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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 30475 | Data di udienza: 11 Luglio 2012

* DIRITTO DEMANIALE – Manufatto realizzato su suolo demaniale – Occupazione senza titolo – Immobile conservazione del possesso – Uso e godimento illegittimo – Permanenza del reato – Cessazione – Artt.54 e 1161 cod.nav..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Luglio 2012
Numero: 30475
Data di udienza: 11 Luglio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Amoresano


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Manufatto realizzato su suolo demaniale – Occupazione senza titolo – Immobile conservazione del possesso – Uso e godimento illegittimo – Permanenza del reato – Cessazione – Artt.54 e 1161 cod.nav..



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 26 luglio 2012 (Ud. 11/07/2012), Sentenza n. 30475

DIRITTO DEMANIALE – Manufatto realizzato su suolo demaniale – Occupazione senza titolo – Immobile conservazione del possesso – Uso e godimento illegittimo – Permanenza del reato – Cessazione – Artt.54 e 1161 cod.nav..
 
Il reato di cui all’art.54 -1161 Cod.Nav, sotto l’aspetto “oggettivo”, non può che avere carattere permanente e cessare solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, vale a dire fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. La permanenza si protrae, fino a quando persista, comunque, l’occupazione ed irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende “esterne” di natura amministrativa o giurisdizionale. Tanto che non ha incidenza sulla permanenza del reato neppure l’emissione, da parte dell’autorità amministrativa competente, di ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (l’inosservanza del provvedimento integra piuttosto l’ulteriore reato di cui all’art.1164 cod.nav.). Altrettanto irrilevante é che la proprietà dell’opera realizzata sul suolo demaniale venga acquisita ope legis al patrimonio dello Stato. Come pure la circostanza che l’occupazione era stata in precedenza autorizzata “a termine”. Ne discende che, continuando l’occupazione senza titolo del manufatto realizzato su suolo demaniale, persiste il reato di cui agli artt.54 e 1161 cod.nav. Con il protrarsi dell’occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva. Né sono rilevanti eventuali manifestazioni della volontà dell’Amministrazione di prorogare la concessione eventualmente scaduta. Quindi, la permanenza del reato cessa, soltanto o con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
 
(riforma sentenza del 3.11.2011 della Corte di Appello di Catanzaro) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PG in proc. Macrì


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 26 luglio 2012 (Ud. 11/07/2012), Sentenza n. 30475

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
Dott. Guido De Maio                 – Presidente
Dott. Amedeo Franco                – Consigliere
Dott. Silvio Amoresano             – Consigliere rel.
Dott. Luigi Marini                      – Consigliere 
Dott. Alessandro Andronio        – Consigliere
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro;
– avverso la sentenza del 3.11.2011 della Corte di Appello di Catanzaro;
– nei confronti di Macri Rosaria Giovanna nata il 23.12.1964;
– sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
– sentite le conclusioni del P. G., dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in ordine al capo a);
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 3.11.2011 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, resa in data 8.5.2009, con la quale Macrì Rosaria Giovanna, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stata condannata per il reato di cui all’art. 54-1161 Cod. Nav per avere in qualità di gestore e responsabile del lido “Holidays” e concessionario in virtù di titolo (Conc. Dem. Mar. n.50/01) scaduto fin dal 31.12.2004, occupato senza legittimazione l’area demaniale marittima rientrante nel foglio di mappa n.42 part. 9 del Comune di Cutro, loc. Steccato, realizzando inoltre opere difformi da quanto assentito dal titolo scaduto (capo a) e per reato di cui all’art.44 lett.b) DPR 380/01 (capo b), dichiarava non doversi procedere nei confronti della Macrì in ordine ai reati ascritti perché estinti per prescrizione.
 
Rilevava la Corte territoriale che l’imputata prima della scadenza della concessione aveva chiesto il rinnovo della stessa e che la Regione aveva attestato l’assenza di ragioni ostative al rinnovo medesimo. Trattandosi di innovazioni non autorizzate in area demaniale occupata legalmente, secondo la giurisprudenza di legittimità il reato è di natura istantanea e non permanente. In ordine agli altri reati risultava che le opere erano già ultimate al momento del sopralluogo.
 
