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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 6981 | Data di udienza: 20 Giugno 2012
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Nuovi atti posti in essere dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di un’ordinanza cautelare – Non determinano la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Luglio 2012
Numero: 6981
Data di udienza: 20 Giugno 2012
Presidente: Bianchi
Estensore: Sapone


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Nuovi atti posti in essere dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di un’ordinanza cautelare – Non determinano la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.


Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 26 luglio 2012, n. 6981

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Nuovi atti posti in essere dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di un’ordinanza cautelare – Non determinano la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

 

Nel processo amministrativo, i nuovi atti posti in essere dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di un’ordinanza cautelare non sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, essendo posti in essere doverosamente per ottemperare a una pronuncia dotata di immediata esecutività (tra le più recenti, Consiglio Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011 , n. 1364).

 

Pres. Bianchi, Est. Sapone – V.C. (avv. Gioia) c. Università degli Studi Roma Tre ed altro.


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 26 luglio 2012, n. 6981

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 26 luglio 2012, n. 6981

 

 

N. 06981/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00827/2009 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
sul ricorso sul ricorso n.827 del 2009 proposto dalla dott.ssa Valeria Caggiano rappresentata e difesa dall’avv. Dario Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Guido Lenza in Roma, Via XX Settembre n.98/E;

contro
 
l’Università degli Studi “Roma Tre”, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
nei confronti di
Cicero Lavinia, non costituita in giudizio; 
 
per ottenere:
A) l’ANNULLAMENTO:
a1) della nota prot. n.45994 del 13.11.2008 con la quale il Direttore Amministrativo dell’intimata Università ha disposto la sospensione della procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Scienze della Formazione – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/06 “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni”;
a2) della nota n.40592 del 13.10.2008 con la quale il Rettore dell’Università resistente ha trasmesso gli atti relativi alla suddetta procedura concorsuale alla Procura di Roma ed reiterato la sospensione della procedura de qua in attesa della decisione di merito;
a3) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali,
B) la CONDANNA dell’intimata Università al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito dell’adozione dei contestati provvedimenti.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma Tre;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
L’odierna ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dalla resistente Università per la copertura di n.1 posto di Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Scienze della Formazione – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/06 “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” ed è stata dichiarata vincitrice dalla commissione esaminatrice.
 
Non essendo stati adottati da parte del Rettore, dopo che erano trascorsi circa 18 mesi dalla conclusione della suddetta procedura, i conseguenziali provvedimenti di approvazione degli atti concorsuali e di nomina dell’odierna istante, quest’ultima con nota del 7.10.2008 ha diffidato la resistente l’Università ” a voler adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della definizione della valutazione comparativa in oggetto ovvero di accertare la regolarità formale degli atti e di disporre la conseguenziale nomina in ruolo del vincitore”.
In esito a tale diffida il Rettore ha assunto le contestate determinazioni con cui ha trasmesso gli atti relativi alla suddetta procedura concorsuale alla Procura di Roma ed disposto la sospensione della procedura de qua in attesa della decisione di merito.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge ( artt.2 e 3 della L. n.241/1990) – artt. 8 e 9 del Decreto prot. n.751 del 31.3.2006 di indizione della procedura concorsuale de qua. artt.4 e 5 del DPR n.117/2000. art.97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, per arbitrarietà, per erroneità manifesta e travisamento;
2) Violazione di legge ( artt.2 e 3 della L. n.241/1990) – artt. 8 e 9 del Decreto prot. n.751 del 31.3.2006 di indizione della procedura concorsuale de qua. artt.4 e 5 del DPR n.117/2000. art.97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, per arbitrarietà, per erroneità manifesta e travisamento sotto altri profili;
3) Violazione di legge ( artt.2 e 3 della L. n.241/1990) – artt. 8 e 9 del Decreto prot. n.751 del 31.3.2006 di indizione della procedura concorsuale de qua. artt.4 e 5 del DPR n.117/2000. art.97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, per arbitrarietà, per erroneità manifesta e travisamento sotto altri profili sotto ulteriori profili.
 
Sempre con il gravame in trattazione la ricorrente ha chiesto genericamente la condanna dell’intimata Università al risarcimento del danno.
Si è costituita l’Università “Roma Tre” contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 20.6.2012 il proposto ricorso è stato assunto in decisione.
 
Preliminarmente deve essere rilevato, contrariamente quanto prospettato dalla odierna istante, che il gravame in trattazione non può essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere relativamente alla proposta azione impugnatoria in conseguenza della circostanza che nelle more del presente giudizio è intervenuta la determinazione rettorale del 16.3.2009 con cui la dott.ssa Caggiano è stata dichiarata vincitore della procedura concorsuale e nominata ricercatore universitario.
 
