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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 537 | Data di udienza: 14 Novembre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIA – Comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Incompatibilità – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2012
Numero: 537
Data di udienza: 14 Novembre 2012
Presidente: Lamberti
Estensore: De Carlo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIA – Comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Incompatibilità – Ragioni.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 19 dicembre 2012, n. 537


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIA – Comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Incompatibilità – Ragioni.

L’istituto della denuncia di inizio di attività, disciplinato dagli art. 22 e 23 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, evidenzia profili di incompatibilità con le nuove norme di ordine generale dettate in tema di comunicazione (preventiva) dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; in particolare l’adozione del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ordina al privato di non effettuare l’intervento da lui denunciato non deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all’art. 10 bis, l. n. 241/1990 ostando in tal senso non solo la circostanza che la denuncia di inizio di attività non può, letteralmente, considerarsi una “istanza di parte”, ma anche (e soprattutto) la speciale disciplina “della notifica all’interessato” dell'”ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”, contenuta dal comma 6 dell’art. 23 cit., dove già è prevista la motivazione dell’ordine inibitorio e dove viene assicurata una forma di confronto e di tutela del privato, a favore del quale viene comunque fatta “salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Pres. Lamberti, Est. De Carlo – E.D.S. e altri (avv. Caforio) c. Comune di Campello Sul Clitunno (avv. Tocchio)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 19 dicembre 2012, n. 537

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 19 dicembre 2012, n. 537

N. 00537/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2010, proposto da:
Elisabetta De Santis, Gianfranco Nesci, Giuseppe Incarbone, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Caforio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole , 8;

contro

Comune di Campello Sul Clitunno, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Tocchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni, 80/A;

nei confronti di

Dionisio Marini non costituito in giudizio;

per l’annullamento

provvedimento prot. n. 6342 del 30.6.2010 del Comune di Campello Sul Clitunno (rigetto d.i.a.. trasformazione finestra in porta d’ingresso. variante);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campello Sul Clitunno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti facevano presente di aver presentato una D.I.A presso il Comune resistente per l’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo che prevedeva anche la creazione di nuove aperture per dare più luminosità ed aereazione ai vani interni tenuto conto che nella parete nord del fabbricato erano presenti pietre squadrate sottostanti un architrave che testimoniavano l’esistenza di aperture storiche poi murate.

L’intervento di riapertura di due finestre aveva ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza, ma durante l’esecuzione dello stesso emergeva per una delle due aperture, che quella che sembrava una finestra in realtà era stata una porta poiché le spalle dell’apertura proseguivano fino alla quota del pavimento interno.

Veniva così presentata una variante anche per consentire la sostituzione dell’architrave in legno ormai lesionata e non più in regola con le prescrizioni antisismiche precisando che non sarebbe più stato realizzato l’intervento sulla porzione di fabbricato della De Santis, ma solo nella proprietà degli atri due ricorrenti appunto per realizzare la porta anziché la finestra.

Il Comune, dopo aver acquisito il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica respingeva la D.I.A. con provvedimento che veniva impugnato con il presente ricorso sulla base di cinque motivi di ricorso.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 21, comma 3, L.R. 1/2004 perché non sono stati rispettati i termini perentori previsti da tale norma in particolare i 30 giorni previsti per ottenere il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica.

Il secondo lamenta il mancato rispetto del termine finale per l’emanazione del provvedimento pari a 30 giorni e che si era consumato alla fine di gennaio 2010 tenuto conto anche dell’interruzione per la richiesta di documentazione integrativa.

Il terzo contesta il difetto di motivazione del parere della Commissione poiché dallo scarno contenuto della stessa si deduce un difetto di istruttoria circa le dimensioni delle prese di luce e non si riesce a comprendere quale pregiudizio possa arrecare l’apertura di una porta rispetto ad una finestra.

Il quarto motivo deduce lo stesso difetto di motivazione del provvedimento impugnato poiché esso si limita a far riferimento al parere della Commissione comunale per la qualità architettonica che è ritenuto carente sotto il profilo della motivazione.

Il quinto motivo eccepisce l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241\90.

Il Comune di Campello Sul Clitunno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di interesse della ricorrente De Santis visto che la sua proprietà non è interessata dall’intervento negato con il provvedimento impugnato.

L’eccezione suindicata non merita accoglimento perché l’immobile di cui trattasi è unico ed è in comproprietà ragion per cui la De Santis ha interesse anche ad ottenere l’autorizzazione all’unico intervento richiesto a seguito di presentazione della variante.

Nel merito il ricorso è infondato.

I termini previsti dalla L.R. 1/2004 e richiamati nei primi due motivi di ricorso presuppongono che sia intervenuto un favorevole nulla osta ambientale ed un’autorizzazione ai fini paesistici.

Per quanto attiene all’autorizzazione paesaggistica richiesta in data 12.1.2010, il termine di trenta giorni non decorre fin tanto che l’organo competente non si sia espresso ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004.

Si tratta di un parere obbligatorio anche se non vincolante e pertanto l’iter procedimentale si arresta fin tanto che non è formulato il parere cui poi nel caso di specie l’amministrazione ha deciso di conformarsi; né può pensarsi che si sia formato il silenzio-assenso perché in materia di tutela ambientale e paesistica non è possibile il formarsi di provvedimenti taciti di accoglimento necessitando una valutazione espressa.

Pertanto la D.I.A. per effetto del parere negativo recepito dal Comune è rimasta inefficace.

Quanto al terzo motivo l’atto non sembra privo di motivazione poiché si riferisce al fatto che dalla documentazione fotografica le prese di luce risulterebbero nei termini di cui alla prima D.I.A. e quindi idonee per l’apertura di una finestra non di una porta.

Dalle risultanze fotografiche in atti tale giudizio non sembra viziato dall’omessa valutazioni di elementi di fatto della fattispecie e pertanto il motivo è da respingere.

L’ultimo motivo di ricorso non può essere accolto perché esistono profili di incompatibilità tra il preavviso di rigetto e la D.I.A.

Si veda in merito quanto affermato nella sentenza 2478/2011 del TAR Lombardia che è espressione di un indirizzo consolidato: “L’istituto della denuncia di inizio di attività, disciplinato dagli art. 22 e 23 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, evidenzia profili di incompatibilità con le nuove norme di ordine generale dettate in tema di comunicazione (preventiva) dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; in particolare l’adozione del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ordina al privato di non effettuare l’intervento da lui denunciato non deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all’art. 10 bis, l. n. 241/1990 ostando in tal senso non solo la circostanza che la denuncia di inizio di attività non può, letteralmente, considerarsi una “istanza di parte”, ma anche (e soprattutto) la speciale disciplina “della notifica all’interessato” dell'”ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”, contenuta dal comma 6 dell’art. 23 cit., dove già è prevista la motivazione dell’ordine inibitorio e dove viene assicurata una forma di confronto e di tutela del privato, a favore del quale viene comunque fatta “salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”.

Il ricorso deve quindi essere respinto anche se in virtù della particolarità della vicenda il Collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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