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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 38536 | Data di udienza: 25 Settembre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Opere interne – Permesso di costruire – Nozione di “totale difformità” – Modificazione della destinazione d’uso – Rilevanza – Nozione di “organismo edilizio” – Autonoma utilizzazione – Carico urbanistico – Esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza – Configurabilità del reato – Elementi – Artt. 22, 24, 25, 31, 32 e 44 DPR n. 380/2001 – Artt. 221 T.U.LL.SS. e 70 del D. Lgs n. 507/1999.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2012
Numero: 38536
Data di udienza: 25 Settembre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Lombardi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere interne – Permesso di costruire – Nozione di “totale difformità” – Modificazione della destinazione d’uso – Rilevanza – Nozione di “organismo edilizio” – Autonoma utilizzazione – Carico urbanistico – Esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza – Configurabilità del reato – Elementi – Artt. 22, 24, 25, 31, 32 e 44 DPR n. 380/2001 – Artt. 221 T.U.LL.SS. e 70 del D. Lgs n. 507/1999.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3 ottobre 2012 (Cc. 25/09/2012) Sentenza n. 38536

DIRITTO URBANISTICO – Opere interne – Permesso di costruire – Nozione di “totale difformità” – Modificazione della destinazione d’uso – Rilevanza – Nozione di “organismo edilizio” – Autonoma utilizzazione – Carico urbanistico – Artt. 22, 24, 25, 31, 32 e 44 DPR n. 380/2001 – Artt. 221 T.U.LL.SS. e 70 del D. Lgs n. 507/1999.
 
In materia urbanistica, con il termine “organismo edilizio” deve intendersi sia un’unica struttura immobiliare, sia una porzione volumetrica dell’edificio, che per le sue dimensioni e caratteristiche sia suscettibile di autonoma utilizzazione. Sicché rientra nella nozione di totale difformità dal permesso di costruire la realizzazione in un edificio in corso di costruzione di strutture all’interno di una parte dell’immobile, che ne determinino la modificazione della destinazione d’uso e lo rendano suscettibile di autonoma utilizzazione, in modo da incidere sull’assetto del territorio, in quanto aumentano il carico urbanistico rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire.
 
(conferma ordinanza in data 03/01/2012 del Tribunale di Enna) Pres. Lombardi, Est. Lombardi, Ric. Salvaggio
 

DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire – Esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza – Configurabilità del reato – Elementi – Art. 44, c.1°, lett. b) D.P.R. n. 380/2001. 
 
Il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 44, comma primo, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non richiede per la sua consumazione, come peraltro la fattispecie dell’esecuzione di lavori in totale assenza del permesso, che l’opera sia completata, ma è configurabile anche nel caso di interventi edilizi in corso di esecuzione, in quanto la difformità può risultare palese durante l’esecuzione dei lavori allorché dalle opere già compiute risulti evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito (Cass. sez.3, 20/09/2007 n. 41578). Pertanto, il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire è integrato dalla realizzazione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, che, per le diverse caratteristiche tipologiche e di utilizzazione, hanno una loro autonomia e novità, sia sul piano costruttivo che su quello della valutazione economico sociale (Cass. sez. 3, 22/12/2010 n. 11956 del 2012, Cadau Giannetto ed altro).
 
(conferma ordinanza in data 03/01/2012 del Tribunale di Enna) Pres. Lombardi, Est. Lombardi, Ric. Salvaggio
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3 ottobre 2012 (Cc. 25/09/2012) Sentenza n. 38536

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE  
 
Composta da:
 
Alfredo Maria Lombardi – Presidente rel.
Mario Gentile – Consigliere
Aldo Fiale – Consigliere
Amedeo Franco – Consigliere
Santi Gazzara – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Selvaggio Calogero, nato a Enna il 01/12/1948
avverso l’ordinanza in data 03/01/2012 del Tribunale di Enna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e li ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tindari Baglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 06/07 dicembre 2011, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile in corso di realizzazione nei confronti della ditta Salvaggio Costruzioni S.r.l., in persona del suo amministratore unico, in relazione al reato di cui all’art. 44 del DPR n. 380/2001.
 
