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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3337 | Data di udienza: 8 Maggio 2012
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autotutela – Valutazione della corrispondenza della rimozione dell’atto ad un interesse pubblico – Tutela del legittimo affidamento del privato – Ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà – Eliminazione dell’atto illegittimo – In re ipsa – Eccezione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2012
Numero: TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3337
Data di udienza: 8 Maggio 2012
Presidente: Savo Amodio
Estensore: Di Popolo


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autotutela – Valutazione della corrispondenza della rimozione dell’atto ad un interesse pubblico – Tutela del legittimo affidamento del privato – Ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà – Eliminazione dell’atto illegittimo – In re ipsa – Eccezione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3337

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autotutela – Valutazione della corrispondenza della rimozione dell’atto ad un interesse pubblico – Tutela del legittimo affidamento del privato – Ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà – Eliminazione dell’atto illegittimo – In re ipsa – Eccezione.

 

In via di principio, l’adozione di un provvedimento in autotutela presuppone la valutazione della rispondenza della rimozione dell’atto annullato o revocato a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale; di qui la necessità che l’amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi configgenti, con un impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da annullare; nonostante ciò, in alcune ipotesi, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa, come nel caso del ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte del relativo destinatario, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento autorizzativo, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento sulla persistenza di quest’ultimo, ove ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente.

 

Pres. Savo Amodio, Est. Di PopoloC.L., (avv. D’Angiolella) c. Comune di San Nicola La Strada (avv. Abbamonte)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3337

SENTENZA

 

 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3337

 

N. 03337/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06170/2009 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Ottava)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6170 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Carmela Lombardo, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16; 
 
contro
 
Comune di San Nicola la Strada, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4; 
 
per l’annullamento
REVOCA AGIBILITA’ DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA DE GASPERI N. 88 – PROVV. N. 11464/2009.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Nicola la Strada;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
1. Col ricorso in epigrafe, Lombardo Carmela impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il provvedimento del 10 luglio 2009, prot. n. 11464, con cui il responsabile dei Servizi di Urbanistica del Comune di San Nicola la Strada aveva revocato il certificato di agibilità rilasciato il 27 marzo 2007 (prot. n. 4308) in favore dell’amministratore del condominio ‘Regata 83’; – la nota rassegnata dall’arch. Carmine Lettieri (in qualità di tecnico incaricato dall’amministratore del condominio ‘Regata 83’) il 21 maggio 2008 (prot. n. 6729) al Comune di San Nicola la Strada; – ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.
 
2. Alla luce delle allegazioni delle parti, vicenda dedotta in giudizio è, in estrema sintesi, la seguente.
La ricorrente è proprietaria del sottotetto del fabbricato condominiale ‘Regata 83’, ubicato in San Nicola la Strada, via De Gasperi n. 88, scala A, censito in catasto al foglio 7, particella 4, sub 85, ed assentito con concessione edilizia n. 93/1984.
 
Successivamente, con concessione edilizia n. 61/2001, era stato autorizzato il recupero abitativo del sottotetto in parola, ai sensi della l. r. Campania n. 15/2000, mentre, con d.i.a. del 29 marzo 2002 (prot. n. 4937), erano state autorizzate opere interne ad esso, in variante alla predetta concessione edilizia n. 61/2001.
Sulla base dei richiamati titoli abilitativi, il Comune di San Nicola la Strada aveva, quindi, rilasciato, in favore della Lombardo, il certificato di agibilità del 18 settembre 2003.
 
Senonché, il medesimo ente locale, avendo riscontrato rilevanti difformità tra il progetto assentito con la concessione edilizia n. 93/1984 e il corpo di fabbrica A del condominio ‘Regata 83’, così come denunciate dall’amministratore di quest’ultimo con nota del 21 maggio 2008 (prot. n. 6729), aveva revocato il certificato di agibilità emesso in favore del predetto amministratore il 23 luglio 2007 (prot. n. 4308).
3. Avverso siffatta determinazione venivano dedotte le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ss. della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà; 3) violazione dei principi generali di autotutela ex l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990; eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione e di istruttoria; erroneità nei presupposti e travisamento dei fatti.
 
