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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 123 | Data di udienza: 11 Gennaio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio di titoli abilitativi edilizi – Diritti dei terzi – Istruttoria dell’amministrazione comunale – Limiti – Ragioni – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – PUBBLCA AMMINISTRAZIONE – Domanda di risarcimento dei danni causati da soggetti privati – Responsabilità solidale dell’amministrazione – Giurisdizione dell’AGO.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 6 Febbraio 2013
Numero: 123
Data di udienza: 11 Gennaio 2013
Presidente: Calveri
Estensore: Anastasi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio di titoli abilitativi edilizi – Diritti dei terzi – Istruttoria dell’amministrazione comunale – Limiti – Ragioni – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – PUBBLCA AMMINISTRAZIONE – Domanda di risarcimento dei danni causati da soggetti privati – Responsabilità solidale dell’amministrazione – Giurisdizione dell’AGO.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 6 febbraio 2013, n. 123


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio di titoli abilitativi edilizi – Diritti dei terzi – Istruttoria dell’amministrazione comunale – Limiti – Ragioni.

Nel corso dell’istruttoria sul rilascio dei titoli abilitativi edilizi, l’Amministrazione comunale deve verificare che esista il titolo per intervenire sull’immobile contemplato dall’istanza, nonostante la clausola inerente la salvezza dei diritti dei terzi, senza che, tuttavia, possa ritenersi che l’obbligo del Comune sia esteso fino al punto da contemplare complessi accertamenti, diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile od a verificare l’inesistenza di servitù o di altri vincoli reali, che potrebbero limitare l’attività edificatoria dell’immobile, atteso che il titolo edilizio serve a rendere semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico ed a regolare esclusivamente il rapporto che, in relazione a quell’attività, viene posto in essere tra l’Autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, senza attribuire, in favore di quest’ultimo, diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità va sempre verificata alla stregua della disciplina normativa di diritto comune ( conf.: Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011 n.1770; Tar Toscana, Sez. III 26 novembre 2010 n. 6640).

Pres. Calveri, Est. Anastasi – P. s.r.l. (avv. Leporace) c. Comune di Acri (avv. Santoro)
 


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – PUBBLCA AMMINISTRAZIONE – Domanda di risarcimento dei danni causati da soggetti privati – Responsabilità solidale dell’amministrazione – Giurisdizione dell’AGO.

La giurisdizione amministrativa può ravvisarsi nell’ipotesi di domanda di risarcimento di danni causati soltanto da soggetti titolari di poteri amministrativi, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria nel caso di danni causati da soggetti privati distinti dall’amministrazione, anche quando quest’ultima possa essere ritenuta solidalmente responsabile, non costituendo tale ultima circostanza ostacolo alla devoluzione al giudice ordinario della controversia avente ad oggetto la pretesa risarcitoria nei confronti di soggetti privati fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale (ex plurimis: Cass. Civ. SS. UU.: sent. 12 marzo 2008, n. 6535; Ord. 23 marzo 2011 n. 6595).

Pres. Calveri, Est. Anastasi – P. s.r.l. (avv. Leporace) c. Comune di Acri (avv. Santoro)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 6 febbraio 2013, n. 123

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 6 febbraio 2013, n. 123

N. 00123/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 441 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Pianeta srl”, con sede legale in Acri, via Maddalena n.11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Antonietta Filato, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Leporace (già dall’avv. Salvatore Alfano), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Pallone, in Catanzaro, via Citriniti, n. 5 ;

contro

Comune di Acri, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santoro, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Cosenza, corso d’Italia, n. 134;

nei confronti di

Ferraro Rosario Pasquale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stelio Santoro e Maria Santoro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Santoro, in Cosenza, corso Fera, n. 134;
Roselli Salvatore, non costituito in giudizio.

per l’annullamento

del permesso di costruire n. 1886 del 27 ottobre 2006, del permesso in sanatoria n. 1902 del 22 novembre 2006, rilasciati dal Comune di Acri in favore del sig. Ferraro Rosario Pasquale;

e con i motivi aggiunti notificati in data 14.12.2007 e depositati in data 3.1.2008: delle autorizzazioni implicite, formatesi a seguito del decorso del termine di legge sulle DIA del 10.12.2004 prot. 021623, presentata al Comune di Acri dal sig. Ferraro Rosario, e sulla DIA presentata dal suo avente causa, sig. Roselli Salvatore, in data 24 febbraio 2006;

e per la condanna

del Comune di Acri al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acri e di Ferraro Rosario Pasquale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 4.4.2007 e depositato in data 8.5.2007, la ricorrente società premetteva di aver acquistato, dai germani Ferraro Rosario Pasquale e Ferraro Francesco, con atto pubblico per notar Maria De Vincenti del 5.4.2001, un appezzamento di terreno, sito in Acri, part. 287, 290 e 292, normato in parte come “zona agricola” ed in parte come “zona di completamento B2”, facente parte di un fondo più ampio, rimasto, per la rimanenza, in proprietà ai venditori.

