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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 5413 | Data di udienza: 13 Marzo 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica – Termine – Natura perentoria.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2012
Numero: 5413
Data di udienza: 13 Marzo 2012
Presidente: Piscitello
Estensore: Bianchi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica – Termine – Natura perentoria.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO,  Sez. 5^ – 23 ottobre 2012, n. 5413


DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica – Termine – Natura perentoria.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, di cui  all’art: 12, comma 4 , del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato “alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364; Corte Cost. sentenza n. 282/2009).

(Riforma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 1384/2011) – Pres. Piscitello, Est. Bianchi – E. (avv. Fracanzani) c. Regione Puglia (avv. Torrente)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 23 ottobre 2012, n. 5413

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO,  Sez. 5^ – 23 ottobre 2012, n. 5413


N. 05413/2012REG.PROV.COLL.
N. 08715/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8715 del 2011, proposto da:
Ditta Individuale Eae Euro Assistance Elettromeccanica di Cirrottola Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello M. Fracanzani, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini, 11;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini N. 36; Regione Puglia Assessorato Allo Sviluppo Economico;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE I n. 01384/2011, resa tra le parti,concernente il silenzio dell’amministrazione –sulla richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Stella Richter, per deelga dell’Avv. Fracanzani, e Liberti, per delega dell’Avv. Torrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 07.03.2011 ,la ditta E. A. E. impugnava innanzi al TAR Puglia il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull’istanza presentata in data 29.06.2010 , per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D. Lgs. 387/03, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio ricadente nel Comune di Altamura.

In data successiva alla notifica dell’anzidetto ricorso, con provvedimento dirigenziale prot. N. 4558 del 06.04.2011, la Regione Puglia comunicava all’interessato taluni incombenti istruttori ai fini dell’avvio del procedimento e della convocazione della conferenza di servizi.

Pur non essendo intervenuta alcuna integrazione documentale da parte della ditta interessata , con nota prot. n. 159 del 11.06.2011, il competente ufficio regionale indiceva la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 30.05.2011.

Sennonché la conferenza dei servizi del 30.05.2011 risultava inconcludente, in quanto la Regione onerava la ditta interessata di ulteriori incombenti, rimandando a data indeterminata la decisione definitiva sulla istanza depositata il 29.06.2010.

Pertanto l’odierna appellante insisteva affinché il TAR intimasse all’ente regionale di pronunciarsi definitivamente sulla predetta istanza entro un termine determinato.

Con sentenza n. 1348/11, il TAR Puglia respingeva il ricorso per la parte relativa al silenzio e disponeva la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario per la parte relativa al risarcimento del danno.

Avverso la predetta sentenza la E. A. E ha interposto l’odierno appello, chiedendone la riforma nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione regionale sulla istanza presentata per l’ottenimento della autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs 387/03.

Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

Alla Camera di Consiglio del 13 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come esposto nella narrativa in fatto:

– in data 26.06.2010 la ditta appellante presentava richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs 387/03 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile;

– con provvedimento prot. 4558 del 6.04.2011 (e quindi già con notevole ritardo rispetto ai termini di legge che decorrono dal momento della ricezione della richiesta di autorizzazione), il competente ufficio regionale disponeva taluni incombenti istruttori ai fini dell’avvio del procedimento e della convocazione della conferenza dei servizi;

– pur nell’assenza della richiesta documentazione integrativa il medesimo ufficio, con nota prot. 159 del 11.05.2011, indiceva la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 30.05.2011;

– nella seduta del 30.05.2011 la conferenza disponeva incombenti istruttori a carico della ditta appellante, rimandando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sulla istanza di autorizzazione unica.

3. Ciò posto, osserva il Collegio che l’art. 2 della legge n. 241/90, che racchiude uno dei principi fondamentali dell’ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l’obbligo per l’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni dall’art, 7 della L. 69/09) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di specie l’art: 12, comma 4 , del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (che è chiaramente da considerare una norma speciale) , statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Tale termine, come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato “alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364; Corte Cost. sentenza n. 282/2009).

A ciò aggiungasi, che nemmeno dal regolamento disposto dalla stessa Regione nell’allegato A della delibera di Giunta n. 35/07, in materia di procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, risulta un diverso quadro procedimentale.

Infatti, l’art. 2.3.2 del citato regolamento afferma che a seguito dell’istanza presentata dal privato per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, “il Responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli enti individuati dall‘Ufficio Industria Energetica quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge “, lasciando intendere che, conformemente alla normativa statale, tutti i pareri, compresi quelli ambientali, devono essere acquisiti all’interno dello stesso procedimento di competenza regionale.

Cosi come non è espressamente indicato tra i requisiti necessari a promuovere la conferenza dei servizi, dettati dal punto 2.3.3. dell’All. A della delibera in esame, l’onere da parte del privato di inoltrare autonomamente l’istanza di assoggettabilità a VIA all’ente provinciale competente.

Di conseguenza, alla luce della normativa statale e regionale, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, non v’è dubbio che l’adempimento in parola fosse in linea di principio a carico dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia, cioè all’amministrazione competente a dare impulso al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica;

4. Ne consegue, in tutta evidenza, che la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di 180 giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento.

Né, al riguardo, può assumere rilievo la circostanza che la conferenza dei servizi si sia pronunciata in data 30.05.2011, disponendo incombenti istruttori a carico dell’interessata e rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sull’istanza per cui è causa.

Come già precisato, infatti, il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio, in quanto qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.

Vi era quindi l’obbligo della Regione Puglia di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità, e di efficacia dell’azione amministrativa, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto.

Ne consegue l’erroneità della gravata sentenza del TAR , nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità del comportamento silente serbato dalla Regione Puglia, la quale non ha provveduto sull’istanza della ditta ricorrente nel termine perentorio di 180 giorni assegnato a tal fine dal D. Lgs N, 387/2003.

5. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato va accolto, per ciò che attiene all’azione proposta avverso il silenzio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, di cui in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara l’illegittimità del comportamento silente serbato dall’amministrazione sull’istanza di autorizzazione unica presentata dalla ditte E. A. E, ex art. 12 del D. Lgs n. 387/03, in data 26.06.2010.

Ordina all’amministrazione regionale di provvedere sulla istanza di cui sopra con provvedimento espresso, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione regionale al pagamento in favore della ditta appellante delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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