4. Costituitosi il Comune di San Nicola la Strada, depositava la nota presentata dal tecnico incaricato dall’amministratore del condominio ‘Regata 83’ il 21 maggio 2008 (prot. n. 6729) ed eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.
La menzionata nota del 21 maggio 2008 (prot. n. 6729), con la quale si invocava il ritiro del certificato di agibilità del 23 marzo 2007, prot. n. 4308, segnalava, in particolare, che: – il progetto assentito con la concessione edilizia n. 93/1984 “risulta rispettato in tutte le sue parti a meno del fabbricato A il quale presenta un difformità in altezza … di circa cm 70 (verificata sul posto) in più rispetto a quella autorizzata”; – “in seguito è stato presentato nuovo progetto per il recupero del sottotetto ed è stata rilasciata relativa concessione edilizia n. 61/2001”; – conseguentemente, “il sottotetto per cui è stato richiesto il recupero è inesistente in quanto non è autorizzato né condonato … quindi in completa difformità con la concessione edilizia n. 93/1984, per cui risulta altrettanto in difformità e priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa sia la concessione edilizia n. 61/2001 sia la d.i.a. che si lega ad essa”.
 
5. Avendo acquisito piena conoscenza di tale nota, la Lombardo la impugnava con motivi aggiunti, così rubricati: ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza di motivazione, errore sui presupposti, difetto di istruttoria; violazione degli artt. 7 e 21 quinquies della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. della l. r. Campania n. 15/2000.
 
6. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.
 
7. Venendo al merito del ricorso, ragioni di ordine logico-espositivo che verranno ad appalesarsi in appresso inducono a posticipare l’esame del primo motivo di originario gravame.
 
8. Col secondo ordine di doglianze, la Lombardo lamenta, da un lato, la carenza di motivazione dell’avversato provvedimento del 10 luglio 2009, prot. n. 11464, e, d’altro lato, la contraddittorietà dell’intervento in autotutela con esso attuato rispetto al precedente rilascio del certificato di agibilità dell’immobile controverso.
 
8.1. Ora, quanto alla denunciata carenza motivazionale, il Collegio osserva che il provvedimento del 10 luglio 2009, prot. n. 11464, risulta sorretto da conciso, perspicuo ed autosufficiente impianto argomentativo, nella misura in cui rileva significative difformità tra il progetto assentito con la concessione edilizia n. 93/1984 e il corpo di fabbrica A del condominio ‘Regata 83’.
In proposito, giova rammentare che, a norma dell’art. 25 del d.p.r. n. 380/2001, la richiesta del certificato di agibilità è posteriore rispetto all’esecuzione dell’opera, completa un procedimento inteso a regolamentare le modalità di edificazione e, soprattutto, presuppone e necessita dell’esistenza degli strumenti autorizzativi dell’edificazione medesima: detta richiesta deve, infatti, essere corredata della dichiarazione, sottoscritta dall’istante, di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato.
 
Così, l’amministrazione resistente, avendo ravvisato le cennate difformità, ha giustificatamente e correttamente ritenuto il certificato di agibilità del 27 marzo 2007 (prot. n. 4308) viziato dalla violazione dell’art. 25, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001, che, nel prescrivere un’apposita dichiarazione da parte del soggetto richiedente, subordina il rilascio del titolo abilitativo in parola alla “conformità dell’opera rispetto al progetto approvato”, oltre che alla sua adeguatezza igienico-sanitaria (salubrità degli ambienti), stante l’innegabile stretta correlazione tra i due aspetti valutativi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2000, n. 592; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 11 dicembre 2000, n. 2612; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682; TAR Lombardia, Brescia, 30 luglio 2002, n. 1092; TAR Sardegna, Cagliari, 18 settembre 2002, n. 1275; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 8 aprile 2003, n. 145; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 25 maggio 2005, n. 4129; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20 luglio 2006, n. 7622; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 4 aprile 2007, n. 1072).
 
Peraltro, le incongruenze riscontrate risultano compiutamente descritte nella nota presentata dal tecnico incaricato dall’amministratore del condominio ‘Regata 83’ il 21 maggio 2008 (prot. n. 6729), la quale, puntualmente richiamata nel provvedimento del 10 luglio 2009, prot. n. 11464, segnala, rispetto al progetto assentito con la concessione edilizia n. 93/1984, una “difformità in altezza … di circa cm 70 (verificata sul posto) in più”.
 
