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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4785 | Data di udienza: 8 Novembre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire – Irrevocabilità – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di revoca in senso proprio – Illegittimità. (Si ringrazia il dott. Davide Massa per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2012
Numero: 4785
Data di udienza: 8 Novembre 2012
Presidente: Pasanisi
Estensore: Russo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire – Irrevocabilità – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di revoca in senso proprio – Illegittimità. (Si ringrazia il dott. Davide Massa per la segnalazione)



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 23 novembre 2012, n. 4785


DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire – Irrevocabilità – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di revoca in senso proprio – Illegittimità.

Per espresso disposto normativo (art.4, comma 6, della L. 28.1.1977 n.10, poi confluito nell’art.11 del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380), la concessione edilizia (ed ora il permesso di costruire) è irrevocabile (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 27.6.2005 n.3414; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 27.10.2009 n.4929 e 19.10.2011 n.2478). E’ pertanto illegittimo il provvedimento di revoca in senso proprio, motivato con riferimento a sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero mutamenti della situazione di fatto (secondo la definizione recepita dall’art. 21-quinquies della L. n.241/1990, introdotto dalla L. n.15/2005); viceversa, anche per i titoli edilizi è consentita la potestà di autoannullamento, basata su un vizio di legittimità tale da invalidare l’atto di primo grado sin dalla sua origine (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 27.11.1981 n.609).

Pres. f.f. Pasanisi, Est. Russo – M.G. (avv. Papa) c. Comune di Visciano (avv. Marone)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 23 novembre 2012, n. 4785

SENTENZA

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 23 novembre 2012, n. 4785

N. 04785/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09507/1998 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9507 del 1998, proposto da:
Mangino Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Daria Papa, con domicilio eletto in Napoli, alla via Tino di Camaino n.6;

contro

Comune di Visciano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario Console n.3;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n.12 dell’11 maggio 1998 emessa dal Comune di Visciano.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Visciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 10 luglio 1998 e depositato il 24 settembre 1998, il sig. Giuseppe Mangino ha premesso in fatto:

– di essere proprietario di un fondo, sito nel Comune di Visciano, ove ha iniziato la costruzione, senza idoneo titolo edilizio, di un manufatto da destinare a cantinola di pertinenza del preesistente fabbricato ove è posta la sua abitazione;

– a seguito dell’emissione di ordinanza di demolizione, ha chiesto la concessione in sanatoria per la suddetta opera abusiva, ai sensi dell’art.13 della L. n.47 del 1985, rilasciata dall’ufficio tecnico comunale in data 6 novembre 1997;

– a causa delle piogge alluvionali che hanno interessato la zona in quel periodo, un tratto di terreno in pendio franava sul manufatto in costruzione, causandone il parziale crollo;

– nel corso del sopralluogo effettuato in data 11 maggio 1998, personale dell’u.t.c. accertava che “il muro in blocchi di lapil-cemento, costituente una parete del locale in questione e realizzato a ridosso del terrapieno, si presenta con grossi rigonfiamenti e, quindi, prossimo al crollo”;

– il Comune di Visciano, in pari data, emetteva l’ordinanza n.12/1998, con cui:

a) reputando urgente ed indispensabile eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità, ordinava la demolizione dell’intero manufatto;
b) ingiungeva al proprietario di eseguire adeguate opere per la messa in sicurezza del terrapieno;
c) revocava la concessione edilizia in sanatoria n.58 del 6 novembre 1997.

Avverso il suindicato provvedimento, il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, con cui ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
A corredo del gravame, l’instante ha allegato perizia giurata (datata 18 settembre 1998), ove il tecnico incaricato ha dato atto che, a seguito dell’ordinanza comunale, “con comunicazione del 8 giugno 1998 prot. n.2533 sono iniziati i lavori per la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato”, nel rispetto della L.R. n.9 del 1983 e con deposito dei calcoli strutturali presso il Genio civile di Napoli (in data 4 giugno 1998).

