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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 231 | Data di udienza: 4 Aprile 2013

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AIA – Art. 271 d.lgs. n. 152/2006 – Emissioni – Limiti più restrittivi rispetto alla previsione normativa – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 9 Aprile 2013
Numero: 231
Data di udienza: 4 Aprile 2013
Presidente: Zuballi
Estensore: Zuballi


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AIA – Art. 271 d.lgs. n. 152/2006 – Emissioni – Limiti più restrittivi rispetto alla previsione normativa – Legittimità.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 9 aprile 2013, n. 231


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AIA – Art. 271 d.lgs. n. 152/2006 – Emissioni – Limiti più restrittivi rispetto alla previsione normativa – Legittimità.

Ai sensi dell’articolo 271 del codice dell’ambiente nulla vieta, nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale, che venga stabilito un limite alle emissioni più restrittivo rispetto a quello previsto in via astratta e generale dalla norma.


Pres. ed Est. Zuballi – L. s.p.a. (avv.ti Borgna e Barzazi) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli), Provincia di Trieste (avv. Bellavista) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 9 aprile 2013, n. 231

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 9 aprile 2013, n. 231

N. 00231/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2011, proposto da:
Lucchini S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Borgna e Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via S.Nicolo’ 21;


contro

La Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianna Di Danieli, domiciliata in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 1;
Comune di Trieste, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Friuli Venezia Giulia, Asl 101 – Triestina;
la Provincia di Trieste, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Bellavista, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, via Milano 17;

per l’annullamento

-della nota della Regione FVG, servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico dd. 19.9.2011, prot. STINQ 306/TS/AIA/3 con la quale la Regione precisa che il limite alle emissioni in atmosfera per il camino E1 è pari a 800 mg/Nmc, come stabilito dal decreto n. 201/2008, ed invita la Ditta ricorrente ad attenersi a quanto da esso stabilito;

-nonchè della nota della Provincia di Trieste dd. 8.8.2011, prot. n. 27533-0907.05, con oggetto “Valori emissione SOX-camino E1”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente Lucchini spa contesta la nota della Regione che ha invitato la ditta ad attenersi al limite delle emissioni in atmosfera stabilito dal decreto n. 201/2008 per il parametro ossidi di zolfo, nonché la pregressa nota della Provincia 8 agosto 2011 avente analogo contenuto.

Spiega di gestire uno stabilimento siderurgico industriale e di aver ottenuto un’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) la quale fa riferimento ai limiti desumibili dalla legislazione vigente e in particolare al D Lgs 152 del 2006. Peraltro la detta AIA fissa il limite per l’ossido di zolfo in 800 mg/Nmc laddove la norma prevede un limite superiore pari a 1700 mg/Nmc se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke.

Ad avviso della ricorrente ditta il provvedimento impugnato non terrebbe conto dei limiti di legge.

A sostegno deduce i motivi di seguito compendiati:

1. Violazione degli articoli 29 sexies e 271 del D Lgs 152 del 2006, dell’art 1 della legge 241 del 1990, del principio di logicità, difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà. La norma prevede due differenti limiti, uno relativo alle condizioni normali e uno alle condizioni anomale di funzionamento dell’impianto. Inoltre l’AIA doveva essere necessariamente integrata dalla normativa di legge

2. Violazione art 271 del D Lgs 152 del 2006, della legge 241 del 1990, del principio di buon andamento, difetto d’istruttoria e motivazione, errore nei presupposti e contraddittorietà. Il valore previsto dalla legge è diverso a seconda del tipo di combustibile, mentre nel caso si presuppone che sia unico.

3. Violazione dell’articolo 1 della legge 241 del 1990 e del principio dell’affidamento. La ditta ricorrente aveva fatto affidamento su una corretta interpretazione della norma.

Resistono in giudizio sia l’amministrazione regionale sia quella provinciale che confutano tutte le doglianze di cui al ricorso.

