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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 5790 | Data di udienza:

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –  Atto amministrativo – Annullamento in s.g. – Invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante – Differenza – Vizi – Sviamento di potere – PUBBLICO IMPIEGO – Conferimento incarichi dirigenziali all’esterno – Pregresso annullamento della decisione amministrativa – Successiva conferma degli incarichi stessi – Sussiste sviamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1 ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 25 Giugno 2012
Numero: 5790
Data di udienza:
Presidente: Sandulli
Estensore: Mangia


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –  Atto amministrativo – Annullamento in s.g. – Invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante – Differenza – Vizi – Sviamento di potere – PUBBLICO IMPIEGO – Conferimento incarichi dirigenziali all’esterno – Pregresso annullamento della decisione amministrativa – Successiva conferma degli incarichi stessi – Sussiste sviamento.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. I ter, 25 giugno 2012 n. 5790

 
PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE – Atto amministrativo – Annullamento in s.g. – Invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante – Differenza – Vizi – Sviamento di potere – PUBBLICO IMPIEGO – Conferimento incarichi dirigenziali all’esterno – Pregresso annullamento della decisione amministrativa – Successiva conferma degli incarichi stessi – Sussiste sviamento.
 
La differenza tra l’invalidità ad effetto caducante e l’invalidità ad effetto viziante risiede essenzialmente nel fatto che, nel primo caso, l’annullamento dell’atto presupposto determina l’automatico travolgimento dell’atto conseguente, senza bisogno che quest’ultimo sia autonomamente impugnato, mentre, in caso di illegittimità ad effetto viziante, l’atto consequenziale diviene invalido per vizio di illegittimità ma resta efficace, salva apposita ed idonea impugnazione; pertanto, una volta intervenuta la rituale impugnazione dell’atto consequenziale, la distinzione perde di concreta rilevanza.
 
Pres. Sandulli, Est. Mangia – Direr (avv. Tomassetti) c. Regione Lazio (avv. Sanino) ed altri
 
Si è in presenza di un vizio di sviamento di potere quando l’Amministrazione, a fronte di atti chiaramente invalidi, ritiene di limitarsi ad accertare la piena vigenza degli stessi, dando ulteriore prova di preferire l’ingaggio di soggetti esterni per la copertura di posti importanti nel suo organigramma, pur se in netto spregio del corretto espletamento della procedura all’uopo fissata. 
 
Pres. Sandulli, Est. Mangia – Direr (avv. Tomassetti) c. Regione Lazio (avv. Sanino) ed altri
 

Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. I ter, 25 giugno 2012 n. 5790

SENTENZA

 

 

 TAR LAZIO, Roma, Sez. I ter, 25 giugno 2012 n. 5790

 

N. 05790/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09517/2011 REG.RIC.

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Ter)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 9517 del 2011, proposto da: 
Direr – Dirl Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19; 

contro
 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Parioli n. 180; 
 
nei confronti di
 
Raffaele Marra, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Orefice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Mangazzo, situato in Roma, via Alessandro III n. 6; 
Giuliano Bologna, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giampaolo Dickmann, situato in Roma, c.so della Gancia n. 5;
 
e con l’intervento di
 
ad opponendum:
Privitera Rosa Maria e Ricci Stefania, rappresentate e difese dall’avv. Arturo Iannelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Francesco Crispi n. 10; 
 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
– della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 427 del 26 settembre 2011, nella parte in cui ha confermato l’efficacia degli incarichi di Direttore Regionale Organizzazione e Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio e di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale (conferiti a soggetti esterni), nonostante fossero stati annullati, dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. I ter, n. 7481/2011, i relativi avvisi pubblici con i quali la stessa Regione Lazio aveva deciso di rivolgersi all’esterno;
– della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 334 del 22 luglio 2011, di conferimento dell’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale al sig. Giuliano Bologna (soggetto esterno all’Amministrazione);
– della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 308 del 24 giugno 2011, di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio” al sig. Raffaele Marra (soggetto esterno all’Amministrazione);
– di tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove necessario, la Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A9250 del 26 settembre 2011, di esecuzione della impugnata D.G.R. n. 427/2011;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, Raffaele Marra e Giuliano Bologna;
Visto l’atto di intervento di Rosa Maria Privitera e Stefania Ricci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
 
