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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 327 | Data di udienza: 23 Gennaio 2013

* VIA, VAS E AIA – Procedura di screening – Provvedimento che decide sulla sottoposizione o meno di un progetto a VIA – Immediata e autonoma impugnabilità – Omessa impugnazione dell’atto finale – Irrilevanza – Attività di zincatura riconducibile al punto 3,  lettera c), terzo trattino, all. IV alla parte II, d.lgs. n. 152/2006  – Mancato utilizzo di processi chimici o elettrochimici – Area di ricarica degli acquiferi – Obbligo di VIA – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 4 Marzo 2013
Numero: 327
Data di udienza: 23 Gennaio 2013
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Mielli


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Procedura di screening – Provvedimento che decide sulla sottoposizione o meno di un progetto a VIA – Immediata e autonoma impugnabilità – Omessa impugnazione dell’atto finale – Irrilevanza – Attività di zincatura riconducibile al punto 3,  lettera c), terzo trattino, all. IV alla parte II, d.lgs. n. 152/2006  – Mancato utilizzo di processi chimici o elettrochimici – Area di ricarica degli acquiferi – Obbligo di VIA – Esclusione.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 4 marzo 2013, n. 327


VIA, VAS E AIA – Procedura di screening – Provvedimento che decide sulla sottoposizione o meno di un progetto a VIA – Immediata e autonoma impugnabilità – Omessa impugnazione dell’atto finale – Irrilevanza.

Il provvedimento che, nell’ambito della procedura di screening, decide sulla sottoposizione o meno di un determinato progetto alla valutazione di impatto ambientale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 137; id. 16 febbraio 2012, n. 265; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213) è immediatamente ed autonomamente impugnabile, in quanto già da questa determinazione scaturiscono effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali. Conseguentemente, stante lo stretto nesso procedimentale che si instaura tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e l’atto finale, l’omessa impugnazione di quest’ultimo non determina alcuna preclusione all’ammissibilità, né rifluisce sulla procedibilità, del ricorso proposto contro il provvedimento che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il quale, ove annullato, produce effetti caducanti e non solo vizianti dell’atto finale .

Pres. Di Nunzio, Est. Mielli – Comitato di Paese San Pietro in Paerno – Rosa’-Tezze Sul Brenta Onlus (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Bolisani, Mistrorigo, Fracasso e Balzani) e Comune di Rosà (avv. Francanzani)

VIA, VAS E AIA – Attività di zincatura riconducibile al punto 3,  lettera c), terzo trattino, all. IV alla parte II, d.lgs. n. 152/2006 – Mancato utilizzo di processi chimici o elettrochimici – Area di ricarica degli acquiferi – Obbligo di VIA – Esclusione.

L’attività di zincatura riconducibile alla fattispecie di cui al punto 3,  lettera c), terzo trattino, all. IV alla parte II, d.lgs. n. 152/2006 (ovvero applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora”), nella quale non è previsto l’utilizzo di processi elettrochimici e chimici, è sottoposta aòl’obbligo di valutazione di impatto ambientale, solo se collocata in aeree densamente abitate, ecosistemi o soggette a vincoli paesaggistici, e non anche se collocata in area di ricarica degli acquiferi.


Pres. Di Nunzio, Est. Mielli – Comitato di Paese San Pietro in Paerno – Rosa’-Tezze Sul Brenta Onlus (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Bolisani, Mistrorigo, Fracasso e Balzani) e Comune di Rosà (avv. Francanzani)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ – 4 marzo 2013, n. 327

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 4 marzo 2013, n. 327


N. 00327/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02607/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2006, iscritto a seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da:
Comitato di Paese San Pietro in Paerno – Rosa’-Tezze Sul Brenta Onlus, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Ceruti e Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mestre – Venezia, via Torino, 125;

contro

Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Elisabetta Bolisani, Paola Mistrorigo, Giorgio Fracasso, Paolo Balzani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia – Mestre, Calle del Sale, 33;
Comune di Rosà in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fracanzani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

nei confronti di

Zincheria Valbrenta Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sala e Danni Livio Lago, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marino Almansi in Venezia – Mestre, via Carducci, 13;

per l’annullamento

del decreto n. 680 del 6 giugno 2006, prot. n. 34041 emesso ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle legge regionale n. 10 del 1999, dei verbali della commissione provinciale V.I.A. di Vicenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vicenza e del Comune di Rosa’ – (Vi) e di Zincheria Valbrenta Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Zincheria Valbrenta effettua lavorazioni di zincatura a caldo per immersione di pezzi di acciaio in bagno di zinco fuso, allo scopo di creare un rivestimento omogeneo e resistente all’usura, alla corrosione e alle sollecitazioni chimiche e fisiche.

