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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1275 | Data di udienza: 19 Febbraio 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento – 90 giorni. (Si ringrazia l’avv. Daniele Monachino per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 4 Marzo 2013
Numero: 1275
Data di udienza: 19 Febbraio 2013
Presidente: Giamportone
Estensore: Giamportone


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento – 90 giorni. (Si ringrazia l’avv. Daniele Monachino per la segnalazione)



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 4 marzo 2013, n. 1275


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento – 90 giorni.

Ai sensi dell’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica all’installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, non può essere superiore a novanta giorni.

Pres. ed Est. Giamportone  – D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 4 marzo 2013, n. 1275

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 4 marzo 2013, n. 1275

N. 00479/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02240/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2012, proposto da Daniele Monachino, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Armando Buttitta in Palermo, viale Regina Margherita n. 42;

contro

l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la Capitanerai di Porto di Porto Empedocle, rappresentati e difesi per legge dall’Avvoc. Distrett. dello Stato di Palermo, domiciliataria, in Palermo, via A. De Gasperi 81;
il Dirigente Generale del predetto Assessorato Regionale, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sull’ istanza avanzata dal ricorrente e volta al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di impianto solare fotovoltaico nel Comune di Porto Empedocle;

del silenzio rifiuto formatosi anche sulla successiva istanza del 16.3.2012;

e per il risarcimento

dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ e della Capitanerai di Porto di Porto Empedocle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto, preliminarmente, di disattendere l’eccezione di incompetenza dell’Assessorato resistente, eccepita dalla Difesa erariale in sede di discussione camerale del ricorso, in quanto, ancorchè l’impianto da realizzare abbia una potenza inferiore ad 1MW, lo stesso, come risulta dal relativo progetto, è localizzato nell’area ASI di Porto Empedocle, e cioè tra le aree che l’art. 3 del D.P.Reg. n. 48/2012 esclude dalla procedura abilitativa semplificata e quindi dalla competenza comunale, come disciplinata dall’art. 6 del D.L.vo n. 28/2011.

Ritenuto, nel merito, che l’art. 2 della legge n. 241/1990 stabilisce che la pubblica amministrazione, ove il procedimento abbia inizio ad istanza di parte o d’ufficio, ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

Ritenuto che per lo specifico procedimento per cui è causa, l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, …. sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” e che “ A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”;

Ritenuto ancora che il successivo quarto comma stabilisce che “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a novanta giorni”;

Ritenuto che sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica di cui al citato art. 12, avanzata dal ricorrente in data 17.8.2011 e sollecitata il 16.3.2012, ’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che la scadenza dei suddetti termini per provvedere qualifica la condotta dell’amministrazione procedente come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per cui deve affermarsi l’obbligo dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sulla istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dal ricorrente.

Ritenuto, viceversa, di dover disattendere la domanda di risarcimento del danno da ritardo, ex art. 30, comma 4, c.p.a., in quanto indimostrato;

Ritenuto, in definitiva, di accogliere il ricorso nei limiti avanti indicati, con condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di giudizio, come da liquidazione operata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto , lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Assessorato Regionale resistente di provvedere a concludere il procedimento di cui all’istanza avanzata dalla società ricorrente, con l’adozione di una determinazione espressa, entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il predetto Assessorato Regionale al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 750,00, altre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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