2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di di Catanzaro, denunciando la inosservanza degli artt. 54, 1161 R.D. 327/42, 157 e 158 c.p. Risultando provato che la concessione era scaduta e non era stata rinnovata alla scadenza, sussistevano tutti gli elementi costitutivi del reato contestato al capo a): né certamente il reato era prescritto, trattandosi di reato permanente stante l’arbitrarietà dell’occupazione dopo la scadenza del titolo.
La giurisprudenza di legittimità richiamata è poi inconferente, facendo essa riferimento ad innovazioni eseguite in area demaniale occupata legalmente.
Non essendo stata accertata la cessazione della permanenza, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di emissione della sentenza di primo grado.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
2. Risulta pacificamente accertato, in punto di fatto, che la Macrì era titolare di una concessione demaniale con durata di 48 mesi dall’i.1.2001 al 31.12.2004, la quale prevedeva espressamente, come si dava atto nell’atto di appello, che “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l’area occupata asportando i manufatti e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione marittima, salvo che non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano stati pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione” (pag.2 app.).
 
Alla data dell’accertamento, effettuato in data 3 agosto 2005 era/quindi/scaduta la precedente concessione e non era intervenuto il rinnovo della stessa.
 
Non c’è dubbio, pertanto, che l’occupazione dell’area, a partire dall’1.1.2005 fosse senza titolo e, conseguentemente, arbitraria.
 
3. Sotto l’aspetto “oggettivo” il reato di cui all’art.54-1161 Cod.Nav non può che avere carattere permanente e cessare solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, vale a dire fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi.
 
La permanenza si protrae, cioè, fino a quando persista, comunque, l’occupazione ed irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende “esterne” di natura amministrativa o giurisdizionale. Tanto che non ha incidenza sulla permanenza dei reato neppure l’emissione, da parte dell’autorità amministrativa competente, di ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (l’inosservanza del provvedimento integra piuttosto l’ulteriore reato di cui all’art.1164 cod.nav.).
Altrettanto irrilevante é che la proprietà dell’opera realizzata sul suolo demaniale venga acquisita ope legis al patrimonio dello Stato.
 
Come pure la circostanza che l’occupazione era stata in precedenza autorizzata “a termine”. Ne discende che, continuando l’occupazione senza titolo del manufatto realizzato su suolo demaniale, persiste il reato di cui agli artt.54 e 1161 cod.nav. Con il protrarsi dell’occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva .
 
Né sono rilevanti eventuali manifestazioni della volontà dell’Amministrazione di prorogare la concessione eventualmente scaduta.
 
La permanenza del reato cessa, quindi, soltanto o con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
 
4. La Corte territoriale ha ritenuto che, avendo la Regione comunicato che non vi erano ragioni ostative al rinnovo, le innovazioni effettuate integrassero un reato la cui consumazione cessa con il completamento delle opere.
 
Incorre però in un duplice errore, in quanto, da un lato, prescinde dal fatto che, come si è visto, alla data di scadenza l’occupazione, stante il mancato rinnovo della concessione, diventava arbitraria e, dall’altro che le eventuali “assicurazioni” della Regione potevano eventualmente incidere sull’elemento soggettivo e non certo su quello oggettivo del reato.
 
A parte il fatto che, come si evidenziava nello stesso atto di appello, la richiesta di proroga andava fatta tempestivamente ed in modo che alla scadenza risultassero pagati canone e tasse; e che, in ogni caso, si sarebbe potuto chiedere un’autorizzazione provvisoria.
 
Inoltre, la sentenza di questa Corte (Cass,sez.3 a 10642 del 30.1.2003), richiamata dai Giudici di Appello é assolutamente non pertinente, facendo essa riferimento ad innovazioni eseguite “in un’area demaniale che il soggetto occupa legalmente..”
 
5. Il reato di cui al capo a) non era certamente prescritto.
 
Trattandosi di contestazione “aperta” e non essendo la permanenza del reato cessata con un provvedimento di sequestro o con il rilascio di titolo abilitante, il termine ultimo di protrazione della permanenza viene a coincidere con il momento della emissione della sentenza di primo grado (8.5.2009).
 
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro limitatamente al reato di cui al capo a).
 
P. Q. M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. 
 
Cosi deciso in Roma l’11.7.2011
 

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