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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 9187 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* RIFIUTI – Reato di trasporto non autorizzato – Condotta occasionale – Configurabilità – Artt. 256, 1c. e 260 d.Lgs. n.152/2006


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2013
Numero: 9187
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Graziosi


Premassima

* RIFIUTI – Reato di trasporto non autorizzato – Condotta occasionale – Configurabilità – Artt. 256, 1c. e 260 d.Lgs. n.152/2006



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Febbraio 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 9187

 
RIFIUTI – Reato di trasporto non autorizzato – Condotta occasionale – Configurabilità – Artt. 256, 1c. e 260 d.Lgs. 152/2006. 
 
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (da ultimo Cass. sez. III, 25/05/2011 n. 24428).

(riforma sentenza n. 901/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 17/02/2012) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. Caraccio

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Febbraio 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 9187

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE  
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente 
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO – Consigliere 
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere 
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere Rel.  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da CARACCIO PISSO N. IL 02/05/1961
– avverso la sentenza n. 901/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 17/02/2012
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 17 febbraio 2012 la Corte d’appello di Lecce, pronunciandosi sull’impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecce, sezione di Casarano, del 19 novembre 2009 proposta da Caraccio Pisso – che ne era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 256, primo comma, d.Lgs. 152/2006 e condannato alla pena di otto mesi di arresto ed euro 8000 di ammenda -, riformava parzialmente la sentenza riducendo la pena a mesi sei di arresto ed euro 5000 di ammenda.
 
2. Contro la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, sulla base di tre motivi.
 
Il primo motivo denuncia vizio motivazionale quanto al raggiungimento della prova certa sulla responsabilità dell’imputato, essendosi la corte basata solo su mere presunzioni. Essendo stato all’imputato contestato di aver effettuato la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi quali sette o otto quintali di tubi e di lastre di ferro arrugginiti, due scaldabagni e una lavatrice a mezzo di un autocarro senza alcuna autorizzazione, la difesa nei motivi d’appello aveva chiesto l’assoluzione perché non era emersa prova certa sulla asserita pericolosità dei materiali e sul quantitativo dei rifiuti asseritamente trasportati. 
 
La corte riteneva infondata la prima doglianza per l’indicazione nell’elenco dei rifiuti pericolosi in corrispondenza del codice CER 200123 di apparecchi fuori uso contenenti “clorofluorocarboidrati”, sostanza usata anche in scaldabagni e lavastoviglie come quelli trovati sull’autocarro. Ma all’imputato non è stata sequestrata alcuna lavastoviglie, il codice citato riguarda apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e non clorofluorocarboidrati, e non è mai stata disposta una consulenza tecnica sui materiali per accertare se erano rifiuti pericolosi.
 
Né possono sopperire le testimonianze e le fotografie allegate al fascicolo d’ufficio.
 
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla ritenuta necessità di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali anche per un’attività occasionale di trasporto di rifiuti.
 
L’attività di gestione di rifiuti di cui alla rubrica dell’articolo 256 contestato presuppone una minima struttura organizzativa e una ripetizione dell’attività nel tempo; un’attività svolta una tantum non può richiedere l’iscrizione all’albo suddetto.
 
L’imputato è stato tratto in giudizio per un episodio occasionale per cui anche sotto questo aspetto la sentenza è errata.
 
Il terzo motivo denuncia vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 
 
La corte ha ritenuto di non dover concedere all’imputato le attenuanti generiche “stanti i precedenti penali di cui lo stesso risulta gravato”.
 
Si tratta di due precedenti risalenti nel tempo e di limitatissimo allarme sociale, e comunque di natura diversa; esistono elementi ulteriori meritevoli di valutazione favorevole; non a caso il pubblico ministero aveva aderito alla richiesta.
 
Quanto alla conversione la corte ha giustificato il rifiuto sul presupposto che l’imputato, in quanto ammesso al gratuito patrocinio, è ragionevole ritenere che non sarà in condizioni di adempiere all’obbligo derivante dalla sostituzione. Peraltro chi è ammesso al gratuito patrocinio non è senza reddito ma ha un reddito limitato; non vi era perciò prova che l’imputato non avrebbe adempiuto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il primo motivo del ricorso, come si è più sopra illustrato, concerne il vizio della motivazione (mancanza e/o manifesta illogicità) riguardo al raggiungimento della prova certa sulla pericolosità dei rifiuti trasportati. Invero la corte affronta il corrispondente motivo d’appello ritenendolo privo di pregio “sol che si guardi alla precisa indicazione contenuta nell’elenco dei rifiuti pericolosi che, in corrispondenza del codice CER 200123 fa espresso riferimento ad apparecchi fuori uso contenenti clorofluorocarboidrati; ebbene detta sostanza è notoriamente utilizzata…non solo negli elettrodomestici cui ha fatto riferimento la difesa (frigoriferi, condizionatori), ma anche in scaldabagni e lavastoviglie vetusti (quali quelli rinvenuti sul mezzo condotto)”. Ora, a parte gli evidenti errori materiali (“clorofluorocarboidrati” anziché clorofluorocarburi, lavastoviglie anziché lavatrice), la motivazione evidenzia una netta insufficienza proprio sull’aspetto fondante il motivo in esame, cioè sulla fonte certa della presenza di clorofluorocarburi in quel che l’imputato stava trasportando, essendo soltanto indicato il codice nell’elenco dei rifiuti pericolosi per tale sostanza – il che logicamente nulla prova sul piano fattuale – e asserita una notorietà (la sostanza “è notoriamente utilizzata”).
 
Invero, l’espressione è apodittica, non essendo sufficiente qualificare “notorio” un dato affinché lo sia, né tanto meno essendo sufficiente così qualificarlo affinché fondi di per sé solo, senza alcuna specifica indagine sui rifiuti che in concreto stava trasportando l’imputato, la pericolosità dei rifiuti stessi. Sussiste quindi il vizio motivazionale denunciato, sotto l’aspetto della insufficienza.
 
Il secondo motivo del ricorso censura la sentenza per avere ritenuto il reato integrato anche da un episodio occasionale. La doglianza è infondata, giacché consolidata giurisprudenza afferma la configurabilità della fattispecie contestata anche in tal caso (da ultimo Cass. sez. III, 25 maggio 2011 n. 24428: “Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita”).
 
Il terzo motivo riguarda preteso vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della conversione della pena detentiva in pecuniaria. Anche questo motivo è infondato, avendo la corte dettagliatamente motivato, senza contraddittorietà alcuna, in modo specifico su ciascuno di tali profili (v.pagina 3 della sentenza). 
 
Né il giudice di legittimità può sostituire una valutazione fattuale come quella compiuta dalla corte sulle condizioni di adempiere alla pena pecuniaria dell’imputato.
 
In conclusione, la fondatezza del primo motivo del ricorso comporta l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a quanto concerne l’accertamento della raccolta e del trasporto da parte dell’imputato di rifiuti effettivamente pericolosi, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale competente; per il resto del thema decidendum il ricorso è respinto.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, altra sezione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012
Il Consigliere estensore Il Presidente
 
Alfredo Maria Lombardi
 

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