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato all’Amministrazione ed ai controinteressati in data 10 novembre 2011, la Direr – Dirl Lazio – in qualità di “organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei Dirigenti della Regione Lazio”, già ricorrente nel giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale per l’annullamento di deliberazioni riguardanti la disponibilità della già citata Regione Lazio di ricercare soggetti all’esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali e di relativi atti di conferimento, conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 7481/2011, depositata in Segreteria il 21 settembre 2011, la cui efficacia è stata, tra l’altro, confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4634 del 18 ottobre 2011 – impugna la deliberazione n. 427 del 26 settembre 2011, con la quale hanno avuto, tra l’altro, conferma gli incarichi conferiti con D.G.R. n. 334/2011 e n. 308/2011 sulla base del rilievo che le stesse non erano state espressamente impugnate con il precedente ricorso, nonché le già citate D.G.R. nn. 334/2011 e 308/2011.
 
Ai fini dell’annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:
 
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2002; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 E DEI PRINCIPI GENERALI VIGENTI IN MATERIA ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITA’, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. EVIDENTI SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. Con la citata sentenza n. 7481 del 2011 il Tribunale ha riscontrato che il procedimento volto a ricercare professionalità all’esterno era stato espletato in grave violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione nonché dell’obbligo di motivazione. Tale statuizione è stata confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare con ordinanza n. 4634/2011. Ciò detto, si deve ritenere che, per effetto della sentenza de qua, sono state annullate le deliberazioni di indizione degli avvisi di ricerca ma anche le consequenziali deliberazioni con cui la Regione Lazio ha conferito all’esterno l’incarico dirigenziale. In altri termini, l’annullamento delle prime comporta la caducazione automatica delle seconde, tra cui debbono essere ricomprese anche le deliberazioni n. 308/2011 e n. 334/2011. Con D.G.R. n.427/2011 è stata, però, disposta la rinnovazione solo per gli incarichi dirigenziali per i quali le ricorrenti avessero impugnato le delibere di conferimento, mantenendo efficaci le deliberazioni sopra indicate. Appare evidente che tale mantenimento non era possibile, stante la mancanza del presupposto ex lege necessario allo stesso esistere delle nomine effettuate. Da ciò consegue l’illegittimità denunciata. La stessa DGR n. 427/2011 è illegittima anche nella parte in cui il Direttore del Dipartimento Istituzionale avoca a sé tutta l’istruttoria del procedimento, per violazione della l.r. n. 6 del 2002 e della legge n. 241 del 1990.
 
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2002; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 E DEI PRINCIPI GENERALI VIGENTI IN MATERIA ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 97 COST.; ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITA’, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. EVIDENTI SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. Fermo restando quanto detto sul carattere non necessario delle impugnazioni delle delibere n. 308/2011 e n. 334/2011, le stesse comunque si impugnano, anche al fine di non incorrere in alcuna decadenza. Tali delibere sono chiaramente viziate da illegittimità derivata per tutti i motivi già addotti con il ricorso n. 8732/2010, ugualmente riproposti. Sussiste, altresì, sviamento di potere, atteso che la Regione Lazio ha mantenuto in vita atti “che la stessa sa di essere illegittimi, piuttosto di operare … una reale ed effettiva ricognizione del persona esterno”.
 
