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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 30125 | Data di udienza: 16 Maggio 2012

* RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Qualifica di rifiuto – Cessazione – Autorizzazione – Finalità – Fattispecie – Artt. 184 e 186 D. L.vo n.152/2006 – Progetti di bonifica – Causa di non punibilità – TUA ed interpretazione estensiva – Esclusione – Artt. 142 e 257 D. L.vo n.152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2012
Numero: 30125
Data di udienza: 16 Maggio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Sarno


Premassima

* RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Qualifica di rifiuto – Cessazione – Autorizzazione – Finalità – Fattispecie – Artt. 184 e 186 D. L.vo n.152/2006 – Progetti di bonifica – Causa di non punibilità – TUA ed interpretazione estensiva – Esclusione – Artt. 142 e 257 D. L.vo n.152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/07/2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 30125


RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Qualifica di rifiuto – Cessazione – Autorizzazione – Finalità –  Fattispecie – Artt. 184 e 186 D. L.vo n.152/2006.
 
Ai sensi di quanto disposto nella novella dell’art. 186 del D. L.vo n.152/2006, solo dopo l’autorizzazione, le terre e le rocce da scavo cessano la qualifica di rifiuto potendosi ritenere intervenuta l’operazione di recupero ai sensi dell’articolo 184 ter co. 2 secondo cui l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Fattispecie: condanna alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 256 co. 2 dlgs 152/06 in relazione all’art. 256 co. 1 lett. a) per la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti avendo riportato, depositato e spianato in area ad uso verde ambientale terre e rocce di scavo da classificarsi quali rifiuti speciali non pericolosi non essendone consentito il riutilizzo.

(conferma sentenza n. 36/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BRENO, del 22/09/2011) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Laffranchini
 
 
RIFIUTI – Progetti di bonifica- Causa di non punibilità  – TUA ed interpretazione estensiva – Esclusione – Artt. 142 e 257 D. L.vo n.152/2006.
 
La causa di non punibilità  di cui all’articolo 257 si applica, in base all’espresso tenore letterale, solo in relazione ai progetti di bonifica di cui all’articolo 142 del TUA. E dunque non vi può essere spazio per interpretazioni estensive. 
 
(conferma sentenza n. 36/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BRENO, del 22/09/2011) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Laffranchini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/07/2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 30125

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente 
Dott. ALDO FIALE          – Consigliere 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO          – Consigliere Rel. 
Dott. GASTONE ANDREAllA – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da LAFFRANCHINI GIAN MARIA N. IL 02/04/1975
avverso la sentenza n. 36/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BRENO, del 22/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S.S. che ha concluso per il rigetto

Ritenuto in fatto
 
1. Laffranchini Gian Maria, presidente del CdA della società Essentielle sri e responsabile materiale degli interventi, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 256 co. 2 dlgs 152/06 in relazione all’art. 256 co. 1 lett. a) per la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti avendo riportato, depositato e spianato in area ad uso verde ambientale del comune di Temù terre e rocce di scavo da classificarsi quali rifiuti speciali non pericolosi non essendone consentito il riutilizzo.
 
Nell’ambito del medesimo procedimento il tribunale dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui all’articolo 44 d.p.r. 380/01 e 181 DLgs 42/04 per essere gli stessi estinti rispettivamente ai sensi degli artt. 45 d.p.r. 380/01 e 181 comma 1 ter DLgs 42/04.
 
2. Deduce in questa sede il ricorrente:
 
2.1 l’illegittimità della sentenza risultando disattesa l’applicazione dell’articolo 186 d.Lgs. n. 152/06 relativo alle terre e rocce di scavo. Si assume in particolare che nel corso del dibattimento era stato prodotta ed acquisita al fascicolo dibattimentale copia della domanda presentata ai comune con cui veniva richiesto il permesso di costruire in sanatoria per realizzare un deposito temporaneo di terra di scavo relativo al cantiere; che il sequestro era avvenuto nelle more dell’iter amministrativo ed era stato determinato dal rinvenimento in uno dei campioni prelevati di mercurio oltre la soglia di legge; che il comune aveva ingiunto di procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti, previa caratterizzazione ed al ripristino dello stato dei luoghi; che all’esito della procedura di caratterizzazione era emerso che il materiale depositato non evidenziava anomalie e che la concentrazione di mercurio poteva essere ascritta ad una fonte accidentale; che era stato realizzato il progetto di bonifica del terreno ed era stato concesso alla società istante permesso di costruire e autorizzazione ambientale; che era stato accettato il progetto di bonifica con sistemazione idraulica consistente nella riutilizzazione della parte superficiale dei rifiuti che risultava contaminata nella prima fase dell’indagine, previa bonifica nel sito di produzione per i riempimenti ed i reinterri da utilizzare per i restanti metri cubi di materiale, e che con il rilascio del permesso di realizzare il progetto di bonifica il materiale di scavo depositato nell’area adiacente non doveva essere qualificato alla stregua di rifiuti in quanto riutilizzato per reinterri ai sensi dell’art. 186 DLgs 152/06.
 
2.2 errata applicazione dell’articolo 257 dlgs 152/06 che avrebbe dovuto in ogni caso trovare applicazione in presenza della attività di bonifica.
 
Considerato in diritto.
 
Il ricorso è infondato.
 
Con il primo motivo si sostiene che essendo stato rilasciato il permesso di realizzare il progetto di bonifica con sistemazione idraulica sopra il materiale di scavo depositato nell’area adiacente, non doveva essere qualificato alla stregua di rifiuti il materiale depositato in quanto terre rocce di scavo utilizzate per riempimenti e reinterri ex articolo 186 citato.
 
La tesi non é fondata avendo correttamente obiettato il tribunale che, a prescindere dalla contaminazione del terreno con il mercurio, che di per sé all’evidenza ne rende pericoloso per la salute l’utilizzo, le terre e rocce da scavo andavano considerate comunque rifiuti mancando all’epoca dell’accertamento del reato previsioni specifiche in ordine al loro riutilizzo ed, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti.
 
L’art. 186, pur nella formulazione più recente, prevede che “1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
(omissis)
E la sussistenza dei requisiti indicati devono espressamente rilevare secondo le indicazioni dei commi 2, 3 e 4.
 
È da ritenere, quindi, che solo in seguito e, cioè, dopo l’autorizzazione citata dal ricorrente, le terre e le rocce da scavo abbiano cessato la qualifica di rifiuto potendosi ritenere intervenuta l’operazione di recupero ai sensi dell’articolo 184 ter co. 2 secondo cui l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
 
Ma ciò non fa evidentemente venire meno la rilevanza penale dell’originaria condotta che rimane illecita.
 
Quanto al secondo motivo inteso ad ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per il successivo rilascio delle autorizzazioni, è appena il caso di rilevare che l’articolo 257 si applica, in base all’espresso tenore letterale, solo in relazione ai progetti di bonifica di cui all’articolo 142 del TUA. E dunque non vi può essere spazio per interpretazioni estensive.
 
Va di conseguenza rigettato il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, rimanendo così assorbite le altre questioni dedotte.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma il 16.5.12 
 

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