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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: 7001 | Data di udienza: 11 Luglio 2012
* TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetto turistico all inclusive – Aumento del prezzo del carburante – Variazione prezzo del pacchetto – Informativa al consumatore – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 27 Luglio 2012
Numero: 7001
Data di udienza: 11 Luglio 2012
Presidente: Piscitello
Estensore: Perna


Premassima

* TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetto turistico all inclusive – Aumento del prezzo del carburante – Variazione prezzo del pacchetto – Informativa al consumatore – Fattispecie.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 27 luglio 2012, n. 7001

 

TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetto turistico all inclusive – Aumento del prezzo del carburante – Variazione prezzo del pacchetto – Informativa al consumatore – Fattispecie.

 

L’art. 6 delle Condizioni generali di contratto inserite nei cataloghi del Tour Operator – la quale prevede che il consumatore viene informato dei parametri di calcolo che la società ricorrente utilizza allorquando procede ad una modifica del prezzo del pacchetto turistico in ragione dell’adeguamento al costo del carburante aereo – presenta un carattere estremamente generico e, soprattutto, oscuro poiché si limita a riportare in modo non verificabile e di difficile intelligibilità da parte di un consumatore medio, la seguente indicazione: “quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente fra il paramento di riferimento indicato reso 500 USD/tonnellata f.o.b. – prodotti mediterraneo] e la quotazione dell’indice Platts [. . .] relativa al secondo mese antecedente la data di partenza considerato il valore medio del Dollaro USA del medesimo periodo”; pertanto, la descrizione delle modalità di calcolo del cd. fuel surcharge non risulta né chiara né esaustiva, non contenendo alcun valore cui applicare i parametri in essa indicati, ed è quindi inidonea a soddisfare quell’onere di adeguatezza, completezza, chiarezza e correttezza dell’informazione che, nell’applicazione dell’art. 90 del Codice del Consumo, appare particolarmente stringente (v. Tar Lazio, Sez. I, 19 giugno 2009, n. 5809): detta norma, che ammette la revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti, introduce infatti un istituto del tutto eccezionale in quanto derogatorio del principio generale di non modificazione del prezzo pattuito, subordinando l’esercizio dello ius variandi a numerose condizioni, tra cui la definizione delle modalità di calcolo in conseguenza della variazione del costo (inter alia) del carburante, oltre che alla specifica previsione che detti costi siano adeguatamente documentati dal venditore.

 

Pres. Piscitello, Est. Perna – Società Alpitour s.p.a., (avv.ti Sanino ed altri) c. Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ed altro.


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 27 luglio 2012, n. 7001

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 27 luglio 2012, n. 7001

 

N. 07001/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08852/2009 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 8852 del 2009, proposto da: 
Società Alpitour Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Alessandra Pene Vidari e Claudio Vivani, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180; 
 
contro
 
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliate per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
nei confronti di
 
Assoviaggi – Associazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; 
per l’annullamento
del provvedimento n. 20011 adottato nell’adunanza del 25 giugno 2009, con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :”a) che la pratica commerciale descritta al unto II del Presente provvedimento, posta in essere dalla società Alpitour s.p.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), 22, 24 e 25 del codice del consumo e ne vieta l’ulteriore diffusione; b) che alla società Alpitur s.p.a. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 euro […]”;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e dell’Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Sulla base di segnalazioni provenienti da Assoviaggi, nonché da singoli consumatori e operatori del settore turistico, pervenute nel periodo compreso tra novembre 2007 e fine 2008, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM” o anche “Autorità”) avviava, in data 3 febbraio 2009, un procedimento istruttorio (PS3085) avente ad oggetto la presunta scorrettezza del comportamento posto in essere dalla società Alpitour S.p.A., consistente nel richiedere ai consumatori, attraverso le Agenzie di viaggio, adeguamenti del costo dei pacchetti turistici “tutto compreso” dagli stessi acquistati e parzialmente pagati, motivati da intervenuti aumenti del costo del carburante aereo (cd. Jet fuel o Fuel surcharge), senza aver fornito loro né le modalità di calcolo seguite per quantificare l’adeguamento richiesto né idonea documentazione giustificativa.
 
