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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1881 | Data di udienza: 11 Ottobre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Recinzione metallica – Assoggettamento alla normativa sulle distanze tra edifici – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2012
Numero: 1881
Data di udienza: 11 Ottobre 2012
Presidente: Trizzino
Estensore: De Gennaro


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Recinzione metallica – Assoggettamento alla normativa sulle distanze tra edifici – Esclusione.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 14 novembre 2012, n. 1881


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Recinzione metallica – Assoggettamento alla normativa sulle distanze tra edifici – Esclusione.

La recinzione metallica (nella specie: di alcuni box per il ricovero dei cani) non è qualificabile come costruzione, in quanto non sviluppa volumetrie e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura; essa non soggiace pertanto alla normativa sulle distanze tra edifici, la quale si riferisce, in relazione all’interesse tutelato, ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l’idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria (cfr. Cass. 5956/1996).

Pres. Trizzino, Est. De Gennaro – A.C. (avv. Lino) c. Comune di Carovigno (avv. Ciullo)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 14 novembre 2012, n. 1881

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 14 novembre 2012, n. 1881

N. 01881/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02043/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2010, proposto da:
Antonio Colucci, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Lino, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;

contro

Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi n. 23;

nei confronti di

Dog Service Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Pierpaolo Pezzuto, con domicilio eletto in Lecce, via G. D’Annunzio n. 73;

per l’annullamento

– del permesso a costruire n. 282 rilasciato dal responsabile del settore urbanistica del comune di Carovigno in data 30 settembre 2010, relativamente al progetto di variante in corso d’opera del 28 maggio 2010, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ivi richiamati ovvero ad esso comunque connessi, in particolare del permesso di costruire n. 179 del 26 maggio 2010 per la realizzazione di una struttura da adibire a canile rifugio, tutto da realizzarsi in agro di Carovigno alla c.da Raimonda;

– ancora, occorrendo, della deliberazione n. 127 del 10 maggio 2010 GC di Carovigno avente ad oggetto la revoca della deliberazione di GC n. 174 del 24.07.2009 con oggetto “realizzazione di struttura per ricovero cani randagi”

– di indirizzi e direttive, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare, ove occorra, della deliberazione GC n. 174/09;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno e della Dog Service Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Luca De Gennaro e uditi l’avv. Lino per il ricorrente, l’avv. Pezzuto per la controinteressata e l’avv. Ciullo per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con i permessi di costruire suindicati nn. 179/2010 e 282/2010 la Dog Service srl è stata autorizzata all’edificazione di una struttura da adibire a canile nel Comune di Carovigno in contrada Raimonda.

In qualità di proprietario confinante il sig. Colucci contesta i richiamati titoli edilizi tramite il ricorso in epigrafe deducendo:

– violazione di legge ed eccesso di potere per erronea applicazione della L. 281/1991 e della LR 12/1995; violazione di legge ed eccesso di potere per erronea applicazione delle LLRR 56/1980 e 20/2001 – incompetenza; eccesso di potere per violazione dei principi in tema di affidamento di servizi pubblici;

– eccesso di potere, illegittimità per illiceità/mancanza della causa, carenza di motivazione e istruttoria insufficiente, violazione artt. 3 L. 241/1990 e 97 Cost.

2. – Si sono costituiti il Comune di Carovigno e la società titolare del permesso edilizio resistendo all’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza 153/2011 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.

All’udienza dell’11 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. – Il ricorso è infondato.

Stante l’infondatezza del ricorso, si può soprassedere all’esame delle eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse avanzate dalle parti resistenti.

3.1 – Con il primo motivo il sig. Colucci, partendo dalla considerazione che il servizio di prevenzione del randagismo è un servizio pubblico comunale, deduce che l’autorizzazione dell’opera edilizia in oggetto sia illegittima in quanto comporterebbe l’affidamento del predetto servizio direttamente da parte della Giunta comunale ad un privato in assenza di una procedura di gara.

Il motivo è infondato.

L’assunto di base, secondo cui il Comune avrebbe affidato alla Dog Service il servizio di prevenzione del randagismo, consentendole di costruire un canile-rifugio ai sensi della legislazione regionale, destinato quindi ad accogliere gli animali vaganti (art. 9 LR Puglia 12/1995), è destituito di fondamento in punto di fatto.

