+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 286 | Data di udienza: 26 Giugno 2012

* DIRITTO VENATORIO – Regione Friuli Venezia Giulia – Riserva di caccia o distretto venatorio – Art. 12 l.r. n. 6/2008  – Gestione venatoria – Nozione – Gestione sostitutiva – Artt. 22 e 23 DPReg n. 39/2009 – Sostituzione del dirigente venatorio – Necessità – Strumento di disciplina Regolamento di fruizione venatoria – Responsabilità del contenuto – Dirigenti venatori.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2012
Numero: 286
Data di udienza: 26 Giugno 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: Settesoldi


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – Regione Friuli Venezia Giulia – Riserva di caccia o distretto venatorio – Art. 12 l.r. n. 6/2008  – Gestione venatoria – Nozione – Gestione sostitutiva – Artt. 22 e 23 DPReg n. 39/2009 – Sostituzione del dirigente venatorio – Necessità – Strumento di disciplina Regolamento di fruizione venatoria – Responsabilità del contenuto – Dirigenti venatori.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 19 luglio 2012, n. 286


DIRITTO VENATORIO – Regione Friuli Venezia Giulia – Riserva di caccia o distretto venatorio – Gestione sostitutiva – Artt. 22 e 23 DPReg n. 39/2009.

Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 4 del DPReg. del Friuli Venezia Giulia 0339/2009, la gestione sostitutiva, che viene esercitata per mezzo di un incaricato, è disposta nel caso in cui la Riserva di caccia o il Distretto venatorio siano privi dei loro organi, o previo avvio del procedimento di commissariamento negli altri casi.

Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – Distretto Venatorio N. 2 “Carnia” e altri (avv. Viezzi) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Iuri)

DIRITTO VENATORIO – Regione Friuli Venezia Giulia – Art. 12 l.r. n. 6/2008  – Gestione venatoria – Nozione.

Ai sensi dell’articolo 12 della LR Friuli n. 6/2008, per gestione venatoria deve intendersi  l’insieme delle attività necessarie per l’attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR (mancando il quale gli obiettivi sono quelli stabiliti dagli atti di indirizzo della Regione); ne consegue che i compiti dell’incaricato della gestione sostitutiva sono riassumibili nel fare in modo che il prelievo venatorio avvenga nel rispetto di quanto programmato, a tutela del patrimonio faunistico regionale: si tratta di compiti sicuramente rientranti tra le funzioni di rilievo pubblicistico attribuite alla Riserva di caccia e al Distretto venatorio.


Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – Distretto Venatorio N. 2 “Carnia” e altri (avv. Viezzi) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Iuri)

 

DIRITTO VENATORIO – Regione Friuli Venezia Giulia – Riserva di caccia o distretto venatorio – Gestione sostitutiva – Artt. 22 e 23 DPReg n. 39/2009 – Sostituzione del dirigente venatorio – Necessità.

La gestione sostitutiva (articoli 22, comma 3 e 23, comma 4 del DPReg. del Friuli Venezia Giulia 0339/2009) dovuta ad una gestione venatoria irrispettosa della tutela della fauna, patrimonio indisponibile dello Stato, implica necessariamente che il dirigente venatorio venga sostituito da un incaricato individuato dalla Regione, tanto più che il regime di gestione sostitutiva, che ha ovviamente natura provvisoria, termina con l’elezione dei nuovi dirigenti venatori da parte dei rispettivi organismi di appartenenza.

Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – Distretto Venatorio N. 2 “Carnia” e altri (avv. Viezzi) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Iuri)

DIRITTO VENATORIO – Regione Friuli Venezia Giulia – Riserva di caccia o distretto venatorio – Strumento di disciplina Regolamento di fruizione venatoria – Responsabilità del contenuto – Dirigenti venatori.

Lo strumento essenziale per disciplinare in dettaglio il prelievo e l’esercizio venatorio è il regolamento di fruizione venatoria: la responsabilità relativa al suo contenuto ricade sui dirigenti venatori, che sono i legali rappresentanti degli organismi di gestione venatoria e che mantengono ovviamente la facoltà di modificare nel corso dell’annata venatoria i provvedimenti che hanno predisposto, qualora se ne dovesse manifestare la necessità.

Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – Distretto Venatorio N. 2 “Carnia” e altri (avv. Viezzi) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Iuri)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 19 luglio 2012, n. 286

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 19 luglio 2012, n. 286

N. 00286/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2010, proposto da:
Distretto Venatorio N. 2 “Carnia”, Riserva di Caccia di Tolmezzo, Riserva di Caccia di Villa Santina, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Viezzi, con domicilio eletto presso Davor Blaskovic Avv. in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Iuri, domiciliata in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 1;

nei confronti di

Andrea Cadamuro, Primo Cappellari;

per l’annullamento

-del decreto di gestione sostitutiva della riserva di caccia di Villa Santina e del distretto venatorio n. 2 emesso dal direttore del servizio tutela ambienti naturali e fauna della Regione FVG, dd. 16.8.2010 n. 1773;

-del decreto del Presidente della Regione n. 339/pres dd. 7.12.2009 art. 22 comma 3;

-di ogni altro atto presupposto, successivo o correlato a quelli impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ricorda che la riserva di Caccia di Villa Santina in data 04/04/2009 ha approvato il regolamento annuale di fruizione venatoria ai sensi dell’art.16 della L.R. n.6/08, inviandolo al distretto per gli incombenti di competenza unitamente al censimento annuale per singole specie ed al piano di prelievo del cervo per la stagione successiva a tale documento, ai sensi dell’art.15 comma 1 lett.c L.R. n. 6/08, con un piano di abbattimento di tre esemplari di cervo.

In data 06 maggio 2009 il Distretto Venatorio n.2 “Carnia” ha ratificato tale scelta, ai sensi dell’art.18 comma 1 lett f L.R. n.6/08, ma la Regione, con nota del 29/05/2009, ha comunicato al Distretto ed alla Riserva di caccia la mancata approvazione del piano di abbattimento della specie Cervo; Ciònostante, il 19/11/2009, un socio della Riserva di Villa Santina ha abbattuto un esemplare di cervo femmina di classe 2.

Dopo che la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria di Villa Santina, approvata dall’Assemblea di riserva in data 12/04/2010 e ratificata in data 19/04/2010 dal Distretto Venatorio “Carnia”, aveva evidenziato la disarmonia esistente fra il “consuntivo dell’abbattuto” ed “il prelievo dell’autorizzato”, l’Amministrazione regionale, in data 22/06/2010, ha comunicato l’avvio del procedimento teso al “commissariamento del Distretto venatorio e della Riserva di caccia di Villa Santina” ed ha poi adottato l’impugnato atto 15 agosto 2010, con cui il Servizio regionale ha disposto la gestione sostitutiva della Riserva e del Distretto, attribuendo i costi della predetta gestione al Distretto e conseguentemente alle associazioni Riserve di caccia di cui il distretto si compone.

Il ricorso deduce i seguenti motivi :

1) nullita’ assoluta e/o invalidita’-illegittimita’ del decreto del Presidente della Regione n. 0339/Pres del 07 dicembre 2009, quantomeno nei suoi articoli 22 comma 3 e 23 comma 4 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in relazione ai fini e poteri istituzionali attribuiti all’Organo Esecutivo dall’art.42 della legge n.06/08, agli art. 42 e 46 Statuto Regionale F.V.G., agli artt. 20, 21, 40 e 47 comma 1 lett.f della legge regionale n.06/08

-agli artt.20, 21, 22 e 23 del codice civile; per aver reintrodotto l’istituto del commissariamento del Distretto Venatorio e delle Riserve di Caccia, in contrasto con la vigente normativa regionale che prevederebbe solo la possibilità della gestione sostitutiva diretta, che si differenzierebbe dal commissariamento perché darebbe alla Regione la possibilità di svolgere le attività di rilievo pubblicistico senza assumere un ruolo di supremazia.