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il citato decreto rettorale e quello n.491/2009, integralmente richiamato, fanno esplicitamente presente che la loro adozione è stata disposta al fine di dar esecuzione alla ordinanza della Sezione n. 781/2009, che aveva accolto l’istanza cautelare formulata con il gravame in trattazione.
 
In tale contesto, quindi, trova applicazione l’indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo il quale nel processo amministrativo, i nuovi atti posti in essere dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di un’ordinanza cautelare non sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, essendo posti in essere doverosamente per ottemperare a una pronuncia dotata di immediata esecutività (tra le più recenti, Consiglio Stato , sez. IV, 02 marzo 2011 , n. 1364).
 
Nel merito risulta fondato il primo motivo di doglianza.
 
Al riguardo in punto di fatto deve essere rilevato che:
I) il Rettore ha correttamente richiesto alla Commissione chiarimenti in ordine allo svolgimento della procedura concorsuale de qua;
II) in esito a tale richiesta la Commissione con nota del 15.10.2007 ha controdedotto ai rilievi del Rettore confermando la correttezza formale e sostanziale della ripetuta procedura;
III) il Rettore da ultimo con nota dell’11.12.2007 ha fatto presente alla dottoressa Caggiano di aver dato comunicazione agli uffici di procedere con la predisposizione del decreto di approvazione degli atti ritenendo la procedura regolare.
In simile contesto fattuale le contestate determinazioni di sospensione risultano illegittime in quanto palesemente contraddittorie rispetto a quanto precedentemente affermato dal Rettore e in considerazione della circostanza che quest’ultimo, una volta avuta conferma da parte della Commissione esaminatrice della correttezza della procedura concorsuale, era tenuto ad adottare i conseguenziali provvedimenti di sua competenza oppure disporre formalmente, evidenziandone analiticamente le ragioni sottostanti, la non approvazione degli atti della Commissione.
 
Inoltre deve essere sottolineato che, giusta quanto previsto dall’art.21 quater della L. n.241/1990, la tipicità del potere di sospensione degli atti è presidiata dalla necessaria sussistenza di precise condizioni, prima fra tutte l’espressa individuazione del termine di sospensione “per il tempo strettamente necessario” che può essere prorogato o differito per una sola volta, per cui ne consegue de plano che le contestate determinazioni, le quali sospendono sine die l’adozione dei provvedimenti di competenza del Rettore risultano in palese contrasto con la menzionata disposizione.
 
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il primo motivo di doglianza è fondato, e conseguentemente la proposta azione impugnatoria va accolta con assorbimento delle altre censure prospettate.
 
Per quanto concerne la proposta azione risarcitoria la stessa deve essere dichiarata inammissibile atteso che:
a) in sede di gravame la suddetta azione risultava essere del tutto generica, senza alcuna indicazione dei relativi presupposti fondanti in ordine all’an e al quantum;
b) tale indicazione è stata formulata in sede di memoria conclusionale, la quale, tuttavia, non è stata notificata all’Università;
c) come già affermato da questa Sezione con sentenza n.10541/2007 l’azione risarcitoria, infatti, anche se proposta davanti al giudice amministrativo, sul piano probatorio è comunque soggetta non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., applicabile anche al processo amministrativo avente ad oggetto diritti soggettivi come quello al risarcimento del danno ingiusto.(T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 05 aprile 2007 , n. 363); ne consegue che la domanda di risarcimento del danno avanti al giudice amministrativo è quella con la quale la parte oltre a formulare la richiesta, generica, di risarcimento, definisce concretamente la sua richiesta e sostiene tale formulazione con adeguata prova e tale domanda, sulla base del principio dell’osservanza dell’obbligo del contraddittorio, deve essere notificata alla controparte.
d) poichè nel caso in esame la memoria contenente la quantificazione e specificazione dei danni subiti, non risulta notificata all’Amministrazione resistente ne discende che la relativa azione deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del contraddittorio.
 
Ciò premesso, il proposto gravame va accolto per quanto concerne la proposta azione impugnatoria mentre deve essere dichiarato inammissibile relativamente all’azione risarcitoria.
 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. n.862 del 2009, come in epigrafe proposto, accoglie la proposta azione impugnatoria e, per gli effetti, annulla gli impugnati provvedimenti, e dichiara inammissibile la proposta azione risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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