Gli impianti produttivi originariamente erano in via Rossini 19 del Comune di Rosà in zona residenziale urbanisticamente non adatta.

Su sollecitazione del Comune la Società ha accettato di trasferirsi nella nuova area industriale in località S. Pietro in zona di espansione degli insediamenti produttivi classificata D/1.3 e denominata PIP 49.

Il 24 maggio 2002 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 96/2002 per la realizzazione dello stabilimento del nuovo impianto industriale.

Con ricorso r.g. 1835 del 2005, l’associazione “Comitato Di Paese San Pietro in Paerno – Onlus”, ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 27 maggio 2005, prot. n. 7947, di approvazione del trasferimento dello stabilimento, unitamente alla sanzione pecuniaria irrogata per l’esecuzione di opere difformi dalla concessione edilizia.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della parte ricorrente con sentenza Tar Veneto, Sez. II, 13 settembre 2005, n. 3426.

Successivamente in data 1 dicembre 2005, il Comune di Rosà ha indetto una conferenza di servizi per autorizzare l’installazione di un nuovo impianto tecnologico costituito da due silenziatori per camini e per l’inizio dell’attività.

Nel corso dei lavori della conferenza di servizi è emerso che la Società avrebbe prima dovuto presentare istanza per attivare a procedura di screening prevista dall’art. 7, comma 2, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, avente ad oggetto la verifica se sottoporre o meno l’impianto alla valutazione di impatto ambientale, in quanto l’attività è stata individuata come classificabile tra quelle indicate al punto 3, lett. c), dell’allegato C4 della menzionata legge regionale (applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo), per le quali è necessaria la valutazione di impatto ambientale se sia accertata la loro ubicazione in aree densamente abitate, soggette a vincoli paesaggicistici o interessate dalla presenza di ecosistemi.

La Società il 1 marzo 2006 ha chiesto l’attivazione della procedura di screening, e la Provincia di Vicenza con provvedimento dirigenziale n. 34041/680 del 6 giugno 2006, ha escluso la necessità di svolgere la procedura di valutazione di impatto ambientale.

L’associazione “Comitato Di Paese San Pietro in Paerno – Onlus” con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato alla Provincia il 29 settembre 2006, e trasposto in sede giurisdizionale su opposizione della Provincia di Vicenza e della Società controinteressata, con l’atto di costituzione della parte ricorrente in epigrafe indicato, impugna il provvedimento dirigenziale n. 34041/680 del 6 giugno 2006, che ha escluso la necessità di attivare la procedura di valutazione di impatto ambientale, con un unico ed articolato motivo, con il quale sono proposte le censure di violazione dell’art. 2, comma 1, della direttiva comunitaria 85/337/CEE del 27 giugno 1985, degli artt. 1, comma 6, e 10 del DPR 12 aprile 1996, degli artt. 7 e 10 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, ed illogicità manifesta perché:

I) la procedura di valutazione di impatto ambientale, e la verifica dell’assoggettabilità del progetto a tale procedura, deve precedere e non seguire l’autorizzazione alla realizzazione delle opere e l’inizio dei lavori per realizzarle, e deve quindi considerarsi illegittima la condotta del Comune di Rosà che ha rilasciato nel 2002 la concessione edilizia senza il previo esperimento delle procedure inerenti la valutazione di impatto ambientale;

II) il corretto inquadramento del progetto nell’ambito territoriale avrebbe comportato il necessario assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, perché si tratta di impianto che ricade nelle aree sensibili A (aree densamente abitate) ed E (aree soggette a vincoli paesaggistici) per le quali, ai sensi del punto 3, lett. c), dell’allegato C4 legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, gli impianti aventi ad oggetto l’applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo, sono obbligatoriamente assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ed inoltre perché si tratta di un impianto che ricade anche nella tipologia progettuale di cui al punto 3, lett. g), dell’allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3) per la quale è prevista l’obbligatorietà della procedura di valutazione di impatto ambientale qualora ricada nell’area sensibile C che riguarda la fascia di ricarica degli acquiferi.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vicenza, il Comune di Rosà e la Società controinterssata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla Provincia di Vicenza, dal Comune di Rosà e dalla Società controinteressata, con la quale si sostiene che l’associazione ricorrente è priva di un interesse differenziato e personale alla proposizione del ricorso.

