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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, VIA VAS AIA Numero: 417 | Data di udienza: 17 Gennaio 2013

* VIA, VAS E AIA – Project financing – Progetto preliminare – Sottoponibilità a VIA –  Esclusione – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Fascia di rispetto cimiteriale – Finalità – Applicazione estensiva a strade e parcheggi – Insuscettibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 19 Marzo 2013
Numero: 417
Data di udienza: 17 Gennaio 2013
Presidente: Amoroso
Estensore: Coppari


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Project financing – Progetto preliminare – Sottoponibilità a VIA –  Esclusione – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Fascia di rispetto cimiteriale – Finalità – Applicazione estensiva a strade e parcheggi – Insuscettibilità.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 19 marzo 2013, n.417


VIA, VAS E AIA – Project financing – Progetto preliminare – Sottoponibilità a VIA – Esclusione.

Un  progetto preliminare in project financing non risulta sottoponibile a VIA per l’espresso riferimento solo a quello definitivo contenuto all’art. 23 del decreto legislativo n. 156 del 2006. La valutazione di impatto ambientale su di un progetto preliminare suscettibile di successive modificazioni in ragione dell’interesse pubblico, non potrebbe infatti assolvere al proprio scopo che è quello di valutare il progetto definitivo dell’opera pubblica prevista dallo strumento urbanistico generale.

Pres. Amoroso, Est. Coppari – G.L. (avv.ti Rigobello, Sartori e Biondaro) c. Comune di Verona (avv.ti Sala e Zambelli) e Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali (Avv. Stato)

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Fascia di rispetto cimiteriale – Finalità – Applicazione estensiva a strade e parcheggi – Insuscettibilità.

La fascia di rispetto cimiteriale risponde, da un lato, all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico all’igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell’uomo e, dall’altro, all’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura. Il suddetto vincolo riguarda, pertanto, quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale, in quanto destinate ad ospitare stabilmente l’uomo, quali: le abitazioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole. Tale vincolo non è quindi suscettibile di un’applicazione estensiva nei confronti della realizzazione di altri manufatti privi invece di tale funzione come nel caso delle strade e dei parcheggi. Questa interpretazione è del resto avvalorata anche dal dato letterale della disposizione che vieta specificamente la realizzazione di nuovi “edifici” e non già la realizzazione di una qualsiasi opera (cfr. in termini TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 26.09.2011 n. 2295).

Pres. Amoroso, Est. Coppari – G.L. (avv.ti Rigobello, Sartori e Biondaro) c. Comune di Verona (avv.ti Sala e Zambelli) e Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ - 19 marzo 2013, n.417

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 19 marzo 2013, n.417

N. 00417/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01897/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giuseppe Lovato, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Rigobello, Antonio Sartori, Luigi Biondaro, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; Erica Masiero, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Biondaro, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Soprintendenza Per i Beni Archeologici del Veneto;

nei confronti di

Technital Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fratta Pasini, Giorgio Pinello, Barbara Ferrari, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

per l’annullamento

urbanistica – adozione variante urbanistica

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Technital Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’odierno gravame, successivamente integrato da motivi aggiunti, i proprietari di un compendio immobiliare contraddistinto al Catasto del Comune di Verona al Foglio 104, mappali nn. 199, 249, 253, 219 e 251 – costituito da un immobile in cui risiedono e da un’ampia area su cui insiste anche un capannone artigianale/commerciale con magazzino per il deposito e la lavorazione del legname riservato alla loro attività commerciale – hanno impugnato:

a) la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 in data 22.07.2010 di approvazione dell’anello circonvallatorio a nord della città di Verona – Traforo delle Torricelle e di contestuale adozione della variante urbanistica n. 305 al PRG/PI;

b) la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 24.06.2010 di approvazione degli aggiornamenti al programma triennale dei lavori pubblici (2010-2012) dell’elenco annuale 2010;

c) la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto n. 171583 P.G. in data 30.6.2010 che ha concesso al Comune il rinvio della verifica preventiva di interesse archeologico;

d) la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 24.02.2011 di approvazione della variante urbanistica n. 305 per “il completamento dell’anello circonvallatorio a nord della città di Verona – Traforo delle Torricelle”;

e) la deliberazione del Consiglio comunale n. 148 in data 7.06.2011 avente oggetto: “mobilità e traffico – gare- contratti- appalti- completamento dell’anello circonvallatorio a nord della città di Verona – Traforo delle Torricelle da realizzare in regime di finanza di progetto – approvazione, integrazione del progetto preliminare”;

f) la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 in data 23.12.2011 con cui il Comune di Verona ha approvato il Piano degli interventi.

