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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 553 | Data di udienza: 8 Novembre 2012

* RIFIUTI – Abbandono – Strade – Ente proprietario o gestore – Rimozione – Art. 14 Codice della Strada  – Norma con carattere di specialità rispetto alla disposizione di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti abbandonati sulle pertinenze della strada – Obbligo di rimozione – Responsabilità oggettiva – Previo accertamento del dolo o della colpa – Necessità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 5 Dicembre 2012
Numero: 553
Data di udienza: 8 Novembre 2012
Presidente: Perrelli
Estensore: Pennetti


Premassima

* RIFIUTI – Abbandono – Strade – Ente proprietario o gestore – Rimozione – Art. 14 Codice della Strada  – Norma con carattere di specialità rispetto alla disposizione di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti abbandonati sulle pertinenze della strada – Obbligo di rimozione – Responsabilità oggettiva – Previo accertamento del dolo o della colpa – Necessità – Esclusione.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 5 dicembre 2012, n. 553

RIFIUTI – Abbandono – Strade – Ente proprietario o gestore – Rimozione – Art. 14 Codice della Strada  – Norma con carattere di specialità rispetto alla disposizione di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.

L’art. 14 del D. Lg.vo n. 285/92 (codice della strada), che  attribuisce all’ente proprietario della strada (o al concessionario, nel caso di strada in concessione) la competenza a provvedere “ alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo” è caratterizzato da un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del D. Lgvo 152/06,  poiché, più che il dato relativo alla materia dei “rifiuti”, che costituiscono, per così dire, l’oggetto dell’attività cui il destinatario dell’ordine è tenuto, sembra significativo l’ulteriore dato del contesto spaziale rispetto a cui l’attività in parola va svolta: la circostanza che i rifiuti interessino beni quali le strade, difatti, per l’evidente peculiarità che le medesime presentano sul piano strutturale, funzionale e della sicurezza pubblica, giustifica – anche sul piano costituzionale – la configurabilità di speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietari o concessionario. La conclusione sopra richiamata non può essere contestata sulla base di generici riferimenti alla natura cronologicamente successiva delle norme del D. Lgs 152 del 2006, in quanto le previsioni successive non recano certamente l’ulteriore elemento specializzante, costituito dall’attinenza dell’obbligo di rimozione dei rifiuti alla sede stradale ed alle pertinenze ( Cass. Civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178).
 
Pres. Perrelli, Est. Pennetti – A. s.p.a. (avv. Pali) c. Comune di Melfi (n.c.)

RIFIUTI – Rifiuti abbandonati sulle pertinenze della strada  – Ente proprietario o gestore – Art. 14 Codice della Strada – Rimozione – Obbligo.

Il chiaro riferimento alle pertinenze, agli arredi, alle attrezzature, impianti e servizi annessi alla sede stradale presente nel primo comma dell’art. 14 del D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285  evidenzia un campo applicativo della norma tanto ampio da ricomprendere anche i rifiuti non direttamente abbandonati sulla sede stradale: non è quindi ammissibile un’interpretazione restrittiva che approdi ad una lettura della norma che è certamente in contraddizione con la volontà del legislatore.

Pres. Perrelli, Est. Pennetti – A. s.p.a. (avv. Pali) c. Comune di Melfi (n.c.)

RIFIUTI – Abbandono – Strade – Ente proprietario o gestore – Rimozione – Art. 14 Codice della Strada  – Responsabilità oggettiva – Previo accertamento del dolo o della colpa – Necessità – Esclusione.

L’art. 14 del D. Lvo 285/1992 individua la responsabilità oggettiva del gestore della strada e, quindi, una strutturazione della responsabilità che non richiede il previo accertamento del dolo o colpa dello stesso; analogamente, non è richiesta la previa ricerca dell’autore dell’abbandono dei rifiuti che è rinviata, per così dire, alla fase successiva della rivalsa da parte dell’ente gestore ( Cass. Civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178).

