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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6826 | Data di udienza: 21 Giugno 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso Edilizio – Provvedimento di demolizione – Manufatto visibilmente di vecchia fattura – Accertamento dell’epoca della sua realizzazione – Non spetta alla P.A.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2012
Numero: 6826
Data di udienza: 21 Giugno 2012
Presidente: Orciulo
Estensore: Tricarico


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso Edilizio – Provvedimento di demolizione – Manufatto visibilmente di vecchia fattura – Accertamento dell’epoca della sua realizzazione – Non spetta alla P.A.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 24 luglio 2012, n. 6826

 

DIRITTO URBANISTICO – Abuso Edilizio – Provvedimento di demolizione – Manufatto visibilmente di vecchia fattura – Accertamento dell’epoca della sua realizzazione – Non spetta alla P.A.

 

Non può muoversi alcuna contestazione all’Ente civico che, pur avendo evidenziato nel provvedimento di demolizione che il manufatto abusivo era “visibilmente di vecchia fattura”, non ha compiuto adeguata attività istruttoria sulla precisa epoca in cui esso è stato realizzato, sia per la natura permanente dell’abuso edilizio ed il carattere vincolato dell’attività repressiva, sia in quanto spetta al destinatario del provvedimento repressivo comprovare, con specifici elementi, che il fabbricato risaliva ad un periodo in cui non sussisteva l’obbligo della licenza edilizia.

 

Pres. Orciulo, Est. Tricarico – L.F. (avv. Bailo) c. Comune di Formello

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 24 luglio 2012, n. 6826

SENTENZA

 

 TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 24 luglio 2012, n. 6826

 

 

N. 06826/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07915/2007 REG.RIC
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Quater)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 7915 del 2007, proposto da: 
Faraotti Lorenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Bailo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Fracassini, 18; 

contro
 
il Comune di Formello, in persona del Sindaco pro tempore, intimato e non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di sospensione e di demolizione n. 64/07 dell’8.5.2007, notificata in data 10.5.2007, emessa dal Dirigente del Dipartimento tecnico del Comune di Formello.
 
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore della parte ricorrente, come da verbale d’udienza;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO
 
Il ricorrente è proprietario di un lotto di terreno ubicato in Formello, via delle Stagioni n. 15, sul quale nel corso del sopralluogo eseguito dal Comando della Polizia municipale di tale Comune, giusta verbale n. 5/07 del 28.2.2007, è stato accertato “un manufatto visibilmente di vecchia fattura avente la superficie totale di circa 58,00 mq (…) diviso in tre singole unità non comunicanti tra loro (…) allo stato grezzo (…) di cui una presenta una copertura parziale” e si è altresì constatato che “l’area interessata risulta chiusa su due lati con recinzione in pali di legno e su gli altri due rete metallica posta su un muro in blocchi di tufo e malta”.
 
Le opere accertate hanno costituito oggetto dell’ordinanza ripristinatoria n. 64/07 dell’8.5.2007, notificata in data 10.5.2007, emessa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
 
Avverso detto provvedimento è stato proposto il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:
1) eccesso di potere per assenza dei presupposti – difetto di motivazione e carenza dell’interesse pubblico: il manufatto de quo sarebbe “un vecchio casale annesso ad un’abitazione condonata”, dallo “impatto ambientale pressoché nullo”, esistente “da oltre vent’anni”, realizzato “in epoca in cui il lotto era qualificato zona agricola”, “destinato all’accoglienza di cavalli” e con possibilità di inserirlo nel Piano di Recupero, nel cui ambito rientrerebbe il terreno interessato dall’intervento edilizio; a causa del lungo lasso di tempo trascorso dalla sua costruzione, che avrebbe ingenerato un affidamento nel proprietario, il provvedimento demolitorio avrebbe necessitato di una congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico alla riduzione in pristino;
 
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità di istruttoria – difetto di motivazione – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.: il provvedimento sarebbe “carente sotto il profilo istruttorio ed altresì insufficientemente motivato”, proprio in quanto l’Amministrazione, pur avendo la consapevolezza della risalenza del manufatto, non avrebbe fatto alcun doveroso accertamento sulla sua data di realizzazione.
 
Il Comune di Formello, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
 
Con ordinanza 27.9.2007, n. 4524, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.
 
Il ricorrente ha depositato una memoria in vista della pubblica udienza del 21.6.2012, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
 
DIRITTO
 
1 – Il presente ricorso ha per oggetto il provvedimento demolitorio, adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, concernente un manufatto di circa 58,00 mq, diviso in tre singole unità non comunicanti tra loro.
2 – A seguito dell’approfondimento, proprio della fase di merito, deve affermarsi che esso è sfornito di fondamento.
3 – Va in proposito evidenziato che non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione da attribuire al manufatto in questione, che è quella di intervento di nuova costruzione, per il quale è prescritto il permesso di costruire, la cui assenza, qui pacifica, comporta che sia ingiunta la demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, disposizione in effetti in concreto applicata.
 
L’abuso edilizio, quale è l’opera de qua, in ragione dell’avvenuta sua realizzazione in mancanza del prescritto titolo legittimante, integra un illecito permanente. Ne deriva che, a fronte del suo accertamento, l’Amministrazione comunale competente territorialmente è tenuta a rimuoverlo mediante l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino, anche nell’ipotesi in cui detto accertamento sia avvenuto a distanza di molti anni dalla sua commissione.
 
Infatti l’attività sanzionatoria di che trattasi ha carattere vincolato, con la conseguenza che neppure si richiede una particolare motivazione che dia contezza dell’interesse generale alla demolizione.
 
3 – Né qui può muoversi alcuna contestazione all’Ente civico sulla circostanza che, pur avendo evidenziato nel provvedimento che il manufatto de quo era “visibilmente di vecchia fattura”, non avrebbe compiuto adeguata attività istruttoria sulla precisa epoca in cui esso è stato realizzato.
 
Il ricorrente si limita a dire che il manufatto sarebbe stato costruito da oltre vent’anni, quando il lotto ricadeva in zona agricola. Ma tali asserzioni, peraltro non suffragate da elementi a comprova, non sono sufficienti per esonerare il manufatto stesso dalla necessità della previa acquisizione del prescritto titolo edilizio.
 
Infatti, il ricorrente non dimostra ed anzi neppure afferma che tale fabbricato risalirebbe ad un periodo in cui non sussisteva l’obbligo della licenza edilizia.
 
Conseguentemente l’Amministrazione, che, solo per una maggiore precisione descrittiva, ha specificato in provvedimento: “manufatto visibilmente di vecchia fattura”, non ha inteso attribuire un particolare significato a tale affermazione, né – come si è visto – lo poteva fare, per il rilievo in precedenza rimarcato circa la natura permanente dell’abuso edilizio ed il carattere vincolato dell’attività repressiva.
 
4 – Ne deriva che non si ravvisano né il difetto di istruttoria né la carenza dei presupposti ed il travisamento dei fatti né infine l’assenza di motivazione.
 
5 – In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
 
6- Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, nulla deve disporsi, stante la soccombenza del ricorrente, in assenza di costituzione del Comune intimato.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I Quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012, con l’intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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