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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 18774 | Data di udienza: 29 Febbraio 2012

* RIFIUTI – Confisca del mezzo di trasporto in sequestro – Decreto penale – Esclusione della confisca – Funzione sanzionatoria – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confische obbligatorie speciali e  confische obbligatoria – Differenza – Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 e art. 240, c. 2, cod. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2012
Numero: 18774
Data di udienza: 29 Febbraio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Franco


Premassima

* RIFIUTI – Confisca del mezzo di trasporto in sequestro – Decreto penale – Esclusione della confisca – Funzione sanzionatoria – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confische obbligatorie speciali e  confische obbligatoria – Differenza – Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 e art. 240, c. 2, cod. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 16 maggio 2012 (Cc. 29/02/2012) Sentenza n. 18774 

RIFIUTI – Confisca del mezzo di trasporto in sequestro – Decreto penale – Esclusione della confisca – Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 –  Funzione sanzionatoria.
 
La confisca ex artt. 256 e 259 d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha chia­ramente una funzione sanzionatoria, è una forma di rappresaglia legale nei con­fronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della sanzione penale principale e debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sa­rebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia. 
 
(dich. inamm. il ricorso del PM., avverso il decreto penale di condanna, emesso il 14 giugno 2011 dal Gip del tribunale di Orvieto) Pres. Mannino, Est. Franco, Ric. PM in proc. Staicu
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – RIFIUTI – Confische obbligatorie speciali e  confische obbligatora – Differenza –  Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 e  art. 240, c. 2, cod. pen..
 
La confisca ex artt. 256 e 259 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura speciale e rientra appunto fra le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialità può consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile. Tuttavia, le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quel­la di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen. avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, sicché la previsione della applicabilità della misura di sicurezza pa­trimoniale ex art. 240, comma 2, cod. pen. non è estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stes­sa legge speciale la consente (Cass. Sez. Un., 15.12.1992, n. 1811/93, Bissoli, m. 192494; Sez. Un., 25.3.1993, n. 5, Carlea m. 193120; Cass. Sez. III, 11.1.2005, n. 2949, Gazziero, m. 230868).  Inoltre, la confisca ex art. 240, comma 2, cod. pen. è generale, e proprio per que­sto la disposizione non distingue tra sentenza di condanna, patteggiamento e decreto penale (ricomprendendo quindi anche quest’ultimo) combaciando con l’ art. 460 cod. proc. pen. che prevede appunto la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen. nel caso di decreto penale.
 
(dich. inamm. il ricorso del PM., avverso il decreto penale di condanna, emesso il 14 giugno 2011 dal Gip del tribunale di Orvieto) Pres. Mannino, Est. Franco, Ric. PM in proc. Staicu

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 16 maggio 2012 (Cc. 29/02/2012) Sentenza n. 18774

SENTENZA

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
 
1. Dott. Saverio Mannino         – Presidente
2. Dott. Alfredo Teresi – Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco – Consigliere Rel.
4. Dott.ssa Guida I. Mulliri         – Consigliere
5. Dott. Alessandro Andronio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribuna­le di Orvieto;
avverso il decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, emesso il 14 giugno 2011 dal Gip del tribunale di Orvieto nei confronti di Staicu Sorin Florin e Trusca Costantin, e del conseguente provvedimento in data 18 giugno 2011 di restituzione dell’automezzo sequestrato;
udita nella udienza in camera di consiglio del 29 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; 

Svolgimento del processo
 
In data 21.2.2011 il pubblico ministero di Orvieto chiese al Gip l’emissione, nei confronti di Staicu Sorin Florin e Trusca Costantin, di decreto penale di condanna per € 1.500,00 ciascuno in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché la confisca del mezzo di trasporto in sequestro.
 
In data 14 giugno 2011 il Gip emise il richiesto decreto penale senza disporre la confisca. Con provvedimento del 18.6.2011 il Gip dispose poi la revoca del sequestro dell’automezzo in questione e la sua restituzione all’avente diritto.
 