2. I ricorrenti contestano la legittimità dell’iter procedurale seguito nell’adozione della variante urbanistica n. 305 al PRG del Comune di Verona con la quale si è approvato, in variante allo strumento urbanistico vigente, il completamento dell’anello circonvallatorio a nord della città di Verona – Traforo delle Torricelle, con conseguente sua localizzazione sul territorio.

2.1. I medesimi ricorrenti precisano in fatto che, come emerge dalla deliberazione n. 62 del 2010, il progetto di tale opera prevede la realizzazione, fra l’altro, di “strutture a servizio dell’utenza” quali: “un parcheggio scambiatore” per una capienza di circa 1300 posti auto, “un’area di servizio con annessi edifici destinati alla ristorazione nei pressi dello svincolo con la strada provinciale n. 5 Gardesane”, “un’area di servizio con annessi edifici destinati alla ristorazione nei pressi dello svincolo con strada regionale n. 11 Bresciana”, “un autoparco presso il Casello Verona Nord con previsione di più servizi dedicati all’utenza”.

2.2. La Giunta comunale, dichiarata di pubblico interesse la proposta per la realizzazione dell’opera pubblica in esame in project financing presentata dall’ ATI Technical s.p.a. – ATI successivamente individuata anche quale Promotore –, ha avviato l’iter diretto ad approvare il vincolo preordinato all’espropriazione sui terreni interessati dalla realizzazione del “Traforo” e delle opere accessorie e connesse. Tali vincoli investono direttamente anche i beni dei ricorrenti.

2.3. Questi ultimi hanno, invero, presentato osservazioni in sede di approvazione del progetto preliminare e di adozione della variante urbanistica n. 305 al PRG/PI di Verona – chiedendo lo spostamento del tracciato e suggerendo alternative nella realizzazione dell’opera –, che non sono state accolte.

3. Un primo gruppo di censure, svolto con il ricorso introduttivo, è rivolto nei confronti della delibera di approvazione del progetto preliminare dell’opera e può essere così schematizzato.

3.1. Con il primo motivo, si contesta l’ammissibilità di varianti al piano regolatore generale dopo l’approvazione del PAT, ovvero in subordine la mancata verifica del rispetto del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola.

3.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 50, comma 2, della legge regionale n. 61 del 1985, che prescrive che le varianti debbano contenere l’aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e dei limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano.

3.2.1. In particolare, i ricorrenti sostengono l’illegittimità del progetto impugnato nella parte in cui prevede la realizzazione di strutture “a servizio dell’utenza del costo complessivo di euro 46.610,00”, trattandosi di opere che sarebbero in realtà destinate ad ospitare attività di tipo commerciale e recettivo di grande impatto urbanistico che, in sostanza, eccederebbero le esigenze dei futuri utenti del traforo e di cui non sarebbe stato valutato l’impatto sul piano regolatore (ai sensi dell’art. 50, comma 2, della LRV n. 61 del 1985).

3.3. Con il terzo e il quarto motivo si lamenta la mancata sottoposizione del progetto impugnato a valutazione ambientale strategica (VAS) così come a valutazione di impatto ambientale (VIA).

3.4. Con il quinto motivo si censura il preteso difetto di istruttoria e di violazione di legge (in relazione all’art. 89 del DPR 380 del 2001) per la mancata acquisizione, in applicazione della normativa antisismica, del parere dell’Ufficio tecnico regionale.

3.5. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono l’illegittimità del progetto preliminare in quanto l’autoparco ivi progettato, volto ad ospitare 1300 vetture, sarebbe stato approvato pur in mancanza del progetto strategico regionale che l’art.38 del PTRC del Veneto (adottato con DGR n. 372 del 2009) richiederebbe per le opere da realizzare nel raggio di 2 Km dal casello autostradale.

4. Un secondo gruppo di censure è diretto contro la delibera n. 62 del 22.07.2010 e la nota della Sopraintendenza del 30.06.2010, quest’ultima nella parte in cui ha previsto il differimento della procedura di verifica dell’interesse archeologico, alla presentazione del progetto definitivo, poiché il tracciato dell’ opera risulterebbe già sufficientemente delineato.

