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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 129 | Data di udienza: 7 Febbraio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 16 d.P.R. n. 380/2001 – Opere di urbanizzazione a scomputo – Preventivo accordo con il Comune – Necessità – Ragioni – Realizzazione di opere di urbanizzazione in mancanza di preventiva approvazione dell’Ente locale – Ricorso all’istituto dell’indebito arricchimento – Possibilità – Esclusione – Requisito della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa – Valutazione in astratto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 21 Febbraio 2013
Numero: 129
Data di udienza: 7 Febbraio 2013
Presidente: Eliantonio
Estensore: Balloriani


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 16 d.P.R. n. 380/2001 – Opere di urbanizzazione a scomputo – Preventivo accordo con il Comune – Necessità – Ragioni – Realizzazione di opere di urbanizzazione in mancanza di preventiva approvazione dell’Ente locale – Ricorso all’istituto dell’indebito arricchimento – Possibilità – Esclusione – Requisito della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa – Valutazione in astratto.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 21 febbraio 2013, n. 129


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 16 d.P.R. n. 380/2001 – Opere di urbanizzazione a scomputo – Preventivo accordo con il Comune – Necessità – Ragioni.

L’articolo 16 del d.p.r. n.380 del 2001 prevede che le opere di urbanizzazione possano essere eseguite a scomputo (dei soli oneri di urbanizzazione) solo previo accordo con il Comune (cfr. Tar Catania, sentenza n.279 del 2012); difatti, avendo le opere di urbanizzazione un fine pubblico, è l’Ente locale che, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e delle risorse a ciò destinate, deve decidere quali opere realizzare e quali costi sostenere a tal fine (cfr. Tar Palermo, sentenza n.126 del 2012). Tale disciplina è di stretta interpretazione, tanto più che essa appare anche derogatoria al regime generale dell’affidamento mediante pubblica gara dell’incarico di esecuzione di opere pubbliche (e difatti l’articolo 16 comma 2 bis del d.p.r. n.380 del 2001, come recentemente modificato, ammette tale deroga solo per lavori di importo sottosoglia comunitaria).

Pres. Eliantonio, Est. Balloriani – L. s.r.l. (avv. Di Baldassarre) c. Comune di Montesilvano (avv. Bruno)

DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di opere di urbanizzazione in mancanza di preventiva approvazione dell’Ente locale – Ricorso all’istituto dell’indebito arricchimento – Possibilità – Esclusione – Requisito della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa – Valutazione in astratto.

L’istituto dell’indebito arricchimento non può essere utilizzato per ottenere il medesimo risultato che non si è realizzato perché non ne sono stati rispettati i presupposti di legge. Si realizzerebbe, in caso contrario, una palese contraddizione nell’ordinamento. Proprio per tali ragioni, infatti, il requisito della sussidiarietà, dell’azione di arricchimento senza causa, è inteso in giurisprudenza in senso astratto e non in concreto (cfr. Tar Molise, sentenza n. 402 del 2012; Cassazione civile, sentenza n.1216 del 2012; Tar Lazio, sentenza n. 1306 del 2012). Vale a dire che se, in astratto, il fatto è regolato da una specifica fattispecie, ma la stessa non si è realizzata per la mancanza di un suo requisito essenziale (nel caso in questione, per la mancanza della preventiva approvazione da parte dell’Ente locale delle opere di urbanizzazione realizzate), non può trovare applicazione in via sussidiaria l’azione di indebito arricchimento, al fine di ottenere quel medesimo spostamento patrimoniale che sarebbe stato l’effetto della fattispecie non verificatasi. In altre parole, è solo l’assenza in astratto e non la mera mancata realizzazione, in concreto, di una fattispecie idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale, che può consentire, in via sussidiaria, l’applicazione dell’azione di indebito arricchimento.

Pres. Eliantonio, Est. Balloriani – L. s.r.l. (avv. Di Baldassarre) c. Comune di Montesilvano (avv. Bruno)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 21 febbraio 2013, n. 129

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 21 febbraio 2013, n. 129

N. 00129/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2012, proposto da:
La Sfinge Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto presso Vincenzo Di Baldassarre in Pescara, via Venezia,25;


contro

Comune di Montesilvano, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Bruno, con domicilio eletto presso Alfredo Bruno in Pescara, via Alento,127;

per l’annullamento

della deliberazione n. 24 del 2 febbraio 2012 con cui la Giunta del Comune di Montesilvano ha approvato il progetto di opere di urbanizzazione su aree cedute a titolo gratuito, nella parte in cui ha disposto che le suddette opere realizzate dalla società ricorrente siano poste a totale carico della stessa, senza che possano essere oggetto di scomputo sugli oneri accessori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Montesilvano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l’avv. Vincenzo Di Baldassarre per la società ricorrente e l’avv. Alfredo Bruno per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la delibera impugnata, l’Amministrazione resistente ha approvato il progetto concernente le opere di urbanizzazione, già realizzate in proprio dalla ricorrente, su aree dalla medesima cedute a titolo gratuito all’Amministrazione (nell’ambito di un intervento edilizio volto alla realizzazione di un complesso residenziale), ai sensi dell’articolo 58 delle NTA del PRG vigente (che prevede, appunto, la cessione del 20% della superficie fondiaria per interventi sui lotti liberi, fermo restando il pagamento degli oneri concessori).

La ricorrente ha ritenuto di realizzare tali opere in virtù di quanto previsto nel medesimo articolo 58 delle NTA, laddove prevede che l’Amministrazione comunale provvede alla predisposizione di un piano di urbanizzazione e, in caso di inerzia di quest’ultima, i privati possono proporre un intervento diretto e a scomputo degli oneri concessori.