Precisava che, nel suddetto atto pubblico del 5.4.2001, i venditori avevano dichiarato che, in relazione all’intero appezzamento di terreno (comprensivo, quindi, sia della parte alienata che di quella rimasta in proprietà agli acquirenti), esteso per mq. 5909, era già stata rilasciata la concessione edilizia n. 1094 del 13.12.1999 per la realizzazione di un complesso edilizio, costituito da n. 17 villette a schiera ( i cui lavori erano iniziati il 12.12.2000) ed era già stata stipulata la convenzione urbanistica del 4.11.99, che prevedeva la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 10 del 1977.

Evidenziava, in particolare, che il suddetto atto pubblico del 5.4.2001 prevedeva “che la società acquirente poteva presentare al Comune di Acri,limitatamente alle undici villette che ricadono sull’appezzamento compravenduto, un progetto in variante che, senza pregiudizio per quanto autorizzato con la detta concessione sul residuo terreno dei venditori, i quali intendevano realizzare le restanti sei villette ricadenti su quest’ultimo così per come approvate, preveda, in sostituzione delle stesse undici villette, ma con la medesima volumetria, un corpo unico di fabbrica. Poiché tale variante potrà comportare anche una variante nelle strade previste in progetto, i venditori si obbligano ad accettare tale variante ed a rinunziare, per sé e per i loro aventi causa, al diritto di passaggio sul tratto di strada colorato in giallo sulla planimetria (corrispondente a quella allegata al progetto approvato) redatta dall’ing. Angelo Zanfino e, che, firmata dalle parti, al presente si allega sotto la lettera “B”.

Esponeva che, successivamente, con contratto del 7.4.2006, aveva conferito, unitamente al sig. Ferraro, l’incarico alla “Fratelli Terranova srl” di esecuzione delle opere di urbanizzazione funzionali al previsto intervento, consistenti nella realizzazione di marciapiedi e relativa pavimentazione, nella sistemazione a sede viaria ed impianti di urbanizzazione, limitatamente alla strada di accesso- come rappresentato nella planimetria che allegavano- in variazione del progetto originariamente assentito con la concessione n. 1094 del 13.12.1999, per la realizzazione dell’unico fabbricato al posto delle 11 villette, come previsto in contratto in favore delle medesima ricorrente “Pianeta srl”.

Precisava che il suddetto contratto del 7.4.2006 condizionava sospensivamente la propria efficacia all’ottenimento dei necessari provvedimenti amministrativi abilitativi (art.10), per cui, in caso di mancato ottenimento di tali abilitazioni entro il 30.4.2006, il contratto sarebbe divenuto definitivamente inefficace (art. 11).

Esponeva che, in data 8 agosto 2006, otteneva dal Comune di Acri gli assensi preliminari per la realizzazione dell’intervento inerente l’accorpamento in un unico fabbricato della volumetria inizialmente assentita (11 villette) con la concessione edilizia n. 1094 del 13.12.1999, con riferimento all’area di sua proprietà (pratica edilizia n. 156/06), nonché per la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria.

Rilevava che, con atto Rep. n. 2893 del 27.10.2006, il Comune di Acri ed il controinteressato sig. Ferraro stipulavano un atto convenzionale – impropriamente qualificato come attuazione del piano di lottizzazione- il quale prevedeva, all’art. 2, l’impegno alla cessione gratuita, in favore dell’ente, di aree ormai ricadenti nella sfera di proprietà della “Pianeta srl”, estranea rispetto a detto negozio giuridico.

Lamentava che il suddetto Comune, con permesso di costruire n. 1886 del 27 ottobre 2006, aveva assentito al controinteressato sig. Ferraro, la realizzazione di opere di urbanizzazione ricadenti anche su area di proprietà dell’esponente, incompatibili con il progetto già assentito in via preliminare dallo stesso Comune, per la realizzazione di un unico corpo di fabbrica.