A tale ultimo riguardo, non vale opporre – come pure tenta la ricorrente in sede di motivi aggiunti – che il Comune di San Nicola la Strada, in difetto di istruttoria, avrebbe acriticamente recepito i ragguagli forniti dal tecnico incaricato dall’amministratore del condominio ‘Regata 83’ con la citata nota del 21 maggio 2008 (prot. n. 6729): in omaggio ai principi di celerità ed efficacia della propria azione, nonché di collaborazione ad essa da parte dei privati, ben poteva l’amministrazione resistente fondare la propria valutazione di inagibilità sui predetti ragguagli, vieppiù in quanto provenienti da soggetto (incaricato dall’amministratore del condominio ‘Regata 83’) presumibilmente interessato alla conservazione del titolo abilitativo ritirato, e dei quali risulta, comunque, espressamente ponderata, nel provvedimento impugnato, la rilevanza urbanistica.
 
8.2. A dispetto degli assunti di parte ricorrente, nessuna contraddittorietà è predicabile tra la disposta rimozione del certificato di agibilità del 27 marzo 2007 (prot. n. 4308) e il suo precedente rilascio.
 
In questo senso, occorre rimarcare che, in virtù dei poteri di autotutela spettantile, legittimamente poteva, in via di principio, l’amministrazione comunale, alla luce degli elementi fattuali e documentali acquisiti ed esaminati, riconsiderare i presupposti dell’agibilità dapprima riconosciuta con riferimento all’immobile controverso. Tanto è vero che, a norma dell’art. 26 del d.p.r. n. 380/2001, rimane in capo al Comune il potere di verificare ex post la sussistenza dei requisiti dell’agibilità in precedenza accertata e di revocarne, eventualmente, il pregresso riconoscimento (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10 febbraio 2010, n. 332; 28 giugno 2010, n. 2646).
 
9. Inconferente è, poi, il profilo di doglianza, prospettato nei motivi aggiunti, secondo cui la maggiore altezza del sottotetto in proprietà della Lombardo rispetto al progetto approvato con la concessione edilizia n. 93/1984 sarebbe stata assentita, in sede di recupero abitativo ai sensi della l. r. Campania n. 15/2000, con la concessione edilizia n. 61/2001 e con la d.i.a. del 29 marzo 2002 (prot. n. 4937) (cfr. retro, sub n. 2).
 
Ed invero, il recupero abitativo dei sottotetti non è, da un lato, suscettibile di rivestire portata sanante di abusi per assenza o difformità dai provvedimenti autorizzativi emessi, presupponendo la piena legittimazione del fabbricato sormontato, né è, d’altro lato, suscettibile di rivestire portata modificativa delle preesistenti altezze: “l’edificio in cui è ubicato il sottotetto – recita, sul punto, l’art. 3, comma 1, lett. b, della l. r. Campania n. 15/2000 – deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724”; “il recupero del sottotetto – aggiunge il successivo art. 4, comma 1 – non deve comportare la modifica dell’altezza di colmo e di gronda né l’inclinazione delle falde” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22282; sez. II, 1° giugno 2011, n. 2950).
 
10. Privi di pregio si rivelano anche il terzo dei motivi di gravame introduttivo e i motivi aggiunti, a tenore dei quali l’amministrazione resistente non avrebbe effettuato un’adeguata ponderazione né fornito un’adeguata motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico al ritiro in autotutela del certificato di agibilità del 27 marzo 2007 (prot. n. 4308) rispetto all’affidamento privato nella sua conservazione, consolidatosi nell’arco temporale trascorso tra il rilascio del predetto titolo abilitativo e la sua rimozione.
 
10.1. In proposito, occorre premettere, in via di principio, che l’adozione di un provvedimento in autotutela presuppone la valutazione della rispondenza della rimozione dell’atto annullato o revocato a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale. Di qui la necessità che l’amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi confliggenti; impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da annullare e solido appaia, pertanto, l’affidamento ingenerato nel privato.
 
