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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 7005 | Data di udienza: 6 Giugno 2012

* PUBBLICO IMPIEGO – Procedure di avanzamento degli ufficiali collocati nei più altri gradi degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza – Ampia discrezionalità – Sindacato di legittimità rimesso al giudice – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 30 Luglio 2012
Numero: 7005
Data di udienza: 6 Giugno 2012
Presidente: Tosti
Estensore: Mezzacapo


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Procedure di avanzamento degli ufficiali collocati nei più altri gradi degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza – Ampia discrezionalità – Sindacato di legittimità rimesso al giudice – Limiti.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7005

 

PUBBLICO IMPIEGO – Procedure di avanzamento degli ufficiali collocati nei più altri gradi degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza – Ampia discrezionalità – Sindacato di legittimità rimesso al giudice – Limiti.

 

In tema di valutazioni sulle procedure di avanzamento degli ufficiali collocati nei più altri gradi degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, la giurisprudenza, sia dei Tribunali amministrativi regionali sia del Consiglio di Stato, ha costantemente sottolineato la amplissima discrezionalità che caratterizza il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, censurabile solo in presenza di una macroscopica incoerenza e conseguente irrazionalità nella valutazione effettuata, atteso che, proprio perché si tratta di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia discrezionalità, il sindacato di legittimità rimesso al giudice non può che essere limitato al solo riscontro dell’uniformità del metro valutativo in concreto utilizzato per i diversi candidati; ciò non comporta, ovviamente, l’attribuzione alla commissione superiore di avanzamento di un potere insindacabile e di puro arbitrio, atteso che i principi giurisprudenziali costantemente seguiti dal G.A. non tendono affatto ad escludere la intangibilità dei giudizi in questione, bensì a precisare i limiti del sindacato, necessariamente ristretti e segnati dalla necessità di rispettare la linea che comunque separa il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata in via esclusiva all’apprezzamento del competente organo collegiale.

 

Pres. Tosti, Est. Mezzacapo – G.S., (avv.ti Izzo ed altri) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altri

 

 

L’ampiezza della discrezionalità attribuita alle commissioni superiori di avanzamento, chiamate, in generale ad esprimersi su ufficiali dotati tutti di pregevolissimi profili di carriera, le cui doti sono definibili solo attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle loro qualità, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali (tra molte, Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1196), non esclude che la valutazione debba essere coerente con i precedenti di ciascun ufficiale e rispondente ad un criterio uniforme per tutti gli esaminati (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6522 nonché TAR Lazio, Sez. II, 16 giugno 2004, n. 5866).

 

Pres. Tosti, Est. Mezzacapo – G.S., (avv.ti Izzo ed altri) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altri

 

 

Il giudizio sull’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore non discende meccanicisticamente dalle valutazioni già attribuite alle altre categorie di titoli ed alla media aritmetica dei punti ad esse assegnati, in quanto la citata attitudine è intesa a prevedere in quale misura l’impiegato dia garanzia per lo svolgimento in futuro di mansioni più qualificate, riassumendo e concludendo le valutazioni di tutti gli altri parametri e concretizzandosi in un giudizio di sintesi di carattere finale che esprime il momento comparativo della selezione. (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 novembre 2010 , n. 33223).

 

Pres. Tosti, Est. Mezzacapo – G.S., (avv.ti Izzo ed altri) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altri


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7005

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7005

 

 N. 07005/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02134/2008 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2008, proposto da: 
Gervasio Sabino, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Paolo Vaiano e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vaiano – Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; 
 
