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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 19440 | Data di udienza: 27 Gennaio 2012

 * DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Consistenza concreta dell’intervento – Disciplina sanzionatoria – Artt. 10, 22 e 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 – Attività demolitorio-ricostruttiva – Nozione di “ristrutturazione edilizia” – Nuova costruzione – Permesso di costruire – Necessità – Art. 3, 1° c. lett. d), T.U. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Maggio 2012
Numero: 19440
Data di udienza: 27 Gennaio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Fiale


Premassima

 * DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Consistenza concreta dell’intervento – Disciplina sanzionatoria – Artt. 10, 22 e 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 – Attività demolitorio-ricostruttiva – Nozione di “ristrutturazione edilizia” – Nuova costruzione – Permesso di costruire – Necessità – Art. 3, 1° c. lett. d), T.U. n. 380/2001.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 maggio 2012 (Ud. 27/01/2012) Sentenza n. 19440
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Consistenza concreta dell’intervento – Disciplina sanzionatoria – Artt. 10, 22 e 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.
 
In materia edilizia, la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento.
 
(annulla senza rinvio sentenza n. 1186/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/06/2009) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Alemanno
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Attività demolitorio-ricostruttiva – Nozione di “ristrutturazione edilizia” – Nuova costruzione – Permesso di costruire – Necessità – Art. 3, 1° c. lett. d), T.U. n. 380/2001.
 
L’art. 3, 1° comma – lett. d), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, ha esteso, la nozione di “ristrutturazione edilizia” ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Volumetria e sagoma, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Nella fattispecie, al contrario, il risultato finale dell’attività demolitorio-ricostruttiva non si prospetta coincidente, nella volumetria e nella sagoma, con il manufatto precedente, sicché l’intervento eseguito è stato ineccepibilmente qualificato come “nuova costruzione”, assoggettata esclusivamente al permesso di costruire (Cass., Sez. III, 18/03/2004, Calzoni, C. Stato: Sez. V, 29/05/2006, n. 3229; Sez. IV, 22/05/2006, n. 3006; Sez. II, 1/3/2006, n. 2687/04).

(annulla senza rinvio sentenza n. 1186/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/06/2009) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Alemanno


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 maggio 2012 (Ud. 27/01/2012) Sentenza n. 19440

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere rel.
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere
Dott. SANTI GAllARA – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) ALEMANNO MARIA GRAZIA N. IL 02/07/1953
2) ORLANDO GIOVANNI N. IL 07/10/1951
avverso la sentenza n. 1186/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA dei 27/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. T. Baglione che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità;
Udito il difensore, avv. G.Valentini- sostituto processuale dell’avv. C. Colucello – il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18.6.2009, ha confermato la sentenza 22.4.2008 del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Tricase, che aveva affermato la responsabilità penale di Alemanno Maria Grazia e Orlando Giovanni in ordine ai reati di cui:
– all’art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 [per avere – la prima quale proprietaria e committente ed il secondo quale direttore dei lavori – in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, realizzato la demolizione e ricostruzione di un immobile effettuando scavi finalizzati all’edificazione di un manufatto con superficie e volumetria maggiorate, non corrispondente a quello demolito, nonché per avere allargato una strada preesistente – acc. in Patii, il 15.2.20071;
– all’art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 (per avere realizzato le opere anzidette senza la necessaria autorizzazione paesaggistica];
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di mesi due di arresto ed euro 23.000,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione effettiva delle opere abusive ed all’effettivo ripristino entro due mesi dalla formazione dei giudicato.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:
– la insussistenza dei reati, in quanto gli scavi riscontrati dai verbalizzanti non erano destinati all’ampliamento del fabbricato demolito (tenuto anche conto della loro distanza dalle fondazioni originarie e della loro “scarsa profondità”, bensì ad un livellamento dei terreno, e non era emersa alcuna prova certa circa il presunto allargamento della strada;
– la estinzione del reato paesaggistico, perché la Alemmanno, in pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di appello, aveva provveduto alla demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Da ciò la necessità di disporre anche la revoca degli ordini ormai ottemperati, che tra l’altro non avrebbero potuto essere eseguiti dal direttore dei lavori.
 