In sintesi, il giudice del riesame ha ravvisato il fumus commissi delicti per l’evidente esistenza di elementi, quali la realizzazione di tramezzature, degli 
impianti e la collocazione di sanitari, dimostrativi della destinazione ad autonoma unità abitativa dal sottotetto, costituente invece una superficie non abitabile, con conseguente aggravamento dei carico urbanistico determinato dal complesso edilizio.
 
L’ordinanza ha altresì affermato l’esistenza delle esigenze cautelari, stante il pericolo della illegittima prosecuzione dei lavori.
 
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore, Saivaggio Calogero, quale amministratore della ditta Salvaggio Costruzioni S.r.l., che la denuncia con vari mezzi di annullamento:
2.1 Mancanza assoluta o apparenza di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p. e violazione di legge in relazione all’art. 22, comma 2, del T.U. 380/2001.
La motivazione dell’ordinanza è fondata sulla mera enunciazione di principi di diritto affermati dalla giurisprudenza, senza che si sia tenuto conto delle prospettazioni difensive del ricorrente.
 
In particolare, non si è tenuto conto del fatto che, trattandosi di un organismo edilizio in corso di realizzazione, il costruttore può sempre chiedere all’autorità amministrativa di assentire ogni opera in variante con apposita istanza presentata in corso d’opera, ai sensi del citato art. 22, comma 2, dei DPR n. 380/2001, e ciò sia per le tramezzature, sia per i trasferimenti di volume sia per la realizzazione di impianti. Inoltre, una volta completato, il manufatto va sottoposto per legge al controllo delle autorità amministrative, che ne accerteranno la cosiddetta conformità o, altrimenti, imporranno i necessari adeguamenti ovvero anche la eliminazione delle difformità. Si deduce, infine, che essendo in corso i lavori, le opere in difformità potevano al più configurare una ipotesi di tentativo, non costituente reato in materia contravvenzionale.
 
2.2. Mancanza assoluta di motivazione in relazione alle deduzioni difensive del ricorrente e violazione dell’art. 39 del Regolamento Edilizio e delle norme del PRG del Comune di Enna.
 
Le opere realizzate sono compatibili con gli strumenti urbanistici locali, in quanto l’art. 39 dei vigente Regolamento Edilizio del Comune di Enna prevede non solo la possibilità di realizzare dei sottotetti, ma anche che gli stessi siano adibiti ad abitazioni ed uffici se rispondenti ai requisiti indicati dalla norma.
 
Successivamente al completamento delle opere in corso di realizzazione, pertanto, sarebbe stata effettuata la verifica in ordine alla loro compatibilità con le previsioni dello strumento urbanistico. Le tramezzature e gli impianti realizzati non possono integrare una fattispecie di reato, non determinando alcun sovraccarico urbanistico ed essendo compatibili anche con destinazioni d’uso diverse da quella abitativa.
 
2.3 Mancanza assoluta di motivazione in relazione alle deduzioni difensive del ricorrente e violazione degli art. 221 T.U.LL.SS., 70 del D. Lgs n. 507/1999, 24 e 25 del T.U. dell’edilizia.
 
Premesso che nel caso in esame non vi è stata alcuna modifica del volume o della sagoma dell’edificio, si deduce che allo stato non si è verificato alcun aumento della superficie abitabile, né di fatto, non essendo state ancora completate le opere, né giuridicamente, essendo soggetta la trasformazione d’uso ai controlli amministrativi previsti dalle disposizioni citate.
 
2.4 Mancanza assoluta di motivazione in relazione alle deduzioni difensive del ricorrente e violazione degli art. 31 e 32 del T.U. 380/2001.
 