La ditta ricorrente con apposita memoria depositata il 4 marzo 2013 replica alle tesi avversarie ribadendo le proprie argomentazioni.

Nel corso dell’udienza pubblica del 4 aprile 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è il provvedimento regionale che, sulla scorta di una nota provinciale, ha intimato alla ditta ricorrente di rispettare il limite alle emissioni atmosferiche stabilito dal decreto 201 del 2008 per il parametro ossidi di zolfo, pari a 800 mg/Nmc senza alcuna differenziazione per il tipo di combustibile utilizzato.

Prima di esaminare in dettaglio il presente ricorso, appare opportuno inquadrare in linea generale la fattispecie. Viene impugnata una diffida con cui l’amministrazione invita la ditta ricorrente al rispetto dei parametri previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, sulla base del monitoraggio continuo effettuato sull’impianto in questione; si tratta quindi di un provvedimento basato su precisi accertamenti tecnici e che risulta dannoso per la società ricorrente unicamente ove non venga rispettato. A sua volta, l’autorizzazione integrata ambientale, non contestata dalla ditta ricorrente al momento della sua emanazione, appare espressione del principio di precauzione stabilito dalla normativa europea, per la tutela dell’ambiente e quindi in ultima analisi per la difesa della salute umana, valore questo che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato al vertice. In questa luce, si sottolinea come l’attività economica, libera sulla base della nostra costituzione, deve necessariamente tener conto della suo impatto sociale e quindi sull’ambiente. Ne consegue come l’attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. La diffida in esame va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l’ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali.

Ciò premesso il ricorso va esaminato in dettaglio.

I tre articolati motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sostanzialmente fanno riferimento al fatto che secondo la ditta ricorrente l’AIA dovrebbe essere integrata, a ragione della clausola generale di rinvio contenuto nell’articolo 5, con le disposizioni previste dal codice dell’ambiente le quali prevedono limiti di emissione differenziati a seconda del tipo di combustibile usato, ovvero che, in caso di funzionamento anomalo dell’impianto, di avvio o di arresto dello stesso, autorizzano una deroga ai medesimi limiti.

Innanzi tutto va osservato che l’articolo 275, quattordicesimo comma, del codice dell’ambiente indica una serie di ipotesi specifiche di non applicabilità dei limiti di emissione, collegate tutte a casi di funzionamento anomalo, guasti ovvero situazioni di avvio e arresto dell’impianto, eventi tutti eccezionali e di stretta interpretazione. Nel caso in esame la gestione era di tipo ordinario e non rientrante in nessuna delle ipotesi sopra indicate, trattandosi di manutenzione ordinaria programmata. La gestione ordinaria pertanto non rientra nell’ipotesi che consentono una deroga alle limitazioni. Inoltre nell’ipotesi in esame non risulta applicabile nemmeno l’articolo 29 sexies del codice dell’ambiente.

Va poi aggiunto, e l’argomento risulta decisivo, che ai sensi dell’articolo 271 del codice dell’ambiente nulla vieta, nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale, che venga stabilito un limite alle emissioni più restrittivo rispetto a quello previsto in via astratta e generale dalla norma. Ed è proprio quanto è avvenuto nel caso in esame, essendo stato fissato un limite indifferenziato rispetto al tipo di combustibile utilizzato.

Infine va aggiunto come la ditta ricorrente non abbia mai impugnato l’autorizzazione integrata ambientale sotto l’aspetto indicato il ricorso, e quindi non può dolersi delle maggiormente incisive restrizioni previste dalla medesima, anche in quanto negli impianti in esame normalmente viene utilizzato contestualmente come combustibile sia il gas da forno a coke sia il gas da altoforno.

Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, laddove le spese di giudizio, secondo la regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ditta ricorrente alla rifusione a favore delle amministrazioni intimate delle spese di giudizio che liquida in € 3000 per ciascuna (per un totale di euro 6000), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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