Con atto depositato in data 9 dicembre 2011 si è costituito il controinteressato Dott. Marra, il quale – nel contempo – ha rappresentato che: – a seguito dell’avviso di cui alla deliberazione n. 180 del 2011, relativo alla ricerca di professionalità all’esterno, la Regione Lazio gli ha conferito l’incarico di direttore della Direzione Regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio” con la deliberazione n. 308 del 24 giugno 2011; – trattandosi di incarico dirigenziale, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; – il ricorso è, altresì, inammissibile per carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse della ricorrente ma anche per genericità; – posto che di tale deliberazione la ricorrente ne aveva avuto conoscenza già in data 4 luglio 2011, in virtù della “Convocazione Delegazione Trattante Dirigenza”, il ricorso è tardivo; – rilevato che, per quanto attiene al conferimento degli incarichi, la deliberazione n. 427 ha mero carattere confermativo, è da escludere che la stessa abbia effetto lesivo autonomo rispetto alla deliberazione n. 308 del 2011 e, dunque, sia autonomamente impugnabile; – la censura sull’illegittimità derivata è inammissibile per genericità, investendo profili di illegittimità di cui il ricorrente non ha mai avuto conoscenza; – l’annullamento della deliberazione n. 180 del 2011, disposto con la sentenza n. 7481 del 2011, non ha effetto caducante rispetto alla deliberazione n. 308 del 2011; – la Regione Lazio ha operato nel pieno rispetto della legge regionale n. 6 del 2002 e del reg. reg. n. 1 del 2002.
 
Con atto depositato in data 12 dicembre 2011 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel contempo – ha così confutato le censure formulate dalla ricorrente: – del giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 7481 del 21 settembre 2011 “non hanno formato oggetto .. la deliberazione di G.R. n. 308 del 24 giugno 2011 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Raffaele Marra e la deliberazione di G.R. n. 334 del 22 luglio 2011 di conferimento dell’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale all’Avv. Giuliano Bologna”; – in esecuzione di detta sentenza è stata adottata la deliberazione di G.R. n. 427 del 26 settembre 2001, di rinnovo del procedimento per i 4 incarichi annullati, tenendo ferme le delibere di conferimento di cui sopra; – ciò detto, in via preliminare va eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, per carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse; – va, altresì, eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione n. 308 del 24 giugno 2011 per tardività; – nel merito il ricorso è infondato, atteso che l’annullamento delle delibere di approvazione degli avvisi pubblici di ricerca di professionalità all’esterno non ha effetto caducante in relazione alle delibere di conferimento dell’incarico dirigenziale al soggetto prescelto, l’Amministrazione ha agito nel pieno rispetto della L.R. del Lazio n. 6/2002, verificando compiutamente la carenza all’interno del ruolo di professionalità in grado di ricoprire gli incarichi da affidare e rispettando le misure prescritte del 10% e dell’8% della dotazione organica.
 
In medesima data sono stati prodotti:
– “atto di intervento” ad opponendum da parte degli Avv.ti Rosa Maria Privitera e Stefania Ricci;
– “memoria di costituzione” da parte del controinteressato Avv. Giuliano Bologna, il quale – in particolare – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della Direr e per carenza di interesse, a causa dell’insussistenza “all’interno della struttura regionale” di dipendenti in possesso dei requisiti necessari per ricoprire il posto di Avvocato Coordinatore. Ha, altresì, contestato l’opponibilità nei suoi confronti della sentenza n. 7481/2011. Nel merito, ha escluso che l’annullamento della delibera con cui la Regione ha deciso di ricercare professionalità all’esterno produca effetto caducante rispetto alla procedura per l’individuazione del soggetto, mentre – per quanto riguarda il profilo dell’illegittimità derivata – ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., per la necessità di attendere l’esito dell’appello proposto avverso la sentenza sopra indicata.
 
Con memoria depositata in data 16 gennaio 2012 la ricorrente ha così replicato: – la questione della giurisdizione è già stata risolta dalla sentenza n. 7481 del 2011; – sussiste la propria legittimazione attiva, atteso che “ha agito a tutela dell’intera classe dirigente regionale” e, in ogni caso, appare assurdo negare che il sindacato non sia legittimato ad agire per ottenere la corretta esecuzione di una sentenza emessa in esito ad un ricorso dal predetto proposto; – non sussiste tardività del ricorso rispetto alla deliberazione n. 308, di conferimento dell’incarico al dott. Marra, atteso che la stessa è stata pubblicata in data 28 luglio 2011 con l’espressa menzione in calce della possibilità di proporre ricorso “entro 60 giorni dalla pubblicazione”; – tale deliberazione è stata, comunque, impugnata per mero tuziorismo difensivo, posto che oggetto principale del giudizio è l’impugnativa della deliberazione n. 427 del 2011, la quale non ha preso atto dell’effetto caducante della sentenza n. 7481 del 2011; – il ricorso non è affatto generico; – il dott. Marra è privo dei requisiti richiesti e, comunque, ha certamente meno requisiti di dirigenti interni, con consequenziale macroscopico sviamento; – l’annullamento degli avvisi pubblici di ricerca di professionalità all’esterno non può non comportare, sulla base di una valutazione di logica consequenzialità, la caducazione automatica delle delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali.
 
Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2012 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
 
A seguito del deposito di documenti in data 23 febbraio 2012, la ricorrente ha prodotto in data 1 marzo 2012 una memoria con cui ha ribadito l’ammissibilità dell’impugnativa ed insistito nel sostenere l’effetto caducante dell’annullamento degli atti di cui alla sentenza n. 7481 del 2011.
Anche il controinteressato dott. Marra ha prodotto in data 21 febbraio 2012 documenti ed in data 2 marzo 2012 una memoria, reiterando le eccezioni già sollevate.
All’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
 
1. In via preliminare, meritano di essere oggetto di valutazione le numerose eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dalle parti resistenti.
Tali eccezioni sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
 
1.1. In primis, priva di fondamento si profila l’eccezione di inammissibilità formulata sulla base di un preteso difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
A parte il rilievo che – al riguardo – la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con la precedente sentenza n. 7481/2011, appare – in questa sede – sufficiente ribadire che la disamina della questione in esame inequivocabilmente rivela che ciò che è posto in discussione dalla ricorrente è sempre e comunque il corretto esercizio da parte dell’Amministrazione del proprio potere organizzatorio, rispetto al quale gli atti di conferimento degli incarichi a soggetti esterni si pongono in un rapporto di mera consequenzialità.
 
Ciò detto, alcun motivo si ravvisa per discostarsi dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3052 del 9 febbraio 2009 (già richiamata nella sentenza n. 7481/2011), secondo il quale riveste carattere dirimente la causa petendi dell’accertamento dell’invalidità dell’atto: posto che la causa petendi si identifica con l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione di ricercare professionalità all’esterno, competente a pronunciarsi sull’intera controversia non può che essere riconosciuto il giudice amministrativo.
 
In definitiva, l’eccezione de qua è infondata.
 
1.2. Per quanto attiene alla legittimazione attiva ed all’interesse al ricorso della Direr, sussistono i presupposti per affermare che – in proposito – la Sezione si è già pronunciata positivamente – seppure implicitamente – con la precedente sentenza n.7481/2011.
 
In ogni caso, la legittimazione attiva e l’interesse al ricorso meritano di essere riconosciuti, atteso che la Direr rappresenta l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti della Regione Lazio, direttamente legittimata ad agire per la tutela degli interessi dei dirigenti iscritti e, comunque, della classe dirigenziale regionale” che rappresenta, con le seguenti precisazioni:
– non ricorrono le condizioni per affermare che l’interesse perseguito sia afferente ad una sola parte dei suoi iscritti “e cioè esclusivamente di coloro, puntualmente individuati, che ha ritenuto essere in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento degli incarichi dirigenziali gravati”; per contro, viene in evidenza l’interesse della categoria – considerata nel suo complesso – al corretto espletamento delle procedure per la copertura degli incarichi dirigenziali, il quale si pone a salvaguardia della categoria stessa, al di là degli interessi che poi – in concreto – i singoli appartenenti a quest’ultima possono manifestare e perseguire. In definitiva, sussiste l’interesse collettivo dei dirigenti della Regione Lazio ad essere tenuti in debita considerazione dall’Ente di appartenenza tutte le volte che si presenti la necessità di conferire un incarico dirigenziale e, dunque, a trovarsi potenzialmente nella facoltà di scegliere se candidarsi o meno, indipendentemente dalle singole scelte in concreto poi effettuate e/o effettuabili dai singoli, in relazione alle variabili peculiarità che connotano le situazioni nel tempo;
– l’eventuale insussistenza – in concreto – di professionalità all’interno in grado di ricoprire gli incarichi poi conferiti a soggetti esterni è priva di rilevanza, atteso che si pone come una circostanza comunque da accertare, inidonea ad incidere sull’interesse “astratto” della categoria al corretto espletamento della procedura all’uopo prevista.
In aggiunta, non può che condividersi il rilievo, formulato dalla ricorrente, in base al quale inequivocabilmente sussiste l’interesse di chi ha vinto un “ricorso” giurisdizionale ad agire per ottenere la corretta esecuzione della sentenza emessa dal giudice e, dunque, a contestare atti che ritiene adottati non in conformità al dictum del giudizio precedente.
1.3. Le parti resistenti eccepiscono anche la tardività del ricorso in relazione alla deliberazione n. 308 del 24 giugno 2011 di conferimento dell’incarico al dott. Marra.
In particolare, sostengono che il ricorso è stato proposto oltre il termine decadenziale di legge dei 60 gg., atteso che tale conferimento era conosciuto dalla ricorrente già in data 4 luglio 2011 o, al più tardi, in data 13 luglio 2011, date a cui risalgono rispettivamente una nota di convocazione dell’Area Sviluppo Organizzativo, Relazioni Sindacali e Contenzioso, indirizzata, tra gli altri, alla ricorrente, e la riunione che a seguito di quest’ultima ha poi avuto luogo.
 
