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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 25207 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Pneumatici usati e fuori uso – Disciplina differenziata – L n. 179/2002 – D.M. 9/01/2003 – Disciplina vigente degli pneumatici fuori uso – Artt. 183, 228, c.2 e 256 D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 11/04/2011, n. 82 – Pneumatici interi fuori uso –  Divieto di conferimento in discarica – Art. 6, lett. o), D.L.gs n. 36/2003 – D.M. 3/8/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2012
Numero: 25207
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Fiale


Premassima

* RIFIUTI – Pneumatici usati e fuori uso – Disciplina differenziata – L n. 179/2002 – D.M. 9/01/2003 – Disciplina vigente degli pneumatici fuori uso – Artt. 183, 228, c.2 e 256 D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 11/04/2011, n. 82 – Pneumatici interi fuori uso –  Divieto di conferimento in discarica – Art. 6, lett. o), D.L.gs n. 36/2003 – D.M. 3/8/2005.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Giugno 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 25207


RIFIUTI – Pneumatici usati e fuori uso – Disciplina differenziata – L n. 179/2002 – D.M. 9/01/2003.
 
Ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 179/2002 e nel D.M. 9 gennaio 2003 costituiscono “rifiuto” gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attività di recupero o smaltimento; sono invece da considerarsi “non-rifiuto” gli pneumatici usati passibili di ricostruzione [Cass., Sez. III, 23.1.2007, n. 8679, ma già Corte Cost., sentenza n. 378 del 30.12.2003] ed essi possono essere compravenduti come beni.
 
(conferma sentenza n. 9552/2007 Tribunale di Patti – SEZ.DIST. di SANT’AGATA DI MILITELLO, del 15/07/2008) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Lanuto
 
 
RIFIUTI – Disciplina vigente degli pneumatici fuori uso – Art. 228, c.2, D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 11/04/2011, n. 82.
 
Attualmente la disciplina degli pneumatici fuori uso è posta dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82 (pubblicato sulla G.U. n. 131 dell’8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), in attuazione della disposizione di cui all’art. 228, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell’ambiente, dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici (dal comma 1 del medesimo articolo) di provvedere “singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale”.

(conferma sentenza n. 9552/2007 Tribunale di Patti – SEZ.DIST. di SANT’AGATA DI MILITELLO, del 15/07/2008) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Lanuto
 
 
RIFIUTI –  Pneumatici interi fuori uso – Divieto di conferimento in discarica – Art. 6, lett. o), D.L.gs n. 36/2003 – D.M. 3/8/2005.
 
In tema di rifiuti consistenti in pneumatici interi fuori uso, sussiste il divieto di conferimento in discarica, secondo le previsioni dell’art. 6, lett. o), del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.M. 3 agosto 2005 (divieto che, per le discariche già autorizzate, è divenuto efficace solo dal 1° gennaio 2010).

(conferma sentenza n. 9552/2007 Tribunale di Patti – SEZ.DIST. di SANT’AGATA DI MILITELLO, del 15/07/2008) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Lanuto

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Giugno 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 25207

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente
Dott. ALD FIALE           – Consigliere Rel.
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO          – Consigliere
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da LANUTO CONCETTA SANTA N. IL 01/11/1974
– avverso la sentenza n. 9552/2007 TRIB.SEZ.DIST. di SANT’AGATA DI MILITELLO, del 15/07/2008
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012  la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Patti – Sezione distaccata di S. Agata Militello, con sentenza dei 15.7.2008, ha affermato la responsabilità penale di Lanuto Concetta Santa in ordine al reato di cui:
– all’art. 256, 2° comma, D.Lgs. n. 152/2006 (per avere – quale titolare della ditta individuale “Sport Bike”, esercente, tra l’altro, la vendita al dettaglio di pneumatici – effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (circa 1.000 pneumatici dismessi di varie marche e misure, per un volume di circa 60 mc.) su un’area di mq. 45 sita in luogo non molto distante dal negozio di rivendita, recintata e chiusa da un cancello, di cui aveva la disponibilità – acc. in Acquedolci, il 4.6.2007]
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato “alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, da realizzarsi mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”.
 
Avverso tale sentenza ha proposto “appello” il difensore della Lanuto, il quale ha eccepito:
– la inconfigurabilità dei reato, in quanto, nella specie, sarebbe ravvisabile la condotta lecita di “deposito temporaneo” nel luogo di produzione delineata dall‘art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
– la non corretta qualificazione di “rifiuti” attribuita agli pneumatici rinvenuti, dato che “detta qualificazione va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall’Allegato A, voce 160103, del D.Lgs. n. 152/2006, e non anche agli pneumatici usati ma ancora ricostruibili … e la prova in positivo é a carico della pubblica accusa”;
– difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata.
 
Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema, ex art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
 
1. In relazione alla doglianza riferita all’ambito di riconducibilità degli pneumatici giunti a fine vita alla disciplina dei “rifiuti” è necessario evidenziare che la nozione di “pneumatico fuori uso” (categoria identificata con il codice 16.01.03 nell’elenco europeo dei rifiuti) deve essere distinta, perché diversa, da quella di “pneumatico usato”, anche se eventualmente usurato.
 