Infatti nel caso di specie non sono impugnati provvedimenti che hanno valenza edilizia (come nel precedente esaminato dalla sopra citata sentenza Tar Veneto, Sez. II, 13 settembre 2005, n. 3426), ma ambientale, e l’associazione ricorrente ha tra propri scopi statutari obiettivi di tutela ambientale con un collegamento stabile, di carattere non occasionale, con il territorio interessato, e dimostra di avere un sufficiente grado di stabilità e rappresentatività.

E’ stata infatti costituita nel 1995, inizialmente come comitato civico locale, e “persegue le finalità di tutelare l’ambiente, la salute, i beni culturali, archeologici, del paesaggio, i diritti civili e il corretto assetto urbanistico del Comune Rosà e di Tezze sul Brenta”, allega inoltre di essere costituita da circa 300 soci iscritti, e la sua legittimazione a partecipare nei procedimenti amministrativi, quale ente esponenziale portatore di interessi diffusi, è stata riconosciuta espressamente dall’Amministrazione (in particolare dal Ministero dei Beni e le Attività culturali che, con nota dell’8 febbraio 2002, a tale titolo gli ha consentito l’esercizio gratuito all’accesso ai documenti amministrativi: cfr. doc. 8 del secondo elenco documenti depositato in giudizio dalla parte ricorrente).

Con ulteriori eccezioni la controinteressata afferma l’inammissibilità del ricorso per carenza di attualità dell’interesse, in quanto è impugnato il provvedimento adottato a seguito della procedura di screening, di non assoggettare il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, che è atto endoprocediemntale, impugnabile solo unitamente al provvedimento di autorizzazione finale, e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché non sono stati impugnati gli atti finali, quali il provvedimento che ha autorizzato il trasferimento e la determinazione comunale di inizio dell’attività produttiva del 7 giugno 2006.

Le eccezioni non possono essere accolte perché va affermata l’immediata ed autonoma impugnabilità del provvedimento che, nell’ambito della procedura di screening, decide sulla sottoposizione o meno di un determinato progetto alla valutazione di impatto ambientale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 137; id. 16 febbraio 2012, n. 265; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213), in quanto già da questa determinazione scaturiscono effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali.

Conseguentemente, stante lo stretto nesso procedimentale che si instaura tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e l’atto finale, l’omessa impugnazione di quest’ultimo non determina alcuna preclusione all’ammissibilità, né rifluisce sulla procedibilità, del ricorso proposto contro il provvedimento che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il quale, ove annullato, produce effetti caducanti e non solo vizianti dell’atto finale (in modo non dissimile a quanto accade in caso di impugnazione del piano regolatore dove vi è la facoltà ma non l’obbligo di impugnazione immediata del piano adottato o, un volta impugnato questo, di impugnare il piano approvato).

E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità della prima delle censure proposte, con la quale la parte ricorrente, lamentando il mancato esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale prima della realizzazione delle opere, in realtà deduce l’illegittimità della concessione edilizia n. 96 del 2002, che non è impugnata in questa sede ed ha ormai consolidato i propri effetti.

Ciò tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata nelle proprie difese, non comporta anche l’inammissibilità delle censure rivolte avverso il provvedimento che ha deciso di non assoggettare il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il quale, come sopra evidenziato, è autonomamente lesivo.

2. Nel merito il ricorso deve essere respinto, in quanto gli argomenti proposti al fine di sostenere la necessaria assoggettabilità della tipologia di impianto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si rivelano privi di riscontri.

In primo luogo la parte ricorrente afferma che l’impianto dovrebbe essere necessariamente assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto ricadente in area densamente abitata.

Ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale, in base alla legge regionale, per aree intensamente abitate si intendono i “centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.