Pres. Perrelli, Est. Pennetti – A. s.p.a. (avv. Pali) c. Comune di Melfi (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 5 dicembre 2012, n. 553

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 5 dicembre 2012, n. 553

N. 00553/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2009, proposto da:
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Pali, con domicilio eletto presso il di lui studio in Potenza, via del Popolo, n.62;

contro

Comune di Melfi in persona del Sindaco p.t.;

per l’annullamento

ordinanza sindacale n.13 del 14/7/2009, recante ordine di rimozione e smaltimento, entro 15 giorni, di rifiuti abbandonati (quattro pneumatici fuori uso, ivi abbandonati) sulla piazzola di sosta lato sx della s.s. 658 “Melfi- Potenza” al km 45+700.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Giancarlo Pennetti e udito l’Avv. Felice Pali, per la parte ricorrente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col provvedimento impugnato il Sindaco di Melfi ha ordinato all’ANAS, compartimento della Viabilità della Basilicata, di bonificare, entro 15 giorni dalla notifica, l’area (piazzola di sosta) in cui erano abbandonati quattro pneumatici fuori uso, con avvertenza che in caso di inerzia l’ordinanza sarebbe stata eseguita in danno del soggetto obbligato con recupero delle spese anticipate. L’atto impugnatao sarebbe stato preceduto da una comunicazione della Polizia di Stato di melfi di segnalazione dei predetti rifiuti, lungo la S.S. 658, all’altezza del km. 45+700, da parte di ignoti; a sua volta l’ANAS comunicava al Comune di melfi tali circostanze sul presupposto che competenza alal rimozione fosse di quest’ultimo..

Avverso l’atto impugnato si deduce quanto segue:

1.- violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 107/5 del d. lgs. n267/00- falsa applicazione art. 192/3 d. lgs. n.152/06 e art. 54 d. lgs. n.267/00. Incompetenza.

L’atto impugnato sarebbe spettato alla competenza del dirigente comunale e non del Sindaco trattandosi di atto di gestione a contenuto vincolato;

2.-violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 192/3 d. lgs. n.152/06- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sarebbe stata omessa qualunque accertamento del dolo o della colpa del proprietario dell’area interessata;

3.- violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 192/3 d. lgs. n.152/06- eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazione)- violazione per mancata applicazione art. 7 e 8 della legge n. 241/90.

Sarebbe stata omessa la fase di contraddittorio con i soggetti interessati prevista dalla legge.

Istanza risarcitoria. La società ricorrente chiede il rimborso di euro 492 a titolo risarcitorio per aver già provveduto alla rimozione dei rifiuti al fine di evitare conseguenze penali.

DIRITTO

Occorre in premessa precisare che secondo questo Tribunale (cfr. sent. n. 45/2011) l’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta di regola l’annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, come già previsto dal precedente art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 ed ora dal vigente art. 34, comma 2, primo periodo, Cod. Proc. Amm., ai sensi del quale “in nessun caso” il Giudice Amministrativo “può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Senonchè, come giustamente rilevato (cfr. TAR Campania, Napoli, IV, 12/4/05, n.3780) laddove l’azione di annullamento sia strumentale rispetto alla contestuale domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’esecuzione del provvedimento impugnato (come nell’ipotesi in cui sia stata impugnata ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, immediatamente eseguita dall’Amministrazione), non può trovare applicazione la regola secondo cui il vizio di incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato deve essere esaminato per primo (in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe, ai sensi di cui all’art. 26 comma 2, l. n. 1034 del 1971, la rimessione dell’affare all’autorità attualmente competente, con l’assorbimento delle ulteriori censure fatte valere nel ricorso, il cui esame è precluso al giudice al fine di non precostituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti della competente autorità, che non è neppure parte necessaria del giudizio): infatti, avendo l’amministrazione già provveduto alla demolizione dell’immobile abusivo, il ricorso non mira ad ottenere una pronuncia giurisdizionale che vincoli la futura azione amministrativa, ma solo ad ottenere la condanna del comune al ristoro dei danni cagionati dall’esecuzione di un provvedimento ritenuto illegittimo.