5. I ricorrenti censurano anche la delibera consiliare n. 48 del 2010 per eccesso di potere ed illogicità ed errore – in quanto sarebbe incongruo ed erroneo inserire nell’elenco annuale del 2010 (e contraddistinguere con la sigla che indica la massima priorità) lavori che inizieranno nel 2012 – nonché per violazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché la ratio di detta norma imporrebbe, da un lato, che i lavori inseriti nell’elenco annuale vengano quantomeno avviati nell’anno in questione, dall’altro, che non siano inserite opere che stravolgerebbero lo studio di fattibilità precedentemente operato.

6. Il ricorso introduttivo è stato successivamente integrato da un primo ricorso per motivi aggiunti con il quale è stata impugnata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24.2.2011 avente ad oggetto l’approvazione della variante urbanistica n. 305 al vigente PRG/PI.

7. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti è stata altresì impugnata, “in via prudenziale”, l’approvazione del Piano degli Interventi (deliberazione in data n. 91 del 23.12.2011).

7.1. Ad avviso dei ricorrenti detta delibera avrebbe, invero, contenuto meramente confermativo della variante urbanistica adottata con deliberazione n. 305 al PRG-PI, posto che il Comune non avrebbe proceduto ad alcun riesame della situazione né ad alcuna nuova istruttoria.

7.2. Il recepimento operato con la delibera n. 91 del 2011, dunque, altro non sarebbe che la mera conferma di un precedente atto illegittimamente adottato. Tale natura sarebbe agevolmente desumibile proprio dal testo dell’art. 182, comma 2, NTO: sicché i vizi procedimentali della variante continuerebbero a sussistere, con la conseguenza che dall’annullamento della variante n. 305 deriverebbe il venir meno del «suo recepimento solo formale contenuto nel Piano degli Interventi».

8. Ha resistito in giudizio il Comune di Verona, eccependo preliminarmente l’inammissibilità [recte: improcedibilità] del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione della adozione del Piano degli Interventi, sulla base di un nuovo e autonomo procedimento con il quale si sarebbe definitivamente superata la variante n. 305. Il Comune ha in ogni caso puntualmente replicato in ordine a ciascun motivo di ricorso, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

9. Anche il Ministero dei Beni e delle attività culturali si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del gravame con specifico riferimento alla pretesa illegittimità del provvedimento di propria competenza (concernente la nota in data 30.6.2006 della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto), posto che il differimento della verifica al momento della definitiva individuazione del concessionario risulterebbe oltre che legittima anche sostenuta da una valutazione di opportunità del tutto congruente.

10. Si è inoltre costituito in giudizio anche Technical s.p.a. – in qualità di società mandataria dell’ATI la cui proposta per la realizzazione dell’opera pubblica in esame è stata dichiarata di pubblico interesse e che è stata altresì individuata quale Promotore (con delibera di Giunta comunale n. 152 del 2009) – la quale, oltre ad eccepire l’inammissibilità [recte: improcedibilità] del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha contestato la fondatezza nel merito del gravame sotto alcuni specifici profili concernenti la pretesa illegittimità della delibera n. 48 del 2010 di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Verona per gli anni 2010/2012 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2010, così come del progetto preliminare dell’opera per difetto di VIA e di VAS.

11. In vista della discussione le parti depositavano memorie conclusionali e di replica. All’udienza pubblica del 17 gennaio 2013, dopo rituale discussione dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con l’odierno gravame si contesta la legittimità della procedura seguita nell’adozione della variante inerente la realizzazione dell’opera pubblica in esame sotto vari profili ed in particolare poiché essa sarebbe stata adottata mediante una modifica ad un PRG divenuto oramai inefficace in seguito all’adozione del Piano di assetto territoriale (risalente al 2007).

1.1. Secondo i ricorrenti, la declaratoria di illegittimità della variante de qua vizierebbe, caducandolo, il Piano degli Interventi adottato nelle more del giudizio in quanto si tratterebbe di un atto meramente confermativo della variante medesima e privo di una propria natura autonoma.

2. Ciò premesso, in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’adozione del nuovo strumento urbanistico.

2.1. Il Collegio rileva che, in effetti, successivamente alla proposizione dell’odierno gravame, il Comune di Verona ha adottato e approvato il Piano degli interventi, che completa lo strumento urbanistico comunale in attuazione delle previsioni del piano di assetto del territorio (PAT) con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23.12.2011, divenuta efficace il 13.3.2012.

