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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 689 | Data di udienza: 7 Giugno 2012

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai dati sensibili – Dati idonei a rivelare lo stato di salute – Tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di rango almeno pari ai diritti dell’interessato – Verifica in concreto – Artt. 24, c. 7 L. n. 241/1990 e 60 d.lgs. n. 196/2003


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 4 Luglio 2012
Numero: 689
Data di udienza: 7 Giugno 2012
Presidente: Romeo
Estensore: Falferi


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai dati sensibili – Dati idonei a rivelare lo stato di salute – Tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di rango almeno pari ai diritti dell’interessato – Verifica in concreto – Artt. 24, c. 7 L. n. 241/1990 e 60 d.lgs. n. 196/2003



Massima

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 4 luglio 2012, n. 689


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai dati sensibili – Dati idonei a rivelare lo stato di salute – Tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di rango almeno pari ai diritti dell’interessato – Verifica in concreto – Artt. 24, c. 7 L. n. 241/1990 e 60 d.lgs. n. 196/2003

Alla luce degli artt. 24, c. 7 L. n. 241/1990 e 60 d.lgs. n. 196/20030, la riservatezza dei terzi può essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso anche quando si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, ma in tal caso l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è “di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. Tale bilanciamento deve avvenire in concreto, verificando se il diritto che il richiedente l’accesso intende far valere o difendere sia di rango almeno pari a quello alla riservatezza (Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6953; id Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440; TAR Lazio, Roma, sez. I, 28 maggio 2010, n. 13895; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 dicembre 2008 n. 1564; TAR, Campania, Napoli, sez. V, 13 luglio 2006 n. 7475)


Pres. Romeo, Est. Falfero – V.K. (avv. Poerio) c. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 4 luglio 2012, n. 689

SENTENZA

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 4 luglio 2012, n. 689

N. 00689/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 331 del 2012, proposto da:
omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Poerio, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Catanzaro, via Daniele, 35;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Centro di Salute Mentale del Presidio Ospedaliero di Castrovillari

nei confronti di

omissis, omissis;

per l’annullamento

del diniego di accesso ai documenti di cui alla nota prot. n. 0040374 del 22.2.2012 del Direttore del centro di salute mentale del Presidio Ospedaliero di Castrovillari

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente omissis, premesso di essere coniugato con omissis e che da detta unione matrimoniale sono nati i figli omissis e omissis, espone che la propria moglie è da tempo sofferente per diverse patologie, anche di natura psichiatrica, per le quali necessita di cure mediche presso il Centro di Salute Mentale del Presidio Ospedaliero di Castrovillari. Con diffida notificata a detta struttura ospedaliera il 3.2.2012, il ricorrente chiedeva il rilascio di copia di tutti gli atti di natura sanitaria (documenti, certificati, visite mediche) riguardante la propria moglie, motivando la richiesta con l’intenzione di avviare ogni tutela giudiziaria (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) nei confronti della medesima.

Con nota del 22.2.2012, il Direttore del citato Centro Ospedaliero respingeva la richiesta, trattandosi di atti coperti e tutelati dalla normativa vigente in materia di privacy.

Omissis agisce, pertanto, in questa sede, chiedendo che sia ordinato al Direttore del Centro di Salute Mentale del Presidio Ospedaliero di esibire tutti gli atti e documenti di natura sanitaria richiesti e in possesso del Centro medesimo.

Il ricorrente specifica che la propria richiesta di ostensione documentale è finalizzata all’intenzione sia di prestare cure specialistiche alla propria moglie, sia di avviare ogni tutela giudiziaria (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) nei confronti della medesima.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Giova premettere, in via generale, che il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, recante esclusione dal diritto di accesso, così dispone dispone: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”

Il suddetto art. 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003 – recante “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” – a sua volta prevede: “Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Alla luce della suddetta normativa, si osserva che la riservatezza dei terzi può essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso anche quando si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto interessato, ma in tal caso l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è “di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

La giurisprudenza non ha mancato di precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto, verificando se il diritto che il richiedente l’accesso intende far valere o difendere sia di rango almeno pari a quello alla riservatezza (Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6953; id Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440; TAR Lazio, Roma, sez. I, 28 maggio 2010, n. 13895; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 dicembre 2008 n. 1564; TAR, Campania, Napoli, sez. V, 13 luglio 2006 n. 7475).

Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta, si ritiene che, in considerazione di quanto allegato dal ricorrente, l’interesse primario alla tutela della riservatezza della controinteressata, nel bilanciamento degli interessi, sia prevalente rispetto all’interesse addotto nello specifico dal ricorrente.

Invero, parte ricorrente motiva la propria richiesta, da un lato, con l’intenzione di avviare ogni tutela giudiziaria nei confronti della propria moglie, a tal fine indicando “interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o quant’altro”; dall’altro, finalizzando la richiesta di accesso all’intenzione di prestare cure specialistiche.

Ebbene, con riferimento al primo elemento portato a giustificazione della richiesta, si osserva che il richiamo all’avvio di procedure di tutela giudiziaria è del tutto generico ed ipotetico e che, comunque, l’eventuale attivazione di dette procedure è disciplinato dalla relativa e specifica normativa di settore, la quale mette a disposizione tutti gli strumenti necessari al fine di compiutamente concludere il procedimento di tutela prescelto.

Quanto al secondo elemento – che, peraltro, non era stato indicato nell’atto stragiudiziale di diffida di data 30.1.2012 inviato al Centro di Salute Mentale di Castrovillari– in mancanza di ulteriori e più specifiche argomentazioni, si osserva che la possibilità di offrire cure specialistiche non è preclusa all’interessata ed al ricorrente, che ben potranno rivolgersi alle strutture ritenute migliori e più adeguate, al fine di ottenere il trattamento sanitario ritenuto più idoneo.

In definitiva, parte ricorrente non offre una congrua e sufficiente motivazione in ordine ai presupposti della propria richiesta e, quindi, non consente di compiutamente effettuare quel bilanciamento di interessi richiesto al fine di stabilire se il diritto fatto valere dal ricorrente stesso e che intende difendere sia di rango almeno pari a quello alla riservatezza di cui è titolare la controinteressata, non assumendo rilievo specifico la circostanza che quest’ultima sia la moglie del richiedente l’accesso.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, giusta la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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