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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 2849 | Data di udienza: 10 Maggio 2012
* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Revoca del Bando – Annullamento di un’intera sequenza procedimentale – Lesione delle posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate dei candidati – In assenza di comunicazione di avvio del procedimento di autotutela – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2 ^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2012
Numero: 2849
Data di udienza: 10 Maggio 2012
Presidente: D’Alessandro
Estensore: Pasanisi


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Revoca del Bando – Annullamento di un’intera sequenza procedimentale – Lesione delle posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate dei candidati – In assenza di comunicazione di avvio del procedimento di autotutela – Illegittimità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 18 giugno 2012, n. 2849

 

PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Revoca del Bando – Annullamento di un’intera sequenza procedimentale – Lesione delle posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate dei candidati – In assenza di comunicazione di avvio del procedimento di autotutela – Illegittimità.

 

La decisione di bandire un concorso, ovvero di procedere all’assunzione di dipendenti mediante utilizzo di pregressa graduatoria concorsuale, come anche la revoca di tali atti, sono atti di natura provvedimentale, volti alla cura di interessi pubblici, e come tali sono soggetti all’applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l’adempimento garantistico di partecipazione di conoscenza è atto dovuto per tutti i procedimenti di autotutela o di secondo grado; non può sostenersi, infatti, che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non sia necessario al cospetto di un provvedimento finale, quale l’annullamento di un’intera sequenza procedimentale, che dispieghi effetti preclusivi che incidono su posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate, quali sono indubbiamente quelle di candidati di un pubblico concorso che abbiano già superato le prove scritte ed orali dovendosi riconoscere, in specie al candidato ad un pubblico concorso che abbia già sostenuto le prove scritte, il titolo a ricevere dall’Amministrazione comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del bando in quanto portatore di una posizione legittimante; pertanto, ancorché la procedura revocata – che si trovi in uno stato notevolmente avanzato – non sia ancora giunta a conclusione, la semplice posizione di candidato a concorso pubblico fonda una posizione qualificata e differenziata tale da abilitare all’impugnativa di atti di ritiro in via di autotutela, “a fortiori” non può disconoscersi, oltre alla legittimazione all’impugnazione, il “diritto” alla comunicazione d’avvio del procedimento di autotutela al candidato che, avendo già sostenuto tutte le prove concorsuali ed avendo appreso di essersi classificato nella graduatoria di merito, ha di sicuro un interesse differenziato e qualificato in ordine agli esiti della procedura concorsuale in vista del conseguimento delle utilitates connesse. (Cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 27 gennaio 2009, n. 406).

 

Pres. D’Alessandro, Est. Pasanisi – La Collina Soc. Coop a r.l. (avv.ti Miani ed altro) c. Comune di Casamarciano (avv. Colucci).


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 18 giugno 2012, n. 2849

SENTENZA

  

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 18 giugno 2012, n. 2849

 

N. 02849/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05796/2011 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2011, proposto da: 
 
società “La Collina Soc. Coop a r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Camillo Lerio Miani e Francesco Miani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Toledo 116; 
 
contro
 
Comune di Casamarciano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Colucci, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Depretis 102 presso lo studio dell’avvocato Andrea Moschiano; 
 
per l’annullamento, previa sospensione:
a) della delibera della Giunta Comunale di Casamarciano n. 81 del 06/07/2011, avente ad oggetto “P.E.E.P. loc. S. Maria – Presa d’atto proposta ed indirizzo alla G.C. del Responsabile del 3° Settore Tecnico”, con la quale è stato <<deciso di fornire al Responsabile del 3° Settore gli opportuni indirizzi di non procedere all’assegnazione definitiva alle cooperative edilizie, alle imprese ed ai privati delle aree ricadenti nel P.E.E.P. in località S. Maria e, quindi, di revocare in autotutela la determina settoriale n. 90 del 19/11/09 e, conseguentemente di predisporre ogni atto teso alla revoca della delibera di C.C. n. 39 del 5/12/04, atto prodromico della procedura di assegnazione e di ogni atto di natura politica e gestionale conseguente successivo>>;
 
b) della conseguente, rectius, contestuale Determina del Responsabile del 3° Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Casamarciano, R.G. n. 405, R.S. n. 178, adottata il 6/7/2011 che, richiamata la delibera di G.C. n. 81 del 6/7/2011, ha stabilito <<di non procedere all’assegnazione definitiva alle cooperative edilizie, alle imprese ed ai privati delle aree ricadenti nel P.E.E.P. in località S. Maria>> riservandosi l’adozione di ogni ulteriore atto;
 
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso per quanto possa occorrere, la proposta del 5/7/2011 a firma del Responsabile del 3° Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici fatta alla Giunta Comunale e da questa fatta propria e ripetuta integralmente nella delibera n. 81/2011 comunque lesiva del diritto della società cooperativa ricorrente, già utilmente collocata nella graduatoria provvisoria, di ottenere l’assegnazione del lotto assegnatole e del relativo ius aedificandi.
 