Nella fattispecie, come rilevato in gravame, l’ANAS ha dato già esecuzione all’ordinanza impugnata provvedendo alla rimozione dei rifiuti in considerazione dei possibili profili di carattere penale che potevano scaturire dalla mancata ottemperanza alla stessa; occorre pertanto esaminare anzitutto i motivi relativi alla sostanza del potere esercitato al fine di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria menzionata in fatto.

Possono dunque essere esaminati anzitutto i motivi nn. 2 e 3. Ancorchè l’atto impugnato richiami nelle proprie premesse l’art. 192 del codice dell’ambiente e l’art. 54 del d. l.vo n.267/00, nella fattispecie si verte in ipotesi di rifiuti (pneumatici fuori uso) abbandonati sulla piazzola di sosta del lato sinistro della S.S. 658 “Melfi- Potenza” al km. 45+700, in relazione alla cui rimozione la fattispecie applicabile è quella dell’esercizio del potere previsto dall’art. 14 del D. Lg.vo n. 285/92 (codice della strada). Il potere esercitato dal Sindaco nella vicenda in esame va quindi qualificato da questo Tribunale nei suoi corretti termini giuridici che sono appunto quelli delineati nella disposizione predetta. Con specifico riferimento a quest’ultima norma di legge (art. 14 cit., che recita: <gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo… Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario>), essa attribuisce all’ente proprietario della strada (o al concessionario, nel caso di strada in concessione) la competenza a provvedere < alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo>; si tratta quindi indubbiamente di una previsione che centralizza sostanzialmente nel gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale.

Tra i titolari di diritti personali di godimento va compresa quindi anche la società ricorrente, in quanto appunto concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato (cfr. art. 2, comma 1, lett. a, D. Lg.vo n. 143/1994).

Per effetto soprattutto dell’esplicita previsione della pulizia della sede stradale e delle pertinenze, appare poi di tutta evidenza come si tratti sostanzialmente di una previsione caratterizzata da un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del D. Lgvo 152/06: < poiché, più che il dato relativo alla materia dei “rifiuti”, che costituiscono, per così dire, l’oggetto dell’attività cui il destinatario dell’ordine è tenuto, sembra significativo l’ulteriore dato del contesto spaziale rispetto a cui l’attività in parola va svolta: la circostanza che i rifiuti interessino beni quali le strade, difatti, per l’evidente peculiarità che le medesime presentano sul piano strutturale, funzionale e della sicurezza pubblica, giustifica – anche sul piano costituzionale – la configurabilità di speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietari o concessionario>.

Del resto, la conclusione sopra richiamata non può essere contestata sulla base di generici riferimenti alla natura cronologicamente successiva delle norme del D. Lgvo 22 del 1997 o del D. Lgs 152 del 2006, in quanto le previsioni successive non recano certamente l’ulteriore elemento specializzante, costituito dall’attinenza dell’obbligo di rimozione dei rifiuti alla sede stradale ed alle pertinenze; del resto, la strutturazione normativa del settore è stata ben compresa dalla Corte di Cassazione ( Cass. Civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) che ha rilevato come la norma cardine in materia sia l’art. 14 del D. Lgs 285 del 1992 ( proprio in virtù della natura speciale sopra individuata) e non le previsioni ( art. 192 D. Lgvo 152 del 2006) successive in materia di rimozione dei rifiuti che sono destinate a trovare applicazione solo per quanto (ad es., individuazione tipologie di rifiuti; modalità di smaltimento; ecc.) non espressamente regolamentato dalla previsione del Codice della strada. La ricostruzione sistematica proposta non potrebbe essere contrastata con argomentazioni che portano ad interpretare la disposizione nel senso di restringere l’attribuzione di competenza ai soli rifiuti abbandonati sulla sede stradale, con esclusione di quelli abbandonati (come nel caso di specie) nelle immediate pertinenze.

Senonchè il Collegio non può mancare di rilevare come il riferimento < allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione> presente nel primo comma dell’art. 14 del D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285 venga ad individuare semplicemente la “ratio” di una serie di attribuzioni di competenze che chiaramente comprendono anche la pulizia < delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi>; in altre parole, il chiaro riferimento alle pertinenze, agli arredi, alle attrezzature, impianti e servizi annessi alla sede stradale evidenzia un campo applicativo della norma che è già tanto ampio da ricomprendere anche i rifiuti non direttamente abbandonati sulla sede stradale e non è certamente ammissibile un’interpretazione restrittiva che, sulla base dell’incerto riferimento alla “ratio” della previsione, approdi ad una lettura della norma che è certamente in contraddizione con la volontà del legislatore.

