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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile Numero: 6992 | Data di udienza: 25 Luglio 2012

* DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Art. 23, co. 11, del Codice della Strada – Provvedimento di rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale – Accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria – Applicabile anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali – Controversie – Giurisdizione del G.O.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 27 Luglio 2012
Numero: 6992
Data di udienza: 25 Luglio 2012
Presidente: Filippi
Estensore: Polidori


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Art. 23, co. 11, del Codice della Strada – Provvedimento di rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale – Accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria – Applicabile anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali – Controversie – Giurisdizione del G.O.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 27 luglio 2012, n. 6992

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Art. 23, co. 11, del Codice della Strada – Provvedimento di rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale – Accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria – Applicabile anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali – Controversie – Giurisdizione del G.O.

 

Il provvedimento con cui viene ordinata la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 23, co. 11, del Codice della Strada e, come tale, è applicabile, ai sensi del successivo comma 13-quater, anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, a nulla rilevando il difetto di un’espressa previsione in tal senso, perché ciò discende non da una precisa volontà del legislatore, ma solo da un mero difetto di coordinamento fra i vari commi del medesimo art. 23, come riscritti dalla novella del 1999; pertanto, anche le controversie, relative all’impugnazione del provvedimento con cui l’ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell’art. 23, co. 13-quater, la rimozione di impianto pubblicitario non previamente ed espressamente autorizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi per l’appunto di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dagli articoli 22 e 23 della l. n. 689/1981.

 

Pres. Filippi, Est. Polidori – Pes s.r.l., (avv.ti Zito ed altri) c. Roma Capitale (avv. Camarda).


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 27 luglio 2012, n. 6992

SENTENZA

  

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 27 luglio 2012, n. 6992

 

06992/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05267/2012 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5267 del 2012 proposto dalla società PES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Ugo De Luca e Andrea Corsetti, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gentile da Fabbriano n. 3, presso lo studio dell’avvocato Andrea Corsetti; 
 
contro
 
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Camarda, dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; 
 
per l’annullamento
 
dei seguenti provvedimenti di rimozione di impianti pubblicitari adottati dal Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale in data 9 maggio 2012: a) provvedimento prot. n. LRBB 20838 relativo all’impianto ubicato in piazza Annibaliano, al civico n. 17 (n. identificativo 0006/AA259/P); b) provvedimento prot. n. LRBB 20839, relativo all’impianto ubicato in Via Salaria, al civico n. 241 (n. identificativo 0006/AZ329/P); c) provvedimento prot. n. LRBB 20840, relativo all’impianto ubicato in Viale Regina Margherita a mt. 7 dal civico n. 125 (n. identificativo 0006/AQ584/P); nonché dei seguenti atti: a) nota del 21 maggio 2012 prot. n. 21792, con la quale il Direttore del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale ha confermato la pericolosità dei predetti impianti, nonché la scelta dell’Amministrazione di procedere alla rimozione dei medesimi impianti; b) comunicazione dell’avvio del procedimento di cui alla nota del Comune di Roma del 12 ottobre 2010 n. prot. 74192; c) nota della Polizia Municipale prot. n. 84907/10; d) nota dell’Ufficio Tecnico prot. n. 72271 del 5 ottobre 2010; e) provvedimento e/o atto, allo stato non comunicato e non conosciuto, con cui l’Amministrazione comunale ha concluso il procedimento avviato con la nota del Comune di Roma del 12 ottobre 2010 n. prot. 74192; f) nota della Polizia Municipale prot. n. RH12012/18416 del 2 febbraio 2012; f) ogni altro atto, anche endoprocedimentale, sulla cui base son o stati adottati i predetti provvedimenti di rimozione di impianti pubblicitari;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento, anche in forma specifica, dei danni cagionati dall’adozione dei provvedimenti impugnati;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 
CONSIDERATO che la società ricorrente in punto di fatto riferisce quanto segue: a) gli impianti pubblicitari in epigrafe indicati sono tutti regolarmente autorizzati e censiti dall’Amministrazione comunale; b) a seguito della ricezione dei tre provvedimenti impugnati, con i quali è stato comunicato «l’avvio del procedimento di rimozione per la violazione dell’art. 23 C.D.S., comma 13 quater», sono state presentate osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, alle quali il Direttore del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità ha replicato con nota del 21 maggio 2012, evidenziando che «il procedimento sanzionatorio seguito dallo scrivente nella fattispecie in esame è quello previsto dall’art. 23, comma 13-quater del Codice della Strada, distinto da quello di cui alla legge n. 241/1990» e che «l’utilizzo dello strumento previsto dal Codice della Strada si fonda sulla base della conformazione degli impianti di cui trattasi, che risultano assolutamente pericolosi, come comunicato alla soc. PES con nota dell’allora Dipartimento Attività Economiche e produttive n. 74192 del 12 ottobre 2010»; c) stante quanto precede, i provvedimenti impugnati costituiscono non mere comunicazioni dell’avvio del procedimento, bensì veri e propri ordini di rimozione degli impianti pubblicitari di cui trattasi;
 
