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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 362 | Data di udienza: 6 Dicembre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Piemonte – Fondi agricoli previsti dall’art. 25, c. 5 della L.r. n. 56/77 – Variazione della destinazione – Circostanze eccezionali – Motivazione – Verità, ragionevolezza e proporzionalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 22 Marzo 2013
Numero: 362
Data di udienza: 6 Dicembre 2012
Presidente: Balucani
Estensore: Ravasio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Piemonte – Fondi agricoli previsti dall’art. 25, c. 5 della L.r. n. 56/77 – Variazione della destinazione – Circostanze eccezionali – Motivazione – Verità, ragionevolezza e proporzionalità.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 22 marzo 2013, n. 362


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Piemonte – Fondi agricoli previsti dall’art. 25, c. 5 della L.r. n. 56/77 – Variazione della destinazione – Circostanze eccezionali – Motivazione – Verità, ragionevolezza e proporzionalità.

Nella Regione Piemonte il principio generale secondo cui l’attività di pianificazione territoriale é ampiamente discrezionale e non richiede alcuna particolare motivazione, se non quando essa incida su posizioni consolidate per effetto della approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, é completamente sovvertito allorché vengano in considerazione fondi agricoli della tipologia indicata dall’art. 25, c. 5 della L.r. n. 56/77 (colture specializzate, irrigue e ad elevata produttività, suoli dotati di strutture od impianti a supporto della attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata): in tal caso é l’Amministrazione a dover motivare la scelta di distogliere i fondi agricoli dalla loro destinazione naturale. Ed al fine di evitare il raggiro della norma é evidente che la motivazione fornita dalla Amministrazione dovrà sia rispondere ai consueti criteri di verità, di ragionevolezza e di proporzionalità, sia essere caratterizzata dal riferimento a circostanze precise e concrete.


Pres. Balucani, Est. Ravasio – M.G. (avv.ti Videtta e Videtta) c. Comune di Saluzzo (avv. Papa) e Regione Piemonte (avv. Salsotto)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 22 marzo 2013, n. 362

SENTENZA

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 22 marzo 2013, n. 362

N. 00362/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01089/2011 REG.RIC.
N. 00837/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)
 

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2011, proposto da:
Maddalena Gullino, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Videtta in Torino, via Cernaia, 30;


contro

Comune di Saluzzo, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelina Papa, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso Eugenia Salsotto in Torino, piazza Castello, 165;

nei confronti di

Sedamyl S.p.A.;

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2012, proposto da:
Maddalena Gullino, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Federico Videtta, Francesco Paolo Videtta, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Videtta in Torino, via Cernaia, 30;


contro

Comune di Saluzzo, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelina Papa, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45; Regione Piemonte;

nei confronti di

Sedamyl S.p.A.;

per l’annullamento

A) quanto al ricorso n. 1089 del 2011:

– della deliberazione consiliare 28.2.2008 n. 22 recante all’oggetto nuovo piano regolatore generale comunale – controdeduzioni alle osservazioni presentate e adozione del progetto definitivo;

l- delle deliberazioni consiliari 17.3.2009 n. 11 e 4.8.2009 n. 63, integrative della suddetta deliberazione n. 85/2011;

– della deliberazione consiliare 25.5.2011 n. 56, pubblicata all’albo pretorio dal 14 al 29 giugno 2011 recante all’oggetto: “nuovo piano regolatore generale comunale – approvazione determinazioni a seguito delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte in sede di valutazione di merito e conseguente adozione degli atti integrativi e sostitutivi dei precedenti adottati in via definitiva”;

– le controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte con la relazione integrativa ed i relativi allegati;

– nonché tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi..