Ad avviso dell’Autorità, il descritto comportamento avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, 24 e 25, del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, “Codice del Consumo), in quanto: (i) le informazioni fornite dal professionista nelle Condizioni generali di contratto inserite nei propri cataloghi per richiedere l’adeguamento del prezzo di un pacchetto turistico all inclusive, motivate dall’incremento del costo del carburante aereo, avrebbero potuto presentare in modo oscuro, incomprensibile e/o ambiguo le modalità di calcolo degli adeguamenti di prezzo richiesti od omettere informazioni rilevanti; (ii) il professionista avrebbe potuto omettere di fornire o potrebbe aver fornito in modo oscuro, incomprensibile e/o ambiguo alla propria clientela documentazione giustificativa dei costi richiesti a seguito di incrementi del prezzo del carburante aereo; (iii) i richiesti adeguamenti avrebbero potuto non risultare effettivamente giustificati dai corrispondenti incrementi del costo del carburante aereo e (iv) il professionista, richiedendo il pagamento di una maggiorazione di prezzo non adeguatamente documentata e/o non dovuta nell’imminenza della partenza e dopo il pagamento di una parte del prezzo del pacchetto turistico “tutto compreso”, potrebbe aver esercitato sul consumatore un indebito condizionamento al fine di ottenere una maggiorazione di prezzo non dovuta.
 
L’Autorità, tenuto conto che la pratica commerciale in esame era stata diffusa per via televisiva e attraverso internet, in data 18 maggio 2009, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, richiedeva all’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il prescritto parere.
In data 25 giugno 2009, sulla base delle risultanze istruttorie, AGCM adottava il provvedimento n. 20011 con cui deliberava che la pratica commerciale posta in essere da Alpitour S.p.a. doveva ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo e ne vietava l’ulteriore diffusione, provvedendo altresì ad irrogare al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000,00 euro
 
Avverso il suddetto provvedimento la società Alpitour si è gravata con il ricorso in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1.Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sotto un primo ordine di profili. Eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sotto un primo ordine di profili. Violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 90 del Codice del Consumo, sotto un primo ordine di profili.
Non ricorre nessuna delle violazioni contestate dall’Autorità, la quale ha totalmente pretermesso l’analisi del metodo di calcolo esposta da Alpitour, ha errato nelle elaborazioni effettuate, ha elaborato tabelle generiche e del tutto incomprensibili e comunque svolto un’istruttoria carente e non sufficientemente motivata;
 
2.Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sotto altro ordine di profili. Eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sotto altro ordine di profili. Violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 90 del Codice del Consumo, sotto altro ordine di profili.
 
L’affermazione dell’Autorità secondo cui Alpitour avrebbe tenuto un comportamento ingannevole ed aggressivo per non aver posto il consumatore nella condizione di verificare ex post il calcolo dell’adeguamento, è affetta da un sostanziale travisamento della ratio delle norme contro l’ingannevolezza delle pratiche commerciali, le quali richiedono soltanto che il consumatore sia posto in grado, quando assume la decisione di natura commerciale, di conoscere la possibilità che il prezzo possa aumentare, ed i relativi parametri.
3.Violazione dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per assoluta mancanza della dimostrazione da parte dell’AGCM dell’elemento soggettivo in capo ad Alpitour. Violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del Consumo sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sotto altro profilo. Eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria e della motivazione.
 
La condotta di Alpitour, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale, era priva degli elementi qualificanti la scorrettezza dal punto di vista oggettivo, ciò che esclude di per sé la sussistenza dell’elemento soggettivo. Risulta inoltre per tabulas che la ricorrente, lungi dal perseguire intenti ingannatori nei confronti dei clienti, si era resa parte diligente nell’elaborazione di un’informativa che soddisfacesse il dato normativo, tanto che la clausola da essa proposta è stata ripresa da molti altri tour operators nonché dalla stessa associazione di categoria.
4.Eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria e per ingiustificata disparità di trattamento: mancata considerazione della prassi commerciale degli altri tour operators operanti sul mercato di riferimento. Eccesso di potere per illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per violazione del principio di proporzionalità e per difetto di motivazione sotto ulteriore profilo.
La clausola di Alpitour in tema di adeguamento carburante è più completa rispetto a quelle adottate dagli altri tour operators e, allo stato, rappresenta la soluzione di avanguardia nel settore.
 
5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed irragionevolezza manifesta, violazione del principio di proporzionalità, in relazione alla determinazione dell’importo della sanzione. Violazione dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 68.
Il provvedimento impugnato è ulteriormente illegittimo perché affetto da palese illogicità e da immotivata sproporzione della determinazione della sanzione.
 