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Orvieto propone ricorso per cassazione contro entrambi i suddetti provvedimenti, deducendo che si tratta di provvedimenti abnormi perché emessi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. In particolare, deduce:
1) violazione dell’art. 459 cod. proc. pen., perché, in caso di non accogli­mento della richiesta di decreto penale di condanna, il GIP deve restituire gli atti al PM ovvero pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 
 
Nella specie, era stata espressamente richiesta anche la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti. Pertanto il Gip, se riteneva di segui­re il prevalente indirizzo di questa Corte – secondo cui la confisca obbligatoria prevista dall’art. 259, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di senten­za di condanna o di patteggiamento, non può essere disposta con il decreto pe­nale di condanna – avrebbe dovuto restituire gli atti al PM poiché si era in pre­senza di una confisca obbligatoria. Quindi i due provvedimenti tra loro collegati sono abnormi perché rendono impossibile una confisca che è prevista come ob­bligatoria dal citato art. 259, comma 2.
 
Inoltre, l’obbligo di restituzione degli at­ti al PM in caso di non accoglimento della richiesta, non è limitato alla quantifi­cazione della pena ma riguarda tutto l’iter procedurale. Il PM, quando le sue ri­chieste non siano state recepite in toto, non può proporre opposizione e, poiché si tratta di confisca obbligatoria, il Gip non può disporre il dissequestro e la re­stituzione del bene ma deve restituire gli atti al PM affinché attivi il procedi­mento ordinario.
 
2) violazione dell’art. 259 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Osserva che la con­fisca obbligatoria ivi prevista non è completamente autonoma dalla disciplina generale dell’art. 240 cod. pen. Tale confisca, comunque, si può considerare quale misura di carattere sanzionatorio, non inquadrabile tra le misure di sicu­rezza, con funzione eminentemente repressiva e non preventiva. Essa è quindi compatibile con il rito prescelto, non costituendo una misura di sicurezza patrimoniale. La confisca é applicabile anche con il decreto penale di condanna, che costituisce sempre una sentenza di condanna, in cui il contraddittorio è postici­pato. Il dato testuale dell’art. 259 non è indicativo, sia che si consideri la confi­sca come sanzione e non misura di sicurezza sia che la si ritenga tale ed equipa­rata alla confisca obbligatoria. Il ricorrente osserva inoltre che, per i reati am­bientali, la sanzione più penetrante e punitiva è proprio quella della confisca del veicolo; peraltro, esistono casi in cui il trasporto dei rifiuti non ha connotati par­ticolarmente gravi nei quali, anche per rispetto del principio di ragionevole du­rata del processo e della funzione rieducativa della pena, è opportuno utilizzare un procedimento alternativo rapido ed efficace. Del resto, se il soggetto propone opposizione la confisca sarebbe irrogabile con la susseguente sentenza di con­danna. 
 
Rileva infine che queste considerazioni attengono alla ritenuta regolarità del comportamento della procura e non alla abnormità del provvedimento, la quale deriva dal fatto che il Gip avrebbe dovuto restituire gli atti al PM e non emettere decreto penale di condanna, depauperato dalla richiesta di confisca del mezzo. 
 
Analogamente abnorme è il successivo e collegato provvedimento di dissequestro perché rende inutile l’art. 259, comma 2, cit. e viola l’art. 459 cod. proc. pen. essendo in contrasto con la richiesta del PM. Chiede infine la rimes­sione alle sezioni unite della questione pregiudiziale sulla possibilità di disporre con decreto penale la confisca del veicolo ai sensi dell’art. 259 cit.
 
Motivi della decisione
 
Con il secondo motivo il ricorrente sembra dedurre la illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché la confisca del mezzo di trasporto prevista ob­bligatoriamente dall’art. 259, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso sentenza di condanna o di patteggiamento dovrebbe essere adottata anche nel caso di decreto penale di condanna, sia che la si qualifichi come sanzione sia che la si qualifichi come misura di sicurezza. Rileva il ricorrente che la discipli­na di tale confisca non è del tutto autonoma da quella generale dell’art. 240 cod. pen. e comunque è compatibile con il procedimento per decreto perché non co­stituisce una misura di sicurezza patrimoniale ma ha funzione precipuamente repressiva. La detta confisca è inoltre applicabile anche con il decreto penale, perché questo costituisce pur sempre una sentenza di condanna, in cui il con­traddittorio è posticipato.
 
