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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 513 | Data di udienza: 31 Gennaio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Somme pagate a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione – Mancata utilizzazione della concessione – Ripetibilità – Obbligo di restituzione – Decorrenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2013
Numero: 513
Data di udienza: 31 Gennaio 2013
Presidente: Esposito
Estensore: Verlengia


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Somme pagate a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione – Mancata utilizzazione della concessione – Ripetibilità – Obbligo di restituzione – Decorrenza.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 5 marzo 2013, n. 513


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione – Mancata utilizzazione della concessione – Ripetibilità – Obbligo di restituzione – Decorrenza.

Le somme pagate a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non sia stata utilizzata. L’obbligo di restituzione sorge nella data in cui sia intervenuta la decadenza della concessione per la mancata realizzazione delle opere di cui al progetto approvato (cfr. Cons Stato sezione V 22.2.1998 n. 1145, Cons. St, sez. V, 22 febbraio 1988, n. 105, ma vedi anche Tar Lazio II bis 2294/2008).

Pres. Onorato, Est. Verlengia – L.R. (avv. Vuolo) c. Comune di Castel San Giorgio (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 5 marzo 2013, n. 513

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 5 marzo 2013, n. 513

N. 00513/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2012, proposto dalla sig.ra Lucia Romano, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Vuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfonso Vuolo in Salerno, l.go Plebiscito, 6;


contro

Comune di Castel San Giorgio, n.c.;

per accertamento del diritto

alla restituzione da parte del Comune di Castel S. Giorgio, in favore della ricorrente, degli importi versati a titolo di costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione, a seguito della pratica edilizia del 26/2/2007, archiviata per mancata realizzazione dell’opera;

e la conseguente condanna

dell’amministrazione comunale intimata alla restituzione della somma di euro 4.994,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato al Comune il 10 aprile 2012 e depositato il successivo 5 maggio, la sig.ra Lucia Romano chiede l’accertamento del diritto alla restituzione, da parte del Comune di Castel S. Giorgio, degli importi versati a titolo di costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione, a seguito della pratica edilizia del 26/2/2007, archiviata per mancata realizzazione dell’opera, e la conseguente condanna al pagamento della somma di euro 4.994,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come affermato dalla giurisprudenza, le somme pagate a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non sia stata utilizzata.

L’obbligo di restituzione sorge nella data in cui sia intervenuta la decadenza della concessione per la mancata realizzazione delle opere di cui al progetto approvato (cfr. Cons Stato sezione V 22.2.1998 n. 1145, Cons. St, sez. V, 22 febbraio 1988, n. 105, ma vedi anche Tar Lazio II bis 2294/2008).

Il Comune non si è costituito e, pertanto, le allegazioni di parte ricorrente non trovano smentita in merito alla mancata realizzazione dell’opera.

Quanto alla somma versata, di cui si chiede la restituzione con interessi e rivalutazioni, la ricorrente allega copie dei bonifici eseguiti a mezzo istituto bancario dai quali si evince l’esatto importo di cui chiede la restituzione.

Ciò premesso il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione dei contributi concessori versati a far data dal giorno della intervenuta archiviazione del titolo edilizio per mancata realizzazione dell’opera in progetto.

Condanna, pertanto, l’amministrazione comunale al pagamento della somma di euro 4.994,00, oltre interessi legali, da calcolarsi dalla data della domanda di restituzione proposta, ovvero dal 20 gennaio 2012, come risulta dal timbro del protocollo sulla istanza presentata al Comune e fino all’effettivo soddisfo (cfr. Tar Lazio, II bis, 2294/2008).

Trattandosi di un debito di valuta, indebito oggettivo, e non di valore, la richiesta rivalutazione non spetta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2011, n. 3027).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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