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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 25364 | Data di udienza: 30 Maggio 2012

RIFIUTI – Scarti di origine animale – Disciplina applicabile – Attività macelleria – Smaltimento di rifiuti mediante abbandono – Art.183, c.1 lett.n), 256 c.2 D.L.vo 3.4.2006 n.152 – Reg. n. 1774/2002/CE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2012
Numero: 25364
Data di udienza: 30 Maggio 2012
Presidente: Petti
Estensore: Amoresano


Premassima

RIFIUTI – Scarti di origine animale – Disciplina applicabile – Attività macelleria – Smaltimento di rifiuti mediante abbandono – Art.183, c.1 lett.n), 256 c.2 D.L.vo 3.4.2006 n.152 – Reg. n. 1774/2002/CE.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 27 giugno 2012 (Ud. 30/05/2012) Sentenza n. 25364
 
RIFIUTI – Scarti di origine animale – Disciplina applicabile – Attività macelleria – Smaltimento di rifiuti mediante abbandono – Art.183, c.1 lett.n), 256 c.2 D.L.vo 3.4.2006 n.152 – Reg. n. 1774/2002/CE.
 
Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Diversamente in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, resta soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto (Cass. pen. Sez.3 n.2710 del 15.12.2011).

(annulla sentenza del 18.1.2011 del GIP del Tribunale di Cagliari) Pres. Petti, Est. Amoresano. Ric. Marongiu

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 27 giugno 2012 (Ud. 30/05/2012) Sentenza n. 25364

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
Dott. Ciro Petti – Presidente
Dott. Silvio Amoresano – Consigliere Rel.
Dott. Luigi Marini – Consigliere
Dott. Luca Ramacci – Consigliere
Dott. Alessandro Andronio – Consigliere  
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Marongiu Giovanni nato il 7.5.1950
avverso la sentenza del 18.1.2011 del GIP del Tribunale di Cagliari
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr.Gabriele Mazzotta, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per prescrizione
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 18.1.2011 il GIP del Tribunale di Cagliari condannava Giovanni Marongiu, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.256 comma 2 D.L.vo 3.4.2006 n.152 per aver effettuato, in qualità di impresa commerciale omonima avente come attività macelleria, smaltimento di rifiuti mediante abbandono nella pubblica via Ponte, all’altezza del mattatoio comunale, di circa 10 Kg di scarti di macellazione classificati come rifiuti non pericolosi (codice CER 2.1.02) senza autorizzazione. 
 
Riteneva il GIP, sulla base della notizia di reato, che nessun dubbio potesse esservi sulla riferibilità all’imputato del materiale rinvenuto, in quanto nel sacco, contenente scarti di macellazione, vi era una bobina di scontrini fiscali  relativi alla macelleria d cui il Marongiu era titolare.
 
Il fatto integrava poi il reato contestato e la norma di cui all’art.256 D.L.vo n.152/06 non si poneva in rapporto di specialità con la disciplina comunitaria (regolamento CE n.1774 del 2002). Tale disciplina, come confermato dalla Suprema Corte, riguarda esclusivamente i sottoprodotti destinati ad ulteriore impiego e non il materiale di cui il produttore si sia disfatto e che è soggetto alla disciplina dei rifiuti. Infine, riteneva il GIP che non fosse maturata la prescrizione, in quanto l’abbandono doveva farsi risalire a poco prima del rinvenimento, non essendosi dato conto dello stato di putrefazione degli scarti di macellazione.
 
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato a mezzo del difensore. L’unico elemento di accertamento del reato contestato, essendo stato richiesto il giudizio abbreviato, era rappresentato dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, priva delle qualifiche necessarie, tanto che non aveva provveduto al sequestro né aveva fornito alcun dettaglio in ordine al materiale contenuto nel sacco. I che si riverberava sulla riconducibilità del fatto alla disciplina dei rifiuti e sulla applicabilità dello stesso D.L.vo 152/2006 (entrato in vigore il 29.4.2006). Né era possibile stabilire se si trattava di rifiuti.
 
Quanto, infine, alla data del commesso reato, non essendo stato fatto alcun accertamento non era possibile stabilire l’epoca dell’abbandono; ne vi era certezza in ordine alla riferibilità all’imputato del materiale.
 
3. Essendo la sentenza inappellabile ai sensi dell’art.593 comma 3 c.p.p., gli atti venivano rimessi a questa Corte ex art.568 co.V cod.proc.pen.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il Tribunale ha, correttamente, ritenuto configurabile il reato contestato e la riferibilità dello stesso all’imputato.
 
1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n.1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art.183, comma primo lett.n), D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152; diversamente in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, resta soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto (cfr. da ultimo Cass.pen. Sez.3 n.2710 del 15.12.2011).
 
E che si trattasse di scarti di origine animale, di cui il produttore si era disfatto, non può minimamente essere revocato in dubbio, avendo il GIP accertato che il sacco contenente detti scarti era stato abbandonato nei pressi del mattatoio comunale. Irrilevante è, poi, stabilire l’epoca dell’abbandono ai fini della normativa applicabile, essendovi continuità normativa con il D. L.vo n. 22/07.
 
1.2. Quanto alla riferibilità del fatto all’imputato, il GIP ha motivato adeguatamente, facendo riferimento agli scontrini ed ai motivi per cui non poteva essere opera di terzi.
 
2. Il GIP, dopo aver dato atto che si trattava di un verbale “succinto”, e che non vi era quindi alcuna descrizione del materiale, ha, invece, sulla base di una mera presunzione (non essersi, cioè, dato atto a verbale della putrefazione), ritenuto che l’abbandono risalisse ad epoca recente.
 
Tenuto conto anche del principio dell’in dubio pro reo, il ricorso sul punto non é manifestamente infondato, per cui va dichiarata la prescrizione, comunque maturata pur tenendosi conto della data dell’accertamento (30.5.2006).
 
Il termine massimo di prescrizione di anni 5 è, infatti, decorso già alla data del 30.5.2011.
 
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere iI reato estinto per prescrizione.
 
P. Q. M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
 
Cosi deciso in Roma il 30.5.2012
 

 

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