Nel ricorso si afferma peraltro esplicitamente che le suddette considerazio­ni riguardano la regolarità del comportamento della Procura della Repubblica e non l’abnormità del provvedimento impugnato. Tuttavia, subito dopo si chiede la rimessione alle Sezioni Unite della questione concernente la possibilità di di­sporre con decreto penale la confisca del veicolo ai sensi dell’art. 259 cit.
Nonostante queste perplessità, può ritenersi che il ricorrente abbia inteso proporre ricorso per cassazione contro il decreto penale anche perché ritenuto illegittimo per la ragione indicata. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Anche in assenza di una disposizione specifica, deve ritenersi consenti­to al P.M. di ricorrere per cassazione contro il decreto penale di condanna in base alla previsione dell’art. 111 Cost.» (Sez. III, 22.5.2007, n. 23710, P.M. in proc. Lotito, m. 237395, in un caso di omessa applicazione dell’ordine di demo­lizione); <(Il decreto penale di condanna é assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubbli­co ministero, purché al momento della presentazione dell’impugnazione il sud­detto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall’imputato. (Fattispecie in tema di ricorso presentato per l’omessa applica­zione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente)» (Sez. IV. 13.2.2008, n. 11358, P.M. in proc. Tsokov, m. 238939).
 
Inteso quindi il secondo motivo come impugnazione del decreto penale ex art. 111 Cost., per avere omesso di disporre la confisca del veicolo, ex art. 259 cit., il motivo stesso deve ritenersi manifestamente infondato. Esso infatti si li­mita a contestare la recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – espressa dalle sentenze Sez. III, 22.5.2008, n. 26548, Mazzucato, m. 240343; Sez. III, 19.3.2009, n. 24659, Mongardi, m. 244019; Sez. III, 7.7.2009, n. 36063, P.M. in proc. Renna, in. 244607 – senza peraltro proporre considerazioni diverse da quelle già ampiamente esaminate e disattese dalle dette decisioni e senza confutare tutte le argomentazioni su cui tali decisioni si fondano.
 
A tali decisioni pertanto si fa qui integrale richiamo, ricordando soltanto che le prime due decisioni – relative alla confisca del terreno per il reato di ge­stione di discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma fondate su argomentazioni valevoli anche per la confisca del veicolo per il reato di trasporto illecito ex art. 259, comma 2 – hanno rilevato che le dette disposizioni contemplano quali provvedimenti ai quali consegue la confisca ob­bligatoria dell’area adibita a discarica abusiva o del veicolo utilizzato per il trasporto illecito esclusivamente la sentenza di condanna e quella di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e non anche il decreto penale di condanna. Corrispondentemente, l’art. 460, comma 2, cod. proc. pen., dispone che con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall’art. 240, comma 2, cod. pen., e, quindi, escludendo implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge.
 
Per estendere la possibilità di confisca anche al decreto penale sono possi­bili due percorsi: a) o si ritiene che l’art. 460 cod. proc. pen. si applichi a tutti i casi di confisca obbligatoria, ossia si estende analogicamente questa disposizio­ne fino a farle comprendere non solo la confisca obbligatoria nei casi dell’art. 240, comma 2, cod. pen., ma altresì i casi in cui la obbligatorietà della confisca sia stabilita da leggi speciali; b) o si ritiene che le citate disposizioni del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applichino in via analogica oltre che alla sentenza di con­danna ed a quella di patteggiamento, anche alla ipotesi del decreto penale di condanna.
 
Sennonché entrambi questi percorsi sono preclusi dal divieto di analogia previsto dall’art. 14 preleggi, che concerne sicuramente anche una misura abla­tiva di diritti patrimoniali come la confisca.
 
Né sarebbe possibile una interpretazione estensiva degli artt. 256 e 259 cit., nel senso di includervi anche l’ipotesi del decreto penale.
 
Queste disposizioni, infatti, non si riferiscono genericamente alla «condanna», ossia non descrivono il contenuto della decisione, ma si riferiscono esplicitamente alla sua struttura, specificando che si deve trattare di «sentenza di condanna o di patteggiamento». Il legislatore ha dunque utilizzato un termine specifico e non un termine di ge­nere («condanna») che ricomprenda varie ipotesi di specie (condanna a seguito di sentenza; a seguito di decreto, a seguito di patteggiamento). Ma intendere la species come genus significherebbe propriamente fare applicazione analogica di una norma ad una fattispecie diversa in virtù dell’identità di ratio.
 