contro
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
nei confronti di
 
Gentili Marcello, Caprino Daniele, Pezzi Luciano, Maugliani Mario; 
Quaranta Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Gattamelata e Alberto Maria Floridi, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore,22; 
per l’annullamento
DELL’ESITO DEL GIUDIZIO DI AVANZAMENTO AL GRADO DI GENERALE DI CORPO D’ARMATA PER L’ANNO 2008
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Quaranta Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2008, notificato all’odierno ricorrente in data 10 gennaio 2008, in esito al quale questi è stato giudicato idoneo ma non iscritto nel relativo quadro normale, in quanto collocatosi al 5° posto della graduatoria di merito, con il punteggio di 28,93/30.
A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione degli artt. 12, 19 e 21 del decreto legislativo 19 marzo 2011 n. 69; violazione dei principi e criteri relativi alla procedura di avanzamento degli ufficiali di cui al d.m. 2 novembre 1993 n. 571 nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, incoerenza, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. La inadeguatezza in senso assoluto del punteggio attribuito al ricorrente, si appalesa, a giudizio di questi, con maggior evidenza ove si confronti con quello attribuito al controinteressato generale Marcello Gentili. Infatti, in sede di motivi aggiunti, il ricorrente ha limitato al detto Generale Gentili il confronto, espressamente rinunciando a quello con il Generale Caprino e con il Generale Pezzi (si tratta dei tre generali promossi a Generali di Corpo d’Armata nell’anno 2008).
 
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
 
Si è del pari costituito in giudizio il generale Quaranta anch’egli concludendo per la infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 giungi 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
 
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
 
Giova preliminarmente segnalare in subiecta materia la presenza di un ferreo orientamento giurisprudenziale, ormai condivisibilmente stratificatosi, nelle valutazioni sulle procedure di avanzamento degli ufficiali collocati nei più altri gradi degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, dal quale la Sezione non trova ragione per doversi discostare (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, II Sezione, 10 agosto 2010 n. 30570).
 
La giurisprudenza, sia dei Tribunali amministrativi regionali sia del Consiglio di Stato, ha costantemente sottolineato la amplissima discrezionalità che caratterizza il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, censurabile solo in presenza di una macroscopica incoerenza e conseguente irrazionalità nella valutazione effettuata, atteso che, proprio perché si tratta di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia discrezionalità, il sindacato di legittimità rimesso al giudice non può che essere limitato al solo riscontro dell’uniformità del metro valutativo in concreto utilizzato per i diversi candidati.
 
Ciò non comporta, ovviamente, l’attribuzione alla commissione superiore di avanzamento di un potere insindacabile e di puro arbitrio, atteso che i principi giurisprudenziali costantemente seguiti dal giudice amministrativo non tendono affatto ad escludere la intangibilità dei giudizi in questione, bensì a precisare i limiti del sindacato, necessariamente ristretti e segnati dalla necessità di rispettare la linea che comunque separa il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata in via esclusiva all’apprezzamento del competente organo collegiale.
 
Invero, la pacifica giustiziabilità della selezione in argomento, volta ad evitare che la discrezionalità amministrativa possa trasmutare in arbitrio o in elusione delle regole che presiedono al giudizio di avanzamento – che richiede, alla luce della normativa di riferimento (art. 19 del decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 69), un autonoma valutazione dei partecipanti, ancorata esclusivamente ai precedenti di carriera – comporta che il relativo esito, qualora contestato in giudizio, permetta comunque di verificare da parte del giudice adito, nell’ambito tracciato dal gravame, l’uniforme applicazione del metro di giudizio adottato nella selezione.
 
In altre parole, l’ampiezza della discrezionalità attribuita alle commissioni superiori di avanzamento, chiamate, in generale – e ancor più quando si tratti, come nella specie, di avanzamento al grado di generale di corpo di armata – ad esprimersi su ufficiali dotati tutti di pregevolissimi profili di carriera, le cui doti sono definibili solo attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle loro qualità, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali (tra molte, Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1999 n. 1196), non esclude che la valutazione debba essere coerente con i precedenti di ciascun ufficiale e rispondente ad un criterio uniforme per tutti gli esaminati (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2002 n. 6522 nonché TAR Lazio, Sez. II, 16 giugno 2004 n. 5866).
 