Deludendo le aspettative della ricorrente, l’Amministrazione resistente, tuttavia, con la delibera impugnata, si è limitata ad approvare e collaudare i lavori eseguiti, specificando tuttavia di non volersene accollare gli oneri, a scomputo di quelli di urbanizzazione, peraltro già ampiamente corrisposti dalla ricorrente stessa.

Ciò premesso, nel presente ricorso si lamenta la violazione del citato articolo 58 delle NTA dell’articolo 16 del d.p.r. n.380 del 2001, laddove la P.A. pur accettando le opere così come eseguite dalla ricorrente ha ritenuto di non doverne scomputare il costo nè dagli oneri di urbanizzazione nè dai costi di costruzione; si osserva, a tal fine, inoltre, che in tal modo si realizzerebbe un indebito arricchimento a tutto vantaggio dell’Amministrazione stessa.

All’udienza del 7 febbraio 2013, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come ammesso dalla stessa ricorrente, l’articolo 58 delle NTA del PRG vigente prevede che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto predisporre un piano di urbanizzazione.

Tuttavia, per l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, essa sia inadempiente a tale obbligo, il medesimo articolo prevede che i privati “potranno proporre il proprio intervento diretto a scomputo degli oneri concessori”.

A ben vedere, quindi, già dal tenore testuale della disciplina richiamata, il privato ha l’onere di proporre preliminarmente il proprio progetto di intervento all’approvazione dell’Amministrazione comunale.

Nel caso di specie, viceversa, la ricorrente non si è conformata a tale paradigma e pertanto non né può reclamare gli effetti a proprio vantaggio, come se lo avesse fatto.

Del resto, in linea più generale e di principio, l’articolo 16 del d.p.r. n.380 del 2001 prevede che le opere di urbanizzazione possano essere eseguite a scomputo (dei soli oneri di urbanizzazione) solo previo accordo con il Comune (cfr. Tar Catania, sentenza n.279 del 2012); difatti, avendo le opere di urbanizzazione un fine pubblico, è l’Ente locale che, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e delle risorse a ciò destinate, deve decidere quali opere realizzare e quali costi sostenere a tal fine (cfr. Tar Palermo, sentenza n.126 del 2012).

Tale disciplina, inoltre, è di stretta interpretazione, tanto più che essa appare anche derogatoria al regime generale dell’affidamento mediante pubblica gara dell’incarico di esecuzione di opere pubbliche (e difatti l’articolo 16 comma 2 bis del d.p.r. n.380 del 2001, come recentemente modificato, ammette tale deroga solo per lavori di importo sottosoglia comunitaria).

In conclusione non ricorrono i presupposti di legge per scomputare i costi sostenuti dall’impresa dagli oneri di urbanizzazione dalla medesima dovuti al Comune.

A tal proposito, la medesima ricorrente osserva che, in ogni caso, il Comune ha accettato tali opere e pertanto in tal modo si realizzerebbe un indebito arricchimento del medesimo, che finirebbe per percepire gli oneri concessori oltre alla cessione a titolo gratuito delle opere di urbanizzazione.

La questione dell’indebito arricchimento, pertanto, non viene posta nel ricorso come fonte legale di un’obbligazione e quindi come causa petendi di una domanda di pagamento di una somma di denaro, ma ci si limita a prospettarla come conseguenza inaccettabile dell’interpretazione viceversa accolta dal Collegio.

Nei predetti limiti, pertanto, occorre farsi carico del suo esame.

A ben vedere, tale indebito arricchimento è frutto di una scelta consapevole della stessa ricorrente, la quale, al fine di realizzare le opere autorizzate, ha ritenuto di non voler o poter attendere la programmazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, provvedendovi pertanto di propria iniziativa.

Quindi è indubbiamente un’attività che la ricorrente ha compiuto consapevolmente nel proprio interesse.

Ciò premesso, osserva il Collegio, che l’istituto dell’indebito arricchimento non può essere utilizzato per ottenere il medesimo risultato che viceversa non si è realizzato proprio perché non ne sono stati rispettati i presupposti di legge.

Si realizzerebbe, in caso contrario, una palese contraddizione nell’ordinamento.

Proprio per tali ragioni, infatti, il requisito, fondamentale, della sussidiarietà, dell’azione di arricchimento senza causa, è inteso in giurisprudenza in senso astratto e non in concreto (cfr. Tar Molise, sentenza n. 402 del 2012; Cassazione civile, sentenza n.1216 del 2012; Tar Lazio, sentenza n. 1306 del 2012).

Vale a dire che se, in astratto, il fatto è regolato da una specifica fattispecie, ma la stessa non si è realizzata per la mancanza di un suo requisito essenziale (nel caso in questione, per la mancanza della preventiva approvazione da parte dell’Ente locale delle opere di urbanizzazione realizzate), non può trovare applicazione in via sussidiaria l’azione di indebito arricchimento, al fine di ottenere quel medesimo spostamento patrimoniale che sarebbe stato l’effetto della fattispecie non verificatasi.

In altre parole, è solo l’assenza in astratto e non la mera mancata realizzazione, in concreto, di una fattispecie idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale, che può consentire, in via sussidiaria, l’applicazione dell’azione di indebito arricchimento.

Quindi nessun argomento contrario alla soluzione qui prescelta può derivare dal richiamo a tale azione di indebito arricchimento.

Le spese possono tuttavia essere compensate, in ragione dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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