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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Rifiuti Numero: 30124 | Data di udienza: 16 Maggio 2012

RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Scarichi dei frantoi oleari – Sansa ed acque di vegetazione delle olive – Utilizzazione agronomica – Limiti – Reg. n. 27/2007 Regione Puglia – Effetti immutati – Sansa utilizzata fuori dell’attività agronomica – Pericolosità valutazione in concreto – Disciplina dei rifiuti – Applicabilità – Presupposti – Artt. 184 bis, ter e 185 TUA – Art. 256 D.L.vo n.152/062.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2012
Numero: 30124
Data di udienza: 16 Maggio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Sarno


Premassima

RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Scarichi dei frantoi oleari – Sansa ed acque di vegetazione delle olive – Utilizzazione agronomica – Limiti – Reg. n. 27/2007 Regione Puglia – Effetti immutati – Sansa utilizzata fuori dell’attività agronomica – Pericolosità valutazione in concreto – Disciplina dei rifiuti – Applicabilità – Presupposti – Artt. 184 bis, ter e 185 TUA – Art. 256 D.L.vo n.152/062.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 24/07/2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 30124

RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Scarichi dei frantoi oleari – Sansa ed acque di vegetazione delle olive – Utilizzazione agronomica – Limiti – Reg. n. 27/2007 Regione Puglia – Effetti immutati – Art. 256 co. 1 lett. a) D.L.vo n.152/06.
 
Al di fuori dell’applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n. 574 del 1996 ma vanno invece applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento o di rifiuti (Cass. n. 21773 del 27/03/2007 e Cass. Sez. 3, n. 11593 del 22/02/2012). Nella specie, la situazione non muta per effetto del regolamento n. 27 del 2007 della Regione Puglia.
 
(conferma sentenza n. 34/2011 TRIB.SEZ.DIST. di TRICASE, del 28/06/2011) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Stefanelli
 
 
RIFIUTI – Sansa utilizzata fuori dell’attività agronomica – Pericolosità valutazione in concreto – Disciplina dei rifiuti – Applicabilità – Presupposti – Artt. 184 bis, ter e 185 TUA – D.L.vo n.152/06.
 
Al di fuori dell’utilizzazione agronomica, in specialmodo per la sansa, può essere richiamata anche la disciplina dei rifiuti. Né vale invocare nella specie il disposto degli artt. 184 bis, ter e 185 TUA. Per cui, non  può aprioristicamente escludersi la sansa dalla nozione di rifiuto ove si consideri che l’art. 185 lett. f) prevede che …, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”  E’ evidente, pertanto, che la pericolosità va in concreto valutata. 
 
(conferma sentenza n. 34/2011 TRIB.SEZ.DIST. di TRICASE, del 28/06/2011) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Stefanelli

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 24/07/2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n.30124

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente 
Dott. ALDO FIALE         – Consigliere 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere 
Dott. GIULIO SARNO         – Consigliere Rel.
Dott. GASTONE ANDREAllA – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da STEFANELLI LORENZO N. IL 29/03/1946
avverso la sentenza n. 34/2011 TRIB.SEZ.DIST. di TRICASE, del 28/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la  relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Dante che ha concluso per il rigetto.
Udito, per la parte civile, l’Avv. //
Udit i difensor Avv. //
 
Ritenuto in fatto
 
1. Stefanelli Lorenzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, lo ha condannato alla pena dell’ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile Legambiente, per il reato di cui all’art. 256 co. 1 lett. a) D.L.vo n.152/06 contestato per avere effettuato un’attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, consistiti in un numeroso quantitativo di sansa e acqua di vegetazione che trasportava dall’oleificio del quale era socio depositandole ammassati sul terreno di proprietà in mancanza della prescritta autorizzazione o iscrizione. Il fatto risulta accertato il 2 marzo 2010 ed all’imputato risulta contestata altresì la recidiva reiterata infraquinquennale.
 
2. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Guardia di Finanza aveva accertato che sul terreno dell’imputato di circa mq 9390 erano depositati circa cinquecento metri cubi di cumuli di sansa, una quantità, cioè, 10 volte maggiore di quella consentita dalla normativa; che l’imputato, socio di un frantoio oleario, aveva un’autorizzazione alla spandimento della sansa su più particelle e non su una sola come era avvenuto; che sul terreno in questione vi erano dei fenomeni di ruscellamento di acqua di sentina e si avvertiva un odore nauseabondo. Il giudice rilevava altresì l’inifluenza della circostanza che il sopralluogo era stato effettuato nel mese di marzo quando generalmente le piogge sono più frequenti.
 
3. deduce in questa sede il ricorrente:
 
3.1 violazione degli articoli 256, 112, 183, 184 bis, 184 ter e 185 TUA, 7 e 11 del regolamento regione Puglia numero 27 del 2007. Premette il ricorrente al riguardo che la sansa e l’acqua di vegetazione sono considerati ammendanti organici; che nella specie si era proceduto a uno stoccaggio temporaneo non autorizzato delle sanse; che la sansa era stata provvisoriamente scaricata sul terreno e che era in quantitativo adeguato al terreno essendo quest’ultimo di estensione di circa 5 ha, essendo il limite fissato in 80 m3/ha ed essendo annotato nei registri di utilizzazione delle sanse che la stessa risultava essere pari a metri cubi 214; che erano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal regolamento numero 27 del 2007; risultando in particolare rispettate le condizioni dell’articolo 7 in quanto la sansa era stata già sottoposta a trasformazione biologica attraverso un processo organico arieggiato in modo tale da favorire la consistente perdita di umidità. Aggiunge poi che per quel terreno era stata presentata una regolare denuncia di utilizzazione agronomica della sansa e delle acque di vegetazione e che nella specie era al più configurabile l’illecito amministrativo in base al regolamento numero 27 del 2007 della regione Puglia. Si rileva come il materiale sottoposto a sequestro, rappresentato esclusivamente da sanse di oliva, sia disciplinato dall’articolo 112 del TUA che legittima l’utilizzazione in agricoltura degli affluenti di allevamento e delle acque di vegetazione. Rileva inoltre che la qualità di rifiuto è da escludere in base agli artt. 184 bis, ter e 185 TUA.
 
3.2 Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione essendosi rilevato nel corso del processo che lo spandimento era dovuto alle condizioni metereologiche e alla pioggia caduta. Quanto al risarcimento del danno in favore della parte civile Legambiente, si ritiene illogica la motivazione di riferimento non risultando evidenziato in motivazione il discredito per la parte civile su cui si fonda la motivazione di condanna.
 
Considerato in diritto
 
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e/o articolato su censure di merito.
 
In ordine al primo motivo la situazione fattuale sottoposta all’esame del giudice è quella di un deposito su una particella di un quantitativo di sansa eccedente di ben dieci volte il limite consentito che aveva dato luogo anche a fenomeni di ruscellamento e lagunaggio nelle zone circostanti verosimilmente anche in concomitanza di eventi metereologici.
 
L’entità del quantitativo di sansa risulta correttamente motivato con riferimento agli accertamenti della Guardia di Finanza ed in questa sede devono ritenersi inammissibili le contestazioni tendenti a dimostrare l’erroneità della quantificazione o l’accidentalità dei fenomeni di dispersione in quanto non si rende ulteriormente possibile in sede di legittimità procedere ad una diversa valutazione degli elementi di prova così come sostanzialmente richiesto dal ricorrente.
 
E, tenuto conto della situazione obiettiva, non sembra certamente tacciabile di illogicità la motivazione del tribunale che ha escluso la riconducibilità della situazione alla utilizzazione agronomica rimarcando lo stato di abbandono delle sostanze rinvenute.
 
E’ dunque in questo contesto che vanno esaminati i rilievi del ricorrente circa le asserite violazioni di legge.
 