Quanto alle condizioni economiche, erroneamente l’Autorità ha fatto riferimento al bilancio consolidato del gruppo Alpitour invece che al bilancio di esercizio del soggetto sottoposto al procedimento sanzionatorio; è errato l’assunto dell’AGCM secondo il quale la presunta violazione sarebbe durata dal settembre 2007 al maggio 2009 in quanto dal mese di novembre 2008 Alpitour non ha applicato alcun adeguamento carburante; quanto alla gravità della violazione, è incongruo il riferimento alla realizzazione della condotta attraverso le agenzie di viaggio, essendo queste entità imprenditoriali del tutto autonome rispetto ad Alpitour.
 
Nel presente giudizio si è costituita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per resistere al ricorso in epigrafe, e ne ha chiesto il rigetto siccome infondato nel merito; si è costituita altresì l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
Con i primi quattro motivi di ricorso l’odierna esponente nega la ricorrenza delle violazioni contestate nella specie dall’Autorità, la quale avrebbe in ogni caso errato nei calcoli relativi all’adeguamento carburante e, comunque, avrebbe svolto un’istruttoria carente e non motivata; Alpitour deduce pertanto l’illegittimità della sanzione irrogata.
 
Osserva preliminarmente il Collegio che l’Autorità, con il provvedimento gravato, ha sanzionato la scorrettezza, sub specie di azione e omissione ingannevole, nonché di pratica aggressiva, della condotta posta in essere da Alpitour diretta ad ottenere dai propri clienti – a ridosso della data di partenza e per il tramite delle Agenzie di viaggio – un incremento del prezzo sui pacchetti turistici all inclusive già acquistati e parzialmente pagati, giustificato da un preteso aumento del costo del carburante aereo (c.d. fuel surcharge); tanto, in ragione della ritenuta assoluta inadeguatezza dell’informativa fornita alla clientela in ordine alle modalità di calcolo di detto adeguamento, nonché della sostanziale assenza di adeguata documentazione in merito ai costi sottesi a tali richieste.
 
Tali condotte avrebbero permesso ad Alpitour, per tutto il periodo oggetto di indagine, di esercitare in modo arbitrario lo ius variandi contemplato dall’art. 90 Codice del Consumo, chiedendo alla propria clientela importi a titolo di adeguamento carburante non solo non verificabili dalla clientela, ma neppure giustificati, ad un pacchetto turistico “tutto compreso” parzialmente già pagato dal cliente, in tal modo di fatto gravemente limitando la libertà di scelta del consumatore.
 
A riguardo, quanto all’ingannevolezza della pratica, osserva il Collegio che la disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 6 delle Condizioni generali di contratto, inserite nei cataloghi del Tour Operator; tale previsione, con cui il consumatore viene informato dei parametri di calcolo che la società ricorrente utilizza allorquando procede ad una modifica del prezzo del pacchetto turistico in ragione, per quanto qui di interesse, dell’adeguamento al costo del carburante aereo, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, presenta un carattere estremamente generico e, soprattutto, oscuro; la disposizione si limita infatti a riportare in modo non verificabile e di difficile intelligibilità da parte di un consumatore medio, la seguente indicazione: “quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente fra il paramento di riferimento indicato reso 500 USD/tonnellata f.o.b. – prodotti mediterraneo] e la quotazione dell’indice Platts [. . .] relativa al secondo mese antecedente la data di partenza considerato il valore medio del Dollaro USA del medesimo periodo”. Pertanto, la descrizione delle modalità di calcolo del cd. fuel surcharge non risulta né chiara né esaustiva, non contenendo alcun valore cui applicare i parametri in essa indicati, ed è quindi inidonea a soddisfare quell’onere di adeguatezza, completezza, chiarezza e correttezza dell’informazione che, nell’applicazione dell’art. 90 del Codice del Consumo, appare particolarmente stringente (Tar Lazio, sez. I, 19 giugno 2009, n. 5809): detta norma, che ammette la revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti, introduce infatti un istituto del tutto eccezionale in quanto derogatorio del principio generale di non modificazione del prezzo pattuito, subordinando l’esercizio dello ius variandi a numerose condizioni, tra cui la definizione delle modalità di calcolo in conseguenza della variazione del costo (inter alia) del carburante, oltre che alla specifica previsione che detti costi siano adeguatamente documentati dal venditore.
 