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casamarciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
1. Con atto notificato in data 18 novembre 2011 e depositato in pari data, la società “La Collina Soc. Coop a r.l.” ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Casamarciano avverso i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
 
Al riguardo, la società ricorrente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
– che il vigente P.R.G. del Comune di Casamarciano (approvato con decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 241 del 3/4/01), aveva destinato la zona C11, della superficie di circa 48.880 m² sita in località Santa Maria, ad interventi di edilizia residenziale pubblica;
– che il Consiglio Comunale, con atto n. 17 del 08/7/04, aveva approvato il P.E.E.P. in località Santa Maria e successivamente, con deliberazione del 9/12/04, aveva approvato il bando per l’assegnazione dei lotti in detta area;
– che, pertanto, con delibera n. 84 dell’ 1/7/05, la Giunta Comunale aveva nominato la Commissione per l’istruttoria delle domande di assegnazione e quindi, con Determina n. 90 del 19/11/09 del Dirigente del Settore Tecnico, era stata approvata la graduatoria provvisoria di detta procedura, nella quale la società ricorrente risultava posizionata al primo posto;
 
– che, tuttavia, all’approvazione della graduatoria provvisoria non faceva seguito l’approvazione della graduatoria definitiva;
– che, pertanto, la cooperativa ricorrente e le altre cooperative collocate utilmente nella graduatoria, avevano dapprima intimato il Comune di provvedere all’assegnazione definitiva delle aree e, quindi, avevano chiesto l’intervento sostitutivo alla Provincia, al cui ordine di provvedere, per tutta risposta, la Giunta Comunale del Comune di Casamarciano aveva approvato l’impugnata delibera n. 81 del 6/7/2011, con la quale aveva in sostanza disposto la revoca in autotutela della Determina n. 90 del 19/11/09;
 
– che le ragioni della disposta revoca erano individuate nelle seguenti considerazioni: che non risulta alcun atto di assegnazione definitiva; che l’amministrazione provinciale ha richiesto che, prima del rilascio dei relativi permessi di costruire, sia effettuato un supplemento di indagini dirette a valutare la stabilità dell’area; che sia messo in esercizio il sistema fognario di progetto intercomunale e sia integralmente stralciata dal Piano l’area ad alta pericolosità idraulica per fenomeni di alluvionamento; che non risulta realizzato il collettore fognario al servizio del P.E.E.P. tra via Cav. Barone e via Pizzone.
Tanto premesso, la società ricorrente deduceva l’illegittimità dell’impugnata delibera e degli altri atti in epigrafe indicati con i seguenti tre motivi di ricorso: 1) violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento; 2) eccesso di potere per mancata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento del provvedimento di assegnazione delle aree P.E.E.P.; 3) difetto di motivazione e carenza dei presupposti in relazione alle ragioni addotte dall’amministrazione comunale per giustificare l’adozione dell’impugnato provvedimento di revoca, che sarebbero assolutamente infondate e pretestuose.
2. Con ordinanza n. 1989 del 16 dicembre 2011, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare.
 
3. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2012 si costituiva in giudizio del Comune di Casamarciano depositando comparsa di costituzione e documenti, contestando la ricevibilità e la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione. La causa veniva quindi riservata per la decisione.
 
DIRITTO
 
1. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, sollevata in comparsa di costituzione dal Comune di Casamarciano.
 
Secondo la difesa della resistente amministrazione comunale, il ricorso sarebbe tardivo in quanto notificato ben oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione dell’atto impugnato. Nella specie, infatti, non sarebbe necessaria la notificazione individuale del provvedimento e, nel contempo, la pubblicazione dell’atto nell’albo comunale sarebbe prevista direttamente dalla legge, per cui il termine per proporre la relativa impugnazione non potrebbe che decorrere dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.
L’eccezione non può essere condivisa.
 