B) quanto al ricorso n. 837 del 2012:

– della deliberazione di giunta regionale 29.5.2012 n. 16-3906, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte del 7.6.2012 di approvazione del nuovo piano regolatore generale comunale, del P.R.G.C. del Comune di Saluzzo;

– degli atti che hanno condotto all’approvazione definitiva del nuovo P.R.G.C. del Comune di Saluzzo, in particolare: la deliberazione consiliare 28.2.2008 n. 22; la deliberazione consiliare 12.11.2008 n. 85; le deliberazioni consiliari 17.3.2009 n. 11 e 4.8.2009 n. 63; la deliberazione consiliare 25.5.2011 n. 56;

– le controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte con la relazione integrativa ed i relativi allegati;

– nonché tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e connessi..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Saluzzo e di Regione Piemonte e di Comune di Saluzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 7 ottobre 2011 la signora Maddalena Gullino, premettendo di essere proprietaria, in Comune di Saluzzo, di un appezzamento di terreno della superficie totale di mq. 123.083 censito al locale N.C.T. al Foglio 7 mapp. 8 e Foglio 22 mapp. 6, avente destinazione agricola ed inserito nella Carta di capacità d’uso dei suoli in classe II, ha impugnato la delibera di adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Saluzzo nonché gli atti ad essa presupposti, che hanno inserito i fondi di proprietà della ricorrente nel “Comparto CSI – 2- comparto produttivo integrato che si attuerà mediante SUE di iniziativa pubblica”.

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

I) violazione dell’art. 25 comma 5 della L.R. 56/77, dell’art. 3.2. del Piano Territoriale Provinciale di Cuneo e degli artt. 24 e 26 del P.T.R., norme che fanno divieto di destinare i suoli agricoli aventi le medesime caratteristiche di quelli di proprietà della ricorrente ad usi diversi da quelli agricoli, salvo eccezionali deroghe che devono essere motivate in maniera circostanziata;

II) violazione dell’art. 25 comma 5 della L.R. 56/77, la cui previsione risulta aggirata dal fatto che la istituzione del comparto CSI-2 é motivata in maniera generica e quindi si adatta a qualsiasi attività produttiva;

III) contraddittorietà, perplessità ed illogicità di provvedimenti e comportamenti della amministrazione comunale, in relazione alla circostanza che la istituzione del comparto CSI-2 viene collegata alla necessità di delocalizzare lo stabilimento della Sadamyl, la quale svolge in prossimità del centro abitato un attività pericolosa, che però viene radicata e confermata nel territorio da altri provvedimenti di assenso di vario tipo;

IV) contraddittorietà e perplessità della motivazione, in quanto il comparto CSI-2 viene motivato dalla necessità di spostare la Sedamyl onde evitare un “rischio Seveso”, che peraltro dovrebbe essere escluso alla luce delle rassicurazioni fornite dall’ARPA sulla sicurezza dell’impianto e la non pericolosità della attività;

V) illogicità e scorrettezza tecnico-giuridica della destinazione dell’area di proprietà della ricorrente in funzione dell’eventuale ricollocazione ed espansione, futura ed incerta e in ogni caso molto lontana nel tempo, dell’attività della Sedamyl: il comparto CSI-2 é di fatto deputato a soddisfare interamente ed esclusivamente le esigenze della Sedamyl, e quindi si traduce in una attività di pianificazione urbanistica funzionale ai programmi di una determinata azienda privata, la cui rilocalizzazione é, peraltro, assolutamente incerta e lontana nel tempo;

VI) violazione dell’art. 12 comma 1L.R.56/77, in relazione al fatto che la rilocalizzazione della Sedamyl non avverrebbe comunque prima del decorso di un decennio, quando si imporrebbe, per legge, la revisione dello strumento urbanistico;

VII) eccesso di potere sotto il profilo della illogicità della istituzione oggi di un comparto a destinazione produttiva in funzione di un trasferimento incerto nell’an e nel quando, non essendovi certezza sul se e sul quando Sedamyl potrebbe decidere di spostarsi dalla attuale sede;

VIII) sviamento di potere e falsità della causa: l’anticipata istituzione del comparto CSI-2 non ha altro scopo se non quello di assoggettare i proprietari delle aree ivi incluse ad ICI, che non sarebbe rimborsabile;

IX) mancata conformazione alle richieste regionali in punto: stipula di una intesa formale con il Comune di Torre San Giorgio, a ridosso del quale é situato il comparto di nuova istituzione e dovrebbe poi essere rilocalizzata la Sedamyl, in punto analisi costi differenziali, in punto riduzione dell’area originariamente costituente il comparto nonché in punto limiti all’incremento antropico;

X) difetto di motivazione su molteplici aspetti;

XI) eccesso di per sviamento, stante che il nuoco comparto CSI-2 si trova a ridosso di un ramo ferroviario in disuso e pertanto non potrebbe svolgere alcuna concreta utilità per Sedamyl;

XII) inadeguatezza fisica del suolo e difetto di istruttoria.

