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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 5490 | Data di udienza: 12 Ottobre 2012

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Art. 7, c. 1 d.P.R. n. 184/2006 – Atto di accoglimento della richiesta – Indicazione del periodo di tempo in cui è possibile prendere visione dei documenti o estrarne copia.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2012
Numero: 5490
Data di udienza: 12 Ottobre 2012
Presidente: Maruotti
Estensore: Meschino


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Art. 7, c. 1 d.P.R. n. 184/2006 – Atto di accoglimento della richiesta – Indicazione del periodo di tempo in cui è possibile prendere visione dei documenti o estrarne copia.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 26 ottobre 2012, n. 5490


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Art. 7, c. 1 d.P.R. n. 184/2006 – Atto di accoglimento della richiesta – Indicazione del periodo di tempo in cui è possibile prendere visione dei documenti o estrarne copia.

L’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006 dispone che l’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione, oltre che dell’ufficio cui rivolgersi, “di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per estrarne copia”, per cui non soltanto l’accesso deve essere previsto per un periodo non minore di quindici giorni ma tale periodo minimo deve essere anche specificato nell’atto di accoglimento; la disposizione è perciò tassativa, essendosi evidentemente ritenuto di consentire in questo modo la condizione per il pieno esercizio del diritto all’accesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 593).

(Riforma T.a.r. EMILIA ROMAGNA, Parma, n. 146/2012) – Pres. Maruotti, Est. Meschino – G.D. (avv. Cornacchia) c. Conservatorio Statale di Musica “G.Nicolini” di Piacenza (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 26 ottobre 2012, n. 5490

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 26 ottobre 2012, n. 5490

N. 05490/2012REG.PROV.COLL.
N. 03282/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3282 del 2012, proposto dal sign. Giuseppe Digena, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Cornacchia, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

il Conservatorio Statale di Musica “G.Nicolini” di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

La signora Ida Fratta, non costituita nel presente grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – SEZIONE STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 146/2012, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio Statale di Musica “G.Nicolini” di Piacenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Cornacchia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il prof. Digena Giuseppe (d’ora in avanti “ricorrente”), che aveva partecipato al concorso bandito dal Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza per l’inclusione nella graduatoria di Istituto “Teoria ritmica e Percezione musicale”, pubblicata il 25 novembre 2011, con il ricorso n. 18 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, ha chiesto l’annullamento della nota emessa dal Conservatorio, n. 5161 del 5 dicembre 2011, di riscontro della sua istanza di accesso riguardante la detta graduatoria, nella parte in cui prevede un solo giorno per consentire l’esercizio del diritto di accesso.

Nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), per il quale “L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia”.

2. Il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (sezione prima), con la sentenza n. 146 del 2012, ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 3.000,00.

3. Con l’appello in epigrafe si chiede la riforma della sentenza di primo grado e, per l’effetto, l’annullamento della citata nota n. 5161 del 2011 del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza “nella parte in cui prevede un solo giorno per consentire l’esercizio del diritto di accesso, ovvero non prevede l’indicazione di un periodo di tempo maggiore o uguale a quindici giorni” e che si ordini al detto Conservatorio di comunicare formalmente al ricorrente l’indicazione di un adeguato periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni (decurtando quello già concesso), per consentire la prosecuzione dell’accesso del 21 dicembre 2011 o, in alternativa, il periodo che sia ritenuto congruo.

4. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012 la trattazione della causa è stata rinviata su richiesta dell’appellante.

Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza gravata il ricorso è respinto, avendo il primo giudice ritenuto che:

– nella sua richiesta il ricorrente aveva chiesto di esercitare il diritto di accesso per un numero di giorni congruo “comunque non inferiore a quindici”;

– l’Amministrazione ha accolto la richiesta senza riserve o previsione di limitazioni temporali invitandolo ad indicare gli estremi dei documenti di interesse per rendere più rapido l’accesso;

– alla data (21 dicembre 2011) e all’ora stabilite (10,30) il ricorrente ha avuto a disposizione l’intera documentazione concorsuale, estraendo copia degli atti di interesse e lasciando poi gli uffici (alle 12,30), senza fare richieste ulteriori né di proseguire l’accesso in altri giorni;

– neppure egli era tornato nel pomeriggio dello stesso giorno (pur essendo aperti gli uffici) o in giorni seguenti, mentre, nelle stesse ore, su delega, aveva anche visionato ed estratto copia degli atti riguardanti la graduatoria di Istituto “Pianoforte Principale”, confermando ciò la pretestuosità delle doglianze avanzate con il ricorso.

2. Nell’appello si deduce l’erroneità della sentenza di primo grado, poiché nell’atto con cui è stata accolta la richiesta di accesso è indicato che il ricorrente avrebbe potuto esercitare l’accesso “il giorno 21.12.2011 alle ore 10,30” e non, quindi, a partire da quel giorno e in qualunque ora, risultando perciò la “assenza di limitazioni temporali” nell’atto, richiamata dal primo giudice, insufficiente a rendere nota la effettiva disponibilità in tal senso da parte dell’Amministrazione; né la fissazione del periodo minimo stabilito dalla norma è subordinata alla richiesta dell’interessato, non potendo egli decidere in quali giorni accedere senza la loro indicazione formale da parte dell’Amministrazione, cui questa deve provvedere indipendentemente dal fatto che l’istante abbia dimostrato di avere utilizzato il primo giorno il tempo a sua disposizione, ovvero dall’avvenuta copia dei documenti da lui indicati, poiché ciò non comporta rinuncia al diritto di accesso ai restanti documenti né al periodo minimo previsto dalla normativa.