Ai sensi dell’articolo 41, comma secondo, c.p.a., il termine di 60 giorni per proporre l’impugnativa giurisdizionale di un provvedimento amministrativo decorre dal giorno della notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Come appare evidente, la regola della decorrenza del termine di impugnazione dalla data di scadenza della pubblicazione si applica soltanto in relazione ai provvedimenti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale.
 
Nella fattispecie in esame, tuttavia, contrariamente a quanto implicitamente presupposto dall’amministrazione comunale, la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 6 luglio 2011 e la conseguente Determina del Responsabile del 3° Settore adottata in pari data richiedevano, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione nei confronti della cooperativa odierna ricorrente, la loro notificazione a quest’ultima.
Con la delibera n. 81 del 6 luglio 2011, infatti, la Giunta Comunale ha deciso di predisporre ogni atto teso alla revoca del bando per l’assegnazione area P.E.E.P. (di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 9 dicembre 2004) e dell’intera relativa procedura.
Con la Determina R.G. n. 405, R.S. n. 178, adottata nella stessa data del 6/7/2011, il Responsabile del 3° Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici ha deciso di non procedere all’assegnazione definitiva alle cooperative edilizie, alle imprese ed ai privati delle aree ricadenti nel P.E.E.P. in località Santa Maria.
 
Tuttavia, la procedura di assegnazione, per quanto riguarda le cooperative e le imprese, risultava oramai già conclusa con l’approvazione e la pubblicazione all’albo comunale e sul sito informatico del Comune delle relative graduatorie, disposta con la determina n. 90 del 19/11/09 del Capo Settore del 4° Settore Tecnico Servizio Urbanistica (in cui si legge che <<allo stato, l’unico atto possibile è la pubblicazione delle graduatorie delle cooperative ed imprese stilate dalla Commissione che, alla luce delle predette considerazioni, non hanno subito modifiche e che quindi devono intendersi definitive>>).
 
Gli impugnati provvedimenti di revoca, venendo ad incidere su situazioni soggettive qualificate (quali quelle dei soggetti già inseriti nelle graduatorie stilate ai fini dell’assegnazione, tra cui la società odierna ricorrente, collocata al primo posto della propria graduatoria), richiedevano quindi, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la notificazione individuale (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 11 agosto 2009, n. 2180, in fattispecie analoga, concernente provvedimenti di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione provvisoria mediante approvazione di una nuova graduatoria definitiva della gara d’appalto).
 
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1. Deve infatti essere condivisa la prima censura di ricorso.
 
Alla luce di quanto considerato nel punto 1) che precede, è innegabile che la cooperativa ricorrente abbia acquisito, in base alla determina n. 90 del 19/11/09, una posizione qualificata e differenziata ai fini dell’assegnazione.
Pertanto, anche se la procedura revocata ancora non era giunta a conclusione (non essendo stato predisposto lo schema di convenzione, né essendo state espropriate le aree da assegnare), tuttavia tale procedura si trovava in uno stato notevolmente avanzato, nel quale già era possibile individuare i soggetti che ne avrebbero tratto vantaggio (come appunto la società ricorrente, che risultava utilmente collocata nell’approvata graduatoria definitiva ed alla quale, quindi, in applicazione della regola posta dall’articolo 7 della legge n. 241/1990, occorreva comunicare l’avvio del procedimento di autotutela: cfr. C.d.S., sez. VI, 20 febbraio 2002, n. 1059, secondo cui <<La decisione di bandire un concorso, ovvero di procedere all’assunzione di dipendenti mediante utilizzo di pregressa graduatoria concorsuale, come anche la revoca di tali atti, sono atti di natura provvedimentale, volti alla cura di interessi pubblici, e come tali sono soggetti all’applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241>>; cfr., altresì, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 27 gennaio 2009, n. 406, secondo cui <<L’adempimento garantistico di partecipazione di conoscenza di cui all’art. 7, l. n. 241 del 1990 è atto dovuto per tutti i procedimenti di autotutela o di secondo grado secondo orientamento giurisprudenziale pacifico. Né potrebbe opinarsi che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non sia necessario al cospetto di un provvedimento finale, quale l’annullamento di un’intera sequenza procedimentale, che dispieghi effetti preclusivi che incidono su posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate, quali sono indubbiamente quelle di candidati di un pubblico concorso che abbiano – come nella specie – già superato le prove scritte ed orali dovendosi riconoscere, in specie al candidato ad un pubblico concorso che abbia già sostenuto le prove scritte, il titolo a ricevere dall’Amministrazione comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del bando in quanto portatore di una posizione legittimante. Ne consegue che, se la semplice posizione di candidato a concorso pubblico fonda una posizione qualificata e differenziata tale da abilitare all’impugnativa di atti di ritiro in via di autotutela, “a fortiori” non può disconoscersi, oltre alla legittimazione all’impugnazione, il “diritto” alla comunicazione d’avvio del procedimento di autotutela al candidato che, avendo già sostenuto tutte le prove concorsuali ed avendo appreso di essere classificato al 5 posto della graduatoria di merito, ha di sicuro un interesse differenziato e qualificato in ordine agli esiti della procedura concorsuale in vista del conseguimento delle utilitates connesse>>).
 