Sono, quindi, apprezzabili nella presente sede quelle palesi aberrazioni che, per la loro manifesta irrazionalità, rivelino il cattivo uso del potere amministrativo “sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quelle della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire”(Cons. Stato, Sez. IV, 3 dicembre 1996 n. 1265 nonché, tra le più recenti, TAR Lazio, Sez. II, 1 luglio 2009 n. 6345). Sempre che, naturalmente, l’abnormità e l’incoerenza della valutazione, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, emergano dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1999 n. 1196 e 10 marzo 1998 n. 397).
In altri termini, in base a costante giurisprudenza, anche della Sezione, il giudizio d’avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, costituisce di per sé un tipico giudizio di merito, frutto d’una valutazione tecnica, da parte della commissione superiore di avanzamento, latamente discrezionale. Sicchè è jus receptum, con un’abbondanza di arresti del Supremo Consesso tali da esimere il Collegio da ogni citazione, che siffatte valutazioni sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimità solo quando manifestino evidenti incongruenze, rilevabili dall’esame della documentazione caratteristica dell’ufficiale scrutinando. Innanzi a questo Giudice, quindi, sono apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni di giudizio che, per la loro evidente irragionevolezza o sproporzione, rivelino un cattivo uso della potestà amministrativa da parte della commissione. In altri termini, occorre che si possa ritenere che i punteggi assegnati siano o il frutto di palesi errori di fatto o sulla qualificazione giuridica del fatto, oppure la risultante di criteri fattuali impropri e contrari a quelli proclamati dalla commissione di avanzamento per condurre la valutazione, perché volti al raggiungimento di scopi estranei alla scelta dei candidati più capaci e meritevoli, ossia più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire.
 
Reputa opportuno il Collegio ancora rammentare che la rottura dei criteri di valutazione (quale sintomo dell’eccesso di potere in senso assoluto) e la violazione della regola dell’uniformità del criterio di giudizio verso tutti e ciascun ufficiale scrutinando (quale sintomo dell’eccesso di potere in senso relativo) non possono certo esser ricavate da un’analitica e nuova valutazione di questo Giudice sulla posizione, assoluta o comparata, dell’ufficiale, a pena di compiere un vero e proprio giudizio di merito, in sostituzione della Commissione di avanzamento (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 632).
 
Spetta al giudice amministrativo solo la ricostruzione, alla luce di quanto specificamente dedotto dal ricorrente, dell’intera vicenda per verificare la fondatezza della prospettazione, al fine di cogliere, quindi, l’esistenza, o meno dei sintomi denunciati. In particolare, il sindacato giurisdizionale dei giudizi d’avanzamento è ammissibile, sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate e alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3378).
 
Appare evidente, dunque, come la censura di eccesso di potere in senso assoluto presupponga precedenti di carriera costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, onde i sintomi di tal vizio si possono cogliere solo se nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (giurisprudenza consolidata: cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2008 n. 2051).
Tanto premesso il Collegio, pur prendendo atto delle qualità di altissimo livello dimostrate nel corso della carriera dal ricorrente, nonché della effettiva rilevanza delle attività svolte e degli incarichi speciali disimpegnati, non ritiene tuttavia che nel caso in esame possano configurarsi gli estremi per ravvisare un vizio di eccesso di potere in senso assoluto atteso che un simile vizio è logicamente riscontrabile soltanto alla condizione, peraltro oggettivamente difficile da verificarsi, che dalla documentazione caratteristica dell’ufficiale emerga un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera, che risulti idoneo a dimostrare la effettiva sussistenza di un livello di straordinarietà assoluta ed indiscutibile dell’ufficiale considerato.
 
Non va dimenticato che, nel caso in esame, la commissione ha proceduto alla valutazione di 6 generali di divisione appunto inclusi nell’aliquota di valutazione per l’anno 2008 ed avendo quindi indubbiamente, detta commissione, ricevuto il gravoso compito di pronunciarsi su Ufficiali che, per lo sviluppo di carriera realizzato, vanno ritenuti già tutti ampiamente selezionati ed in possesso di qualità tutte di grande rilievo e definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione “non aritmetica” delle complessive qualità di ciascuno.
In altri termini, essendo quelli sopra rappresentati i capisaldi essenziali che guidano l’interprete nell’analisi delle vicende di causa, non hanno pregio le censure dedotte dalla difesa del ricorrente in ordine al preteso eccesso di potere in senso assoluto che, a detta dello stesso ricorrente, inficerebbe l’intero giudizio sul suo stato di servizio e di carriera.
 
