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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 3002 | Data di udienza: 6 Giugno 2012

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 – Finalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2012
Numero: 3002
Data di udienza: 6 Giugno 2012
Presidente: Pappalardo
Estensore: Pappalardo


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 – Finalità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 26 giugno 2012 n. 3002

 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 – Finalità.
 
La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio, essendo, tesa a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, con conseguente aumento delle possibilità del privato di ottenere soddisfazione dei propri interessi, soprattutto quando il provvedimento sfavorevole sia destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata.
 
Pres. Est. Pappalardo – F.L.M. (avv. Laudadio) c. Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ed altri

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 26 giugno 2012 n. 3002

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 26 giugno 2012 n. 3002

 

N. 03002/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01000/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

 (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2012, proposto da: 

Fabiola Lucia Manzo, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Laura Laudadio, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Caracciolo N.15; 

 

contro

 

Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; 

 

nei confronti di

 

Ciretta Ascione –n.c. 

 

per l’annullamento

del provvedimento dirigente USR Napoli del 7.7.2011 n. 1886 recante il depennamento dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del DM 85/2005 ambito K05A, e dalla stessa classe delle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Premette la ricorrente che quale docente di lingua francese ha partecipato alla sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento di cui al DM 85/2005 sostenendo nel 2007 con profitto l’esame finale del corso.

 

Tuttavia con atto del 15.10.2009 le veniva comunicato l’avvio del procedimento di depennamento dall’elenco dei docenti abilitati, all’esito delle risultanze delle indagini della Guardi di Finanza dalle quali sarebbe emersa la carenza del requisito del servizio di insegnamento maturato nel periodo 1.9.1999- 6.6.2004. In particolare, non era stato riscontrato il versamento di contributi per il servizio svolto presso l’istituto Kolbe di Nola; in aggiunta era stato erroneamente indicato il servizio svolto presso l’Istituto Pacinotti dal 31.5.2004 al 16.7.2004 e non come dichiarato dal 3.5.2004 al 3.6.2004.

 

Espone la ricorrente di avere depositato nel termine assegnato dall’amministrazione memoria nella quale richiedeva la valutazione del possesso di ulteriori requisiti di servizio, chiedendo di valutare gli stessi non con riferimento alla scadenza di cui all’articolo 1 DM 85/2005, ma alle previsioni di cui all’articolo 36 DL 307/ 2008 che differisce al 22.12.2005 il termine per l’acquisizione dei 360 giorni di servizio richiesti per l’ammissione alla sessione riservata. Tanto in considerazione della contestazione per carenza di requisiti effettuata solo dopo l’ammissione della docente alla procedura riservata ed al superamento dello stesso esame di Stato.

Invero la verifica della pretesa inesistenza del requisito di servizio sarebbe avvenuta solo per effetto di indagini della Guardia di Finanza da cui era emerso il mancato versamento contributivo dell’Istituto paritario Kolbe.

 

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1 – violazione art. 7 e ss. Legge 241/90 per omesso avviso dell’avvio del procedimento, violazione del principio di affidamento, eccesso di potere: il primo atto di impulso della procedura è di ottobre 2009, di molto posteriore alla nomina della ricorrente ; inoltre la PA non ha esaminato le controdeduzioni proposte ove veniva prodotta documentazione comprovante ulteriori requisiti di servizio ; violazione dell’art. 21 nonies legge 241/90 sotto il profilo della mancanza di un termine ragionevole per l’esercizio della autotutela.

2- Violazione articolo 1 DM 85/2005, eccesso di potere, violazione dell’art. 10 bis legge 241/90, non essendo stato motivato sul rigetto delle controdeduzioni.

3- Eccesso di potere: la ricorrente ha dichiarato il possesso dei requisiti di insegnamento confidando nella osservanza degli obblighi contributivi dell’Istituto Kolbe di Nola, e non ha speso il servizio di insegnamento già posseduto presso l’Istituto francese liceo Magendie di Bordeaux; inoltre per effetto della disposizione che ha spostato il requisito temporale per il possesso dei titoli, è stato indicato anche il servizio prestato dal 1.9.2005 al 22.12.2005 presso l’Istituto Bordiga III. Scuola media di Napoli . I controlli della Guardia di Finanza sono stati eseguiti solo molto tempo dopo l’esperimento della procedura de qua, per cui ove fossero stati tempestivi avrebbero potuto consentire alla ricorrente di indicare diversi titoli di servizio valutabili.

 

Invoca pertanto l’applicabilità dell’articolo 36 DL 30.12.2008 n. 207.

