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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 38090 | Data di udienza: 20 Marzo 2012

DIRITTO URBANISTICO – Legislazione antisismica ed edilizia – Ambito di applicazione – Tipologia opere  Fattispecie: Struttura in legno – assenza autorizzazione preventiva dell’Uff. Genio Civile – Demolizione opera abusiva – Artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Ottobre 2012
Numero: 38090
Data di udienza: 20 Marzo 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Grillo


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Legislazione antisismica ed edilizia – Ambito di applicazione – Tipologia opere  Fattispecie: Struttura in legno – assenza autorizzazione preventiva dell’Uff. Genio Civile – Demolizione opera abusiva – Artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 2 ottobre 2012 (Ud. 20/03/2012), Sentenza n. 38090

DIRITTO URBANISTICO – Legislazione antisismica ed edilizia – Ambito di applicazione – Tipologia opere  Fattispecie: Struttura in legno – assenza autorizzazione preventiva dell’Uff. Genio Civile – Demolizione opera abusiva – Artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01.
 
La normativa antisismica ed edilizia dettata dagli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/01 si applica a tutte le opere – purché stabilmente ancorate al suolo – realizzate in zone sismiche e la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la tipologia dei materiali impiegati che possono essere costituiti anche da elementi strutturali diversi dalla opere in muratura o in cemento armato (Cass. Sez. 3^ 24.11.2011 n. 6591, D’Onofrio; Cass. Sez. 3^ 21.6.2011 n. 30224, Floridia; Cass. Sez. 3^ 10.5.2007 n. 33767, Puleo ed altro). Fattispecie: struttura in legno ancorata al pavimento mediante piastre metalliche e bulloni realizzata in violazione delle leggi antisismiche ed edilizie in quanto sprovvista di preventivo progetto e della relativa autorizzazione preventiva dell’Ufficio del Genio Civile.
 
(conferma sentenza n. 439/2009 TRIBUNALE di GELA, del 06/07/2010) Pres. Mannino, Est. Grillo, Ric. Trainito

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 2 ottobre 2012 (Ud. 20/03/2012), Sentenza n. 38090

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Mani Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente 
Dott. ALDO FIALE – Consigliere 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere 
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere  Rel. 
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da TRAINITO SILVANA N. IL 22/02/1970
avverso la sentenza n. 439/2009 TRIBUNALE di GELA, del 06/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l’Avv Udit i difensor Avv.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 6 luglio 2010 il Tribunale di Gela in composizione monocratica dichiarava TRAINITO Silvana, imputata dei reati di violazione della legislazione antisismica ed edilizia (artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01) colpevole dei detti reati condannandola, previa unificazione per continuazione, alla complessiva pena di € 1.000,00 di ammenda, disponendo contestualmente la demolizione dell’opera abusiva.
 
1.2 Rilevava il Tribunale che il manufatto (costituito da una struttura in legno ancorata al pavimento mediante piastre metalliche e bulloni) realizzato dall’imputata al quarto piano di un edificio di sua proprietà, doveva considerarsi in violazione delle leggi antisismiche ed edilizie in quanto sprovvisto di preventivo progetto e della relativa autorizzazione preventiva dell’Ufficio del Genio Civile, osservando ulteriormente che tali adempimenti erano necessari trattandosi di strutture insistenti in zona sismica.
 
1.3 Proposto appello avverso la detta sentenza convertito dalla Corte in Appello di Caltanissetta in ricorso, la ricorrente deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale richiamando le disposizioni della L.R.S. n. 37/85 artt. 5 e 6 che escludono dal novero della punibilità le opere edilizie di tipo precario e pertinenziali. Con un secondo motivo la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in punto di determinazione della pena in quanto eccessiva.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1.1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 
 
Come esattamente rilevato dal Tribunale di Gela oggetto della contestazione e della conseguente sentenza oggi impugnata non è la violazione delle disposizioni di tipo urbanistico edilizie previste dall’art. 44 del D.P.R. 380/01, ma unicamente la violazione della legge edilizia e della legge antisismica. 
 
Sicché i rilievi contenuti nel ricorso non hanno alcuna attinenza con l’oggetto della sentenza impugnata quanto meno con riguardo alla tipologia dei reati per i quali è intervenuta condanna. 
 
Per mera completezza va ricordato che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte la normativa antisismica ed edilizia dettata dagli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/01 si applica a tutte le opere – purchè stabilmente ancorate al suolo – realizzate in zone sismiche e la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la tipologia dei materiali impiegati che possono essere costituiti anche da elementi strutturali diversi dalla opere in muratura o in cemento armato (vds. oltre la giurisprudenza correttamente richiamata nella sentenza impugnata, anche da ultimo, Cass. Sez. 3^ 24.11.2011 n. 6591, D’Onofrio, Rv. 237375; nello stesso senso Cass. Sez. 3^ 21.6.2011 n. 30224, Floridia, Rv. 251284; Cass. Sez. 3^ 10.5.2007 n. 33767, Puleo ed altro, Rv. 237375).
 
1.2 Ai detti principi si è uniformata la sentenza impugnata, non mancando di rilevare che per le modalità costruttive – come esattamente rilevato dal Tribunale – l’opera realizzata non consisteva affatto in una struttura di tipo precario ed amovibile.
 
1.3 Palesemente infondato anche il secondo motivo laddove il Tribunale ha determinato la pena da infliggere in stretta osservanza dei criteri enunciati dall’art. 133 cod. pen., esprimendo un giudizio negativo in relazione sia alle modalità ed alla entità del fatto che all’assenza di elementi favorevoli all’imputata tali da influire positivamente su una diversa ed inferiore dosimetria della pena.
 
1.4 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di € 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso marzo 2012.

 

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