2.2. La variante urbanistica n. 305 risulta invero recepita nel Piano degli Interventi medesimo (cfr. art. 82 NTO), sicché le previsioni urbanistiche contestate con l’odierno ricorso trovano ora fonte in tale ultimo provvedimento dal quale promanano in via autonoma i vincoli all’espropriazione per la realizzazione dell’opera pubblica in questione.

2.3. L’art. 182, comma 2, delle NTA prevede espressamente che «è integralmente recepita nel presente PI la variante n. 305 al previgente PRG/PI relativa all’anello circonvallatorio – Traforo delle Torricelle ed i relativi vincoli preordinati all’esproprio, comprese le norme di attuazione della Z34 che continuano ad applicarsi sino al completamento dell’opera pubblica».

2.4. L’esame del rapporto fra gli strumenti urbanistici in questione non consente di assegnare al Piano degli Interventi, in ragione del recepimento medesimo, natura meramente confermativa della variante urbanistica n. 305, dovendosi pertanto escludere un eventuale effetto caducante dell’annullamento di quest’ultima nei confronti del Piano medesimo.

2.5. Ed invero, deve rilevarsi sul punto che nell’ambito del fenomeno generale dell’invalidità derivata, va distinta la figura dell’ “invalidità caducante” da quella dell’invalidità “ad effetto viziante”, potendosi realizzare la prima solo quando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolgerebbe automaticamente – e cioè senza che occorra un’ulteriore specifica impugnativa – tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto.

2.6. Si ha invece un’invalidità ad effetto solo viziante in tutte le diverse ipotesi nelle quali si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente connessi a quello presupposto, di guisa che, proprio per la rilevata assenza di uno specifico legame di dipendenza e/o di presupposizione, tali atti successivi non rimangono travolti ipso iure dall’invalidità dell’atto presupposto, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso).

2.7. Orbene, l’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di approvazione della variante n. 305 non produrrebbe certamente effetti “caducanti” nei confronti del PI, atteso che quest’ultimo atto, ancorché collegato al precedente, è senz’altro frutto di una nuova valutazione di interessi avente carattere innovativo.

2.8. Detta nuova comparazione di interessi ha fra l’altro riguardato direttamente gli odierni ricorrenti che risultano aver presentato specifiche osservazioni al nuovo Piano (cfr. osservazione n. 89 del sig. G. Lovato, con la quale veniva richiesta la modifica della scheda progettuale inerente il tracciato dell’infrastruttura), ancorché esse siano state respinte.

2.9. Ne deriva che, nel caso di specie, sussisteva senz’altro l’onere di impugnare il successivo atto di pianificazione urbanistica, ancorché fosse già impugnato quello oggetto di recepimento, in quanto i due provvedimenti non risultano legati da un rapporto di presupposizione o consequenzialità diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente.

3. Tale onere è stato invero assolto con il secondo ricorso per i motivi aggiunti richiamato in narrativa.

4. Segue pertanto, secondo l’ordine logico, l’esame dell’impugnazione svolta con detti motivi aggiunti nei confronti del Piano degli Interventi per invalidità derivata, non essendo stato dedotto alcun profilo di autonoma illegittimità, ad eccezione di una generica, ed in quanto tale inammissibile, contestazione di violazione delle norme sul procedimento espropriativo e sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

4.1. Sul punto non può, infatti, condividersi la tesi dei ricorrenti secondo cui i vizi già contestati con riguardo al procedimento di approvazione della variante n. 305 si riverbererebbero tutti, in via derivata, sul nuovo strumento urbanistico.

4.2. Deve, al riguardo, rilevarsi che i due strumenti urbanistici, oltre a non essere fra loro collegati da un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, non risultano avvinti da un nesso procedimentale né diretto né indiretto, poiché il PI è normativamente legato, quale suo completamento, al Piano di Assetto Territoriale.

4.3. A ciò deve aggiungersi che il recepimento della variante n. 305 ad opera del PI, per quanto in esso non espressamente previsto, non è idoneo a trasferire su quest’ultimo i vizi eventualmente sussistenti nella originaria procedura di adozione della variante medesima: detto recepimento opera infatti un rinvio recettizio al “contenuto” dell’atto richiamato e non già un rinvio alla “fonte” normativa utilizzata per l’adozione di esso.