Nella specie, peraltro, neanche tale ultima previsione veniva rispettata, atteso che la ricorrente non ha fornito adeguata documentazione in relazione ai costi sulla base dei quali richiedeva l’adeguamento carburante alla propria clientela tramite le agenzie di viaggio.
E invero, premesso che la documentazione in questione attiene all’obbligo di giustificare la richiesta di un supplemento di prezzo del servizio acquistato e, quindi, a permettere al consumatore di verificare la richiesta del professionista sulla parte del prezzo che può essere variata unilateralmente dal Tour Operator dopo l’acquisto del pacchetto e il suo parziale pagamento, e che attiene ad un elemento essenziale del contratto e a una delle principali variabili del comportamento economico del consumatore quale il prezzo del pacchetto turistico, dalle evidenze agli atti risulta che, nel periodo oggetto dell’istruttoria (dal settembre 2007 al novembre 2009), la ricorrente non trasmetteva alla propria rete vendita informazioni ulteriori rispetto al prospetto contenente la sola richiesta di adeguamento carburante distinta per macro destinazioni.
 
Con la descritta condotta il professionista veniva, quindi, ad accentuare lo squilibrio già esistente a proprio favore, in detto contesto commerciale, e discendente dalla previsione del diritto di variare unilateralmente il prezzo pattuito, parzialmente già pagato dalla controparte, che non solo è imposto al consumatore al di fuori di ogni negoziazione, ma è altresì rafforzato dall’impossibilità per il medesimo acquirente di recedere ove la variazione non ecceda il 10% dell’importo originariamente stabilito.
 
Ne discende, dunque, la idoneità della condotta della ricorrente ad esercitare un indebito condizionamento sul consumatore, minandone la possibilità di determinarsi in modo consapevole in ordine ad una decisione economica, vale a dire il pagamento del fuel surcharge, in modo da poterne contestare la legittimità nell’an o nel quantum, ciò che rende la condotta esaminata apprezzabile anche sotto il profilo dell’aggressività.
Pertanto, correttamente la condotta oggetto dell’indagine dell’Autorità è stata qualificata come scorretta, in ragione della essenziale circostanza che il professionista non ha fornito alla clientela, nelle Condizioni generali di contratto pubblicate nei propri cataloghi, un’informativa chiara e completa in ordine alle modalità di calcolo delle periodiche richieste di fuel surcharge; inoltre, la società non ha fornito, al momento della richiesta di tale adeguamento del prezzo, un’adeguata documentazione in merito ai costi sottesi a tale richiesta.
 
Non meritevoli di favorevole considerazione appaiono dunque le censure variamente svolte dalla odierna ricorrente in merito alla effettiva sussistenza delle accertate violazioni.
 
A quanto sin qui considerato si aggiunge un ulteriore profilo di gravità della pratica commerciale scorretta accertata, consistente nel fatto che, ai fini del calcolo dell’adeguamento carburante, il professionista computava voci di costo ulteriori rispetto al solo maggior costo effettivamente sostenuto a seguito dell’incremento del prezzo del carburante aereo, e che cadono al di fuori della ristretta orbita segnata dall’ art. 90 del Codice del Consumo, in quanto riconducibili per lo più al rischio di impresa del professionista (come i costi di gestione e i costi per i c.d. voli empty).
La società ha dunque operato in modo da richiedere ai propri clienti a titolo di adeguamento prezzo un importo superiore rispetto a quello richiesto al medesimo Tour Operator dai vettori charter, ciò che non sembra sia mai stato contestato dalla società nel corso dell’istruttoria.
Nelle tabelle nn. 1 e 2 presenti nel provvedimento gravato, l’Autorità riporta delle elaborazioni – peraltro eseguite nel corso del procedimento e oggetto di contraddittorio tra le parti – per la verifica del differenziale tra gli adeguamenti del costo del carburante richiesti dalle compagnie charter al Tour Operator e quelli richiesti da Alpitour, tramite le agenzie di viaggio, ai consumatori.
 
Dal risultato di tale operazione è emerso che, per le rotte di breve-medio raggio, l’importo chiesto da Alpitour ai consumatori è sempre maggiore rispetto a quello richiesto dalle compagnie charter al Tour Operator stesso, mentre per le rotte di lungo raggio l’importo richiesto ai consumatori è spesso maggiore. In relazione a tale considerazione, che ha formato oggetto di contraddittorio con la stessa società, la ricorrente ha, nel corso del procedimento istruttorio, espressamente ammesso che l’importo del fuel surcharge rispondeva a logiche commerciali.
Orbene, essendo le tabelle suddette dirette a riscontrare l’entità del suddetto differenziale di costi – che peraltro risulta incontroverso nell’an – inconferenti si appalesano le ulteriori doglianze dirette a contestarne la correttezza e, per l’effetto, la completezza dell’istruttoria condotta dall’AGCM.
 