Anche tale eccezione non è meritevole di condivisione.
Al riguardo, riveste carattere dirimente il rilievo che – in calce alla sopra indicata deliberazione – risulta apposta la seguente dizione: “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni”.
 
Posto che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio risale al 28 luglio 2011, il ricorso – notificato in data 10 novembre 2011 – è da ritenersi tempestivo.
Come in giurisprudenza si è già avuto modo di affermare (cfr., tra le altre, C.d.S. n. 5295 del 24 ottobre 2008; TAR Lazio, Roma, n. 9664 del 3 luglio 2007), è, infatti, noto che, attraverso la previsione di prescrizioni del tipo di quella in esame, le Amministrazioni perseguono la finalità di offrire indicazioni di carattere generale in ordine ai mezzi di reazione e, dunque, di fissare criteri “generali”, da opporre a terzi eventualmente in caso di inosservanza.
Preso atto che, nel caso di specie, la sopra riportata indicazione risulta rispettata, non sussistono, pertanto, motivi per dichiarare il ricorso tardivo.
Al fine di evitare fraintendimenti preme ancora precisare che non si intende così affermare che, nei casi in cui la piena conoscenza sia intervenuta in epoca anteriore, sia inibita l’impugnazione, bensì si intende evidenziare che in tali casi l’impugnazione immediata rappresenta una mera “facoltà” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. 26 gennaio 2004, n. 711).
 
E’, altresì, opportuno aggiungere che, in ogni caso, previsioni di tal genere ben possono giustificare la remissione in termini per errore scusabile perché, introducendo una specifica regolamentazione della decorrenza dei termini di impugnazione, apprestano circostanze oggettive idonee a provocare l’insorgenza di incertezze o, più propriamente, di convincimenti circa la correttezza dell’iniziativa concretamente intrapresa.
 
Tutto ciò premesso, l’eccezione di tardività de qua è infondata.
 
1.4. La Regione Lazio sostiene, poi, la carenza di interesse, in quanto afferma che “dalla impugnazione della Delibera n. 427/2011” – caratterizzata da una natura meramente confermativa – “non può derivare alcun beneficio alla ricorrente” “in assenza di tempestiva impugnazione degli atti originari”.
 