Inoltre, in senso contrario alla possibilità di applicazione della confisca con il decreto penale, opera anche il criterio sistematico.
 
Invero, l’art. 460 cod. proc. pen. e gli artt. 256 e 259 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono in coordinazio­ne tra loro: il primo esclude che il decreto si estenda alle confische obbligatorie previste da leggi speciali e gli altri due (che prevedono un confisca obbligatoria speciale) escludono proprio il decreto penale. Vi é quindi una rispondenza tra le disposizioni, nel senso della volontà del legislatore di escludere l’applicazione della confisca obbligatoria, allorché il procedimento penale venga definito me­diante decreto penale di condanna.
 
L’opinione opposta ritiene che vi sia una equivalenza biunivoca tra confi­sca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen. e confische obbligatorie previ­ste da leggi speciali, nel senso che dove si parla di confisca ex art. 240 comma 2 cod. pen. si dovrebbero intendervi ricomprese anche le confische obbligatorie speciali e viceversa.
 
Invece questa equivalenza non c’è. E difatti la giurisprudenza di questa Corte l’ha sempre esclusa, affermando costantemente (cfr. Sez. Un., 15.12.1992, n. 1811/93, Bissoli, m. 192494; Sez. Un., 25.3.1993, n. 5, Carlea m. 193120; e più recentemente Sez. III, 11.1.2005, n. 2949, Gazziero, m. 230868) che le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quel­la di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen. avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, sicché la previsione della applicabilità della misura di sicurezza pa­trimoniale ex art. 240, comma 2, cod. pen. non è estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stes­sa legge speciale la consente.
La confisca ex art. 240, comma 2, cod. pen. è generale, e proprio per que­sto la disposizione non distingue tra sentenza di condanna, patteggiamento e decreto penale (ricomprendendo quindi anche quest’ultimo) combaciando con l’ art. 460 cod. proc. pen. che prevede appunto la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen. nel caso di decreto penale.
La confisca ex artt. 256 e 259 cit. è invece speciale e rientra appunto fra le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialità può consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile.
A sostegno dell’orientamento qui seguito sta infine anche il criterio della ratio legis. La confisca ex artt. 256 e 259 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha chia­ramente una funzione sanzionatoria, è una forma di rappresaglia legale nei con­fronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della sanzione penale principale (come espressamente riconosce lo stesso ricorrente) e debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sa­rebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia.
Va anche ricordato che la sentenza delle Sez. Un., 24.5.2004, n. 29951, Focarelli ha distinto fra: a) confisca di cose aventi di per sé natura intrinseca­mente ed oggettivamente pericolosa, come quella prevista dal comma 2, n. 2, dell’art. 240 cod. pen. (cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato), o da leggi speciali che in modo ana­logo impongono la confisca di altre cose anch’esse intrinsecamente pericolose; in queste ipotesi la confisca è prevista perché si tratta di cosa pericolosa in re ipsa, che non può essere lasciata nella disponibilità di privati e pertanto assolve ad una «esigenza preventiva di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamen­te ed oggettivamente “pericoloso”, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato»; b) confisca di una cosa che non è in sé intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, ma la cui pericolosità deriva dal collegamento con il reo o con un determinato reato (come quella delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, prevista dall’art. 240, comma 1, cod. pen.). In questo caso la confisca ha finalità socialpreventiva e, per certi versi, retributiva, mirando, da un lato, a privare il reo del frutto e dei vantaggi del reato e, dall’altro, a sottrargli risorse potenzial­mente utilizzabili in ulteriori attività delittuose.
 
E’ evidente che nel primo tipo di confisca é la natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa della cosa in sé che determina il carattere obbligato­rio della confisca, e non è già la natura obbligatoria della confisca che determi­na la pericolosità intrinseca ed oggettiva della cosa. Il fatto che il legislatore, per motivi di politica criminale, possa attribuire natura obbligatoria alla confi­sca di cose che non sono in sé intrinsecamente ed oggettivamente pericolose non può valere pertanto a conferire alla cosa in sé una natura intrinsecamente pericolosa che non ha e nemmeno può valere a far rientrare questo tipo di confi­sca nelle confische appartenenti alla prima delle due indicate categorie, a pena di stravolgere il carattere unitario di questa prima categoria e di rendere evane­scente la stessa ratio che la distingue dall’altra (cfr. Sez. III, 2.2.2007, n. 20443, Sorrentino).
 