2) invalidita’- illegittimita’ del decreto n.1773 per i vizi derivati dall’essersi uniformato al regolamento illegittimo e quindi a) in violazione di legge in relazione alle norme sopra ricordate nonché b) in ragione di autonomi vizi per violazione di legge in relazione agli artt 15, 16 e 18 della L.R. n.06/08;- violazione di legge in relazione agli artt.20, 21, 22 e 23 del Codice Civile;- difetto di motivazione. eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; nell’assunto della mancanza di motivazione sulla ritenuta necessità del commissariamento senza limitarsi, invece, alla gestione sostitutiva in modo diretto e della mancanza di motivazione logica sulla ragione per cui i commissari siano stati incaricati d’indire le elezioni del Presidente del Distretto venatorio e del Direttore della Riserva, che non avrebbero commesso infrazioni. Sarebbe stato inoltre illogico e immotivato disporre nuove elezioni per ” …ricondurre la gestione venatoria del Distretto (e della Riserva) entro i limiti fissati dalla normativa in materia venatoria.” in relazione a fatti accaduti nell’anno venatorio passato ( 2009-2010), allorquando, alla data di emissione del decreto impugnato (16.08.2010), sia il Distretto che le Riserve di sua appartenenza, compresa quella di Villa Santina, avevano già predisposto e si erano già visti approvare dalla Regione, gli atti di gestione venatoria dell’anno in corso 2010-2011 (censimenti, piani di prelievo, e regolamenti di fruizione) senza alcuna censura.

A pag. 3 del decreto viene poi addebitato al Distretto di non aver “approntato le modifiche necessarie a eliminare la previsione del carniere individuale per la specie cervo” presente nel regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di Villa Santina che “sebbene la specie cervo non fosse cacciabile, contiene invece la quantificazione del carniere individuale per tale specie”, dimenticando che il provvedimento regionale che non ha approvato il piano di abbattimento della specie Cervo per la Riserva di Caccia di Villa Santina è stato emesso solo il 29/05/2010 e comunicato al Distretto addirittura il 03/06/2010 e quindi dopo che lo stesso aveva già approvato il Regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di Villa Santina e non aveva alcuna possibilità di “approntare le modifiche necessarie” .

Sarebbe stato anche addebitato al Distretto ed alla Riserva di caccia di Villa Santina di aver operato una gestione venatoria in “contrasto con gli obiettivi di tutela della fauna attuati anche tramite gli atti d’indirizzo approvati dalla Regione”, i quali verrebbero identificati con la delibera n. 618 del 31/03/2010 e quindi con normativa entrata in vigore quasi un anno dopo l’accadimento dei fatti in discussione.

3) invalidita’-illegittimita’ del decreto n.1773 per violazione di legge in relazione agli artt.1, 3, 21 comma 2 e 36 comma 1 lett.e) della legge regionale n.06 del 2008; difetto di motivazione. eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; per non aver proceduto a considerare l’istituto della “compensazione”, introdotto dall’art. 36 comma 1 lett e), che determina la rilevanza amministrativa dei prelievi illegittimi di fauna solo quando gli stessi compromettano i dati dei prelievi massimi complessivi del Distretto e non della singola riserva, per cui sarebbe mancata una istruttoria tesa a comprendere lo stato della specie cervo nel Distretto Carnia.

4) invalidità-illegittimità del decreto n. 1773 per violazione di legge in relazione all’ art. 21 comma 2° della legge regionale n. 6 del 2008; difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; nell’assunto della mancanza della diffida, che sarebbe stata erroneamente ritenuta non necessaria.

5) invalidita’-illegittimita’ del decreto n.1773 per violazione di legge in relazione all’art. 21 comma 2°della L.R. n.6/08 anche in relazione all’art. 12 comma 1 della medesima legge, agli art. 22 e 23 del D.P.Reg 0339/2009; difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; per l’erronea interpretazione ed applicazione dell’istituto della “gestione sostitutiva” che sarebbe previsto per una gestione venatoria in contrasto con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD o con la tutela della fauna, mentre l’unica “colpa” attribuita dall’Amministrazione al Distretto venatorio n. 2 e l’unica motivazione posta a sostegno del decreto di gestione sostitutiva sarebbe stata quella di aver ratificato la relazione consuntiva degli abbattimenti della stagione venatoria 2009 della Riserva di Caccia di Villa Santina, che non sarebbe “atto di gestione venatoria” .

