università ha bandito un corso – concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP (elevata professionalità), Area amministrativa e gestionale, per le esigenze dell’Area risorse umane riservato al personale in servizio presso l’Università.
 
Tale decreto ha previsto all’art. 6 che la selezione dei candidati sarebbe avvenuta “ a seguito di corso – concorso” ed all’art. 9 che “le prove di esame, che consistono in una prova scritta ed una prova orale, verteranno solo ed esclusivamente sul programma oggetto del corso che verrà trasmesso ai candidati prima dell’inizio dello svolgimento dei corsi”.
 
I candidati, pertanto, hanno partecipato al corso avente la durata di sessantatre ore e hanno basato la loro preparazione , in conformità alle previsioni del bando, sulle materie oggetto di lezione.
 
Sennonché solo al termine del corso, al momento della convocazione della prova scritta, i candidati sono stati informati che, che con decreto direttoriale n. 1570 del 23 dicembre 2009, era stata disposta la destinazione del posto EP, posizione economica EP1, inizialmente assegnato alla seconda divisione “Risorse umane, organizzazioni affari generali e attività negoziali”, all’Area Risorse e sistemi ed è stato autorizzato l’ampliamento da uno a due posti del bandito corso – concorso.
 
In particolare tale decreto ha previsto che un posto venisse destinato all’area “Risorsi e Sistemi” per le esigenze del “Settore personale e sviluppo organizzativo” e l’altro all’area “Risorse e Sistemi” per le esigenze del “Settore approvvigionamento Appalti e Patrimonio”.
Svolta la procedura concorsuale, con decreto n. 929 del 22 luglio 2010 il Direttore amministrativo dell’Università ha approvato gli atti del concorso con una graduatoria di merito che ha visto collocata al primo posto la dott.ssa Monica Facchiano con punteggio di 77,10, al secondo posto la dott.ssa Maria Grazia De Girolamo con punteggio di 77,05, al terzo posto la dott.ssa Maria Labruna con punteggio di 70, 55 ed infine la ricorrente, dott.ssa Pierangela Mottola con il punteggio di 70,30.
 
La Mottola ha articolato sei motivi di ricorso di violazione dell’art.13 d.p.r. n. 487 del 1994, di illegittimità dell’operato della commissione e dei risultati del concorso per mancata esclusione delle tre concorrenti graduate prima della medesima; di violazione del bando relativo al programma, della violazione della lex specialis; di eccesso di potere nelle forme di disparità di trattamento e di sviamento del procedimento.
In sostanza ha dedotto che i compiti redatti dalle prime due candidate sono identici alla dispensa a firma del docente dr. Telesio,con evidente vizio di plagio; le medesime hanno redatto uguale ipotesi di programmazione del fabbisogno del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, utilizzando lo stesso schema e gli stessi punteggi e giungendo allo stesso risultato;
 
l’altra candidata non ha formulato nessuna ipotesi di fabbisogno, ma la commissione, dopo aver motivato che la trattazione non appare sempre aderente al tema, ha attribuito alla medesima un punteggio pari a 21 con uno scarto rispetto alla ricorrente di soli due punti;
le prove di concorso, inoltre, non hanno riguardato le materie oggetto del corso – concorso, né il programma è stato trasmesso ai candidati prima dello svolgimento dei corsi.
 
Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi del Sannio e le tre contro interessate che nelle rispettive memorie hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso
 
DIRITTO
 
Preliminarmente deve essere contestata la tesi della ricorrente secondo la quale ai sensi degli articoli 56 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1952 e 43 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dall’art.11 della legge 3 aprile 1979, la rappresentanza in giudizio di una Università spetterebbe ope legis all’Avvocatura dello stato, con la conseguenza che le difese svolte nell’interesse dell’Università degli Studi del Sannio da un avvocato del libero foro, come nel caso di specie, dovrebbero ritenersi nulle e non essere prese in considerazione dal Collegio.
 
Invero, a seguito della legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha riconosciuto l’autonomia delle Università degli Studi e degli Enti di ricerca, le Università non sono più organi periferici dell’Amministrazione statale me Enti pubblici dotati di autonoma soggettività rispetto al Ministero, con la conseguenza che possono essere patrocinate anche da legali del libero foro.
 
Ugualmente è da disattendere l’eccezione sollevata in memoria dalle contro interessate Facchiano e De Girolamo, secondo le quali il ricorso sarebbe inammissibile perché non sarebbe stata sollevata nessuna censura nei confronti della posizione della dott.ssa Labruna , terza classificata nel concorso di cui si discute.
 
Emerge, infatti, dalla stesura del ricorso,ed in particolare dal terzo motivo, che la Mottola ha sostenuto che la candidata Labruna, che secondo la commissione, non avrebbe redatto l’elaborato sempre in aderenza al tema, si è vista attribuire un punteggio pari a 21 con uno scarto rispetto alla ricorrente medesima di soli due punti”.
 
Nel merito il ricorso è fondato.
 