Del resto, lo stesso riferimento < allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione> porta a conclusioni completamente diverse da quelle prospettate dalla giurisprudenza richiamata; è stato, infatti, esattamente rilevato in giurisprudenza (da TAR Campania Napoli, sez. V 22 giugno 2006 n. 7428) come la previsione speciale e derogatoria dell’art. 14 del D. Lvo 285 del 1992 sia, in sostanza, giustificata dal fatto evidente che < la pulizia della strada interferisce direttamente con la stessa funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può non fare capo direttamente al soggetto gestore ( proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene);… del resto, sarebbe illogico imporre al comune il dovere di rimuovere i rifiuti accumulati sulla strada e sue pertinenze, poiché tale attività implicherebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto, il transito di operatori ecologici e altre attività incompatibili con il normale flusso della circolazione stradale, o comunque interferenti con essa; attività che solo l’ente gestore della strada può razionalmente programmare ed attuare “ in sicurezza”, con la contestuale, necessaria adozione di tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie>; si tratta, quindi, della semplice rilevazione della possibile interferenza delle attività di raccolta dei rifiuti con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale e, quindi, di una circostanza che investe, non solo la raccolta dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche i rifiuti abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada.

A quanto già rilevato dalla citata pronuncia del TAR Campania questo Tribunale deve poi aggiungere l’ulteriore considerazione relativa al fatto che la competenza dell’ente proprietario della strada (o del gestore) trova giustificazione anche nella necessità di evitare la frammentazione di competenze che deriverebbe dal semplice fatto che un determinato tratto stradale attraversa i territori di più comuni (con il rischio di comportamenti differenziati); da non trascurare poi l’ulteriore considerazione, rilevante anche ai fini dell’analisi economica della previsione, relativa al fatto che, attraverso l’art. 14 del D Lvo 285 del 1992, si ottiene il risultato di attribuire chiaramente (e sulla base di una forma di responsabilità oggettiva) al soggetto gestore della strada l’obbligo di procedere alla pulizia della strada e delle pertinenze (si pensi, a questo proposito, al pericolo imminente che può derivare dal trasporto sulla sede stradale, ad opera di agenti atmosferici, di rifiuti abbandonati sulle pertinenze stradali), così determinando benefici effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla base di una strutturazione complessiva che non preclude certo la possibile rivalsa dell’ente proprietario o gestore della strada sul soggetto autore dell’abbandono dei rifiuti (possibilità richiamata da Cass. Civ., sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) e quindi la necessità sostanziale di attribuire (ovviamente, solo ove possibile) al responsabile dell’inquinamento la responsabilità finale dell’abuso.

In definitiva, trattandosi indubbiamente di rifiuti abbandonati sulle immediate pertinenze (piazzole di sosta) di strada in concessione all’ANAS (profilo fattuale non contestato dalla ricorrente), la legittimità del provvedimento impugnato deve quindi essere valutata con riferimento al parametro costituito dall’art. 14 del D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e non dall’art. 192 del D. Lvo 03 aprile 2006, n. 152; ne deriva l’infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente.

Sul rilievo del mancato accertamento del dolo o della colpa del proprietario/ gestore della strada devesi far presente che la previsione dell’art. 14 del D. Lvo 285/1992 individua la responsabilità oggettiva del gestore della strada e, quindi, una strutturazione della responsabilità che non richiede il previo accertamento del dolo o colpa dello stesso; analogamente, non è richiesta la previa ricerca dell’autore dell’abbandono dei rifiuti che è rinviata, per così dire, alla fase successiva della rivalsa da parte dell’ente gestore ( Cass. Civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178).