6) invalidità-illegittimità del decreto n.1773 per violazione di legge in relazione all’art.21 comma 2° L.R. n.6/2008; all’art. 22 commi 1 e 2 ed all’art. 23 comma 1 e 2 del D.P.Reg 0339/2009; difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; nell’assunto che il decreto impugnato, tanto nel proprio titolo quanto nella parte motiva, preannuncia la “gestione sostitutiva” del Distretto e della Riserva di Villa Santina come conseguenza della procedura indicata dall’art.21 della L.R. n.6/2008, ovvero come reazione ad atti in contrasto con gli obiettivi di tutela della fauna e quindi avrebbe dovuto essere assunto ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.P.Reg 0339/09, per quanto riguarda il Distretto ed ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 3 del D.P.Reg. 0339/09 per quanto riguarda la Riserva di Caccia di Villa Santina, mentre viene richiamato l’art. 22, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 7/12/09 n. 0339/Pres” per quanto riguarda il Distretto e l’art.23, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 7/12/09 n. 0339/Pres per quanto riguarda la Riserva di Caccia di Villa Santina,

DIRITTO

Con un primo motivo di gravame parte ricorrente ritiene che gli art. 22 e 23 del D.P.Reg. n. 339/2009 siano nulli per aver reintrodotto l’istituto del commissariamento “in distonia e contrasto rispetto a quanto previsto dal legislatore” perché la legge regionale prevederebbe la sola gestione sostitutiva.

Sempre secondo parte ricorrente la gestione sostitutiva e il commissariamento si distinguerebbero tra di loro perché la prima prevederebbe un ambito di applicazione limitato al solo compimento delle attività di rilievo pubblicistico mentre il secondo riguarderebbe l’esercizio di un potere di supremazia del soggetto pubblico sull’associazione privata, che investe tutti gli atti di gestione della medesima, siano essi di natura pubblicistica o privatistica.

Il Collegio ritiene che la censura sia infondata, essendo evidente che una gestione sostitutiva può svolgersi sia in via diretta o, come normalmente accade, mediante commissariamento, figura la cui funzione deve ritenersi insita nella previsione di una gestione sostitutiva, che, al contrario di quanto prospettato in ricorso, è istituto di più ampio respiro rispetto al mero commissariamento.

Il regolamento impugnato non ha pertanto travalicato in alcun modo la sua natura di norma secondaria, dato che prevede la possibilità di ricorso alla gestione sostitutiva dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nelle sole ipotesi previste dalla LR 6/2008 agli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, limitandosi a specificarne il procedimento.

Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 4 del DPReg. 0339/2009, la gestione sostitutiva è disposta nel caso in cui la Riserva o il Distretto siano privi dei loro organi, o previo avvio del procedimento di commissariamento negli altri casi e la gestione sostitutiva viene esercitata per mezzo di un incaricato.

Sulla base del DPReg. impugnato, le specifiche attribuzioni del Commissario sono stabilite caso per caso dal provvedimento amministrativo che dispone la gestione sostitutiva: il decreto n. 1773/2010, oltre ad individuare la persona incaricata della gestione sostitutiva, infatti, attribuisce alla stessa compiti e obiettivi da raggiungere.

Il Collegio ritiene poi che, ai sensi dell’articolo 12 della LR 6/2008, per gestione venatoria, si debba intendere l’insieme delle attività necessarie per l’attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR (mancando il quale gli obiettivi sono quelli stabiliti dagli atti di indirizzo della Regione); ne consegue che i compiti dell’incaricato della gestione sostitutiva sono riassumibili nel fare in modo che il prelievo venatorio avvenga nel rispetto di quanto programmato, a tutela del patrimonio faunistico regionale ed è evidente che si tratta di compiti sicuramente rientranti tra le funzioni di rilievo pubblicistico attribuite alla Riserva di caccia e al Distretto venatorio.