Nella specie, l’interessato, classificatosi all’8° posto su 43 parigrado al termine degli studi accademici ed al 5° posto su 8 partecipanti all’11° Corso superiore di Polizia tributaria, a seguito dell’immissione in servizio, ottiene la qualifica di eccellente solo dopo cinque anni (scheda valutativa 9.2.1974 / 31.10.1974), pur tuttavia riportando giudizi non apicali in varie voci interne e così consegue la notazione di elogio/apprezzamento solo dopo dieci anni dalla data di immissione in servizio e consegue, infine, la notazione di “lode” con continuità solo a partire dal 1° novembre 1996, dopo oltre 27 anni dall’immissione in servizio; registra comunque in carriera 38 flessioni di giudizio per voci interne. Così come viene in rilievo che in sede di scrutinio, a scelta, al grado di Maggiore, pur promosso in prima valutazione, il ricorrente si è collocato al 6° posto della graduatoria finale di merito; in sede di scrutinio, a scelta al grado di Colonnello per l’anno 1992. seppur promosso in prima valutazione, si è collocato al 5° posto in graduatoria; in esito al giudizio di avanzamento, a scelta, al gradi di Generale di Brigata per l’anno 1997, si è classificato al 10° posto in graduatoria, non utile ai fini della promozione; è stato quindi promosso al gradi di Generale di brigata in seconda valutazione, classificandosi 5° in graduatoria; è stato promosso al gradi di Generale di Divisione in esito a seconda valutazione nel 2003, classificandosi al 3° posto in graduatoria; perviene infine allo scrutinio in questione in terza valutazione (essendosi collocato rispettivamente al 10° ed al 6° posto della graduatoria finale di merito negli anni 2006 e 2007).
 
La documentazione acquisita, pertanto, non testimonia di una apicalità tale da far ritenere sussistente, ictu oculi, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto.
 
Va poi constatato che gli incarichi ricoperti, seppur numerosi e prestigiosi, si pongono in piana consonanza con quello che è lo sviluppo della carriera operativa di un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza giunto allo scrutinio per conseguire il passaggio al grado di Generale di Corpo d’Armata. Il punto è che, giusta quanto dispone l’art. 10 quinto comma del D.M. n. 266 del 2007, la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto. Non è del resto l’incarico in sé che deve essere valutato, essendo logicamente preclusa al giudice amministrativo ogni valutazione in ordine all’importanza delle funzioni svolte dai diversi scrutinati (e connessi periodi di comando).
 
Così come appaiono rientrare nella normale attività di preparazione, aggiornamento e perfezionamento i corsi frequentati dal ricorrente e peraltro predisposti dalla stessa amministrazione.
 
Del pari è a dirsi per le onorificenze vantate dal ricorrente che, con riferimento al periodo in cui ha rivestito il grado di Generale prima di Brigata e quindi di Divisione, si riducono ad una sola ricompensa di ordine morale.
 
Da ultimo, ricorda il Collegio che per costante e condivisibile giurisprudenza il giudizio sull’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore non discende meccanicisticamente dalle valutazioni già attribuite alle altre categorie di titoli ed alla media aritmetica dei punti ad esse assegnati, in quanto la citata attitudine è intesa a prevedere in quale misura l’impiegato dia garanzia per lo svolgimento in futuro di mansioni più qualificate, riassumendo e concludendo le valutazioni di tutti gli altri parametri e concretizzandosi in un giudizio di sintesi di carattere finale che esprime il momento comparativo della selezione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 novembre 2010 , n. 33223).
 