Lamentava altresì che, con permesso in sanatoria n. 1902 del 22 novembre 2006, il Comune avrebbe sanato un abuso commesso dal sig. Ferraro, computando nel calcolo della volumetria l’intera estensione di terreno originariamente di proprietà dei germani Ferraro, ivi compresa la parte già alienata alla ricorrente società.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) quanto al permesso a costruire n. 1886 del 27.10.2006: violazione dell’art. 11 del DPR n. 380/2001, violazione dell’art. 28 della legge n. 1150/1942 e successive integrazioni e modificazioni: eccesso di potere per difetto di istruttoria: eccesso di potere per sviamento della causa tipica, eccesso di potere per contrasto tra provvedimenti amministrativi, eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti; difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;

L’azione amministrativa sarebbe irrazionale, poiché l’intervento assentito con il permesso n. 1886/06 verrebbe ad incidere su aree di proprietà della ricorrente società, rispetto alle quali il richiedente controinteressato sig. Ferraro non avrebbe alcun titolo di legittimazione. Anche l’atto convenzionale Rep. n. 2893 del 27.10.2006, stipulato tra il Comune di Acri ed il sig. Ferraro, sarebbe inefficace perché prevedrebbe l’impegno del suddetto controinteressato a cedere gratuitamente al Comune aree di proprietà della ricorrente società, estranea al negozio giuridico, e sarebbe incompatibile con l’assenso preliminare già reso in ordine al progetto presentato per la realizzazione dell’unico fabbricato in sostituzione delle undici villette.

2) quanto al permesso in sanatoria n. 1902 del 22.11.2006: violazione dell’art. 11 del DPR n. 380/2001, violazione dell’art. 28 della legge 1150/1942 e successive integrazioni e modificazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, eccesso di potere per contrasto tra provvedimenti amministrativi, eccesso di potere per travisamento di fatti e falsità dei presupposti, difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;

Il Comune, con il rilascio del permesso in sanatoria n. 1902 del 2006, avrebbe sanato abusi commessi dal solo sig. Ferraro, computando, ai fini della volumetria, l’estensione del lotto originario di mq. 5909, in coerenza con le previsioni della primigenia convenzione del 4.11.1999, sottoscritta dai germani Ferraro al momento del rilascio della concessione n.1094 del 13.12.99, anteriore rispetto al contratto di compravendita per notar Maria De Vincenti del 5.4.2001, stipulato in favore della ricorrente società.

3) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.

Non sarebbe stata resa la doverosa comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente società, che avrebbe subito effetti negativi nella propria sfera dal rilascio dei titoli edilizi in favore del sig. Ferraro .

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 4.6.2007, si costituiva il Comune di Acri per resistere al presente ricorso.

Con motivi aggiunti notificati in data 14.12.2007 e depositati in data 3.1.2008, la ricorrente società esponeva che, nelle more del rilascio degli atti di assenso preliminari urbanistici sul medesimo intervento oggetto del permesso edilizio annullato (pratica edilizia n. 156/06) nonché di altro assenso preliminare sulle opere di urbanizzazione ad esso funzionali (pratica edilizia 155/06), il sig. Ferraro, otteneva, in data 13.12.2002, una proroga della concessione edilizia n. 1094/99, con fissazione del nuovo termine per l’ultimazione dei lavori alla data del 31.12.2004 e, in data 10.12.2004, presentava una DIA per realizzare lavori, qualificati in variante alla concessione edilizia 1094/99, la quale prevedeva modifiche alla superficie utile residenziale, alla sagoma ed ai prospetti dei fabbricati oggetto dell’iniziale titolo abilitativo.

Deduceva, quindi, l’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune in relazione alle D.I.A. presentate, rispettivamente, in data 10 dicembre 2004 dal sig. Ferraro, per la realizzazione di lavori in variante alla concessione edilizia n. 1094/1999, nonché in data 24 febbraio 2006 dal sig. Salvatore Roselli, che aveva acquistato dal medesimo una parte delle citate villette.

A sostegno del nuovo gravame,. deduceva:

3) violazione degli artt. 15 e 22 del DPR n. 380/2001.

Il completamento dei fabbricati in questione avrebbe richiesto il rilascio di una nuova concessione edilizia, non potendo essere assentiti con la DIA in variante della concessione edilizia n. 1094 del 1999, prorogata nel 2002 e definitivamente scaduta il 31.12.2004.