Il difensore ha depositato in udienza certificazione dell’ufficio dello stato civile dei Comune di Morciano di Leuca attestante l’intervenuta morte dell’Orlando in data 25.10.2011.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Tenuto conto della certificazione anagrafica acquisita, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Giovanni Orlando, ai sensi degli artt. 69 e 129 cod. proc. pen., perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell’imputato.
2. II ricorso della Alemanno, invece, deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
2.1 Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha dato atto dell’intervenuta presentazione:
– di una DIA (in data 19.4.2006) riferita esclusivamente alla demolizione e sostituzione dei solai della costruzione preesistente;
– di una successiva DIA “in variante” del 9.2.2007 (asseritamente resa necessaria dall’intervenuto collasso della struttura) ove si prevedeva la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, con l’aggiunta di un “vuoto sanitario”, comportante la realizzazione di un volume aggiuntivo inferiore al 20% di quello dell’edificio principale, nonché la sistemazione della strada di accesso. Tale DIA “in variante” é stata presentata soltanto in epoca successiva ad un accesso di personale della Guardia forestale (effettuato il 5.2.2007) che aveva rilevato l’esecuzione di lavori totalmente difformi rispetto alle previsioni della prima denunzia di inizio dell’attività: l’edificio preesistente, infatti, era stato completamente demolito ed in adiacenza all’area già da esso occupata era stato realizzato uno scavo di circa mq.190.
 
Entrambe le decisioni di merito hanno razionalmente illustrato le ragioni evidenzianti la pretestuosità della prospettata attività di livellamento dei terreno mediante sbancamento ed hanno ricollegato, con argomentazioni logiche, i nuovi scavi effettuati ad una preordinata implementazione della superficie e dei volumi pregressi.
 
E’ stato anche accertato l’intervenuto allargamento di una strada, con conseguente mutamento delle sue caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali.
 
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
 
2.2 L’art. 10, 1° comma – lett. C), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”.
 
L’art. 22, 3° comma – lett. a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, comunque, che – a scelta dell’interessato – possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume.
 
Le “modifiche del volume” previste dall’art. 10 possono consistere, però, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia” e “nuova costruzione”.
 
L’art. 3, 1° comma – lett. d), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, ha esteso, inoltre, la nozione di “ristrutturazione edilizia” ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
 
Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione.
 
Nella vicenda in esame, al contrario, il risultato finale dell’attività demolitorio-ricostruttiva non si prospetta coincidente, nella volumetria e nella sagoma, con il manufatto precedente, sicché l’intervento eseguito è stato esattamente qualificato come “nuova costruzione”, assoggettata esclusivamente al permesso di costruire (vedi Cass., Sez. III, 18 marzo, 2004, Calzoni. Vedi pure, in tal senso, C. Stato: Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3229; Sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 2687/04).
 
2.3 Non risulta esperito, inoltre, un procedimento di DIA puntualmente correlato, prima del loro inizio, all’esecuzione dei lavori in oggetto e, nei casi previsti dal 3° comma dell’art. 22 del T.U. n. 380/2001 – in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire – la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integra il reato di cui al successivo art. 44 (vedi Cass.: Sez. III, 9 marzo 2006, n. 8303; Sez. III, 26 gennaio 2004, n. 2579, Tollon; Sez. V, 26 aprile 2005, Giordano).
 
Tale principio é stato espressamente dichiarato dal D.Lgs. 27-12-2002, n. 301, attraverso l’introduzione del comma 2-bis all’art. 44 del T.U. n. 380/2001, secondo il quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa”.
 
Va affermato, conseguentemente, che – in materia edilizia – la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento.
 
3. Manifestamente infondate sono pure le argomentazioni riferite in ricorso alla possibilità di applicazione dell’art. 181, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 42/2004, che prevede una causa speciale di estinzione del reato paesaggistico di cui al 1° comma, conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree e degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga condanna.
 
Nella specie la rimessione in pristino – anche qualora fosse stata correttamente e compiutamente realizzata (circostanza evidentemente non verificabile in questa sede di legittimità) – sarebbe intervenuta dopo la pronunzia di condanna (e dopo la lettura del dispositivo di conferma della stessa in grado di appello), laddove il legislatore ha inteso invece premiare lo “spontaneo” ravvedimento operoso dell’agente con una disposizione normativa di favore che non contiene alcun riferimento alla necessità della formazione del giudicato.
 
4. In sede di esecuzione potrà essere accertato se si siano effettivamente verificate le condizioni alle quali i giudici del merito hanno correlato l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena.
 
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la Alemanno “abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,  
equitativarnente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000/00.
 
P.Q.M.
 
la Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Orlando Giovanni, perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell’imputato.
 
Dichiara inammissibile il ricorso di Alemanno Maria Grazia e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
 
ROMA, 27.1.2012

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