2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, sia il Comune di Saluzzo che la Regione Piemonte.

3. Il ricorso é stato chiamato alla camera di consiglio del 20/11/2011 e poi rinviato, per la discussione del merito, alla pubblica udienza del 01/03/2012, allorché il Collegio ha disposto verificazione al fine di accertare se i suoli di proprietà della ricorrente, per le sue caratteristiche, rientrassero tra quelli che per legge e per previsione di P.T.R. non possono essere distolti dalla destinazione agricola.

4. Nel frattempo la signora Gullino, con ricorso depositato il 03/08/2012, ha impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 16-3906 del 29/05/2012, recante approvazione definitiva del P.R.G.C.

A sostegno di tale ricorso la signora Gullino ha richiamato le doglianze già articolate nel ricorso n. 1089/2011 R.G. nonché, con unico ed articolato motivo, la seguente ulteriore doglianza:

XIII) violazione del procedimento di approvazione del P.R.G.C., non avendo la Regione Piemonte proceduto ad effettuare un controllo circa la conformità del nuovo strumento urbanistico alle disposizioni della legislazione regionale nonché a quelle contenute in atti di pianificazione di livello superiore ed eccesso di potere per non aver considerato che l’istituzione del comparto CSI-2, come limitata dall’art. 25.4 delle N.T.A., non presenta alcuna utilità pubblica.

La Regione Piemonte ed il Comune di Saluzzo hanno resistito anche avverso il ricorso n. 837/2012 R.G.

5. Entrambi i ricorsi sono stati introitati a decisione alla pubblica udienza del 18/10/2012.

6. Preliminarmente il Collegio ne dispone la riunione attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva.

7. Al fine di comprendere le ragioni della decisione va preliminarmente ricordato, in punto di fatto, che in Comune di Saluzzo ha sede lo stabilimento della Sedamyl, che produce amido, glutine, sciroppi di glucosio, alcool etilico e borlande essiccate occupando una vasta area collocata a ridosso delle zone residenziali.

7.1. Detto stabilimento, nato negli anni ’50, copre attualmente una superficie di circa 75.000 mq. La proprietà addiveniva, nel 2006, a stipulare con il Comune di Saluzzo una convenzione della durata di quindici anni finalizzata ad agevolare e velocizzare il traffico industriale da e verso le grandi direttrici. Nel 2009 la Sedamyl veniva autorizzata a realizzare una rete impiantistica di teleriscaldamento per fornire calore alla piscina comunale e ad una scuola di nuova costruzione. Nel 2011 veniva inoltre autorizzata ad estendere l’impianto alla ex Caserma Musso ed all’I.C.P. Pellico.

Trattasi dunque di una attività che sul sito attualmente occupato ha realizzato vari ed importanti investimenti che impediscono nel prossimo futuro una volontaria delocalizzazione della azienda medesima in altro sito: ciò si legge molto chiaramente nelle osservazioni al nuovo P.R.G.C. presentate dalla Sedamyl, n. prot. 17626, a mezzo delle quali l’azienda criticava la scelta del progetto preliminare di destinare il sito aziendale a residenza e servizi rappresentando che “I nuovi investimenti effettuati, gli oneri che la società si é accollata nei confronti del comune per riorganizzare l’area dal punto di vista urbanistico ……nonché la costruzione da parte di Sedamyl del depuratore utilizzato sia dalla Cittò che dalla azienda , comprovano che se la dislocazione dello stabilimento rimane , in prospettiva, un’opzione inevitabile, tuttavia non potrà essere di prossima attuazione, ma sarà fattibile a lungo termine.”.

7.2. I terreni di proprietà della signora Gullino sono invece agricoli, risultano classificati nella Carta di capacità d’uso dei suoli in classe II e, come ha riferito il verificatore incaricato dal Collegio, hanno caratteristiche geomorfologiche e di fertilità che li rendono adatti a colture intensive nonché a colture di pregio, come quelle riferibili alla soia, all’orzo ed ai pomodori da industria.