Dalla sopra affermata infondatezza delle censure rivolte avverso gli impugnati articoli del regolamento approvato con DPReg 7 dicembre 2009, n. 0339/pres., deriva anche quella delle censure al decreto n. 1773/2010, motivate sulla base della conformità dello stesso al DPPreg.0339/2009.

Il secondo motivo di gravame si appunta sul già citato decreto n. 1773/2010, la cui asserita illegittimità viene dedotta, sub A), dall’essersi uniformato alle norme del regolamento, al quale proposito ci si richiama a quanto già precedentemente chiarito.

Sub B) si contesta il difetto di motivazione sulla scelta di fare ricorso al commissariamento; al riguardo il Collegio ritiene che non fosse richiesta alcuna specifica motivazione dal momento che, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 e del comma 4 dell’art. 23, il commissariamento si configura come normale modalità di effettuazione della gestione sostitutiva per le ipotesi ( nel caso di gestione dei distretti venatori ) di cui al comma 1 lett. b ed al comma 2 dell’art. 22 e ( nel caso di gestione delle riserve di caccia) di cui al comma 1 lett. b) ed al comma 2 dell’art. 23.

Per quanto riguarda la previsione di indire nuove elezioni per il Direttore della Riserva di caccia e il Presidente del Distretto venatorio, il Collegio osserva che la gestione sostitutiva dovuta ad una gestione venatoria irrispettosa della tutela della fauna (patrimonio indisponibile dello Stato), quale si evince chiaramente dalla ricapitolazione dei fatti effettuata nella parte motivazionale, implica necessariamente che il dirigente venatorio venga sostituito da un incaricato individuato dalla Regione, tanto più che il regime di gestione sostitutiva, che ha ovviamente natura provvisoria, termina con l’elezione dei nuovi dirigenti venatori da parte dei rispettivi organismi di appartenenza.

La necessità dell’indizione delle elezioni risulta anche dall’ evidente incompatibilità della permanenza nelle loro funzioni da parte del Direttore della Riserva di caccia e del Presidente del Distretto venatorio, a seguito della nomina di un commissario.

La contestazione del mancato richiamo dell’art 20 comma 2 lett. b) l.r 6/2008 è del tutto priva di fondamento in quanto, da tutto quanto riepilogato nel provvedimento regionale, appare evidente che la Regione ha ritenuto che la gestione venatoria fosse stata effettuata in contrasto con gli obiettivi di piano ed ha pertanto giustamente richiamato l’art. 21 comma 2

Circa il travisamento dei fatti, contestato per quanto riguarda la mancata segnalazione dell’abbattimento illecito da parte del Presidente del Distretto venatorio e del Direttore di riserva, il Collegio osserva che la mancata esistenza di un obbligo specifico in tal senso sta infatti a spiegare la mancata irrogazione di alcun provvedimento sanzionatorio ed il corretto ricorso alla gestione sostitutiva ex art. 21 cit, proprio perché il generale svolgimento dei fatti dimostrava che l’esercizio delle funzioni di dirigenza venatoria erano state esercitate in modo scarsamente orientato verso un corretto sfruttamento della fauna selvatica, rappresentando un concreto e attuale pericolo per la conservazione della stessa, e quindi, in definitiva, in contrasto con gli obiettivi di tutela della fauna;

Nessun rilievo riveste poi la l’intenzione di segnalare alla Regione l’illecito abbattimento, emergente dal verbale dell’assemblea del Distretto venatorio di data 19 aprile 2010, di cui neppure viene provata l’attuazione e che, in ogni caso, non sarebbe stato sufficiente a spostare significativamente i termini della questione per le considerazioni che seguono.

