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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 49472 | Data di udienza: 10 Ottobre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte del giudice penale – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Poteri e competenze del P.M. – Artt. 31, 44, 98 e 99 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Artt. 665 e 666 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2012
Numero: 49472
Data di udienza: 10 Ottobre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Andronio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte del giudice penale – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Poteri e competenze del P.M. – Artt. 31, 44, 98 e 99 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Artt. 665 e 666 c.p.p..



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 20 Dicembre 2012 (CC. 10/10/2012) Sentenza n. 49472

DIRITTO URBANISTICO – Irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte del giudice penale – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Poteri e competenze del P.M. – Artt. 31, 44, 98 e 99 del d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 665 e 666 c.p.p..
 
Spetta al pubblico ministero, a norma del combinato disposto degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., determinare autonomamente le specifiche modalità esecutive dell’ordine di demolizione di costruzioni abusive impartito dal giudice. Detta competenza può essere attribuita al giudice dell’esecuzione, con le forme di cui all’art.666 cod. proc. pen., solo quando insorga specifica controversia al riguardo e non anche quando il destinatario dell’intimazione a demolire semplicemente non vi ottemperi (Cass., sez. 3, 17/10/2007, n. 46647; Cass. sez.3, 25/06/2002, n. 33942; Cass. sez.3, 12/05/2000, n. 1961). Ne consegue che è del tutto legittimo il provvedimento con cui il pubblico ministero, in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna per un reato edilizio, affidi l’intervento di demolizione del manufatto abusivo all’amministrazione, in quanto detto affidamento integra una mera richiesta di collaborazione e non una delega ad un organo terzo nell’esecuzione dell’ordine di demolizione (Cass., sez. 3, 17/06/2010, n. 34629). Tale potere del pubblico ministero assorbe quello attribuito all’ufficio tecnico regionale dall’art. 24 della legge 64 del 1974 richiamato dalla ricorrente (attuale art. 99 del d.P.R. n. 380 del 2001), per l’esecuzione degli ordini di demolizione in materia di contravvenzioni alla normativa sulle costruzioni nelle zone sismiche. Deve, infatti, affermarsi che, laddove – come nel caso di specie – l’edificazione abusiva integri sia una delle fattispecie di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia una violazione della normativa antisismica, la competenza per l’esecuzione è comunque attribuita al pubblico ministero, perché la presenza di un ordine di demolizione per violazioni della normativa antisismica impartito ex art. 98 del d.P.R. n. 380 del 2001 accanto ad un ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, per la più grave violazione dell’art. 44 dello stesso d.P.R. non ha alcun effetto paralizzante del potere attribuito in via generale al pubblico ministero in materia di demolizione di costruzioni abusive (Cass. sez. 3, 7/07/2011, n. 36995). In altri termini, è ben vero che l’art. 98 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte del giudice penale, con il decreto o la sentenza di condanna, allorché le opere siano state eseguite in difformità dalle norme tecniche prescritte in materia di costruzioni in zone sismiche e che il successivo art. 99 precisa che l’esecuzione della demolizione disposta dal giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna compete all’ufficio Tecnico della Regione, ma qualora l’ordine di demolizione sia stato disposto anche a norma del richiamato art. 31, comma 9, la sua esecuzione compete all’autorità giudiziaria. Infatti, l’ordine di demolizione impartito dal giudice, quando riguarda l’intero manufatto, assorbe quello specifico dettato per le zone sismiche, giacchè una volta disposta la demolizione totale del fabbricato non v’è spazio per le valutazioni riservate all’ufficio tecnico regionale, relative alla conformità alle norme tecniche antisismiche dell’intero o di parte del fabbricato, dovendo lo stesso essere comunque eliminato dal territorio (Cass. sez.3, 23/3/2011, n. 18535).
 
(conferma ordinanza n. 865/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/09/2011) Pres. Lombardi, Est. Andronio, Ric. Fontanella


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 20 Dicembre 2012 (CC. 10/10/2012) Sentenza n. 49472

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente 
Dott. LUIGI MARINI          – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da FONTANELLA FILOMENA N. IL 10/12/1956
avverso l’ordinanza n. 865/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. GABRIELE MAZZOTTA, per l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza del 30 settembre 2011, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della stessa Corte d’appello del 10 ottobre 2003, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2003, e del conseguente ordine di demolizione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli il 27 marzo 2006, in relazione ad opere edilizie abusive e realizzate in violazione della normativa antisismica.
 