Fino all’adozione del Decisione n. 2000/532/CE (relativa alla riformulazione nell’elenco europeo dei rifiuti), la voce 16.01.03 del codice CER designava gli “pneumatici usati”, senza ulteriori specificazioni, e nella normativa del nostro Paese, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997, il D.M. 5 febbraio 1998 accomunava (nell’Allegato 1 – Suballegato 1) tra i rifiuti passibili di operazioni di recupero di materia secondo le procedure semplificate, con il medesimo codice 16.02.03, i “pneumatici non ricostruibili” (punto 10.2) e quelli “ricostruibili” (punto 10.3) ed in entrambi i casi ne descriveva le caratteristiche facendo ricorso alla dizione “pneumatici usurati”.
 
Dopo la Decisione n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, il codice CER 16.01.03 non é più intitolato “pneumatici usati”, bensì “pneumatici fuori uso” e tale modifica é stata recepita nel nostro ordinamento interno con l’art. 23 della legge 31.7.2002, n. 179.
 
Con il D.M. 9 gennaio 2003 (Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi) – emanato in esecuzione della legge n. 179/2002 – é stata esclusa la natura di “rifiuto” per gli pneumatici ricostruibili (eccettuati i casi in cui il detentore mostri la palese volontà di disfarsene, oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso che abbiano complessivamente assunto la qualifica di rifiuto, che va estesa anche alle singole parti).
 
Per completezza espositiva va rilevato che attualmente la disciplina degli pneumatici fuori uso è posta dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82 (pubblicato sulla G.U. n. 131 dell’8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), in attuazione della disposizione di cui all’art. 228, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell’ambiente, dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici (dal comma 1 del medesimo articolo) di provvedere “singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale”.
 
2.1 Alla stregua della disciplina dianzi delineata va affermato – pertanto – che, secondo la normativa posta dalla legge n. 179/2002 e dal D.M. 9 gennaio 2003:
– costituiscono sicuramente “rifiuto” gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attività di recupero o smaltimento;
– sono invece da considerarsi “non-rifiuto” gli pneumatici usati passibili di ricostruzione [vedi Cass., Sez. III, 23.1.2007, n. 8679, ma già Corte Cost., sentenza n. 378 del 30.12.2003] ed essi possono essere compravenduti come beni.
 
A giudizio di questo Collegio, dunque, deve ritenersi ormai superato l’orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti tutti gli pneumatici usati, compresi quelli ricostruibili, e deve altresì ritenersi (contrariamente a quanto affermato da questa III Sezione con la sentenza n. 46643/2007) che la ricostruzione del battistrada degli pneumatici (che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche strutturali) non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mai è stato considerato rifiuto.
 
Recupero di materia può aversi, invece, attraverso le attività di separazione delle varie componenti degli pneumatici non ricostruibili, ovvero attraverso processi di triturazione e granulazione per l’ottenimento del polverino di gomma (utilizzabile per la produzione di asfalti modificati, per la realizzazione di superfici sportive, nonché per l’impiego come materiale di isolamento); così come può conseguirsi recupero di energia in cementifici o centrali termoelettriche.
 
Sussiste, infine, il divieto di conferimento in discarica degli pneumatici interi fuori uso, secondo le previsioni dell’art. 6, lett. o), del D.Lgs, n. 36/2003 e del D.M. 3 agosto 2005 (divieto che, per le discariche già autorizzate, è divenuto efficace solo dal 1° gennaio 2010).
 
2.2 Quanto alla individuazione del soggetto sul quale gravi l’onere di classificare lo pneumatico usato come ricostruibile, deve ritenersi che:
– Nelle ipotesi in cui sia manifestamente evidente l’impossibilità di procedere ad una ricostruzione (ad esempio per palesi lacerazioni o deformazioni della carcassa strutturale), il gommista detentore (in seguito all’attività di ricambio per sostituzione sul veicolo) ha l’onere (con le relative responsabilità, anche penali) di conferirlo come rifiuto ad un operatore autorizzato, potendo pure giovarsi delle norme che regolano il deposito temporaneo secondo i limiti temporali e quantitativi fissati dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
– In tutti gli altri casi lo pneumatico può essere consegnato, quale merce, ai ricostruttore ed a questo spetta la valutazione della idoneità alla ricostruzione mediante le opportune indagini tecniche, a seguito delle quali egli è tenuto ad avviare gli pneumatici fuori uso a recupero dei materiali, a recupero energetico ovvero a smaltimento (nelle forme consentite).
 
Nella fattispecie in esame l’imputata non ha mai riferito di avere effettuato la semplice ed immediata selezione visiva a lei demandata, né ha addotto alcuna circostanza a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione degli pneumatici rinvenuti ammucchiati nell’area di cui aveva la disponibilità (ricostruibilità potenziale, indicazione specifica del ricostruttore, dimostrazione di precedenti conferimenti). Ella anzi neppure ha dimostrato che quegli pneumatici fossero destinati a procedimenti non di ristrutturazione ma di recupero (sia di materia sia di energia).
 
3. Il Tribunale, nella vicenda in esame, ha correttamente escluso l’esistenza di un deposito temporaneo e regolare di rifiuti, rilevando (sulla base del testimoniale raccolto e della acquisita documentazione fotografica) che l’abbandono degli pneumatici era caratterizzato da evidenti condizioni di degrado conservativo e che non sussisteva la prova dei rispetto delle prescrizioni in termini di giacenza (non essendo stato istituito il registro attestante i periodici smaltimenti), in violazione delle prescrizioni poste dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
 
4. La pena risulta determinata con corretto ed adeguato riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen., essendosi tenuto conto dell’entità del fatto e della personalità dell’imputata.
 
5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
ROMA, 16.52012
 

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