Le trasformazioni in corso di esecuzione non costituiscono totale difformità dell’edificio assentito mediante il permesso di costruire, non essendovi stati aumenti del volume, della sagoma e dell’area di sedime del manufatto, né variazioni essenziali, essendo prevista dal Regolamento edilizio del Comune di Enna la trasformazione dei sottotetti in superficie abitabile. Si ribadisce, poi, che solo a seguito del completamento dell’edificio le autorità competenti verificheranno la conformità dell’opera, emettendo eventualmente le disposizioni necessarie per il suo adeguamento e, peraltro, è in facoltà del costruttore chiedere in corso d’opera le varianti ritenute necessarie.
 
2.5 Difetto del periculum in mora e mancanza assoluta di motivazione.
 
La motivazione del provvedimento sul punto delle esigenze cautelari è del tutto generica.
 
La trasformazione d’uso riguarda gli edifici già esistenti, mentre nel caso in esame si è in presenza di un fabbricato in corso di realizzazione, in relazione al quale la verifica della conformità, in assenza di difformità totale, è necessariamente demandata alla successiva verifica delle autorità amministrative.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso non è fondato.
 
2.1 Le argomentazioni del ricorrente rendono necessarie alcune precisazioni in punto di diritto che trovano il loro fondamento nell’indirizzo interpretativo consolidato di questa Corte e contrastano con quanto sostenuto in ricorso.
 
Va, in primo luogo precisato che il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 44, comma primo, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non richiede per la sua consumazione, come peraltro la fattispecie dell’esecuzione di lavori in totale assenza del permesso, che l’opera sia completata, ma è configurabile anche nel caso di interventi edilizi in corso di esecuzione, in quanto la difformità può risultare palese durante l’esecuzione dei lavori allorché dalle opere già compiute risulti evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito. (sez. 3, 20/09/2007 n. 41578, Bramncato Ferraro, RV 238000)
 
E’ stato inoltre affermato da questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, che il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire è integrato dalla realizzazione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, che, per le diverse caratteristiche tipologiche e di utilizzazione, hanno una loro autonomia e novità, sia sul piano costruttivo che su quello della valutazione economico sociale (sez. 3, 22/12/2010 n. 11956 del 2012, Cadau Giannetto ed altro, RV 249774).
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del DPR n. 380/2001, infatti, “sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto dei permesso stesso ovvero….”
 
Con il termine organismo edilizio deve intendersi sia un’unica struttura immobiliare, sia una porzione volumetrica dell’edificio, che per le sue dimensioni
e caratteristiche sia suscettibile di autonoma utilizzazione. 
 
Sicché rientra nella nozione di totale difformità dal permesso di costruire la realizzazione in un edificio in corso di costruzione di strutture all’interno di una parte dell’immobile, che ne determinino la modificazione della destinazione d’uso e lo rendano suscettibile di autonoma utilizzazione, in modo da incidere sull’assetto del territorio, in quanto aumentano il carico urbanistico rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire.
 
2.2 Orbene, i giudici di merito hanno puntualmente applicato gli enunciati principi di diritto, essendo stato accertato che nel sottotetto dell’edificio in corso di costruzione erano state realizzate tramezzature, impianti e servizi sanitari, che rendevano evidente la trasformazione del sottotetto, destinato a restare non abitabile, in autonome unità abitative per una superficie di 390 mq, secondo quanto indicato nell’imputazione provvisoria.
 
Va ancora osservato in relazione alle argomentazioni del ricorrente che ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPR n. 380/2001 le varianti che possono essere eseguite in corso d’opera mediante DIA non devono comportare la modifica della destinazione d’uso dell’immobile (o di una parte rilevante dello stesso autonomamente utilizzabile).
 
Infine, le disposizioni degli strumenti urbanistici locali disciplinano gli interventi assentibili, peraltro mediante i provvedimenti autorizzatori all’uopo previsti, mentre i lavori in corso di esecuzione sulla base di un permesso di costruire sono regolati esclusivamente dalle previsioni di quest’ultimo.
 
2.3 Anche in punto di esigenze cautelari il provvedimento è adeguatamente motivato, stante il riferimento all’esigenza di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato, che si verificherebbero per effetto della prosecuzione dei lavori abusivi.
 
Il ricorso, pertanto deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 25/09/2012.

 

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