10.2. Ciò premesso in via di principio, rimane, però, fermo l’indirizzo giurisprudenziale, in base al quale, in determinate ipotesi, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa.
 
Tra queste è annoverabile l’ipotesi di ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte del relativo destinatario, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento autorizzativo, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento sulla persistenza di quest’ultimo, ove ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554; sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6554; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 3 novembre 2003, n. 2366; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21 febbraio 2005, n. 686; TAR Liguria. Genova, sez. I, 7 luglio 2005, n. 1027; 17 novembre 2006, n. 1550; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 13 febbraio 2006, n. 2026; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 129; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 4 marzo 2004, n. 115; 10 maggio 2005, n. 299; 10 aprile 2006, n. 238; 18 ottobre 2008, n. 643).
A tale ultimo riguardo, Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6554 ha affermato che la errata o insufficiente – sia dolosa sia colposa – rappresentazione di circostanze di fatto esposte nella domanda di rilascio di un titolo abilitativo, che diversamente non sarebbe stato emesso, costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di annullamento di ufficio dell’atto autorizzativo in parola, tanto che in una simile situazione si può prescindere dal contemperamento con un interesse pubblico attuale e concreto.
Pertanto, deve reputarsi legittimo l’operato del Comune di San Nicola la Strada, che ha revocato un certificato di agibilità rilasciato sul mero presupposto di una dichiarazione ex art. 25, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001 successivamente rivelatasi inveritiera.
Come dianzi illustrato, allorquando un provvedimento amministrativo ampliativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa rappresentazione della realtà materiale, è, infatti, consentito alla pubblica amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di interesse pubblico, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa.
 
10.3. Nella specie, l’interesse pubblico alla rimozione dell’emesso titolo abilitativo è da intendersi, altresì, immanente all’oggettivo rilievo di discordanza tra il progetto assentito con la concessione edilizia n. 93/1984 e il corpo di fabbrica A del condominio ‘Regata 83’.
In questo senso, occorre rimarcare che il progetto “approvato”, cui – a norma dell’art. 25, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001 – gli interventi eseguiti devono risultare conformi, postula logicamente, a monte, l’accertamento, da parte della competente autorità comunale, della regolarità urbanistica del progetto presentatole.
 
Conseguentemente, la riscontrata discordanza tra il progetto “approvato” e le opere realizzate vanifica l’espletato accertamento di regolarità urbanistica (integrante un presupposto indefettibile per l’agibilità dell’immobile: cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2760; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 luglio 2011, n. 1009; 22 novembre 2011, n. 1398) e fa, quindi, venir meno la legittimazione conseguita sulla base di esso con riferimento alle predette opere.
 
In una ipotesi simile – dove viene in rilievo la primaria esigenza di garantire e tutelare l’equilibrato sviluppo del territorio e l’osservanza della vigente disciplina urbanistica (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2005, n. 6630; sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 15 giugno 2005, n. 1110; 22 novembre 2011, n. 1398) –, il ritiro del certificato di agibilità, al pari delle misure sanzionatorie previste dagli artt. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001, assume i connotati di atto vincolato (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 31 ottobre 2008, n. 1898), affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse all’utilizzazione (oltre che al mantenimento) delle opere abusive, e giustificato, in re ipsa, dall’interesse pubblico non solo alla riparazione dell’illecito edilizio, ma anche al divieto di avvantaggiarsene da parte del trasgressore.
 
11. Le superiori osservazioni inducono a declinare anche il primo motivo di ricorso originario, col quale viene denunciata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di ritiro del certificato di agibilità del 27 marzo 2007 (prot. n. 4308).
Vista la natura vincolata dell’attività posta in essere dal Comune di San Nicola la Strada e considerata, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., la sostanziale non contestazione, da parte ricorrente, della difformità oggettivamente riscontrata tra il progetto assentito con la concessione edilizia n. 93/1984 e il corpo di fabbrica A del condominio ‘Regata 83’ (cfr. nota, dell’amministratore del condominio ‘Regata 83’, prot. n. 6729, del 21 maggio 2008), è evidente, infatti, che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e che, quindi, all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento con esso definito non è ricollegabile portata infirmante, a norma dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
 
12. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
13. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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