4.4. Alla stregua di tali considerazioni deve quindi ritenersi che l’adozione del Piano degli Interventi rende in ogni caso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo relativamente a tutte le censure svolte nei confronti della specifica procedura di adozione della variante in esso recepita, poiché attinenti alla “fonte” di essa, allo stato non più rilevante in quanto totalmente sostituita dall’esercizio del nuovo potere pianificatorio.

4.5. Risultano invece ammissibili, in quanto potenzialmente inficianti in via derivata l’atto di recepimento, le dedotte illegittimità rivolte nei confronti del contenuto dell’atto recepito (per violazione di legge e/o eccesso di potere) quali quelle inerenti le opere “a servizio dell’utenza”, la pretesa mancata valutazione di impatto ambientale e ambientale strategica, la mancata acquisizione, in applicazione della normativa antisismica, del prescritto parere dell’Ufficio tecnico regionale; la pretesa mancanza del progetto strategico regionale che l’art. 38 del PTRC del Veneto richiederebbe per le opere da realizzare nel raggio di 2 Km dalla barriera autostradale; l’asserita mancata verifica del rispetto del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola; l’ipotizzata violazione del “vincolo cimiteriale”.

5. Passando all’esame del merito delle censure sopra richiamate, esse risultano invero infondate.

5.1. In primo luogo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il PAT del Comune di Verona, approvato con DGRV n. 4148 del 18.12.2007, individua sia pure in termini indicativi il tracciato dell’anello circonvallatorio alla tav. 4 – Carta delle trasformabilità, mentre l’art. 66 delle NTA specifica che è demandato al PI l’indicazione di dettaglio del tracciato medesimo.

5.2. Orbene, dal rapporto ambientale approvato con DGRV 4148/2007 risulta che tale infrastruttura viaria é stata oggetto di specifica valutazione, come emerge dall’estratto della Valutazione Ambientale strategica acquisito agli atti di causa in cui essa è specificamente indicata quale “potenziamento della rete stradale con la realizzazione del Traforo delle Torricelle”.

5.3. Peraltro, trattandosi di progetto ancora preliminare, esso non risulta sottoponibile a VIA per l’espresso riferimento solo a quello definitivo contenuto all’art. 23 del decreto legislativo n. 156 del 2006. La valutazione di impatto ambientale su di un progetto preliminare in project financing suscettibile di successive modificazioni in ragione dell’interesse pubblico, non potrebbe infatti assolvere al proprio scopo che è appunto quello di valutare il progetto definitivo dell’opera pubblica prevista dallo strumento urbanistico generale.

5.4. Per le stesse ragioni risulta destituita di fondamento la pretesa violazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 163 del 2006 ad opera della Nota della Sopraintendenza del 30.06.2010, nella parte in cui ha concesso il differimento della procedura di verifica dell’interesse archeologico, alla presentazione del progetto definitivo

5.5. Quanto al preteso difetto di istruttoria per la mancata acquisizione, in applicazione della normativa antisismica, del parere dell’Ufficio Tecnico Regionale prescritto dall’art. 89 del d.lgs. 380del 2001, deve rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto con il ricorso, i comuni classificati in zona sismica sono tenuti a richiedere il suddetto parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati e loro varianti prima della delibera di adozione (ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, indipendentemente dal grado di rischio) solo allorché, in base alla riclassificazione del territorio nazionale (cfr. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003) demandata alle Regioni, il Comune interessato sia ad alto rischio sismico.

5.6. Tale condizione non ricorre nel caso di specie, posto che in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3308 del 4 novembre 2008 (che ha approvato le “Modalità operative e indicazioni tecniche per la redazione e la verifica sismica della Pianificazione Urbanistica”) il Comune di Verona è stato incluso nel livello rischio sismico n. 3, in quanto tale non rientrante nei livelli 1 e 2 da ritenersi ad alto rischio (essendo quattro i livelli di rischio complessivi).