7.3. I suddetti terreni di proprietà della signora Gullino sono stati inclusi, nel nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Saluzzo, all’interno del comparto CSI-2, avente destinazione produttiva e soggetto ad attuazione mediante strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica, idoneo, come tale, a giustificare l’espropriazione dei fondi in esso compresi ove non volontariamente ceduti dai rispettivi proprietari.

Detto comparto si trova a confine con il territorio del Comune di Torre San Giorgio ed a ridosso della rispettiva zona industriale. Avendo in origine una superficie di oltre 450.000 mq. la relativa previsione veniva additata, dall’Organo Tecnico Regionale deputato alla Valutazione Ambientale Strategica del nuovo strumento urbanistico, quale causa di consumazione di una notevole parte di territorio agricolo di pregio, conseguentemente ponendosi in contrasto con le direttive impresse dal Piano Territoriale Regionale appena adottato, volte a scoraggiare variazioni di destinazioni d’uso suscettibili di compromettere o ridurre l’efficiente utilizzazione produttiva dei suoli. Il medesimo Organo Tecnico rilevava inoltre che la continuità tra la zona produttiva del Comune di Torre San Giorgio e quella del Comune di Saluzzo, che sarebbe stata determinata dal comparto CSI-2, era idonea a pregiudicare fortemente anche gli aspetti meramente paesaggistici del territorio rurale.

La Provincia di Cuneo, dal canto suo, rilevava che le previsione di un così esteso comparto produttivo appariva eccessiva ed ingiustificata e pertanto chiedeva al Comune di effettuare delle verifiche nonché di modificare la scheda relativa al comparto CSI-2, in modo da ridimensionarlo in funzione delle concrete esigenze e da assicurarne la corretta integrazione con la già esistente aree produttiva in Comune di Torre San Giorgio.

Anche la Direzione Programmatica della Regione Piemonte, infine, chiedeva al Comune di “rivalutare attentamente la nuova previsione dell’intera zona produttiva CSI-2…la quale risultando avulsa dalle altre aree produttive esistenti e previste nel territorio comunale di Saluzzo ed eccessivamente estesa e allungata, non pare condivisibile e pertanto da eliminare o, in subordine e con le opportune motivazioni, da ridurre …..”.

7.4. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 56/2011 il Comune di Saluzzo ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale provvedendo non ad eliminare ma solo a ridurre l’estensione del comparto, portata a 212.000 mq. “volti a coprire prioritariamente le esigenze della ditta Sedamyl…..la quale ha confermato sul medio-lungo periodo l’esigenza di rilocalizzarsi nelle aree individuate con dimensioni almeno pari al doppio delle attuali (come da lettera di intenti del febbraio 2011 allegata alla controdeduzione allegato 7). A fronte del rinnovato impegno da parte della azienda a permanere e svilupparsi sul territorio comunale, era doveroso da parte dell’Amministrazione operare scelte che rendessero possibili le condizioni per questo sviluppo, a vantaggio non solo della Sedamyl ma per la collettività, stante il rilevante ruolo economico-sociale assunto negli anni dall’azienda stessa e le conseguenti ricadute sul mercato interno del lavoro”. La scelta del sito di futura rilocalizzazione della Sedamyl veniva poi spiegata dal Comune, nelle controdeduzioni, con la vicinanza alla zona produttiva del Comune di Torre San Giorgio e ad una linea ferroviaria.

Nonostante la significativa riduzione della superficie del comparto i terreni di proprietà della ricorrente continuavano ad esservi totalmente inclusi.

7.5. Con delibera di Giunta Regionale del 29.5.2012 n. 16-3906, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte del 7.6.2012, il P.R.G. del Comune di Saluzzo é stato infine approvato in via definitiva con il mantenimento del comparto CSI-2 e con la sola modifica dell’art. 25.4 delle N.T.A., relativo ai comparti speciali. Per quanto riguarda, in particolare, il comparto CSI-2 si legge nell’art. 25.4. delle N.T.A. che “L’utilizzo dell’area é limitato alle necessità di rilocalizzazione delle attività produttive insediate nel concentrico urbano, che per motivi di salute pubblica devono essere rilocalizzate e che dovranno dismettere l’attuale sito. Tali presupposti dovranno essere verificati in sede del prescritto S.U.E. il quale dovrà anche integrare le misure di mitigazione ambientale con apposite prescrizioni volte al conseguimento di un adeguato inserimento paesaggistico.”.