Non rilevano, infine, rispetto all’illegittimità dell’atto di accoglimento nella parte impugnata, l’avvenuto accesso ad altri atti su delega, né l’intento manifestato dall’Amministrazione di rendere più rapido l’accesso, poiché ciò conferma, invero, la erronea interpretazione della possibilità di esaurire l’accesso in un solo giorno, vantando peraltro il ricorrente una situazione di interesse giuridicamente rilevante al completamento dell’accesso per la tutela della propria posizione in giudizio.

3. L’appellante, in data 20 settembre 2012, ha depositato in giudizio una memoria in cui si rende noto che, ai fini della prosecuzione dell’accesso, vi è stato nel frattempo (tra il 19 luglio e il 20 agosto 2012) un ulteriore scambio di note con il Conservatorio (in atti), il quale ha continuato ad indicare un solo giorno per la visione ed estrazione di copia dei documenti, con invito a concordare gli orari in caso di necessità di continuazione dell’accesso.

4. L’appello è fondato per i motivi e nei termini che seguono.

4.1. L’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006 dispone che l’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione, oltre che dell’ufficio cui rivolgersi, “di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per estrarne copia”, per cui non soltanto l’accesso deve essere previsto per un periodo non minore di quindici giorni ma tale periodo minimo deve essere anche specificato nell’atto di accoglimento; la disposizione è perciò tassativa, essendosi evidentemente ritenuto di consentire in questo modo la condizione per il pieno esercizio del diritto all’accesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 593).

Nel caso di specie, in cui peraltro la richiesta di integrale applicazione dell’art. 7 era stata fatta espressamente nell’istanza di accesso (in data 28 novembre 2011), con l’atto di accoglimento n. 5161 del 2011 si comunica al ricorrente che “la S.V. potrà esercitare il diritto di accesso, richiesto con nota assunta al prot. n. 5041 del 29.11.2011 mediante visione e/o estrazione di copia il 21.12.2011 alle ore 10,30 presso la Direzione di questo Conservatorio”, venendo chiaramente limitato il periodo di accesso ad un solo giorno né potendo ciò essere interpretato diversamente in mancanza, in altra parte dell’atto, della indicazione dei giorni residui per il completamento del periodo minimo.

4.2. Di conseguenza il ricorrente dovrà essere ammesso all’accesso ai documenti richiesti per un periodo di quindici giorni individuato dall’Amministrazione resistente, anche sulla base delle proprie esigenze organizzative, secondo quanto segue.

4.2.1. L’accesso dovrà essere consentito dall’Amministrazione in prosecuzione e nell’ambito del procedimento avviato con l’istanza del ricorrente (ricevuta dall’Amministrazione con prot. n. 5041 del 2011), in quanto, riguardo al caso di specie, con la domanda proposta dal ricorrente nel presente giudizio l’annullamento dell’impugnato atto di accoglimento è chiesto per la sola parte in cui l’accesso vi è stabilito per un unico giorno, ferma perciò la validità del detto atto nella parte restante in riscontro della richiesta del ricorrente stesso; peraltro, in linea generale, pur se l’istanza di accesso non deve contenere l’indicazione puntuale dei documenti cui si vuole accedere, vi deve comunque essere un nesso di pertinenza tra il documento richiesto e la posizione soggettiva del richiedente, nesso che, una volta individuato dallo stesso richiedente con la precisazione dei documenti ritenuti rilevanti per la posizione da tutelare, comporta lo svolgimento del procedimento, verificati i presupposti di legge, nei limiti che sono stati così determinati.

4.2.2. L’Amministrazione resistente dovrà quindi indicare al ricorrente per l’esercizio del richiesto accesso un periodo non inferiore a quattordici giorni (poiché decurtato del giorno già fruito, come anche dedotto in appello), in cui egli possa prendere visione ed estrarre copia dei documenti specificati nella sua originaria istanza, salve ovviamente le copie già estratte come da verbale di accesso del 21 dicembre 2011 sottoscritto dal medesimo ricorrente.

5. Per le ragioni che precedono l’appello è fondato e deve essere perciò accolto.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello in epigrafe, n. 3282 del 2012, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata del T.a.r. per L’Emilia – Romagna sezione staccata di Parma (sezione prima), n. 146 del 2012, annulla il provvedimento impugnato in primo grado nella parte in cui fissa per l’esercizio del richiesto accesso il solo giorno del 21 dicembre 2011.

Ordina al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza di consentire al ricorrente l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza acquisita al protocollo dell’Amministrazione n. 5041 del 2011 per il periodo indicato in motivazione e nei termini ivi specificati.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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