Il provvedimento è stato impugnato con ricorso notificato il 3.8.2011 sul quale il Tribunale ha pronunciato difetto di giurisdizione.

Con sentenza del Consiglio di Stato n. 600/2012 è stata affermata la giurisdizione del TAR con rinvio al primo giudice.

Il ricorso in riassunzione è stato rinotificato il 29.2.2012.

 

L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.

Alla pubblica udienza del 6.6.20132 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Va premesso che il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale con provvedimento del 7.7.2011 n. 1886 ha disposto il depennamento della ricorrente dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del DM 85/2005 ambito K05A, e dalla stessa classe delle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali.

La stessa è stata pertanto esclusa dalla graduatoria permanente per il personale docente, a

causa della dichiarazione mendace dalla medesima resa consistente nell’ aver dichiarato contrariamente al vero, il possesso del requisito di 360 giorni di servizio.

Il tutto sulla scorta di indagini della Guardia di Finanza svolte presso l’Istituto che ha certificato il servizio svolto dalla ricorrente, le quali hanno contestato la omissione dei versamenti contributivi, ed hanno dato luogo ad un procedimento penale ancora in corso alla data di emanazione dell’atto di esclusione.

Osserva il Collegio che risultano fondate le censure con cui viene dedotta violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990 e difetto di istruttoria, e che rivestono carattere assorbente rispetto a quelle ulteriori.

 

Invero la comunicazione di avvio del procedimento riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio, essendo, tesa a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, con conseguente aumento delle possibilità del privato di ottenere soddisfazione dei propri interessi, viepiù quando, come nel caso di specie, il provvedimento sfavorevole sia destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata, che, atteso il carattere di “periodico aggiornamento” proprio delle graduatorie permanenti da cui è stata esclusa la ricorrente, è da ritenersi precedentemente acquisita.

 

Con specifico riguardo al caso di specie, va rilevato che la mancata comunicazione all’interessata

dell’avvio dei relativi procedimenti ha precluso alla medesima di contribuire alla corretta

identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall’Amministrazione, e di fornire le proprie deduzioni sulla contestata falsità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione ala procedura.

Peraltro, l’amministrazione, pur dandone un fugace accenno nel corpo dell’atto gravato, non ha documentato le ulteriori ed autonome indagini istruttorie compiute, rispetto agli accertamenti della guardia di Finanza.

 

Invero, pur non intendendo mettere in discussione l’operatività delle disposizioni di cui all’art. 4.4 della OM 85/2005 di indizione del concorso di che trattasi e all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”) e, conseguentemente, la doverosità dell’adozione dei provvedimenti di esclusione e di decadenza dalla graduatoria in questione, il Collegio non può esimersi dal rilevare da un lato che le circostanze rappresentate dalla ricorrente nella presente sede avrebbero potuto (e dovuto) essere introdotte nel corso del procedimento , riguardando la mancata consapevolezza della omissione contributiva posta in essere dall’Istituto Kolbe di Nola e dall’altro che la decadenza contesta la non veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000,a anticipando una prognosi negativa sull’esito del procedimento penale, del quale nulla risulta agli atti di causa.

 

Va rilevato , peraltro, come la particolarità della situazione soggettiva in cui versava la ricorrente nel momento in cui ha formato la dichiarazione ritenuta mendace avrebbe potuto ragionevolmente indurre il Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale a condurre più approfondite indagini sullo stato soggettivo della dichiarante attendendo altresì l’esito del procedimento penale nel quale il reato di falso deve essere accertato. Per contro, la immediata contestazione di una falsa dichiarazione, in relazione alla quale al momento della adozione del gravato atto non risulta fosse concluso il relativo procedimento penale, e la mancanza di ulteriori riscontri oggettivi , denotano la assenza di adeguata istruttoria .

Va ritenuto, conseguentemente, che l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento e l’omesso svolgimento di autonomi accertamenti istruttori s’appalesi idoneo, nel caso di specie, ad inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati restando assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati; restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare all’esito della conclusione del procedimento penale, nel quale sarà valutata la posizione della ricorrente e la sua eventuale responsabilità per il reato di falso .

 

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto :

annulla il provvedimento dirigente USR Napoli del 7.7.2011 n. 1886 recante il depennamento dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del DM 85/2005 ambito K05A, e dalla stessa classe delle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali.

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Achille Sinatra, Primo Referendario

 

IL PRESIDENTE,

ESTENSORE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2012

IL SEGRETARIO

 

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