Se queste sono le risultanze che emergono dall’esame della documentazione scrutinata dalla commissione superiore di avanzamento in sede di valutazione pare corretto osservare che, proprio con riferimento alle censure formulate in ricorso ed anche alla luce della giurisprudenza che governa la materia, di cui si è fatto cenno, un curriculum anche pregevole, quale quello del ricorrente, non è idoneo a suffragare di per se l’illegittimità dell’operato dell’organo collegiale, inverando il vizio di c.d. “eccesso di potere in senso assoluto”, censura cui, al di là delle formule di denunzia utilizzate, può essere ricondotta buona parte delle doglianze ivi esposte.
 
La giurisprudenza più accorta ai sopra detti limiti, che il giudizio di legittimità sconta nella materia, ha delineato per scorgere la figura dell'”eccesso di potere in senso assoluto” nelle procedure di avanzamento dei militari una isolata ipotesi al ricorrere della quale può riconoscersi fondatezza alla suddetta censura “in senso assoluto”, vale a dire solo quando la documentazione dimostri che si è al cospetto di un “ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi – tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici – esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, di tal che i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato” (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2009 n. 5833, 22 novembre 2006 n. 6847 e 3 febbraio 2006 n. 485, tenendo peraltro conto che la Sezione ha addirittura dubitato della concreta ricorribilità della fattispecie nella realtà fenomenica, cfr. TAR Lazio, Sez. II, 3 aprile 2008 n. 2836).
 
Basta, quindi, per escludere la ricorrenza del vizio di cui si discute nel contenzioso all’odierno esame, richiamarsi alle valutazioni conseguite ed alle flessioni di giudizio riportate nelle schede valutative del ricorrente nel corso della carriera.
 
Per ciò solo, dunque, in conformità alla consolidata giurisprudenza in materia, deve escludersi la sussistenza del presupposto necessario per configurare il vizio dedotto nei sensi di cui sopra dal ricorrente.
 
Può quindi passarsi all’esame del vizio di eccesso di potere in senso relativo, prospettato dal ricorrente sulla base di un raffronto fra i propri precedenti di carriera e quelli posseduti, in particolare, dal controinteressato generale Marcello Gentili, utilmente collocatosi nella graduatoria di cui è questione al primo posto, con punti 28,97/30.
 
Il ricorrente ripropone, in concreto, un esame comparativo di singole voci valutative al fine di dimostrare la disparità di valutazione che si sarebbe verificata a suo svantaggio e quindi l’illegittimità dell’operato posto in essere dalla commissione di avanzamento.
Il Collegio deve preliminarmente richiamare il principio giurisprudenziale consolidato, già sottolineato in altre decisioni di questa Sezione, secondo cui ai singoli requisiti e titoli non può riconoscersi una specifica autonomia, nella definizione del giudizio complessivo, in quanto tutti gli elementi vanno considerati nel loro insieme, con la conseguenza che eventuali carenze possano essere compensate da titoli diversi apprezzati come equivalenti o prevalenti, secondo giudizi di merito rimessi alla competente Commissione di avanzamento.
Al riguardo, giova richiamare il granitico orientamento del Consiglio di Stato, che dall’altissima discrezionalità tecnica che connota le valutazioni compiute dall’Amministrazione sulla carriera degli ufficiali scrutinandi (le quali, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingono direttamente il merito dell’azione amministrativa) fa discendere l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale solo entro i limiti dei vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8 gennaio 1997 n. 91; Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427, 14 febbraio 2005 n. 440, 14 dicembre 2004 n. 7949, 27 aprile 2004 n. 2559, 17 dicembre 2003 n. 8278, 18 ottobre 2002 n. 5741, 30 luglio 2002 n. 4074 e 3 maggio 2001 n. 2489).
 
Sulla scorta di tali principi, con specifico riferimento all’ipotesi in cui sia dedotto il vizio di eccesso di potere in senso relativo, si è affermato che il giudice amministrativo:
 
A) non può procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni microscopicamente irragionevoli (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7397; n. 440 del 2005, cit., n. 7949 del 2004, cit. e n. 4074 del 2002, cit.);
B) ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla commissione di avanzamento, in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita a tale organo, chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 7397 del 2005, cit., n. 440 del 2005, cit., n. 7949 del 2004, cit., n. 4074 del 2002, cit. e 1 settembre 1999 n. 1387);
C) non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 7397 del 2005, cit., 5 aprile 2005 n. 1515 e n. 440 del 2005, cit.).
Orbene, le descritte condizioni di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (in ipotesi idonee a ritenere sussistente il dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo) non ricorrono nel caso di specie, essendo piuttosto da osservare che il ricorrente nei motivi aggiunti non ha compiutamente richiamato tutti gli elementi da tenere in considerazione con riguardo al ricordato controinteressato.
 
