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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo Numero: 1923 | Data di udienza: 9 Gennaio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia svolta da privati – Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo – Verifica dell’insussistenza di limiti civilistici alla realizzazione dell’intervento – Esclusione – Possesso del requisito di un idoneo titolo di godimento sul bene – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Intervento in autotutela – Interesse pubblico attuale, concreto e prevalente – Motivazione – Interesse pubblica all’eliminazione dell’atto sussistente in re ipsa – Ipotesi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2013
Numero: 1923
Data di udienza: 9 Gennaio 2013
Presidente: Amodio
Estensore: Di Popolo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia svolta da privati – Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo – Verifica dell’insussistenza di limiti civilistici alla realizzazione dell’intervento – Esclusione – Possesso del requisito di un idoneo titolo di godimento sul bene – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Intervento in autotutela – Interesse pubblico attuale, concreto e prevalente – Motivazione – Interesse pubblica all’eliminazione dell’atto sussistente in re ipsa – Ipotesi.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 11 aprile 2013, n. 1923


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia svolta da privati – Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo – Verifica dell’insussistenza di limiti civilistici alla realizzazione dell’intervento – Esclusione – Possesso del requisito di un idoneo titolo di godimento sul bene.

Il parametro valutativo dell’attività edilizia svolta dai privati è circoscritto all’accertamento, da parte dell’autorità competente al rilascio del richiesto titolo abilitativo edilizio, della mera conformità dell’opera progettata alla disciplina urbanistica, sempre restando salvi i diritti dei terzi; nel senso che la legittimità del provvedimento ampliativo non interferisce, comunque, con l’assetto dei rapporti tra privati; e con la conseguenza che non sussiste un obbligo generalizzato, per detta autorità, di verificare l’insussistenza di limiti di matrice civilistica alla realizzazione di un intervento edilizio. Tuttavia, ai sensi del comb. disp. artt. 11, comma 1, e 20, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, l’amministrazione ha il potere-dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un idoneo titolo di godimento sul bene riguardato dal progetto di trasformazione urbanistica sottopostole, allorquando, segnatamente, quest’ultimo provenga da un terzo non proprietario ovvero comproprietario dell’immobile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 23 novembre 2001, n. 1651; TAR Emilia Romagna, Bologna, 21 marzo 2002, n. 183; TAR Marche, Ancona, 28 giugno 2004, n. 784; TAR Valle d’Aosta, Aosta, 17 novembre 2010, n. 63).

Pres. Amodio, Est. Di Popolo – N.C. (avv.ti Bisceglia e Pedace) c. Comune di Mondragone (avv. Bovienza)
 


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Intervento in autotutela – Interesse pubblico attuale, concreto e prevalente – Motivazione – Interesse pubblica all’eliminazione dell’atto sussistente in re ipsa – Ipotesi.

In via di principio, l’intervento in autotutela presuppone, unitamente al riscontro dell’originaria illegittimità dell’atto inciso, la valutazione della rispondenza della sua rimozione o modificazione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale. Di qui la necessità che l’amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi confliggenti; impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da rimuovere o modificare e solido appaia, pertanto, l’affidamento ingenerato nel privato. In determinate ipotesi, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è tuttavia da considerarsi in re ipsa. Tra queste è annoverabile l’ipotesi di intervento in autotutela: a) a fronte dell’assenza del necessario requisito di legittimazione ad ottenere il provvedimento ampliativo inciso e, quindi, della connessa situazione permanente contra ius (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 1041; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 8 aprile 2005, n. 1983); b) a fronte della falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del predetto provvedimento ampliativo, non potendo l’interessato medesimo vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un beneficio ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554; sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6554; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 3 novembre 2003, n. 2366; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21 febbraio 2005, n. 686; TAR Liguria. Genova, sez. I, 7 luglio 2005, n. 1027; 17 novembre 2006, n. 1550; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 13 febbraio 2006, n. 2026; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 129; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 4 marzo 2004, n. 115; 10 maggio 2005, n. 299; 10 aprile 2006, n. 238; 18 ottobre 2008, n. 643); c) a fronte della insussistenza di una specifica istanza di parte, prescritta ex lege, ai fini dell’adozione del provvedimento ampliativo.