Sussiste, infatti, la violazione dell’art. 13 del d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, dedotta con il primo motivo di ricorso; la norma citata, rubricata “adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte prevede al n. 3 che “ I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari”; al n. 4 inoltre che “ il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema , è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
Orbene, nel caso di specie, a seguito dell’analisi dei compiti redatti dalle prime due candidate in graduatoria, esibiti in copia autentica dalla ricorrente, è emerso, senza ombra di dubbio, che l’elaborato della De Girolamo è pressocchè identico alla dispensa, anch’essa allegata agli atti del ricorso, a firma del docente dr. Telesio, con conseguente vizio di plagio: infatti, dalla seconda pagina in poi l’elaborato ricopia, in alcuni passaggi pedissequamente, in altri quasi testualmente, il contenuto della dispensa dalla pagina 4 in poi.
 
Ciò comporta che la commissione durante lo svolgimento delle prove non ha vigilato con la dovuta attenzione sul comportamento dei candidati e quindi non ha escluso la dott.ssa De Girolamo dal concorso, ma soprattutto, in fase di correzione, non ha provveduto ad annullarne il compito plagiato, al contrario attribuendo il punteggio quasi massimo di 28 con una motivazione del tutto soddisfacente per la candidata.
 
Alle medesime conclusioni porta la lettura del compito della Facchiano, dal quale emerge chiaramente che la concorrente ha ripercorso e riproposto in modo pedissequo la dispensa a firma del dr. Telesio, in palese spregio delle regole concorsuali.
 
Secondo la giurisprudenza, invero, “l’esclusione del candidato da concorso per l’accesso nella pubblica amministrazione per plagio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 13, comma quarto, del d.p.r. n. 487 del 1994, deve essere legittimamente comminata qualora dalla prova scritta emerga: a) una copia fedele del testo non ammesso a consultazione; b)un’impostazione del tema o di parte di esso che costituisca una imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro di confronto. In tali ipotesi non si versa di fronte all’esercizio della sfera di discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione dispone in sede di valutazione delle prove di esame, atteso che il giudizio della commissione muove dall’oggettivo ed incontestabile riscontro della corrispondenza, – per struttura, articolazione delle preposizioni e termini -, di una parte non marginale dell’elaborato al testo assunto a termine di comparazione e pertanto, in relazione al dettato dell’art. 13 citato (e dei criteri di massima della commissione medesima), la misura espulsiva viene a configurarsi come dovuta a garanzia della regolarità del concorso e delle stesse posizioni di interesse degli altri partecipanti di non vedersi postergati rispetto a chi non abbia redatto la prova con autonoma elaborazione e personale apporto intellettuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 dicembre 2008 n. 6102).
Il Collegio in proposito condivide pienamente le considerazioni della Mottola, confortate dagli prove scritte allegate al ricorso unitamente alla dispensa del dr. Telesio, secondo la quale nel caso di specie, in particolare per la Di Girolamo, ma anche per la Facchiano, con qualche piccola differenza, si rileva, come segnalato dalla ricorrente con l’evidenziatore sugli allegati, non un elaborato in qualche modo concettualmente similare ai contenuti della dispensa (che potrebbe anche essere ammissibile come frutto di uno studio intenso e mnemonico), ma piuttosto una copia conforme e testuale, “parola per parola, aggettivo per aggettivo, avverbio per avverbio”, “utilizzando perfino la stessa identica punteggiatura”, “e per oltre quattro pagine pressoché ininterrotte”.
 
Quanto rilevato appare sufficiente a giustificare l’esclusione dal procedimento di concorso delle due candidate De Girolamo e Finocchiaro, con l’assorbimento delle ulteriori censure relative alle illegittimità che riguardano la loro partecipazione.
 
Infondato è, invece il terzo motivo di ricorso, con il quale La Mottola sindaca l’operato della Commissione che avrebbe sopravvalutato l’elaborato della candidata Labruna.
 
Come già si accennato in precedenza, la ricorrente postula una contraddizione tra la motivazione della validità della prova scritta della Labruna ed il voto assegnato alla medesima, 21, superiore di due punti a quello conferito alla ricorrente medesima.
 
Tuttavia, per aderire alla tesi della ricorrente occorreva che la medesima, più che stigmatizzare l’operato della Labruna, (per la quale la commissione comunque non ha espresso una valutazione sicuramente negativa, affermando che “la trattazione non appare aderente al tema proposto”) avesse dato dimostrazione della superiorità del proprio elaborato, tale da meritare un voto addirittura superiore a quello attribuito alla contro interessata.
 
D’altra parte, secondo la costante giurisprudenza, nelle procedure di concorso la valutazione o l’attribuzione del voto costituiscono giudizio tecnico discrezionale riservato alla commissione esaminatrice, non sindacabile in sede di legittimità, salvo che non risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, ipotesi che non ricorre nel caso di specie per quanto precisato in precedenza.
In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione con l’annullamento delle procedure concorsuali relativamente alle candidate De Girolamo e Facchiano.
Condanna le medesime, nonché l’Università degli Studi del Sannio alla somma complessiva di € 3.000, comprensiva di diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 1 marzo e del 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carlo D’Alessandro, Presidente, Estensore
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario
 
 
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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