Concludeva per l’accoglimento del motivo aggiunto e per il risarcimento dei danni.

Con atto depositato in data 24.6.2009, si costituiva il controinteressato Ferraro e deduceva l’irricevibilità del ricorso, contestandone, nel merito, l’infondatezza.

Con memoria depositata in data 23.7.2009, anche il Comune di Acri deduceva l’irricevibilità del ricorso. Nel merito, insisteva per il rigetto del gravame e della domanda risarcitoria, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 23.11.2009, parte ricorrente contestava l’eccezione di irricevibilità del ricorso. Nel merito evidenziava che l’ing. Ferraro avrebbe ottenuto il permesso edilizio n. 1886/06 pur non essendo proprietario delle aree su cui avrebbe inciso l’intervento, giungendo addirittura a sottoscrivere, come atto propedeutico al rilascio dello stesso permesso, una convenzione con la quale si sarebbe impegnato alla cessione di aree già alienate ed ormai nella sfera della piena proprietà della “Pianeta srl”.

Con atto depositato in data 23.2.2010, il controinteressato Ferraro replicava alle tesi svolte dalla parte ricorrente ed insisteva per il rigetto del ricorso, confutandole tesi svolte ex adverso.

Con memoria depositata in data 11.12.2012, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni alla luce della relazione di CTU, disposta da questo TAR con OCI n. 1019 del 11.7.2011 e depositata in data 11.6.2012.

Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2013, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio viene proposto dalla “Pianeta srl” al fine di ottenere l’annullamento del permesso di costruire n. 1886 del 27 ottobre 2006, del permesso in sanatoria n. 1902 del 22 novembre 2006, rilasciati dal Comune di Acri in favore del sig. Ferraro Rosario Pasquale nonché (motivi aggiunti) le autorizzazioni implicite, formatesi in relazione alle D.I.A., presentate, rispettivamente, dal sig. Ferraro il 10 dicembre 2004 e dal suo avente causa, sig. Roselli Salvatore, in data 24 febbraio 2006.

Va rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale, sollevata dalle parti resistenti, secondo cui i provvedimenti impugnati sarebbero stati conosciuti in data anteriore a quella del 7.2.2007 – di ostensione della chiesta documentazione all’esito di istanza di accesso- nell’ambito di alcuni incontri, cui avrebbe partecipato anche il legale rappresentante della società ricorrente, a seguito del rilascio della concessione n. 1886/07.

A prescindere dalla circostanza secondo cui l’ultimo di questi incontri avrebbe avuto luogo in data 27.10.2006, anteriore rispetto a quella del rilascio del permesso di sanatoria n. 1902 del 22 novembre 2006, ritiene il Collegio che gli elementi addotti a sostegno di questa eccezione non siano sufficienti a dimostrare l’eventuale conoscenza, da parte della ricorrente società, al momento della proposizione del ricorso, dei provvedimenti impugnati, in base al principio generale della ripartizione dell’onere della prova, che, come sancito dall’art. 2697 c.c. ed in coerenza con i principi rivenienti dagli artt. 24 e 113 Cost., deve essere rigorosa, pur potendo essere fornita con presunzioni, fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, ma non su mere argomentazioni circa la presunta astratta conoscibilità (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV: 2 febbraio 2011 n. 747 e 8 novembre 2010 n. 7907; Cons. Stato, Sez. VI, 1° febbraio 2010, n. 413; 23 giugno 2008, n. 3150).

Né potrebbe giovare, a sostegno della predetta eccezione, il riferimento alla raccomandata a mano dell’impresa Terranova, poiché risulta priva di data certa, rivolta a soggetto estraneo al giudizio e, quindi, sfornita di alcun valore confessorio ai sensi dell’art. 2735 cc, anche a voler prescindere dalla circostanza secondo cui potrebbe riferirsi ad opere assolutamente diverse rispetto a quelle assentite con i titoli abilitativi impugnati, secondo le risultanze di cui alla perizia a firma dell’ing. Agrippino.

