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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 603 | Data di udienza: 3 Ottobre 2012

* DIRITTO VENATORIO – Calendario venatorio della Regione Veneto 2012/2013 – Sospensione.


Provvedimento: Decreto presidenziale
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2012
Numero: 603
Data di udienza: 3 Ottobre 2012
Presidente: Di Nunzio
Estensore:


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – Calendario venatorio della Regione Veneto 2012/2013 – Sospensione.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 4 ottobre 2012, d.p. n. 603


DIRITTO VENATORIO – Calendario venatorio della Regione Veneto 2012/2013 – Sospensione.

Va sospesa l’efficacia della DGR del Veneto 12 giugno 2012 n. 1130, recante “Stagione venatoria 2012/13. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 LR n. 50/93)”, apparendo il ricorso assistito dal fumus boni iuris sotto i seguenti profili: l’inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’I.S.P.R.A., in attuazione della c.d. Direttiva Uccelli, di categoria S.P.E.C. (Special of European Conservation Concern) e quindi non cacciabili in assenza di un “piano di gestione”, mai effettuato;  la previsione della cacciabilità di specie migratrici di uccelli, ovvero di specie simili, prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. prenunziale, contro l’art. 18, c. 1 bis L. 157/92 e l’art. 7.4 della Direttiva Uccelli, nonché la sentenza della Corte di Giustizia 19.1.1994 n. 435/92 e la Guida dell’I.S.P.R.A.; la cacciabilità degli uccelli acquatici migratori anche con munizioni tossiche al piombo fuori delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), contro l’art. 4 dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli selvatici migratori dell’Africa-Europa ratificato dall’Italia con legge n. 66/2006; la cacciabilità degli animali ungulati con munizione al piombo, contro il parere dell’I.S.P.R.A. (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 22.5.2012 n. 438);  la cacciabilità nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS–Zone di Protezione Speciale e SIC-Siti di Importanza Comunitaria) in assenza della “Valutazione di incidenza”, contro l’art. 6, c.3°, della Direttiva Habitat e gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 (cfr. T.A.R. Sicilia n. 638/2010).

Pres. Di Nunzio – LAV e altri (avv. Stefutti) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon, Zampieri e Mio)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ – 4 ottobre 2012, d.p. n. 603

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 4 ottobre 2012, d.p. n. 603

N. 00603/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01378/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente


DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2012, proposto da:
Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega Per L’Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature WWF Onlus Ong, Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Birdlife Italia Onlu e Legambiente Onlus, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempre, rappresentati e difesi dall’avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Stefania Trivellato e Giorgio de’ Luigi, in Mestre (VE), via Pescheria Vecchia n. 26;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Cristina Zampieri, Emanuele Mio, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Eps Ente Produttori Selvaggina;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della DGR 12 giugno 2012 n. 1130, recante “Stagione venatoria 2012/13. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 LR n. 50/93)”; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Sentita la Regione Veneto ex art. 56, c. 2°, c.p.a.;

Vista la legge quadro 157/92, come modificata dall’art. 42 L. 96/2010;

Viste le direttive comunitarie c.d. “Uccelli” e “Habitat”, i documenti del Comitato Ornis e le sentenze della Corte di Giustizia della C.E. 15/70/2010 n. C-573/08 e 19.1.1994 n. 435/92;

Visti i documenti dell’I.S.P.R.A. del gennaio 2009, nonché in data 29.7.2010 ed in data 27.8.2012;

Considerato che, atteso il valore costituzionale e comunitario della tutela della fauna selvatica, sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile, tale da non consentire l’attesa della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare, prevista il 30.10.2012 (cfr. T.A.R. Lazio, decreto di accoglimento 2983/12; T.A.R. Campania, decreto di accoglimento 1163/2012; T.A.R. Puglia, decreto di accoglimento 658/12);

Rilevato, ad un primo sommario esame della documentazione depositata e riservato ogni approfondimento alla sede collegiale, come il ricorso appare assistito dal requisito del fumus boni iuris in specie sotto i seguenti profili:

a) le inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’I.S.P.R.A., in attuazione della c.d. Direttiva Uccelli, di categoria S.P.E.C. (Special of European Conservation Concern) e quindi non cacciabili in assenza di un “piano di gestione”, mai effettuato;

b) la previsione della cacciabilità di specie migratrici di uccelli, ovvero di specie simili, prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. prenunziale, contro l’art. 18, c. 1 bis L. 157/92 e l’art. 7.4 della Direttiva Uccelli, nonché la sentenza della Corte di Giustizia 19.1.1994 n. 435/92 e la Guida dell’I.S.P.R.A.;

c) la cacciabilità degli uccelli acquatici migratori anche con munizioni tossiche al piombo fuori delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), contro l’art. 4 dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli selvatici migratori dell’Africa-Europa ratificato dall’Italia con legge n. 66/2006;

d) la cacciabilità degli animali ungulati con munizione al piombo, contro il parere dell’I.S.P.R.A. (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 22.5.2012 n. 438);

e) la cacciabilità nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS–Zone di Protezione Speciale e SIC-Siti di Importanza Comunitaria) in assenza della “Valutazione di incidenza”, contro l’art. 6, c.3°, della Direttiva Habitat e gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 (cfr. T.A.R. Sicilia n. 638/2010);

P.Q.M.

ACCOGLIE

in parte la richiesta istanza di sospensione cautelare e, per l’effetto, sospende l’impugnato calendario venatorio limitatamente ai soli punti sopra indicati fino alla camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 ottobre 2012, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 3 ottobre 2012.

     Il Presidente
     Giuseppe Di Nunzio

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 04/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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