8. Ciò premesso deve ora essere focalizzata l’attenzione sul particolare quadro normativo che in Piemonte caratterizza l’utilizzo delle zone agricole.

8.1. Viene in considerazione, anzitutto, l’art. 25 comma 5 della L.R. 56/77, a mente del quale “Il piano regolatore generale non può destinare ad usi extra-agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di strutture od impianti a supporto della attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari per la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla riqualificazione edilizia di cui alla lett. d) dell’art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lett. f) di cui all’art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.”.

La regola generale desumibile dalla norma qui riportata é chiara e si compendia nel divieto di distogliere i fondi agricoli che hanno particolari caratteristiche produttive o infrastrutturali dalla loro destinazione agricola. Un diverso utilizzo di tali fondi agricoli può giustificarsi solo per circostanze “eccezionali” che, se non riconducibili a quelle partitamente indicate dalla norma, debbono essere “circostanziatamente motivate”. Pare dunque evidente che nella Regione Piemonte il principio generale secondo cui l’attività di pianificazione territoriale é ampiamente discrezionale e non richiede alcuna particolare motivazione, se non quando essa incida su posizioni consolidate per effetto della approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, é completamente sovvertito allorché vengano in considerazione fondi agricoli della tipologia indicata dalla norma: in tal caso é l’Amministrazione a dover motivare la scelta di distogliere i fondi agricoli dalla loro destinazione naturale. Ed al fine di evitare il raggiro della norma é evidente che la motivazione fornita dalla Amministrazione dovrà sia rispondere ai consueti criteri di verità, di ragionevolezza e di proporzionalità, sia essere caratterizzata dal riferimento a circostanze precise e concrete.

8.2. Viene poi in considerazione l’art. 26 del Pianto Territoriale Regionale, approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Regionale del 21/07/2011 n. 122-29783, che al comma 1 riconosce espressamente ai territori ricadenti nelle classi I e II della Carta di capacità d’uso dei suoli quali territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura, nei quali le eventuali nuove edificazioni possono essere finalizzate solo alla promozione di attività agricole o alle funzioni di cui al comma 3 della norma, tutte connesse allo sviluppo dell’agricoltura.

9. Tanto sopra premesso in punto di fatto e diritto, il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere accolti.

9.1. La giustificazione addotta dal Comune per sorreggere la criticata scelta di istituire il comparto CSI-2 si é fondata dapprima con la necessità di spostare la Sedamyl, considerata pericolosa per la salute pubblica, e quindi con la necessità di approntare lo strumento giuridico (comparto edificatorio ad iniziativa pubblica) atto a consentire alla Amministrazione comunale di espropriare le aree destinate ad accogliere la nuova sede dello stabilimento: in tale prospettiva la delocalizzazione della Sedamyl sembrava costituire un atto imposto dall’esigenza di salvaguardare la salute pubblica, e non un atto volontario della azienda.

Nella delibera di Consiglio Comunale che ha adottato il P.R.G. si scorge, invece, la preoccupazione della Amministrazione comunale di evitare che Sedamyl possa spostare la propria sede fuori dal Comune di Saluzzo in occasione di un futuro spostamento volontario che la azienda avrebbe paventato in una missiva del 24 febbraio 2011 indirizzata al Sindaco del Comune di Saluzzo: in tale missiva, tuttavia, l’azienda si limita a prospettare in termini assolutamente generici la eventuale e futura espansione della attività aziendale, concludendo che l’area individuata dal comparto CSI-2 potrebbe essere adatta allo scopo.