Resisteva in giudizio il Comune di Visciano.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 1998, la Quarta Sezione di questo T.A.R. ordinava incombenti istruttori a carico dell’ufficio tecnico comunale, al fine di accertare se effettivamente, come dichiarato in ricorso, “la costruzione del muro in cemento armato ha fugato qualsiasi pericolo di crollo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.
In data 16 novembre 1998, l’amministrazione comunale depositava relazione relativa al sopralluogo effettuato da tecnici dell’u.t.c., congiuntamente al comandante dei VV.UU., in cui si dava atto, tra l’altro, che “Sono state realizzate opere edilizie per la stabilità del terrapieno nel rispetto di quanto disposto nell’ord. n.12/98 al punto b)”.
Alla luce delle citate risultanze istruttorie, nella camera di consiglio del 9 dicembre 1998, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Con atto depositato il 28 settembre 2012, la difesa dell’ente ha eccepito la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art.1 dell’Allegato 3 del cod. proc. amm., sul rilievo secondo cui non risulterebbe che “ […] il ricorrente abbia presentato domanda di interesse alla prosecuzione del giudizio sottoscritta dalla parte e notificata alla controparte […] ”.

All’odierna pubblica udienza dell’8 novembre 2012, la causa è passata in decisione.
In via preliminare, va disattesa la richiesta di declaratoria della perenzione del ricorso avanzata dalla difesa dell’amministrazione resistente, in quanto la parte ricorrente ha tempestivamente presentato, in data 15 marzo 2011 (acquisita al n.3030 dell’apposito registro istituito presso questo tribunale) – ossia al 180° giorno dalla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (16 settembre 2010) – una nuova istanza di fissazione di udienza, con le modalità stabilite dall’art.1, comma 1, dell’Allegato 3, che non prevedono la notifica dell’atto alle altre parti (richiesta, invece, nella diversa ipotesi disciplinata nel comma successivo, che non trova applicazione nel caso di specie).
Chiarito che il ricorso non può considerarsi perento, il Collegio deve comunque rilevarne d’ufficio l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, con riferimento ai punti a) e b) dell’impugnato provvedimento, connotato da un plurimo oggetto.
Infatti, il ricorrente ha spontaneamente adempiuto all’ordine di eseguire adeguate opere per la messa in sicurezza del terrapieno, per cui, come si è già accertato in sede cautelare, sulla base della perizia giurata esibita dall’interessato e del sopralluogo svolto dall’ufficio tecnico comunale, può ritenersi venuto meno ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, che aveva costituito il presupposto dell’adozione dell’ordinanza.

Non può, invece, reputarsi venuto meno l’interesse del ricorrente a conseguire una decisione di merito sul residuo punto c) dell’articolata determinazione amministrativa, laddove si dispone la revoca della concessione edilizia in sanatoria n.58 del 6 novembre 1997.
In tale parte, il ricorso è fondato.
Invero, come lamentato con il primo motivo, per espresso disposto normativo (art.4, comma 6, della L. 28.1.1977 n.10, poi confluito nell’art.11 del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380), la concessione edilizia (ed ora il permesso di costruire) è irrevocabile (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 27.6.2005 n.3414; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 27.10.2009 n.4929 e 19.10.2011 n.2478). Va aggiunto che, nel caso di specie, il provvedimento va qualificato come revoca in senso proprio, poiché l’amministrazione non ha inteso avvalersi della potestà di autoannullamento, consentita anche per i titoli edilizi, non avendo posto a base dell’azione un vizio di legittimità tale da invalidare l’atto di primo grado sin dalla sua origine (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 27.11.1981 n.609), ma sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero un mutamento della situazione di fatto (secondo la definizione recepita dall’art. 21-quinquies della L. n.241/1990, introdotto dalla L. n.15/2005).

Tanto è sufficiente per accogliere il gravame ed annullare, in parte qua, l’ordinanza impugnata.

La peculiarità della vicenda e l’accoglimento solo parziale dell’azione giustifica, peraltro, l’equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata n.12 dell’11 maggio 1998, nella parte in cui dispone la revoca della concessione edilizia in sanatoria n.58 del 6 novembre 1997.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente FF
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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