5.7. Quanto all’asserita illegittimità della variante in quanto l’autoparco progettato, volto ad ospitare 1300 vetture, sarebbe stato approvato pur in mancanza del progetto strategico regionale che l’art. 38 del PTRC del Veneto richiederebbe per le opere da realizzare nel raggio di 2 Km dal casello autostradale, deve rilevarsi, a prescindere dalla mancata esatta localizzazione della violazione della fascia di rispetto, come il raccordo con il traforo fino al casello dell’ Autobrennero sia previsto nel PAT già approvato dalla Regione Veneto. Ne consegue che in sede di approvazione del progetto strategico regionale, la Regione Veneto non potrà non tener conto di quanto già dalla stessa approvato con il PAT del Comune di Verona, con conseguente difetto di alcuna esigenza di pianificazione ulteriore.

5.8. Con riguardo al preteso mancato dimensionamento alle esigenze dei futuri utenti dell’infrastruttura viaria delle opere a servizio dell’utenza – come le aree di servizio Gardesana e Bresciana, l’ autoparco di 1300 posti auto, l’auditorium o la foresteria –, il Collegio osserva che la censura impinge in valutazioni tecnico-discrezionali e di merito dell’Amministrazione rispetto alle quali non sono stati dedotti vizi di macroscopica illogicità e/o incongruenza, trattandosi di opere oggettivamente idonee a servire l’opera infrastrutturale in questione così come il contesto in cui essa si inserisce.

5.9. Anche la dedotta pretesa mancata verifica del rispetto del limite massimo di zona agricola trasformabile, in relazione all’art. 47 delle norme tecniche di attuazione del PAT, non è meritevole di accoglimento.

5.9.1. Ed invero risulta per tabulas che il limite massimo di trasformabilità ivi indicato in 167,8 ettari non è stato in concreto violato dall’infrastruttura in esame in ragione delle sue oggettive dimensioni (il collegamento viario è lungo 13 km, di cui 5 in galleria ed è largo 30 metri).

6. Quanto alla asserita violazione della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, il Collegio evidenzia che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, la fascia di rispetto in questione risponde, da un lato, all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico all’igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell’uomo e, dall’altro, all’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura.

6.1. Il suddetto vincolo riguarda, pertanto, quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale, in quanto destinate ad ospitare stabilmente l’uomo, quali: le abitazioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole. Tale vincolo non è quindi suscettibile di un’applicazione estensiva nei confronti della realizzazione di altri manufatti privi invece di tale funzione come nel caso, che qui interessa, delle strade e dei parcheggi.

6.2. Questa interpretazione è del resto avvalorata anche dal dato letterale della disposizione che vieta specificamente la realizzazione di nuovi “edifici” e non già la realizzazione di una qualsiasi opera (cfr. in termini TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 26.09.2011 n. 2295).

7. Del pari destituito di fondamento è il profilo di illegittimità prospettato nei confronti della delibera n. 48 del 2010 in quanto sarebbero state inerite nell’elenco del 2010 opere che si sarebbero dovute realizzare nel 2012.

7.1. Sul punto è sufficiente rilevare che l’inserimento di un’opera nel programma triennale e/o annuale costituisce mero presupposto per la realizzazione dei relativi lavori ma non implica anche l’obbligo per la P.A. di realizzarla entro l’anno di riferimento, attesa la natura meramente programmatoria del provvedimento in questione.

7.2. Parimenti non meritevole di accoglimento è l’ulteriore profilo di illegittimità dedotto, secondo il quale l’importo inserito nel programma triennale del 2010/2012 per i lavori necessari per realizzare il “Traforo delle Torricelle” sarebbe ben più alto di quello di cui allo studio di fattibilità approvato ed inserito nel programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2008/2010, posto che esso non tiene conto del fatto che il progetto in questione verrà integralmente sostenuto dal privato concessionario e attiene ad un progetto da realizzarsi con il sistema della finanza di progetto che, per definizione, rende suscettibile di modifiche ed integrazioni il progetto inizialmente previsto in relazione alle specifiche esigenze pubbliche di realizzazione del progetto definitivo.

8. Alle stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l’odierna impugnazione deve essere dichiarata in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (con riguardo alle censure sollevate con il ricorso introduttivo nei confronti della concreta procedura seguita per l’adozione della variante n. 305), ed in parte infondata in ordine alle restanti censure.

9. Il Collegio ritiene, nondimeno, equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite, in considerazione della complessità e della peculiarità della vicenda da cui origina l’odierno contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da successivi motivi aggiunti, lo dichiara in parte improcedibile e in parte infondato secondo quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Silvia Coppari, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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