Si sostiene, infatti, nell’ordine che:
a) che il materiale contestato sarebbe escluso dalla disciplina dei rifiuti
b) che, in ogni caso debba rientrare nella nozione di sottoprodotto. In relazione al punto a) il rilievo a sua volta si articola sulle seguenti considerazioni:
a1) trova eventualmente applicazione nella specie la disciplina dell’art. 112 TUA e del regolamento della Regione Puglia n. 47/2007 che disciplinano l’uso agronomico delle acque di vegetazione;e, dunque, il fatto rientra nell’illecito amministrativo;
a2) si deve in ogni caso escludere che nella specie si sia in presenza di rifiuti ai sensi degli artt. 184 ter e 185 TUA.
 
Ciò posto osserva il Collegio quanto segue.
 
al) La sentenza del tribunale ha correttamente motivato la rilevanza penale dell’illecito richiamando in premessa le motivazioni della decisione di questa Sezione n. 21773 del 27/03/2007, Rv. 236707 secondo cui al di fuori dell’applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n. 574 del 1996 ma vanno invece applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento o di rifiuti.
 
La situazione non è mutata per effetto del regolamento n. 27 del 2007 della Regione Puglia citato dal ricorrente.
 
Il Regolamento in questione, reca, infatti, la disciplina ai sensi dell’art. 112, parte III, del DLgs 3 aprile 2006, n.152 per le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari della Puglia, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto 6 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 11 novembre 1996 n. 574, “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari”, disciplinando le modalità di attuazione degli artt. 3, 5, 6 e 9.
 
Si ribadisce, anche nel Regolamento in questione, all’art. 1 che lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell’acqua in esse contenuta che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche; ed all’art. 11 si ribadisce che l’ambito delle sanzioni amministrative di cui all’art. 8 della Legge 574/96, non incide sull’applicazione delle disposizioni penali per coloro che effettuino l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide al di fuori dei casi e delle procedure previste dal Regolamento stesso.
 
Al di fuori dell’utilizzazione agronomica, tuttavia, come già chiarito nella sentenza n. 21773/2007 e come ribadito a Sez. 3, n. 11593 del 22/02/2012 Rv. 252347, in specialmodo per la sansa, può essere richiamata anche la disciplina dei rifiuti.
 
Né vale invocare nella specie il disposto degli artt. 184 bis, ter e 185 TUA.
 
Non può, infatti, aprioristicamente escludersi la sansa dalla nozione di rifiuto ove si consideri che l’art. 185 lett. f) prevede che …, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”  
 
E’ evidente, pertanto, che la pericolosità va in concreto valutata. E del resto lo stesso Regolamento della Regione Puglia non solo regolamenta specificamente le modalità di utilizzo della sansa e delle acque di vegetazione ma, in determinate condizioni (terreni particolari o in prossimità delle aree urbane), giunge persino ad escluderne la possibilità di utilizzo ritenendone l’uso pericoloso.
 
E specularmente deve ritenersi affidata alla valutazione concreta anche l’eventuale perdita della qualità di rifiuto; peraltro logicamente contraddetta, nella specie, dal tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata.
 
Anche la natura di sottoprodotto postula una valutazione di merito che nella specie si appalesa indubbiamente negativa. L’art. 184 bis TUA postula, infatti, la verifica della certezza dell’ulteriore utilizzo e della legalità del riutilizzo della sostanza; il che appare logicamente escluso dal tenore della motivazione in cui si evidenzia piuttosto l’irregolarità dell’accumulo e lo spandimento non consentito di essa.
 
Né in questa sede possono essere valutate le considerazioni del ricorrente sulle ragioni del deposito del materiale afferendo esse al merito della valutazione. Anche il secondo motivo è inammissibile.
 
Ancora una volta si censura il merito della valutazione assumendosi la decisività degli eventi metereologici nella determinazione dei fenomeni di spandimento, lagunaggio e ruscellamento riscontrati che, invece, il tribunale sembra logicamente ricondurre essenzialmente al quantitativo palesemente esuberante di sansa depositata.
 
Anche sulla condanna concernente le statuizioni civili appare corretta la motivazione che individua le ragioni della condanna stessa con il discredito all’immagine dell’associazione impegnata nella difesa del territorio. Né ancora una volta può essere sindacato il merito della valutazione.
 
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il giorno 16.5.2012
 

 

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