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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1080 | Data di udienza: 5 Febbraio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – Opere edili eseguite dal vicino – Rimedi giurisdizionali – Azione civile e impugnazione innanzi al giudice amministrativo – Pregiudizialità o interferenza – Violazione del principio ne bis in idem o contrasto tra giudicati – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Febbraio 2013
Numero: 1080
Data di udienza: 5 Febbraio 2013
Presidente: Branca
Estensore: Greco


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere edili eseguite dal vicino – Rimedi giurisdizionali – Azione civile e impugnazione innanzi al giudice amministrativo – Pregiudizialità o interferenza – Violazione del principio ne bis in idem o contrasto tra giudicati – Esclusione.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 21 febbraio 2013, n. 1080


DIRITTO URBANISTICO – Opere edili eseguite dal vicino – Rimedi giurisdizionali – Azione civile e impugnazione innanzi al giudice amministrativo – Pregiudizialità o interferenza – Violazione del principio ne bis in idem o contrasto tra giudicati – Esclusione.

Il proprietario confinante il quale si assuma leso dalle opere edili eseguite dal vicino ha a disposizione due rimedi, potendo agire in sede civile nei confronti del proprio vicino e impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento concessorio; alla stessa stregua, è possibile che colui al quale sia inibito un intervento edilizio sostenga un duplice giudizio, nei confronti del Comune per gli atti da questo adottati nei suoi confronti e contro i vicini che abbiano, in ipotesi, avuto a lamentarsi dell’intervento stesso. In questi casi, è evidente che i due giudizi hanno parti ed oggetto diverso e, in particolare, che nell’ambito della controversia tra privati potrà certamente venire in rilievo – se del caso – anche la legittimità degli atti amministrativi eventualmente esistenti, ma solo come questione incidentale (attesi anche i noti limiti dei poteri del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi), laddove tale accertamento costituirà invece l’oggetto principale e proprio del giudizio amministrativo. Ne discende che né pregiudizialità né interferenza può esservi tra i due giudizi, potendo tranquillamente escludersi ogni rischio di violazione del principio ne bis in idem ovvero di contrasto fra giudicati.

(Riforma T.A.R. della Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, nr. 386 del 2006) – Pres. f.f. Branca, Est. Greco – D.C. (avv. Candiano) c. Comune di Gravina in Puglia (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 21 febbraio 2013, n. 1080

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 21 febbraio 2013, n. 1080

N. 01080/2013REG.PROV.COLL.
N. 02560/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 2560 del 2007, proposto dal signor Domenico CAPONE, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Candiano, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Picone in Roma, viale Parioli, 50,

contro

il COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,

per l’annullamento e la riforma

della sentenza del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, nr. 386 del 2006, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 8 febbraio 2006, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso nr. 91/2002, proposto dal signor Domenico Capone per l’annullamento: a) della ordinanza dirigenziale di ingiunzione alla demolizione nr. 216 del 23 ottobre 2001, notificata in pari data, con cui è stato intimato al ricorrente di demolire le opere abusive consistenti in “una recinzione in agro di Gravina in Puglia alla C.da San Felice, in catasto al Fg. 71 p.lla 379”, asseritamente in contrasto col Codice della strada; b) della pregressa ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori nr. 179 del 18 settembre 2001; c) di ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 4 gennaio 2013 a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2013, il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l’avv. Giuseppe Tempesta, su delega dell’avv. Candiano, per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig, Domenico Capone ha impugnato dinanzi al T.A.R. della Puglia gli atti con i quali il Comune di Gravina in Puglia gli ha intimato dapprima la sospensione e quindi la demolizione delle opere di recinzione realizzate in esecuzione di una d.i.a. presentata al medesimo Comune.

La motivazione posta a base di dette determinazioni consisteva nell’insistere delle opere de quibus sul ciglio di una strada interpoderale, e quindi nel mancato rispetto della distanza di mt 3,00 prevista dal Codice della strada.