2. Vanno esaminati ti congiuntamente il primo ed il secondo profilo di gravame principale nonché il motivo aggiunto, in quanto tutti presuppongono la disamina degli elementi di fatto, siccome accertati con la relazione di CTU, disposta da questo TAR con OCI n. 1019 del 11.7.2011 e depositata in data 11.6.2012.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che l’azione amministrativa sarebbe irrazionale, poiché l’intervento assentito con il permesso n. 1886/06 verrebbe ad incidere su aree di proprietà della ricorrente società, rispetto alle quali il richiedente controinteressato sig. Ferraro non avrebbe alcun titolo di legittimazione. La convenzione Rep. n. 2893 del 27.10.2006, stipulata tra il Comune di Acri ed il sig. Ferraro, sarebbe inefficace perché prevedrebbe l’impegno del suddetto controinteressato a cedere gratuitamente al Comune arre di proprietà della ricorrente società, non soltanto senza alcun assenso da parte della medesima, ma anche in contrasto con il progetto presentato dalla ricorrente “Pianeta srl”, la cui realizzazione ne verrebbe impedita.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che il Comune di Acri, con il rilascio del permesso in sanatoria n. 1902 del 2006, avrebbe sanato abusi commessi dal solo sig. Ferraro, computando, ai fini della volumetria, l’estensione del lotto originario di mq. 5909, in coerenza con le previsioni della primigenia convenzione del 4.11.1999, sottoscritta dai germani Ferraro al momento del rilascio della concessione n. 1094 del 13.12.99, anteriore rispetto al contratto di compravendita, stipulato in favore della ricorrente società.

Con il motivo aggiunto, parte ricorrente deduce che il completamento dei fabbricati per cui è causa avrebbe richiesto il rilascio di una nuova concessione edilizia, non potendo essere assentiti con DIA in variante della concessione edilizia n. 1094 del 1999, prorogata nel 2002 e definitivamente scaduta il 31.12.2004.

Come già premesso in fatto, in base all’atto pubblico per notar Maria De Vincenti del 5.4.2001, con cui la ricorrente società ha acquistato dai germani Ferraro Rosario Pasquale e Ferraro Francesco, parte di un appezzamento di terreno, sito in Acri, part. 287, 290 e 292, “la società acquirente poteva presentare al Comune di Acri,limitatamente alle undici villette che ricadono sull’appezzamento compravenduto, un progetto in variante che, senza pregiudizio per quanto autorizzato con la detta concessione sul residuo terreno dei venditori, i quali intendevano realizzare le restanti sei villette ricadenti su quest’ultimo così per come approvate, preveda, in sostituzione delle stesse undici villette, ma con la medesima volumetria, un corpo unico di fabbrica. Poiché tale variante potrà comportare anche una variante nelle strade previste in progetto, i venditori si obbligano ad accettare tale variante ed a rinunziare, per sé e per i loro aventi causa, al diritto di passaggio sul tratto di strada colorato in giallo sulla planimetria (corrispondente a quella allegata al progetto approvato) redatta dall’ing. Angelo Zanfino e, che, firmata dalle parti, al presente si allega sotto la lettera “B”.

La relazione di CTU, depositata in data 11.6.2012, in esecuzione dell’OCI n. 1019 del 11.7.2011, premette: “si evidenzia come l’ipotesi assunta dal sig. Ferraro che la volumetria di 4807,29 mc ( data dalla differenza tra la massima realizzabile con la Concessione Edilizia n. 1094 (vedi punto a) pari a 11699,82 mc e quella derivante dai corpi di fabbrica ricadenti nel terreno ceduto alla Pianeta srl pari a 6892,53 mc) sia in totale disponibilità dello stesso, a parere dello scrivente non è evincibile dall’atto di compravendita; dove in nessun punto si palesa la cessione di volumetria residua derivante certamente (per come precedentemente evidenziato) dal terreno di proprietà della Pianeta srl”. (pag. 56)

Precisa altresì “ In merito al PdC n. 1886 del 27.10.2006 rilasciato dal Comune di Acri al sig. Ferraro Rosario Pasquale ..si evidenzia che lo stesso è stato subordinato alla stipula contestuale di una convenzione a firma del solo Ferraro Rosario Pasquale, con la quale all’art. 2 è prevista la cessione gratuita al comune delle aree e delle opere entro tre anni. In queste opere…ricade il tratto di viabilità colorato in rosso di proprietà della Pianeta srl rispetto al quale il sig. Ferraro Rosario Pasquale ha il solo diritto di passaggio.” In merito al PdC in sanatoria n. 1902 del 22.11.2006 rilasciato dal Comune di Acri al Ferraro Pasquale ..si evidenzia che, nello stesso permesso, il progettista per la determinazione dei calcoli dei volumi principia dalla superficie totale originaria di 5.909,00 mq (di cui alla Concessione edilizia n. 1094 del 13.12.1999…comprensiva quindi di terreni di proprietà della Pianeta srl per come stabilito nell’atto di compravendita del 5.4.2001” (pag. 78-79) .

