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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 40118 | Data di udienza: 25 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Cartello di cantiere – Esposizione – Obbligo e finalità – Responsabilità – Titolare del permesso di costruire – Direttore dei lavori – Esecutore delle opere – Artt. 27 c.4 e 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2012
Numero: 40118
Data di udienza: 25 Maggio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Rosi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Cartello di cantiere – Esposizione – Obbligo e finalità – Responsabilità – Titolare del permesso di costruire – Direttore dei lavori – Esecutore delle opere – Artt. 27 c.4 e 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 11 Ottobre 2012 (Ud. 22/05/2012) Sentenza n. 40118

DIRITTO URBANISTICO – Cartello di cantiere – Esposizione – Obbligo e finalità – Responsabilità – Titolare del permesso di costruire – Direttore dei lavori – Esecutore delle opere – Artt. 27 c.4 e 44 lett. a) D.P.R. n. 380/2001.
 
L’obbligo, di apposizione del cartello, finalizzato allo scopo di rendere edotti i terzi circa i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell’attività edilizia in corso deve porsi a carico del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e dell’esecutore delle opere (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16037 del 07/04/2006, Blanco). Inoltre, l’esposizione del cartello, non può ritenersi esclusivamente finalizzata a consentire ad eventuali controinteressati far valere le proprie pretese innanzi all’autorità amministrativa; in considerazione dei rischi per l’incolumità individuale collegati allo svolgimento delle attività nel cantiere, deve ritenersi, al contrario, che la finalità cui assolve il suddetto obbligo sia quella di indicare i soggetti responsabili, nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nei confronti dl terzi.
 
(conferma sentenza n. 252/2010 TRIBUNALE di PRATO, del 30/03/2011) Pres. Mannino, Est. Rosi, Ric. Zago ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 11 ottobre 2012 (Ud. 22/05/2012) Sentenza n. 40118

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) ZAGO LUCIANO N. IL 07/01/1947
2) NECULAES TEODOR N. IL 13/03/1966
3) OLIVA BRUNO MARIA PIERO N. IL 04/05/1960
4) MESSINEO FRANCESCO N. IL 23/11/1967
avverso la sentenza n. 252/2010 TRIBUNALE di PRATO, del 30/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. // che ha concluso per il rigetto.
 
Rilevato che, con sentenza del 30 marzo 2011, il Tribunale di Prato ha dichiarato Zago Luciano, Neculaes Teodor, Oliva Bruno Maria Piero, e Messineo Francesco, colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44 lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001, perché in concorso tra loro, il primo in qualità di committente, il secondo in qualità di materiale esecutore del lavori, il terzo ed il quarto in qualità di direttore dei lavori di cui alla DIA n. 3003 del 27 aprile 2006 e successiva comunicazione di inizio lavori del 22 gennaio 2007, davano corso ad interventi edilizi presso un immobile ubicato a Montemurlo, non esponendo all’esterno dell’area dl cantiere il prescritto cartello indicante i titoli edilizi rilasciati ed nominativi dei responsabili dell’attività edilizia in corso, ciò in violazione delle norme regolamentari edilizie del Comune di Montemurlo, in Montemurlo, in corso d’opera il 24 maggio 2007, e per l’effetto, concesse le attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di euro 1.000 di ammenda ciascuno;
 
– che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge. Il combinato disposto degli artt. 27, comma 4, e 44, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001 collegherebbe la sanzione penale alla mancata apposizione del cartello prescritto ma non alla circostanza che esso non sia visibile. Pertanto, il giudice di prime cure ritenendo integrata la fattispecie anche a fronte della mancata visibilità del cartello avrebbe interpretato analogicamente la fattispecie penale, dal momento che il concetto di apposizione non implica quello di visibilità. D’altra parte l’apposizione del cartello sarebbe finalizzata a consentire ai terzi interessati di impugnare l’autorizzazione amministrativa nel termine di sessanta giorni, e non di tutelare altri interessi come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata; di conseguenza, nel caso concreto, l’apposizione del cartello prescritto non avrebbe potuto soddisfare alcuna finalità, poiché al momento del sopralluogo il suddetto termine di impugnazione era già decorso. Infine, il giudice non avrebbe potuto ritenere responsabili della violazione contestata anche i soggetti diversi dal direttore del lavori, sul quale solo graverebbe la responsabilità per inottemperanza alle disposizioni contenute nella concessione e nelle disposizioni regolamentari locali.
 
Considerato che, il ricorso è manifestamento infondato, atteso che non può essere accolta la prospettazione difensiva, secondo la quale l’interpretazione del giudice di merito risulterebbe estendere la portata della fattispecie incriminatrice di cui al combinato disposto degli artt. 27, comma 4, e 44, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001, per l’ovvia considerazione che l’apposizione del prescritto cartello è finalizzato ad esporre al pubblico i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi del responsabili dell’attività edilizia in corso, e dunque a renderli visibili. Infatti, l’art. 27, comma 4, del citato D.P.R. dispone che “gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sta esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello […] ne danno immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria”, con ciò individuando uno specifico obbligo, l’apposizione del cartello, finalizzato allo scopo di rendere edotti i terzi circa i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell’attività edilizia in corso. L’esposizione del cartello, invero, non può ritenersi esclusivamente finalizzata a consentire ad eventuali controinteressati far valere le proprie pretese innanzi all’autorità amministrativa; in considerazione dei rischi per l’incolumità individuale collegati allo svolgimento delle attività nel cantiere, deve ritenersi, al contrario, che la finalità cui assolve il suddetto obbligo sia quella di indicare i soggetti responsabili, nel caso In cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nei confronti dl terzi;
 
– che, il giudice di merito ha ritenuto accertato, in base ai rilievi fotografici allegati in atti, che il cartello recante le indicazioni relative ai titoli edilizi rilasciati ed i nominativi del responsabili dell’attività edilizia in corso, non era presente o comunque non era visibile all’esterno dell’area del cantiere, in violazione delle norme regolamentari edilizie del Comune di Montemurlo;
 
– che, si tratta di una accertamento di fatto congruamente motivato, e pertanto insindacabile in questa sede;
 
– che, come ritenuto da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 16037 del 07/04/2006 , Blanco, Rv. 234330), l’obbligo di esposizione del cartello deve porsi a carico del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e dell’esecutore delle opere, per cui anche l’ultima censura risulta manifestamente infondata;
 
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille In favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, Il 22 maggio 2012
 

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