Appare sufficiente a rilevare la infondatezza del motivo di ricorso in questione la circostanza per cui il controinteressato generale Gentili “attenzionato” dal ricorrente risulta – pur arruolatosi nel Corpo due anni dopo il ricorrente – non aver mai riportato flessioni della qualifica finale, a differenza dello stesso ricorrente, e soprattutto risulta aver conseguito la qualifica apicale di “eccellente” con continuità dopo 5 anni dall’immissione in servizio, aver conseguito notazioni di “lode” con continuità già nel grado di Maggiore e comunque per un periodo equipollente al ricorrente pur con minore anzianità di servizio, aver riportato in carriera un numero significativamente inferiore di flessioni di giudizio nelle singole voci (cfr. comunque nel dettaglio degli ulteriori profili comparativi in questione la memoria difensiva della resistente amministrazione relativa ai motivi aggiunti, pagg. 14, ultimo capoverso – pag. 29).
 
E però, pur rinviando al segnalato dettaglio, deve il Collegio rilevare che il controinteressato ha maturato, anche a fronte della ricordata minore anzianità, un maggior periodo di comando rispetto al ricorrente (374 mesi contro 345), anche a voler tacere dell’oggettivo e particolare rilievo degli incarichi da ultimo espletati dal controinteressato quale Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale e quindi come Comandante Regionale Sicilia, entrambi contrassegnati da assoluto rilievo e massima rilevanza importanza. Circa il rilievo delle funzioni svolte in qualità di Sottocapo di Stato Maggiore presso il Comando Generale, si rinvia in particolare a Cons. St., sez. IV, sentenza 14.4.2011, n. 2327, la quale, nel confermare una pronuncia di questa Sezione, ha evidenziato come detto incarico “si inserisca nell’ambito dell’organizzazione gerarchica del Corpo al quarto posto dell’organigramma” e che pertanto tale circostanza è di un rilievo tale da fargli assumere un valore superiore rispetto ai Comandi territoriali.
 
La stessa tendenza di carriera, anch’essa desumibile dagli atti del presente giudizio, depone in favore del controinteressato promosso in seconda valutazione a Generale di Brigata (terzo in graduatoria), in prima valutazione a Generale di Divisione (secondo in graduatoria) e pervenuto alla valutazione impugnata in prima valutazione.
 
Con riferimento, da ultimo, alla censura con cui parte ricorrente lamenta la sostanziale identità delle motivazioni contenute nelle schede di valutazione redatte dalla C.S.A., la stessa è infondata dovendosi osservare che l’assegnazione del punteggio finale rappresenta solo la conclusione di un articolato procedimento valutativo, incentrato su un approfondito esame collegiale dei candidati e sulla conseguente discussione sulla valutazione da attribuire ai medesimi, sulla scorta dell’esame effettuato dei titoli e dei precedenti di carriera.
La necessaria sinteticità delle schede riassuntive dei dati acquisiti sui singoli candidati alla promozione e l’esposizione scritta delle ragioni determinanti l’assegnazione di un certo punteggio costituiscono meri strumenti di traduzione ed esternazione del procedimento seguito dalla Commissione, in cui la eventuale adozione, per ragioni di economia di procedura, di forme simili o equivalenti, rende solo ragione della identicità dei punteggi assegnati, a seguito di tutto il libero procedimento valutativo precedentemente seguito, senza che ciò consenta di ipotizzare esiti predeterminati. (Cons. Stato, IV Sezione, 7 giugno 2004 n. 3591).
 
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti poiché infondati.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, ed i successivi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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