Nei fatti non vi sono elementi per affermare che l’attività di Sedamyl sia all’attualità pericolosa e quindi sussistano gli estremi per ordinarne d’autorità la immediata delocalizzazione: il Comune, del resto, non risulta aver approvato gli atti necessari per procedere, sia dal punto di vista tecnico che finanziario, ad una tale delocalizzazione “d’imperio”, che ovviamente comporterebbe l’obbligo del Comune di anticipare ingentissime spese. Né sussistono gli estremi per affermare che la prospettata espansione della attività di Sedamyl, e con essa lo spostamento volontario della azienda, diventerà una effettiva realtà: in particolare non risulta essere stato sottoscritto, tra Sedamyl ed il Comune di Saluzzo, alcun accordo o convenzione a mezzo del quale l’azienda si sia obbligata a mantenere la propria sede nel Comune di Saluzzo ed a spostarsi entro un determinato termine in cambio della garanzia di poter disporre dell’area compresa nel comparto CSI-2.

Si deve ancora ricordare che Sedamyl nelle osservazioni al P.R.G. – di cui sopra si é riportato uno stralcio – non é apparsa affatto intenzionata a spostarsi almeno per il prossimo decennio, dovendo ammortizzare tutta una serie di investimenti già effettuati.

Infine non consta che nel Comune di Saluzzo esistano altre aziende per le quali potrebbe profilarsi la necessità di una delocalizzazione per motivi di salute pubblica.

Alla luce della dianzi esposte considerazioni la scelta di istituire il comparto CSI-2 appare fondata su circostanze assolutamente non concrete e/o non dimostrate e quindi non risulta supportata da quella motivazione “circostanziata” che sola consente, a norma dell’art. 25 comma 5 L.R. 56/77, di distogliere i terreni agricoli indicati dalla norma stessa dalla loro naturale vocazione: tra essi debbono includersi certamente anche i terreni della ricorrente Gullino, la cui elevata capacità produttiva é stata accertata dal verificatore incaricato dal Collegio.

In parte qua il nuovo P.R.G. del Comune di Saluzzo deve quindi essere annullato per violazione dell’art. 25 comma 5 della L.R. 56/77.

9.2. Neppure può trascurarsi il fatto che la scelta di istituire da ora il comparto CSI-2 appare irragionevole alla luce della lunghezza dei tempi entro i quali lo spostamento di Sedamyl potrebbe concretamente avvenire, tenuto conto del fatto che la L.R. 56/77, all’art. 12, assegna ad ogni P.R.G. la funzione di organizzare il territorio comunale per un periodo di dieci anni: le eventuali esigenze di rilocalizzarsi di Sedamyl potrebbero quindi essere prese in considerazione in occasione della prima variante, mentre la tutela particolare di cui godono i territori agricoli di cui all’art. 25 comma 5 L.R. 56/77 impedisce alla Amministrazione comunale di destinarli ad usi diversi sin tanto che non ricorrano le situazioni o le altre ragioni di deroga indicate dalla norma stessa. Né si dimentichi che il D.P.R. 447/98 prevede dei meccanismi semplificati di approvazione delle varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione di impianti produttivi, di guisa che ove la necessità di rilocalizzare la Sedamyl divenisse concreta potrebbe soccorrere anche questo strumento.

9.3. Coglie nel segno, infine, anche la doglianza articolata nel ricorso n. 837/2012, con la quale si denuncia la non conformità del nuovo strumento urbanistico del Comune di Saluzzo con la normativa regionale e con la pianificazione sovraordinata: l’appunto vale, in particolare, con riferimento alle previsioni del Piano Territoriale Regionale approvato in via definitiva nel 2011, che, per quanto riguarda i terreni agricoli inclusi nelle classi I e II non consente altre utilizzazioni se non quelle connessi con l’agricoltura o lo sviluppo della medesima.

10. I ricorsi vanno conclusivamente accolti sulla base delle dianzi esposte considerazioni, aventi valore assorbente di ogni diversa censura.

La particolarità della vicenda portata all’attenzione del Collegio giustifica tuttavia la compensazione delle spese.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

– dispone la riunione del fascicolo n. 837/2012 R.G. al fascicolo n. 1089/2011 R.G.;

– accoglie entrambi i ricorsi e per l’effetto annulla la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Saluzzo 25.5.2011 n. 56, recante adozione del nuovo P.R.G.C. nonché la deliberazione di Giunta Regionale 29.5.2012 n. 16-3906, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte del 7.6.2012 di approvazione definitiva del P.R.G.C. del Comune di Saluzzo.

Compensa le spese del giudizio e pone le spese di verificazione a carico solidale di tutte le parti ed in pari misura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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