CONSIDERATO che avverso i provvedimenti impugnati la società ricorrente deduce tre distinti motivi evidenziando che: A) gli impianti di cui trattasi sono censiti nella Banca dati informatizzata degli impianti pubblicitari realizzata dall’Amministrazione capitolina all’esito del censimento conclusosi nel 2009; B) l’art. 23, comma 13-quater, del Codice della Strada non è applicabile alla fattispecie in esame perché trova applicazione solo nel caso di impianti abusivi che costituiscano pericolo per la circolazione; C) risultano violati gli articoli 10-bis e 3 della legge n. 241/1990, perché non sono state prese in considerazione le osservazioni presentate dalla società ricorrente e perché la motivazione dei provvedimenti impugnati si risolve in un generico riferimento all’art. 23, comma 13-quater, del Codice della Strada; D) i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere preceduti dalla revoca o di annullamento dei provvedimenti autorizzatori relativi agli impianti di cui trattasi, sicché risultano violati anche gli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, non essendo stato indicato l’interesse concreto ed attuale che indotto l’amministrazione ad agire in autotutela e perché l’Amministrazione non ha tenuto conto del legittimo affidamento determinato dal rilascio dei titoli autorizzatori;
 
CONSIDERATO che Roma Capitale con memoria depositata in data 20 luglio 2012 ha, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, evidenziando che nel caso in esame la rimozione degli impianti è stata ordinata ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, del Codice della Strada e, quindi, si pone come sanzione accessoria rispetto a quella amministrativa pecuniaria di cui al comma 11 del medesimo art. 23, con l’ulteriore conseguenza che, in conformità ad una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 563), la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
 
CONSIDERATO che, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata da Roma Capitale con memoria depositata in data 20 luglio 2012 è fondata. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 563; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 8 febbraio 2010, n. 1631), il provvedimento, con cui viene ordinata la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 23, comma 11, del Codice della Strada e, come tale, è applicabile, ai sensi del successivo comma 13-quater, anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, a nulla rilevando il difetto di un’espressa previsione in tal senso, perché ciò discende non da una precisa volontà del legislatore, ma solo da un mero difetto di coordinamento fra i vari commi del medesimo art. 23, come riscritti dalla novella del 1999. Di conseguenza anche le controversie, relative all’impugnazione del provvedimento con cui l’ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, la rimozione di impianto pubblicitario non previamente ed espressamente autorizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi per l’appunto di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689/1981;
 
CONSIDERATO che stante quanto precede – trattandosi di controversia avente ad oggetto atti che, come ribadito dall’Amministrazione nella nota del 21 maggio 2012, sono stati adottati ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, del Codice della Strada – al Collegio non resta che dichiarare il presente ricorso inammissibile, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riproposto, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda;
 
CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 4238/2012, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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