Quanto sopra rende altresì priva di pregio la censura di difetto di motivazione atteso che essa si fonda sulla supposta applicazione di una normativa che, al contrario, questo Collegio ha ritenuto non applicabile alla vicenda esaminata. Neppure poi è fondata la censura di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n.241/90 dato che se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 14 del D. Lg.vo n. 285/92, in quanto atto vincolato, non necessitava di previa comunicazione di avvio del procedimento; comunque lo stesso non avrebbe potuto comunque assumere diverso contenuto.

E’ invece fondato il dedotto vizio di incompetenza, come da giurisprudenza di questo T.A.R. (cfr. n.620/07; n.198/12).

Infatti, ai sensi dell’art. 107, comma 5, D. Lg.vo n. 267/2000 “a decorrere dall’entrata in vigore del presente Testo Unico” (cioè ai sensi dell’art. 10, comma 1, disp. prelim. al C.C. dal 13.10.2000: 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto D. Lg.vo n. 267/2000) “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I del Titolo III” (cioè il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco: cfr. artt. 36-54) “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 5, e dall’art. 54”. Mentre ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 spetta al Sindaco “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica” soltanto l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti (come quelle di “eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, previste anche dall’art. 13 D. Lg.vo n. 22/1997, per le quali è prevista la competenza del Sindaco, quando gli effetti dell’emergenza sanitaria e/o ambientale investono il solo territorio comunale), tra le quali non rientrano quelle disciplinate dall’art. 14, comma 3, D. Lg.vo n. 22/1997, in quanto tali ordinanze hanno un carattere sanzionatorio (cfr. T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, 12 luglio 2011, n. 255), essendo previste soltanto per le violazioni imputabili “a titolo di dolo o colpa”, rientrante nell’ordinaria gestione amministrativa di spettanza dirigenziale. Mentre l’art. 54, comma 2, D. Lg.vo n. 267/2000 prevede soltanto l’adozione da parte del Sindaco (nella qualità di Ufficiale del Governo) di ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi percoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, cioè trattasi di ordinanze contingibili ed urgenti che riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto della controversia in esame. Pertanto, l’adozione dell’ordinanza ex art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, trattandosi di un atto di gestione (più precisamente di un provvedimento sanzionatorio), rientra nella competenza del Dirigente comunale e non del Sindaco, per cui l’Ordinanza Sindacale impugnata con il presente ricorso non risulta affetta dal vizio di incompetenza (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 878 del 18.9.2003, n. 658 del 20.6.2003, n. 873 dell’11.12.2001 e n. 675 del 27.8.2001; TAR Napoli Sez. I Sentenze n. 7532 del 12.6.2003, n. 1291 del 12.3.2002 e n. 5324 del 7.12.2001; TAR Brescia Sent. n. 792 del 25.9.2001). Al riguardo va pure precisato che il principio statuito dal suddetto art. 107, comma 5, D. Lg.vo n. 267/2000, secondo cui dall’entrata in vigore di quest’ultimo decreto le norme che conferiscono al Sindaco (od anche al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale) la competenza ad adottare atti di gestione amministrativa vanno interpretate nel senso che tale competenza spetta ai dirigenti comunali, si applica anche alle norme emanate successivamente all’entrata in vigore del D. Lg.vo n. 267/2000, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 4 del medesimo “le Leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente Testo Unico, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” e l’ultimo periodo dell’art. 192, comma 3, D. Lg.vo n. 152/2006, il quale riproduce pedissequamente il contenuto dell’ultima frase del precedente art. 14, comma 3, D. Lg.vo n. 22/1997, non prevede espressamente una deroga al menzionato art. 107.

Ne consegue pertanto l’accoglimento del gravame nella sua parte impugnatoria con conseguente annullamento dell’atto impugnato; viceversa, la domanda risarcitoria, per quanto sopra esposto, deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, ancorchè parziale, del Comune e vanno liquidate nella misura di euro 1.000,00, oltre oneri accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-lo accoglie quanto alla sua parte impugnatoria con annullamento dell’Ordinanza sindacale n.13 del 14/7/09 del Sindaco di Melfi;

-lo rigetta quanto alla domanda di risarcimento dei danni.

Spese regolate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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