L’eccezione de qua si rivela priva di consistenza giuridica, in quanto:
– gli atti “originari” sono stati tempestivamente impugnati;
– tale constatazione rende priva di ogni rilevanza qualsiasi indagine in ordine all’effettivo contenuto della delibera n. 427/2011 e, dunque, all’interesse al suo annullamento.
In ogni caso, non ricorrono le condizioni per affermare che la delibera n. 427/2011 abbia carattere meramente confermato, atteso che scaturisce in termini inequivoci da una nuova valutazione, la quale risulta effettuata dall’Amministrazione tenendo espressamente conto della sentenza di questo Tribunale n. 7481/2011
1.5. Il controinteressato dott. Marra oppone, ancora, l’inammissibilità del ricorso per “genericità”, basata sul rilievo che “la presunta illegittimità della deliberazione n. 308 del 24 giugno 2011” è denunciata dalla Direr adducendo l’“illegittimità derivata per i motivi dedotti nel ricorso R.G. n. 8732/2010”.
Anche tale eccezione non può trovare positivo riscontro.
 
La disamina del ricorso rivela, infatti, in termini chiari che la Direr ha formulato una serie di precise e ben definite censure, fondate su argomenti di diversa natura (quali la caducazione automatica, l’illegittimità derivata mediante la riproposizione di specifiche censure), i quali si rivelano più che idonei a rappresentare la sussistenza di concrete carenze nell’operato dell’Amministrazione.
 
Ciò detto, non si ravvisano motivi per condividere l’eccezione in esame.
2. Accertata l’ammissibilità del ricorso in esame, è necessario valutare le censure formulate.
Al riguardo, il Collegio ritiene di poter soprassedere sulla questione attinente l’intervenuta caducazione o meno delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 308/2011 e n. 334/2011 “anche in assenza di espressa pronuncia” del Tribunale nella sentenza n. 7481/2011 (visto l’annullamento della D.G.R. n. 180/2011 e n. 115/2011), atteso che le stesse deliberazioni e la successiva deliberazione n. 427 del 26 settembre 2011 sono da riconoscere – comunque – illegittime a causa della riconosciuta illegittimità delle già citate D.G.R. n. 180/2011 e n. 115/2011, espressamente statuita nella sentenza di cui sopra.
 
2.1. In particolare, la disamina della vicenda in trattazione rivela che:
– con le deliberazioni n. 180/2011 e n. 115/2011 la Regione Lazio ha disposto di ricercare all’esterno dell’Amministrazione regionale soggetti a cui affidare rispettivamente l’incarico dirigenziale di direttore regionale “Organizzazione Personale Demanio e Patrimonio” del Dipartimento “Istituzionale e Territorio” e l’incarico dirigenziale di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
– con il ricorso n. 8732 del 2010 tali deliberazioni sono state oggetto di impugnazione da parte della Direr Lazio e della Cida;
– il predetto ricorso è stato introitato per la decisione all’udienza pubblica del 7 luglio 2011;
– senza attendere l’esito di tale ricorso, l’Amministrazione Regionale ha proceduto nel proprio operato e, dunque, ha adottato la deliberazione n. 308 del 24 giugno 2011 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio” al sig. Marra e la deliberazione n. 334 del 22 luglio 2011 di conferimento dell’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale al sig. Giuliano Bologna;
– con sentenza n. 7481/2011, depositata in segreteria in data 21 settembre 2011, questo Tribunale – accogliendo il ricorso n. 8732/2010 – ha annullato svariati provvedimenti, tra cui anche le deliberazioni nn. 180 e 115 del 2011 sopra indicate;
– con la deliberazione n. 427 del 26 settembre 2011 la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato – per quanto di rilevanza in questa sede – di “dare atto che le ulteriori delibere di conferimento degli incarichi” – ossia quelle sopra indicate – “non devono ritenersi annullate”, rivelando così la chiara intenzione di mantenere tali conferimenti pienamente fermi, ossia operanti ed efficaci.
 
Come chiaramente si trae da quanto sopra riportato, a seguito dell’esito del ricorso n. 8732 del 2010 le deliberazioni nn. 308 e 334 costituiscono provvedimenti adottati in spregio della normativa che regolamenta la materia, ossia la legge regionale n. 6 del 2002 ed il regolamento regionale n. 1 del 2002, i quali impongono, tra l’altro, che venga rispettata una precisa procedura, caratterizzata anche dal “previo avviso pubblico”.
Si è – in altre parole – in presenza di provvedimenti che risultano privi di provvedimenti presupposti (in primis, l’avviso pubblico) e, per tale motivo, confliggono con la disciplina normativa.
 