L’inclusione tra i compiti dei Commissari dell’incarico di ricondurre la gestione venatoria del Distretto e della Riserva entro i limiti fissati dalla normativa di settore appare pienamente logica, anche se la causa che ha determinato l’Amministrazione regionale a provvedere è stata lo sforamento di un piano di abbattimento passato; infatti, come appare evidente dall’atto impugnato, la necessità di correggere la gestione venatoria della Riserva di caccia e del Distretto venatorio è stata dettata proprio dalla volontà dell’ Amministrazione regionale di evitare che potessero accadere di nuovo abbattimenti illeciti quale quello avvenuto, dato che, dopo l’intervento del provvedimento regionale che non approvava il piano di abbattimento della specie cervo per la riserva di Villa Santina, i dirigenti venatori avrebbero dovuto promuovere la modifica del regolamento di fruizione venatoria e non rimanere inerti. Tra l’altro non risulta neppure vero che “alla data di emissione del decreto impugnato (16.08.2010), il Distretto n. 2 e le Riserve di sua appartenenza avevano già predisposto e si erano già visti approvare dalla Regione, gli atti di gestione venatoria dell’anno in. corso 2010-2011 (censimenti, piani di prelievo e regolamenti di fruizione) senza alcuna censura, dato che il Distretto venatorio, alla data del 16 agosto 2010, non aveva ancora approvato i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia di Enemonzo e Paluzza, adempimento necessario per permettere l’esercizio dell’ attività venatoria in tali territori, né aveva ratificato i censimenti e i piani di abbattimento dei galliformi alpini, tant’è che i regolamenti di tali Riserve di caccia sono stati approvati dall’assemblea del Distretto venatorio durante la prima seduta condotta dal commissario e in tale occasione sono stati depositati gli atti relativi ai galliformi alpini.

Del tutto privo di fondamento è anche il rilievo che la Riserva di caccia e il Distretto non avrebbero potuto adeguarsi agli indirizzi regionali, in quanto l’impugnato decreto cita la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 31 marzo 2010, che è successiva all’accadimento dei fatti in discussione, dato che si tratta di una deliberazione che ha solo apportato delle modifiche all’Atto di indirizzo per la gestione faunistica e venatoria, che era stato già approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 26.3.2009, sostituendone l’allegato.

Nessun fondamento hanno le contestazioni mosse all’addebito di non aver approntato le modifiche necessarie ad eliminare la previsione del carniere individuale per la specie cervo dopo la sua mancata approvazione da parte della Regione; infatti è evidente che lo strumento essenziale per disciplinare in dettaglio il prelievo e l’esercizio venatorio è il regolamento di fruizione venatoria e che la responsabilità relativa al suo contenuto ricade sui dirigenti venatori, che sono i legali rappresentanti degli organismi di gestione venatoria e che mantengono ovviamente la facoltà di modificare nel corso dell’annata venatoria i provvedimenti che hanno predisposto, qualora se ne dovesse manifestare la necessità, come si era verificato nel caso di specie.

Infondato è anche il terzo motivo di gravame, che afferma che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione regionale non avrebbe provveduto ad applicare al caso di specie l’istituto della compensazione.

I piani di abbattimento sono infatti sempre separati per Riserva di caccia e per specie, divisione prevista anche dall’articolo 13, comma l0, lettera e) e rispondente alla finalità della pianificazione faunistica, che è quella della tutela del patrimonio faunistico regionale, in quanto le specie di fauna selvatica, non sono uniformemente distribuite su tutto il territorio regionale.

È di tutta evidenza che l’abbattimento di un cervo in una zona densamente popolata da esemplari di cervo e dove i relativi piani di abbattimento riflettono tale situazione, non produce particolari conseguenze, ed è possibile applicare l’istituto della compensazione, previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera e) della LR 6/2008 e dall’atto di indirizzo per la gestione faunistica e venatoria (DGR 618/2010), mentre lo stesso non può sicuramente avvenire nelle zone in cui vi sono pochi o pochissimi capi di cervo tanto che anche l’abbattimento di un solo capo deve ritenersi pericoloso per la consistenza della specie, come reso evidente dal fatto che nella riserva di Villa Santina non era stato approvato alcun prelievo di cervo.

Anche il quarto motivo di gravame, con cui si sostiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo in quanto non supportato dalla “previa diffida”, appare infondato.