2.2. Il ricorso si presenta fondato anche in relazione alla terza censura, concernente l’aspetto sostanziale della motivazione degli impugnati provvedimenti di revoca.
 
I punti centrali della motivazione risiedono nel mancato rispetto delle prescrizioni fornite dall’amministrazione provinciale in sede di controllo di conformità.
 
Come infatti si evince dallo stesso provvedimento impugnato, l’amministrazione provinciale aveva dato parere favorevole a tre condizioni: 1) che, prima del rilascio dei permessi di costruire, sia effettuato un supplemento di indagini dirette a potere più compiutamente valutare la stabilità dell’area in funzione delle realizzazioni da effettuare (come prescritto dal Comitato Tecnico Regionale Sezione Provinciale di Napoli); 2) che, prima del rilascio dei permessi di costruire, sia in esercizio il sistema fognario di progetto intercomunale atto a ricevere i reflui del Piano di Zona e sia integralmente stralciata dal Piano l’area ad alta pericolosità idraulica per fenomeni di alluvionamento (come prescritto dall’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania).
 
Tali prescrizioni, come ritenuto dall’amministrazione comunale negli impugnati provvedimenti, non risulterebbero rispettate, in quanto il progetto esecutivo di realizzazione della strada di collegamento tra via Cav. Barone e via Pizzone (che prevedeva la realizzazione del collettore fognario al servizio del P.E.E.P.), <<allo stato non risulta realizzato e mancante di finanziamento, come non risulta stralciata dal PEEP …, l’area ad alta pericolosità idraulica>>.
 
Inoltre, ulteriore elemento ostativo è stato ravvisato nel mancato rinvenimento delle comunicazioni che l’organo procedente avrebbe dovuto inviare ai proprietari degli immobili compresi nel Piano per l’attivazione delle procedure di esproprio dirette all’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi.
 
Come tuttavia già ritenuto da questa Sezione in sede cautelare, le riferite condizioni considerate ostative all’assegnazione definitiva delle aree, oltre ad essere state indicate dalla Provincia quali prerequisiti della successiva fase di rilascio del permesso di costruire, sono legate ad adempimenti di competenza della stessa amministrazione comunale procedente, cui spetta di attivare i relativi procedimenti (anche per ciò che concerne le comunicazioni ai proprietari da espropriare).
 
È evidente, quindi, che l’amministrazione comunale non può addurre a fondamento della revoca il mancato espletamento di attività di sua competenza, sia perché tale motivo sarebbe palesemente irragionevole ed ingiusto nei confronti del privato destinatario del precedente provvedimento, sia perché comunque tale fattispecie non rientrerebbe nel paradigma normativo di cui all’articolo 21 quinques della legge n. 241/1990 (che circoscrive l’esercizio del potere di revoca a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero al mutamento della situazione di fatto o ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario).
Come inoltre rilevato dalla ricorrente con la censura in esame, la stessa Giunta Comunale ha poi approvato, con la delibera n. 98 del 12 ottobre 2011, i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra via Cav. Barone e via Pizzone.
 
Tale circostanza dimostra vieppiù la labilità delle motivazioni contenute nel provvedimento di revoca.
 
Si tratta infatti di lavori che (alla luce di quanto indicato nello schema di programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2012-2014, allegato alla suddetta delibera), non risultano affatto mancanti di finanziamento (come indicato nell’impugnato provvedimento), ma rientrano, al contrario, nel quadro delle risorse disponibili, nelle disponibilità finanziarie del primo anno.
3. In conclusione, il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Condanna il Comune di Casamarciano al pagamento in favore della società ricorrente delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carlo D’Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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