Già nell’ambito della sentenza n. 7481 del 2011 è stato osservato che “le deliberazioni afferenti il conferimento vengono in evidenza esclusivamente sotto il profilo del pregiudizio arrecato dagli atti organizzativi assunti dalla Giunta Regionale, rispetto ai quali le su dette deliberazioni si pongono come meri atti consequenziali e di esecuzione (e, dunque, non possono che subirne la medesima sorte)…”: posto che gli atti organizzativi di rilevanza in questa sede sono stati oggetto di annullamento con la richiamata sentenza, le successive deliberazioni nn. 308 e 334, afferenti il conferimento, non possono che essere riconosciute a loro volta illegittime e, quindi, annullate.
In definitiva, si tratta di deliberazioni che – risultando prive, per effetto dell’annullamento disposto con la sentenza n. 7481 del 2011, di un atto presupposto, prescritto dalla legge – debbono essere ritenute invalide almeno per invalidità derivata, tanto più ove si consideri che la ricorrente non si è limitata al mero rinvio per relationem all’altro gravame ma ha nuovamente indicato le censure con esso dedotte, al fine di far discendere da esse la riprova dei vizi di illegittimità derivata inficianti il provvedimento da ultimo impugnato.
Del resto, è noto che la differenza tra l’invalidità ad effetti caducante e l’invalidità ad effetto viziante risiede essenzialmente nel fatto che, nel primo caso, l’annullamento dell’atto presupposto determina l’automatico travolgimento dell’atto conseguente, senza bisogno che quest’ultimo sia autonomamente impugnato, mentre, in caso di illegittimità ad effetto viziante, l’atto consequenziale diviene invalido per vizio di illegittimità derivata ma resta efficace, salva apposita ed idonea impugnazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 14 dicembre 2011).
 
Ciò detto, appare evidente che, una volta intervenuta la rituale impugnazione dell’atto consequenziale, la distinzione perde di concreta rilevanza, atteso che l’invalidità del predetto atto non è – comunque – in discussione e, quindi, il risultato finale si identifica – in entrambi i casi – con il venir meno dello stesso.
 
In definitiva, nel caso di specie:
– gli atti presupposti – ossia le deliberazioni nn. 115 e 180 del 2011 – sono stati oggetto di annullamento in quanto riconosciuti illegittimi con la sentenza n. 7481 del 2011;
– gli atti agli stessi consequenziali – e, precipuamente, le deliberazioni nn. 308 e 334 del 2011 – sono, pertanto, invalidi;
– posto che tali atti risultano oggetto di specifica impugnativa, l’esito di tale impugnativa non può che essere in termini di accoglimento del gravame.
 
2.2. Passando alla precipua disamina della deliberazione n. 427 del 26 settembre 2011, nei limiti in cui la stessa risulta gravata, appare evidente che – una volta riconosciute illegittime e, dunque, annullate le deliberazioni nn. 308 e 334 del 2011 – la deliberazione de qua si rivela priva di concreto contenuto.
In altri termini, il disposto della deliberazione in esame oggetto di discussione perde di effettivo significato, atteso che si riferisce e, dunque, considera provvedimenti ormai rimossi dall’ordinamento per espressa statuizione del giudice.
 
Sotto tale profilo, l’impugnativa de qua va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
 
In ogni caso, l’Amministrazione non ha correttamente operato.
Appare, infatti, condivisibile l’assunto della ricorrente secondo il quale vi è stato sviamento di potere, posto che l’Amministrazione – a fronte di atti chiaramente invalidi, come, tra l’altro, desumibile anche dal ragionamento riguardante la distinzione tra effetto caducante ed effetto viziante dell’annullamento delle delibere c.d. presupposte – ha ritenuto di limitarsi ad accertare la piena vigenza degli stessi, dando ulteriore prova di preferire l’ingaggio di soggetti esterni per la copertura di posti importanti, pur se in netto spregio del corretto espletamento della procedura all’uopo fissata.
 
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure formulate .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.000,00 a favore della ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9517/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
 
Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in € 5.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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