Infatti la diffida, prevista dall’articolo 21, comma 2 della LR 6/2008, qualora la Regione accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con la tutela della fauna e chieda l’intervento sostitutivo dell’Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia, non risultava tecnicamente proponibile nel caso di specie, sia perchè, per effetto dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione dell’associazione dei cacciatori, sussiste ormai la necessità dell’intervento diretto della Regione, sia perchè non sussistevano i presupposti per invitare gli organi di gestione a procedere direttamente, con la fissazione di un termine per l’adempimento degli atti necessari al superamento dell’inerzia, in quanto l’illecita attività gestionale era già stata commessa, né si trattava di situazione che potesse sfociare nella totale chiusura o in limitazioni all’esercizio dell’attività venatoria nei territori interessati, ai sensi dell’ultimo comma.

Correttamente sono quindi state garantite le garanzie partecipative di cui alla comunicazione di avvio del procedimento in conformità al procedimento relativo all’intervento sostitutivo dell’Amministrazione regionale, che è disciplinato in maniera puntuale dagli articoli 22 e 23 del D.P.Reg. 0339/2009 citato.

Con il quinto motivo, anch’esso infondato, si sostiene che la gestione sostitutiva sarebbe illegittima in quanto la stessa si sarebbe fondata sulla ratifica della relazione consuntiva della gestione faunistica e venatoria, che non sarebbe qualificabile come atto di gestione venatoria, perché ”per necessità cronologica segue il prelievo e perciò non ne determina l’attuazione”.

Rileva invece il Collegio che, come correttamente puntualizzato nelle controdeduzioni regionali, la ratifica della relazione consuntiva, predisposta alla fine di un’annata venatoria, è anche il primo atto di gestione venatoria dell’ annata successiva sicchè, seppure segue il prelievo, è anche e soprattutto prodromica a tutte le attività di pianificazione faunistica successive.

La circostanza che la relazione consuntiva non sia soggetta ad approvazione da parte dell’ Amministrazione regionale, in quanto viene adottata dalle Riserve di caccia e ratificata dal solo Distretto venatorio, mentre i censimenti e i piani di abbattimento sono sottoposti al finale controllo della Regione, non vale ad escludere la qualità di atto di gestione venatoria della predisposizione e successiva ratifica della relazione consuntiva, in virtù della diversa finalità cui essa è deputata e delle conoscenze necessarie per la sua redazione, dato che essa contiene tutti i dati relativi a quanto è successo, dal punto di vista venatorio, su un dato territorio.

Col sesto motivo si denuncia l’erroneo richiamo nel provvedimento impugnato all’art. 21 della L.R. 6/08 per il distretto e dell’art. 23, c. 1 del D.P.Reg. 0339/2009 per la Riserva, mentre, per quanto concerne la disposta gestione sostitutiva del distretto venatorio, avrebbe dovuto essere richiamato l’art. 22, comma 2 del D.P.Reg. 0339/2009 e l’art. 23 c. 2 e 3 per la Riserva di Caccia di Villa Santina.

Trattasi peraltro di un evidente errore materiale del tutto privo di efficacia viziante, dal momento che il provvedimento dettagliatamente ricorda l’accaduto e permette di identificare agevolmente la normativa ai sensi della quale è stato adottato l’intervento de quo, tanto è vero che, come risulta dai motivi precedenti, parte ricorrente non ha avuto difficoltà a farlo ed a denunciarne la asserita violazione.

Che si tratti di un mero errore materiale è ulteriormente confermato anche dal tenore dei punti 1 e 2 del decreto, in quanto fra i compiti dei commissari vi è quello di “ricondurre la gestione venatoria entro i limiti fissati dalla normativa in materia venatoria, incarico che sicuramente non può far riferimento al comma 1 dell’articolo 22 (o al comma 1 dell’articolo 23): i due casi ivi previsti riguardano infatti la mancanza degli organi ovvero violazioni di leggi o regolamenti “che compromettano il funzionamento del Distretto venatorio (o degli organi statutari)”, quindi situazioni estranee alla gestione venatoria. E’ pertanto evidente che la normativa di riferimento non poteva che essere il comma 2 dell’articolo 22 (o il comma 2 dell’articolo 23) che prevede, quale ipotesi di gestione sostitutiva, proprio una gestione venatoria in contrasto con la tutela della fauna.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente in solido a rifondere alla Regione FVG le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 + IVA e Cassa Pensioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!