Oggetto, infatti, del provvedimento amministrativo impugnato, ovvero il permesso di costruire 282/2010 e gli atti ad esso connessi tra cui la delibera di indirizzo della Giunta comunale, è solamente il riconoscimento della facoltà di edificare la struttura richiamata, un canile privato destinato genericamente all’accoglimento e al ricovero di animali, senza che vi sia stata alcuna delega all’esercizio di funzioni comunali o di assegnazione di un servizio pubblico come quello afferente alla gestione di cani randagi.

In questa prospettiva e ai fini dell’odierna impugnativa, poiché la determinazione amministrativa in contestazione riguarda la struttura dell’entità edilizia e non la sua funzione, che eventualmente sarà oggetto di distinti provvedimenti volti a consentire o meno l’accoglimento di cani privati o randagi, in regime concessorio o meno, la questione della funzione del canile – se destinato a ospitare cani randagi o privati – è neutrale rispetto al progetto edilizio proposto, che come struttura, si presta ad essere solo un impianto destinato al ricovero di cani, in astratto anche esclusivamente privati e quindi estranei alle prerogative comunali.

Non sono pertanto degne di accoglimento censure che, nell’impugnare il titolo edilizio, lamentino possibili utilizzi del canile in difformità della normativa vigente, posto che tale doglianza può avere ingresso nel giudizio solo ove l’Amministrazione effettivamente addotti un provvedimento che autorizzi la gestione del canile nel senso lamentato.

3.2 – Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta che la costruzione in oggetto non sarebbe consentita in quanto insistente su zona urbanistica destinata ad uso agricolo.

La censura è infondata.

Per pacifica giurisprudenza, nella divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l’effettiva coltivazione dei fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti; per tale ragione, non sono esclusi gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all’attività agricola, come la realizzazione di opere che, al pari di quella oggetto del ricorso non possano essere convenientemente collocate in altre zone, o che si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto.

La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l’esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico, nel caso di specie insussistente, che prescriva l’utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva.

Nel caso di specie, mancando simili previsioni, non sono riscontrabili violazioni della destinazione urbanistica, a prescindere dalla qualificazione come agricola dell’attività esercitata.

3.3 – Con il secondo motivo viene dedotta la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento edilizio, atteso che l’Amministrazione non avrebbe compiutamente valutato l’impatto di un nuovo canile rifugio.

Il motivo non ha pregio.

Il permesso di costruire è un provvedimento di natura vincolata avente ad oggetto il riscontro della conformità del progetto edilizio proposto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, senza che residui in capo all’Amministrazione comunale alcun margine di discrezionalità amministrativa. L’istruttoria della domanda di permesso edilizio deve, pertanto, ritenersi congruamente e correttamente condotta allorché sia volta alla verifica della conformità delle opere da realizzare alle prescrizioni urbanistico-edilizie; tale verifica non può eccedere il descritto accertamento, sì che il provvedimento finale non necessita di altra motivazione che non sia quella della rispondenza dell’opera alle prescrizioni attualmente vigenti.

Nel caso di specie, come già evidenziato, il Comune non ha autorizzato o concesso la costituzione di un canile rifugio, inteso come, ex art. 9 LR 12/1995, struttura destinata a ricevere i cani randagi del territorio, ma autorizzato, quale attività edilizia, la costruzione di un canile.

Il Comune ha pertanto adeguatamente istruito e motivato il provvedimento, in relazione agli specifici profili edilizi e urbanistici, non essendo tenuto ad effettuare ulteriori valutazioni.

3.4 – Con lo stesso motivo si denuncia poi la violazione della normativa sulle distanze, essendo i box per gli animali ad una distanza (2 metri) inferiore a quella regolamentare di 6 metri.

Anche tale doglianza è infondata.

La censura riguarda la recinzione metallica di alcuni box per il ricovero dei cani; la misura di 6 metri è prevista in relazione alla distanza dai confini delle costruzioni; la recinzione in oggetto non è qualificabile come costruzione, in quanto non sviluppa volumetria e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura.

Inoltre, posto che la normativa sulle distanza degli edifici si riferisce, in relazione all’interesse tutelato dalla norma, ad opere che per la loro consistenza, abbiano l’idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria (cfr. Cass. 5956/1996), si deve escludere che nella vicenda de qua si debba applicare la suddetta distanza minima.

4. – In conclusione il ricorso è respinto.

Data la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Gabriella Caprini, Referendario
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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