2. – Avverso l’ordinanza l’interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione: 
a) dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovendosi considerare illegittimo il provvedimento del Procuratore generale con il quale l’amministrazione comunale è stata incaricata della materiale esecuzione dell’ordine giudiziale di demolizione; 
b) dell’art. 24 della legge n. 64 del 1974, sul rilievo che, in materia di contravvenzioni alla normativa sulle costruzioni in zone sismiche, l’organo promotore dell’esecuzione dell’ordine di demolizione sarebbe il Genio civile e non il pubblico ministero.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla contestazione delle competenze esercitate dal pubblico ministero, il quale non potrebbe legittimamente incaricare l’amministrazione comunale della materiale esecuzione dell’ordine giudiziario di demolizione, né potrebbe sostituirsi al Genio civile per le demolizioni di costruzioni abusive in zone sismiche – è infondato.
 
Spetta, infatti, al pubblico ministero, a norma del combinato disposto degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., determinare autonomamente le specifiche modalità esecutive dell’ordine di demolizione di costruzioni abusive impartito dal giudice. Detta competenza può essere attribuita al giudice dell’esecuzione, con le forme di cui all’art.666 cod. proc. pen., solo quando insorga specifica controversia al riguardo e non anche quando il destinatario dell’intimazione a demolire semplicemente non vi ottemperi (ex plurimis, Cass., sez. 3, 17 ottobre 2007, n. 46647, Rv. 238256; sez. 3, 25 giugno 2002, n. 33942, Rv. 222145; sez. 3, 12 maggio 2000, n. 1961, Rv. 216991). Ne consegue che è del tutto legittimo il provvedimento con cui il pubblico ministero, in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna per un reato edilizio, affidi l’intervento di demolizione del manufatto abusivo all’amministrazione, in quanto detto affidamento integra una mera richiesta di collaborazione e non una delega ad un organo terzo nell’esecuzione dell’ordine di demolizione (ex multis, sez. 3, 17 giugno 2010, n. 34629, Rv. 248326).
 
Tale potere del pubblico ministero assorbe quello attribuito all’ufficio tecnico regionale dall’art. 24 della legge 64 del 1974 richiamato dalla ricorrente (attuale art. 99 del d.P.R. n. 380 del 2001), per l’esecuzione degli ordini di demolizione in materia di contravvenzioni alla normativa sulle costruzioni nelle zone sismiche. Deve, infatti, affermarsi che, laddove – come nel caso di specie – l’edificazione abusiva integri sia una delle fattispecie di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia una violazione della normativa antisismica, la competenza per l’esecuzione è comunque attribuita al pubblico ministero, perché la presenza di un ordine di demolizione per violazioni della normativa antisismica impartito ex art. 98 del d.P.R. n. 380 del 2001 accanto ad un ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, per la più grave violazione dell’art. 44 dello stesso d.P.R. non ha alcun effetto paralizzante del potere attribuito in via generale al pubblico ministero in materia di demolizione di costruzioni abusive (sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36995, Rv. 251391). In altri termini, è ben vero che l’art. 98 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte del giudice penale, con il decreto o la sentenza di condanna, allorché le opere siano state eseguite in difformità dalle norme tecniche prescritte in materia di costruzioni in zone sismiche e che il successivo art. 99 precisa che l’esecuzione della demolizione disposta dal giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna compete all’ufficio Tecnico della Regione, ma qualora l’ordine di demolizione sia stato disposto anche a norma del richiamato art. 31, comma 9, la sua esecuzione compete all’autorità giudiziaria. Infatti l’ordine di demolizione impartito dal giudice, quando riguarda l’intero manufatto, assorbe quello specifico dettato per le zone sismiche, giacchè una volta disposta la demolizione totale del fabbricato non v’è spazio per le valutazioni riservate all’ufficio tecnico regionale, relative alla conformità alle norme tecniche antisismiche dell’intero o di parte del fabbricato, dovendo lo stesso essere comunque eliminato dal territorio (sez. 3, 23 marzo 2011, n. 18535, Rv. 250146).
 
4. – Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
 

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