A sostegno del proprio assunto la parte ricorrente si limita ad allegare la copia del verbale della deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 4 ottobre 2005, di modifica della deliberazione n. 249 del 29 giugno 1993, di delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cfr. doc. 17 del secondo elenco documenti depositato in giudizio dalla ricorrente), e la certificazione rilasciata al Sig. Giuseppe Dalla Rizza, dalla quale risulta che la zona catastalmente descritta alla Sez. U Fg. 7 Mapp. n. 31 ubicata nel Comune di Tezze sul Brenta ricade all’interno del centro abitato.

Tali elementi sono poco significativi, il primo perché la deliberazione è priva degli elaborati cartografici e risulta superata dalla successiva deliberazione di Giunta n. 219 del 20 ottobre 2008, il secondo perché riguarda aree del vicino Comune di Tezze sul Brenta, e non del Comune di Rosà.

La Società controinteressata sul punto ha invece allegato l’attestazione effettuata dal Responsabile del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Rosà, munita della tavola di delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. n. 285 del 1992, la quale documenta che il lotto della Zincheria Valbrenta Spa, che è sito entro il piano per gli insediamenti produttivi n. 49, non rientra all’interno della delimitazione del centro abitato (cfr. doc. 8 allegato dalla controinteressata), né in zona che dal punto di vista urbanistico possa essere definita come densamente popolata (come si evince peraltro dalle foto aeree di cui al doc. 1 allegato dalla controinteressata).

L’affermazione secondo cui l’impianto dovrebbe essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale perché il lotto della controinteressata ricade in area intensamente popolata si rivela pertanto priva di fondamento.

La parte ricorrente afferma inoltre che la zona deve intendersi soggetta a vincolo paesaggistico, per la presenza di un corso d’acqua rilevante ai fini paesaggistici e, a sostegno di tale affermazione, ricorda che in sede di formazione del piano per gli insediamenti produttivi proprio per tale motivo è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica.

Anche tale doglianza non può essere condivisa, in quanto, come chiarito dalle difese della Provincia e della controinteressata, è vero che vi è una Roggia, che costituisce corso d’acqua rilevante ai fini paesaggistici, che determina un vincolo per una porzione delle aree in cui ricade il piano per gli insediamenti produttivi, e che per tale ragione in sede di formazione del piano è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica, tuttavia il lotto della controinteressata risulta essere esterno alla fascia di 150 m dalla Roggia, come è documentato dall’attestazione effettuata dal Responsabile del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Rosà (cfr. doc. 8 allegato dalla contro interessata) munita di apposita cartografia indicante la tavola dei vincoli del Piano degli interventi, dalla quale risulta che il lotto della controinteressata è esterno alle aree tutelate ai sensi del Dlgs. n. 42 del 2004, campite in cartografia con delle linee continue oblique.

Con un ulteriore argomento, la parte ricorrente afferma che la necessità della sottoposizione del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, dipende dalla circostanza che l’area ricade nella zona di ricarica degli acquiferi.

Tale circostanza è tuttavia irrilevante, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, l’attività di zincatura eseguita dalla controinterssata non ricade nella fattispecie dell’allegato C3, punto 3, lett. g), ovvero “impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3”, per i quali l’utilizzo di processi chimici giustifica la previsione della necessità di svolgere la procedura di valutazione di impatto ambientale quando l’impianto ricade entro la fascia di ricarica degli acquiferi, ma nella diversa fattispecie di cui alla lett. c) terzo trattino, ovvero di “applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo”, di zincatura a caldo, per la quale, non essendo previsto l’utilizzo di processi elettrochimici e chimici, vi è l’obbligo di effettuare la procedura di valutazione di impatto ambientale solo se collocati in aeree densamente abitate, ecosistemi o soggette a vincoli paesaggistici, e non anche se collocati in area di ricarica degli acquiferi.

Poiché l’area della controinteressata non ricade in alcuna delle ipotesi contemplate dalle norme sopra citate ai fini dell’assoggettamento del progetto al previo esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, il provvedimento con il quale la Provincia di Vicenza ha escluso la necessità di attivare tale procedura resiste alle censure proposte.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile, relativamente alla censura con la quale la parte ricorrente lamenta la mancata sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale della realizzazione delle opere, mentre deve essere respinto per le restanti censure.

Le peculiarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte respinge nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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