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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 2026 | Data di udienza: 21 Novembre 2012

* RIFIUTI – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi – Art. 216 d.lgs. n. 152/2006 – Violazione delle condizioni di cui al c. 1 – Provincia – Inibitoria o fissazione di un termine per la riconduzione a legalità – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2012
Numero: 2026
Data di udienza: 21 Novembre 2012
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi


Premassima

* RIFIUTI – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi – Art. 216 d.lgs. n. 152/2006 – Violazione delle condizioni di cui al c. 1 – Provincia – Inibitoria o fissazione di un termine per la riconduzione a legalità – Presupposti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2012, n. 2026


RIFIUTI – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi – Art. 216 d.lgs. n. 152/2006 – Violazione delle condizioni di cui al c. 1 – Provincia – Inibitoria o fissazione di un termine per la riconduzione a legalità.

Ai sensi dell’art. 216 comma 4, d.lgs. 152/2006, la Provincia, allorché abbia riscontrato una violazione delle condizioni di cui al comma 1, può sia immediatamente inibire la prosecuzione dell’attività, sia ove ritenga che la stessa possa essere ricondotta a legalità fissare un termine all’interessati affinché si adegui. Nel primo caso, sarà il destinatario del provvedimento, se del caso, che chiederà il termine per l’eventuale adeguamento (Tra Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 giugno 2012, n. 267).

Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – R .s.r.l. (avv.ti Latte e Pasqualone) c. Provincia di Taranto (n.c.)

RIFIUTI – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi – Art. 216 d.lgs. n. 152/2006 – Inibitoria – Presupposti.

L’inibitoria di cui all’art. 216, c. 4 , d.lgs. .n 152/2006, può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità e i tipi di rifiuti recuperabili, ma anche nell’ipotesi di contrasto dell’attività di recupero dei rifiuti con le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, come si evince dal combinato disposto degli art. 216 comma 2 lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 1 comma 3 d.m. 5 febbraio 1998 (Tar Sardegna, sez. I, 3 novembre 2011, n. 1048).

Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – R .s.r.l. (avv.ti Latte e Pasqualone) c. Provincia di Taranto (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 14 dicembre 2012, n. 2026

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2012, n. 2026

N. 02026/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2012, proposto da:
Rare Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Latte, Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Paola Chiriatti in Lecce, via Zanardelli, 4;

contro

Provincia di Taranto;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 87927 del 23/12/2011, notificato in data 09/02/2012, con il quale il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato il divieto di inizio dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, di cui alla nota acquisita al prot. prov.le 0047982/a, nonché il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e udito l’avv. Curigliano, in sostituzione dell’avv. Pasqualone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, società iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi, ha inviato alla Provincia, il 21 luglio 2011, la comunicazione per il rinnovo dell’iscrizione al registro provinciale.

La Provincia, con provvedimento del 23 dicembre 2011, ha comunicato il divieto di inizio dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, nonché il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione del piano gestione rifiuti speciali non pericolosi; violazione dei principi fondamentali di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto e travisamento e illogicità manifesta. 2. Violazione e falsa applicazione di legge; violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo; violazione dei principi in materia di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, inversione procedimentale; violazione dei principi fondamentali di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per omessa e insufficiente istruttoria.

Deduce la ricorrente: che il decreto non è adeguatamente motivato, che il sequestro ha carattere di temporaneità, che non è stato comunicato il preavviso di diniego.

Nella pubblica udienza del 21 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 216 comma 4, d.lgs. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’Amministrazione.

A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che “la Provincia, allorché abbia riscontrato una violazione delle condizioni di cui al comma 1, può sia immediatamente inibire la prosecuzione dell’attività, sia ove ritenga che la stessa possa essere ricondotta a legalità fissare un termine all’interessati affinché si adegui. Nel primo caso, sarà il destinatario del provvedimento, se del caso, che chiederà il termine per l’eventuale adeguamento” (Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 giugno 2012, n. 267).

È stato poi rilevato che l’inibitoria “può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità e i tipi di rifiuti recuperabili, ma anche nell’ipotesi di contrasto dell’attività di recupero dei rifiuti con le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, come si evince dal combinato disposto degli art. 216 comma 2 lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 1 comma 3 d.m. 5 febbraio 1998” (Tar Sardegna, sez. I, 3 novembre 2011, n. 1048).

Posti questi principi, è da rilevare che, nel caso in esame, il provvedimento risulta adeguatamente motivato laddove è stato rilevato che il 22 aprile 2009 è stato disposto un sequestro dalla Guardia di Finanza, “nell’ambito di quanto disposto dal P.M.” perché sono state rilevate “condotte non conformi alle disposizioni del D.lgs. 152/2006”.

Infatti, il richiamo al sequestro disposto ad opera dell’autorità giudiziaria, ed in particolare alle condotte non conformi al d.lgs. 152/2006, tenute dalla ricorrente nell’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, rende il provvedimento adeguatamente motivato proprio perché permette al destinatario dello stesso di individuare i motivi per i quali è stato deciso il divieto di inizio dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, nonché il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Non rileva poi l’addotta carenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, trattandosi di atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi del successivo art. 21-octies (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1673).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono gusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
                     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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