2. Il T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto, avendo il ricorrente contestato la natura pubblica della strada a confine con le opere realizzate, doveva ritenersi che l’accertamento della proprietà della strada costituisse questione rimessa alla cognizione del giudice ordinario, coinvolgendo essa posizioni di diritto soggettivo; inoltre, il primo giudice ha preso atto dell’esistenza di una parallela controversia in sede civile tra il ricorrente e i proprietari frontisti avente il medesimo oggetto, e quindi della necessità di evitare la violazione del principio ne bis in idem.

3. A fronte di tali statuizioni, con unico articolato motivo l’appellante deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034; violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 15 del d.lgt. 1 settembre 1918, nr. 1446; travisamento in fatto ed in diritto (atteso che la questione della proprietà della strada poteva e doveva essere esaminata incidentalmente dal giudice amministrativo, e che non vi era connessione né pregiudizialità con il coevo contenzioso civile).

In conseguenza di ciò, parte appellante ha riproposto come segue i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di prime cure:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 5, della legge regionale della Puglia 31 maggio 1980, nr. 56; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio del giusto procedimento;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, nr. 47; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 60.7, della legge 23 dicembre 1996, nr. 662; eccesso di potere per vizio della motivazione, difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto; violazione del principio del giusto procedimento;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 26 del d.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495; eccesso di potere per vizio della motivazione, difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto.

4. Il Comune appellato non si è costituito.

5. All’udienza del 5 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Tutto ciò premesso, l’appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

7. In particolare, la Sezione non condivide la declaratoria di inammissibilità dell’originaria impugnazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo questa fondata su un evidente fraintendimento del contenuto dell’azione proposta dal ricorrente.

7.1. Sotto un primo profilo, è evidente che la questione della proprietà (pubblica o privata) della strada a confine col muro di recinzione oggetto dell’impugnato ordine di demolizione non costituisce affatto l’oggetto principale del giudizio, come si legge nella sentenza appellata, trattandosi di questione che viene in rilievo soltanto ai fini della verifica della correttezza della motivazione addotta dal Comune a sostegno della ritenuta abusività dell’intervento, e che pertanto il T.A.R. adito ben poteva (e doveva) esaminare incidenter tantum per accertare la legittimità o meno degli atti amministrativi impugnati, la cui contestazione – per vero – costituisce il vero oggetto del presente contenzioso.

7.2. In secondo luogo, non risulta condivisibile la ricostruzione del rapporto tra il presente giudizio e il diverso contenzioso proposto in sede civile dai proprietari limitrofi nei confronti dell’odierno appellante, sulla scorta dell’asserito pregiudizio che i primi subirebbero per effetto delle opere de quibus.

Infatti, costituisce principio pregiudiziale pacifico che il proprietario confinante il quale si assuma leso dalle opere edili eseguite dal vicino ha a disposizione due rimedi, potendo agire in sede civile nei confronti del proprio vicino e impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento concessorio; alla stessa stregua, è possibile che colui al quale sia inibito un intervento edilizio sostenga un duplice giudizio, nei confronti del Comune per gli atti da questo adottati nei suoi confronti e contro i vicini che abbiano, in ipotesi, avuto a lamentarsi dell’intervento stesso.

In questi casi, è evidente che i due giudizi hanno parti ed oggetto diverso e, in particolare, che nell’ambito della controversia tra privati potrà certamente venire in rilievo – se del caso – anche la legittimità degli atti amministrativi eventualmente esistenti, ma solo come questione incidentale (attesi anche i noti limiti dei poteri del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi), laddove tale accertamento costituirà invece l’oggetto principale e proprio del giudizio amministrativo.

Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, né pregiudizialità né interferenza può esservi tra i due giudizi, potendo tranquillamente escludersi ogni rischio di violazione del principio ne bis in idem ovvero di contrasto fra giudicati.

8. Una volta acclarata l’erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione, la Sezione non può però scendere all’esame dei motivi articolati nell’originario ricorso (e qui riproposti ex extenso dell’appellante), ostandovi il disposto dell’art. 105, cod. proc. amm. che per i casi di erronea declinatoria della giurisdizione impone l’annullamento della sentenza con restituzione della causa al primo giudice.

In questi termini, pertanto, deve concludersi il presente giudizio d’appello.

9. Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo ad assumere alcuna determinazione in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
        
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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