Precisa inoltre che “alla luce degli atti consultati si ritiene che il sig. Ferraro Rosario Pasquale, nella sua qualità di proprietario del terreno interessato dai fabbricati denominati Corpo B1 (a) e Corpo C, non è legittimato alla richiesta del permesso di costruire in sanatoria n. 1902 del 22/11/2006, mentre in riferimento al permesso di costruire n. 1886 del 27/10/2006 lo stesso risulta proprietario solamente del terreno destinato per il solo tratto verde (vedi Cap. 4 Fig. 10) mentre per la restante parte (quello colorato in rosso), di maggiore consistenza dell’intera viabilità, ha il solo diritto di passaggio con l’obbligo di contribuire al costo dello stesso nella misura di 1/3.” ( pag. 81-82-83).

Invero, l’accertamento della CTU in punto di fatto conferma quanto emerge da una mera interpretazione testuale, ai sensi dell’art. 1362 c.c., del contratto di compravendita per notar Maria De Vincenti del 5.4.2001, avente ad oggetto la vendita di un appezzamento di terreno, individuato con confini e particelle catastali, con tutte le facoltà relative, senza che, come argomentato dal controinteressato, possa ritenersi che, con detto atto, le parti abbiano voluto porre in essere una mera cessione di volumetria.

Né si può pervenire ad una differente interpretazione, argomentando dalla facoltà, concessa all’acquirente, di utilizzare la volumetria già prevista per sei delle undici villette per la realizzazione di un unico fabbricato, in quanto, da tale facoltà concessa all’acquirente, non potrebbe desumersi la previsione di una riserva, in favore del venditore, di una maggiore volumetria realizzabile, computando anche il terreno alienato.

Per le medesime ragioni, vanno ritenute confermate anche le doglianze, svolte con il motivo aggiunto, inerenti le autorizzazioni implicite discendenti dalle DIA del 10.12.2004 e del 24.2.2006, presentate, rispettivamente, dal Ferraro e dal suo avente causa Roselli, allo scopo di completare i lavori originariamente assentiti con la concessione n. 1094/99.

Inoltre, non va sottaciuto che il progetto del 1999 prevedeva la realizzazione di villette a schiera, mentre, successivamente, sono state realizzate villette in linea, con conseguente modifica dei locali sottotetto ed incremento delle superfici utili residenziali nonchè con modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato originariamente previsto.

In definitiva, risultano fondate le doglianze svolte dalla parte ricorrente, incentrate, fondamentalmente, su un indebito utilizzo, da parte dei controinteressati, dei terreni già alienati in favore della ricorrente società, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi avversati.

Pertanto, le censure meritano adesione.

3. L’accoglimento delle presenti censure, comportando la rimozione ab origine degli impugnati provvedimenti, consente di dichiarare assorbiti il terzo profilo del gravame principale ed il primo motivo aggiunto.

In definitiva, il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento e , per l’effetto, vanno annullati gli impugnati provvedimenti.

4. Va esaminata la domanda di risarcimento danni, svolta dalla ricorrente società nei confronti del Comune di Acri.

La domanda risarcitoria va proposta davanti al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 30, comma 2, c.p.a., allorquando la condotta causativa di danno si riconnetta direttamente all’illegittimo esercizio di attività provvedimentale.

Nel caso di specie, la lesione primigenia nella sfera giuridica della ricorrente società discende dalla erronea interpretazione del contratto per notar Maria De Vincenti del 5.4.2001, con cui essa ha acquistato un appezzamento di terreno dai germani Ferraro Rosario Pasquale e Ferraro Francesco.

Il sig. Ferraro Rosario e poi anche il suo dante causa Roselli Salvatore hanno presentato, presso il Comune di Acri, dei progetti per ottenere titoli abilitativi edilizi, nei quali il terreno alienato è stato computato ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o della volumetria assentita .

Il Comune di Acri risulta essersi determinato illegittimamente su detti progetti, assentendo il rilascio dei chiesti titoli abilitativi edilizi.