Ora, non vi è dubbio che il terreno utilizzato per una discarica abusiva e l’automezzo utilizzato per un trasporto illecito di rifiuti non rientrano tra le ipo­tesi di cose aventi natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, che de­vono necessariamente essere acquisite dallo Stato e di cui va inibita l’utilizzazione da parte del privato, ossia tra le ipotesi di confisca obbligatoria generale di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen..
 
Le suddette considerazioni e conclusioni sono state condivise dalla senten­za Sez. III, 7.7.2009, n. 36063, P.M. in proc. Renna, m. 244607, con specifico riferimento alla confisca, di cui all’art. 259, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti.
 
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’abnormità dei provvedimenti impugnati in sostanza per la ragione che si era in presenza di una confisca ob­bligatoria e che il provvedimento del Gip rende impossibile tale confisca obbli­gatoria. Inoltre il Gip, avendo ritenuto di non accogliere in toto la richiesta, a­vrebbe dovuto restituire gli atti al PM.
 
Anche questo motivo é manifestamente infondato perché il decreto penale di condanna impugnato non presenta i caratteri della abnormità.
 
Il motivo si fonda, essenzialmente, sul presupposto che la confisca in que­stione avrebbe carattere obbligatorio e quindi il provvedimento impugnato a­vrebbe reso impossibile una confisca obbligatoria. Come si è già dianzi eviden­ziato, l’assunto è chiaramente infondato perché, in realtà, non si tratta di confi­sca obbligatoria di per sé, ma soltanto quando sia emessa sentenza di condanna e di patteggiamento e non anche nel caso di decreto penale di condanna. Non può quindi confondersi tra «obbligatorietà» della confisca prevista dall’art. 259, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e la confisca «obbligatoria» di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen., che riguarda beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi. Il Gip, pertanto, non ha reso impossibile una confisca obbligatoria ma ha doverosamente omesso di emanare col decreto penale una statuizione di confisca, che sarebbe stata illegittima e non consentita. La confisca non era obbligatoria proprio perché era stata scelta la via del decreto penale di condanna.
In ogni caso, non si tratta di provvedimento che si colloca al di fuori dell’ordinamento e della struttura del sistema processuale, perché esso rientra nei poteri del giudice che lo ha adottato ed è, quindi, espressione e risultato di un potere riconosciuto ed attribuito dalla legge. 
 
Nella specie, peraltro, questo potere è stato esercitato correttamente e legittimamente, essendo il provvedi­mento del Gip pienamente conforme al dettato legislativo. E nemmeno si è determinata una stasi del procedimento e una impossibilità di proseguirlo. Il pro­cedimento è infatti proseguito e la fase in questione si è regolarmente conclusa con l’emissione del decreto di condanna senza la non consentita confisca del mezzo di trasporto.
 
Né può ritenersi che il Gip avrebbe dovuto restituire gli atti al PM non a­vendo accolto la richiesta di disporre la confisca (erroneamente ritenuta obbli­gatoria). Il Gip, infatti, ha in realtà pienamente accolto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal PM. Ha solo omesso, esattamente, di accogliere una richiesta accessoria e secondaria, la cui illegittimità, vertendo su un aspetto non essenziale, non poteva inficiare il vero contenuto della richie­sta stessa, ossia l’emissione di un decreto di condanna per il reato contestato e per la pena indicata.
 
D’altra parte, il pubblico ministero, se avesse inteso ottenere l’applicazione della confisca dell’automezzo, avrebbe potuto procedere con il rito ordinario (cfr. Sez. IV, 13.12.2005, n. 3417, P.G. in proc. Kardhashi, m. 233243). Né il principio della ragionevole durata del processo o quello della funzione rieduca­tiva della pena – entrambi invocati dal ricorrente – potrebbero giustificare l’applicazione di una misura ablativa di un diritto costituzionale in una ipotesi non consentita dalla legge, tanto più in un caso che, come espressamente si ri­conosce nel ricorso, non assumeva connotati particolarmente gravi, tanto da far ritenere sufficiente la sola sanzione pecuniaria.
 
In conclusione, i provvedimenti impugnati non presentano i caratteri della abnormità.
 
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
 
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
 
dichiara inammissibile il ricorso del PM.
 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 febbraio 2012.
 

 

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