Del pari prive di fondamento si appalesano le censure svolte con l’ultimo mezzo, volte a contestare l’importo della sanzione inflitta.
In particolare, quanto all’asserita mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo dell’illecito o dell’intento decettivo in danno dei consumatori, è sufficiente considerare, in contrario, che l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 esige la coscienza e la volontarietà dell’azione (nella forma alternativa del dolo o della colpa) e, quindi, un contributo causale del soggetto alla commissione dell’illecito, non essendo, in mancanza, ipotizzabile la sua responsabilità; e, al riguardo, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione va intesa nel senso di porre una presunzione juris tantum di colpa in ordine al fatto vietato, a carico di colui che l’abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa (Cass. Civ., sez. lav., 26 agosto 2003 n. 12391; Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2011, n. 1813; id., 23 aprile 2002, n. 2199 ).
 
In merito alle censure relative all’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tour operators e alla mancata considerazione della prassi commerciale, si osserva che il potere di intervento dell’ AGCM rispetto a presunte fattispecie di pratiche commerciali scorrette è di tipo discrezionale, essendo essa libera di determinare in piena autonomia le proprie priorità di intervento, valutati gli elementi in suo possesso; in ogni caso, l’eventuale illegittimità posta in essere dall’amministrazione a vantaggio di altri soggetti, non può essere dedotta come vizio di disparità di trattamento in relazione a un provvedimento che incide legittimamente in maniera negativa nella sfera dei ricorrenti (Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199).
 
Per quanto specificamente attiene alla quantificazione della sanzione, la società lamenta sia che l’Autorità, per determinare le condizioni economiche del professionista, abbia considerato il fatturato realizzato dal gruppo Alpitour invece che il solo bilancio del soggetto sottoposto al procedimento, sia che, nel determinare la durata (settembre 2007- maggio 2009) della violazione considerata, non si sia tenuto conto del fatto che, a partire dal mese di novembre, Alpitour non aveva applicato alcun adeguamento del carburante.
Le doglianze non sono meritevoli di adesione.
 
Nella determinazione della sanzione l’Autorità si è attenuta ai parametri di riferimento di cui all’ art. 11 della legge n. 689/81, come richiamato dall’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, tra cui le condizioni economiche dell’impresa che rappresentano un indice di gravità dell’infrazione.
 
Secondo un consolidato orientamento, l’importanza e la dimensione economica di una società che – come quella all’odierno esame del Collegio – è parte di un gruppo, pur se responsabile verso questo di un proprio autonomo bilancio, è di certo maggiore di quella di una società avente un identico bilancio ma non appartenente ad alcun gruppo; e tali elementi devono essere considerati nella quantificazione della sanzione affinché assolva alla sua funzione deterrente in quanto proporzionata (Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4202) , per questo correttamente, nella determinazione delle condizioni economiche della società, l’AGCM faceva riferimento ai valori del bilancio di gruppo.
Quanto alla durata della violazione, rileva il Collegio che la stessa è stata correttamente considerata, in quanto la contestata clausola di adeguamento del carburante veniva inserita nelle Condizioni generali di contratto riportate nei cataloghi “Inverno 2007/2008”, “Estate 2008”, “Inverno 2008/2009” ed “Estate 2009” (par. 29 del provvedimento) diffusi attraverso le agenzie di viaggio negli stessi periodi; mentre irrilevante, a tal fine, risulta la dedotta circostanza che la maggiorazione prevista dalla clausola non sarebbe stata di fatto applicata dal novembre 2008, atteso che il bene giuridico tutelato dal Codice del Consumo è la libertà di scelta del consumatore, la quale nella specie risultava teoricamente incisa dalla presenza di clausole generiche e oscure, a prescindere dall’effettiva verificazione di un nocumento economico a danno del medesimo (Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 1813).
 
Inconferente, infine, la dedotta autonomia giuridica ed economica delle agenzie di viaggio rispetto alla sfera soggettiva della odierna ricorrente, non essendo necessaria, al fine della messa in opera della pratica scorretta contestata ad Alpitour, la sussistenza di particolari connessioni di tipo giuridico o economico con le dette agenzie da parte della società sanzionata.
 
Per le considerazioni complessivamente svolte il ricorso è infondato e va respinto.
 
Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 4.000,00 (=quattromila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Rosa Perna,
Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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