Invero, nel corso dell’istruttoria sul rilascio dei titoli abilitativi edilizi, l’Amministrazione comunale deve verificare che esista il titolo per intervenire sull’immobile contemplato dall’istanza, nonostante la clausola inerente la salvezza dei diritti dei terzi, senza che, tuttavia, possa ritenersi che l’obbligo del Comune sia esteso fino al punto da contemplare complessi accertamenti, diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile od a verificare l’inesistenza di servitù o di altri vincoli reali, che potrebbero limitare l’attività edificatoria dell’immobile, atteso che il titolo edilizio serve a rendere semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico ed a regolare esclusivamente il rapporto che, in relazione a quell’attività, viene posto in essere tra l’Autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, senza attribuire, in favore di quest’ultimo, diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità va sempre verificata alla stregua della disciplina normativa di diritto comune ( conf.: Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011 n.1770; Tar Toscana, Sez. III 26 novembre 2010 n. 6640).

Orbene, ritiene il Collegio che, nella specie, l’azione di parte ricorrente mira, in sostanza, alla tutela del proprio ius aedificandi, assumendone la lesione per effetto della carenza della legittimazione dei controinteressati ad ottenere titoli abilitativi edilizi che interessano nel computo, indebitamente, terreni già alienati in proprio favore.

In quest’ottica, la posizione di parte ricorrente va assimilata, sostanzialmente, a quella di chi ha subito dei meri comportamenti causativi di danni ai sensi dell’art. 2043 c.c, per violazione del principio del neminem laedere, imputabile al controinteressato ed alla Pubblica Amministrazione, secondo un concorso, che potrebbe essere graduato differentemente sia sotto il profilo del contributo causale oggettivo che sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

La violazione del principio del neminem laedere da parte della Pubblica Amministrazione è ravvisabile in comportamenti tanto attivi quanto omissivi, ogni qual volta essa venga meno al dovere di svolgere le sue funzioni, che vanno improntate, secondo leggi ordinarie e secondo la Costituzione, ai principi di imparzialità, di correttezza, di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (conf.: Cass. civ., SS.UU., n. 1852 del 2009; Cass. n. 19286 del 2009; Cass. Civ., n. 19286 del 2009.; Cass. Civ. n. 27154 del 2008; Cass. Civ. 17831 del 1007; Cass. Civ. n. 2424 del 2004).

Invero, ad avviso del Collegio, nella specie, trova applicazione il principio secondo cui la giurisdizione amministrativa può ravvisarsi nell’ipotesi di domanda di risarcimento di danni causati soltanto da soggetti titolari di poteri amministrativi, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria nel caso di danni causati da soggetti privati distinti dall’amministrazione, anche quando quest’ultima possa essere ritenuta solidalmente responsabile, non costituendo tale ultima circostanza ostacolo alla devoluzione al giudice ordinario della controversia avente ad oggetto la pretesa risarcitoria nei confronti di soggetti privati fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale (ex plurimis: Cass. Civ. SS. UU.: sent. 12 marzo 2008, n. 6535; Ord. 23 marzo 2011 n. 6595 ). Pertanto, la domanda risarcitoria va ritenuta inammissibile.

In definitiva, ritiene il Collegio che, nella specie, parte ricorrente non possa invocare una tutela risarcitoria nei confronti della P.A., che possa prescindere dal coinvolgimento della parte privata, con la conseguenza che la presente domanda non può essere attratta nell’ambito di operatività della giurisdizione esclusiva.

4. Le spese per la CTU vengono liquidate nella somma totale di €. 4.370.43, comprensiva dell’acconto di €. 1500, già anticipato dalla ricorrente società, in favore dell’ing. Domenico Furno, e vanno poste, rispettivamente, per metà a carico del Comune di Acri e per metà a carico del controinteressato Ferraro, i quali provvederanno anche a rimborsare alla “Pianeta srl.” l’acconto già anticipato al CTU, ciascuno per la parte posta a proprio carico.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna il Comune di Acri ed il controinteressato Ferraro al pagamento, in ragione di metà ciascuno, delle spese di giudizio, che vengono liquidate, complessivamente e forfettariamente, nella somma complessiva di €. 2500 (euro duemilacinquecento).

Liquida le spese per la CTU nella somma complessiva di €. 4.370.43, in favore dell’ing. Domenico Furno, con studio in Rende (CS), via Ligabue, n. 17, che pone per metà a carico del Comune di Acri e per metà a carico del controinteressato, come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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