Pres. Amodio, Est. Di Popolo – N.C. (avv.ti Bisceglia e Pedace) c. Comune di Mondragone (avv. Bovienza)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 11 aprile 2013, n. 1923

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 11 aprile 2013, n. 1923

N. 01923/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05828/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5828 del 2011, proposto da:
Nicola Coppola, Maria Falco Castelli, Alba Coppola, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Maria Bisceglia, Sara Pedace, con domicilio eletto presso Roberto Maria Bisceglia in Napoli, via Simone Martini n. 46;

contro

Comune di Mondragone in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Bovienzo, con domicilio eletto presso Sergio Longhi in Napoli, via F. Verrotti, 6; Provincia di Caserta;

nei confronti di

Maria Rosaria Cariati, Micaela Lombardi, Dario Lombardi, rappresentati e difesi dall’avv. Micaela Lombardi, con domicilio eletto presso Micaela Lombardi in Napoli, via Simone Martini n.60;

per l’annullamento

PROVVEDIMENTO PROT. N. 256/E.P. DEL 06/07/2011, AVENTE AD OGGETTO LA REVOCA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 46 DEL 18/04/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mondragone in persona del Sindaco p.t., di Maria Rosaria Cariati, di Micaela Lombardi e di Dario Lombardi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, Coppola Nicola, Falco Castelli Maria e Coppola Alba impugnavano, chiedendone l’annullamento: – il provvedimento del 6 luglio 2011, prot. n. 256/E.P., col quale il capo della Ripartizione tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone aveva ‘revocato’ il permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011; – la nota della Provincia di Caserta, prot. n. 67813, del 10 giugno 2011, recante la rettifica del parere di cui alla nota del 6 novembre 2009, prot. n. 125940; – il verbale di accertamento tecnico, prot. n. 1019, del 17 maggio 2011; – ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali effettuate in giudizio, la vicenda cui si riferisce l’esperito gravame è, in sintesi, la seguente.

2.1. Coppola Alba è nuda proprietaria, mentre Coppola Nicola e Falco Castelli Maria sono usufruttuari di una unità immobiliare destinata a civile abitazione, ricompresa nel complesso edilizio “Parco Pineta Riviera”, ubicata in Mondragone, località Pineta Prisconte, via Domitiana, nonché censita in catasto al foglio 39, particella 1614, sub 2.

2.2. Previa acquisizione del parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940, espresso dalla Provincia di Caserta, competente in ragione del vincolo idrogeologico gravante sull’area di intervento ed ai fini del cambio di destinazione di quest’ultima ai sensi degli artt. 7 del r.d. n. 3267/1923 e 23 della l. r. Campania n. 11/1996, richiesto da Coppola Nicola il 9 marzo 2009, il Comune di Mondragone aveva rilasciato ai ricorrenti: – a norma degli artt. 31 ss. della l. n. 47/1985, e in accoglimento della domanda del 28 marzo 1986, prot. n. 5329, la concessione edilizia in sanatoria n. 2 del 16 marzo 2011, avente per oggetto l’unità immobiliare indicata retro, sub n. 2.1; – a norma dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, e in accoglimento della domanda del 9 marzo 2009, prot. n. 4343, il permesso di costruire in sanatoria n. 46 del 18 aprile 2011, avente per oggetto il muro di recinzione adiacente a detta unità immobiliare ed alla relativa superficie pertinenziale, nonché posto a confine con l’immobile in proprietà di Cariati Maria Rosaria, Lombardi Michela e Lombardi Dario.

2.3. In particolare, il citato parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940, era stato espresso, “nei soli riguardi idrogeologici”, in relazione “al cambio di destinazione, ai fini edilizi, per la sanatoria delle opere realizzate in Comune di Mondragone, località ‘Pineta Riviera’, al foglio 39, particella 1614 sub 2, per una superficie di mq 508,80, soggetta a vincolo idrogeologico … per la realizzazione di un fabbricato e sistemazione esterna”.

2.4. Tale parere era stato rettificato, con nota del 10 giugno 2011, prot. n. 67813, dalla Provincia di Caserta “per la superficie di mq 500,00, anziché 508,80”, in seguito alla segnalazione dei proprietari confinanti Cariati Maria Rosaria, Lombardi Michela e Lombardi Dario (nota del 28 ottobre 2010, prot. n. 106384), al contraddittorio procedimentale con Coppola Nicola (cfr. richiesta di chiarimenti di cui alla nota del 28 dicembre 2010, prot. n. 122405; riscontro di cui alla nota del 13 gennaio 2011) ed al sopralluogo all’uopo disposto ed effettuato (verbale di accertamento tecnico, prot. n. 1019, del 17 maggio 2011).

2.5. In considerazione della rettifica operata dalla Provincia di Caserta, e, quindi, in base al rilievo che “il parere favorevole per il cambio di destinazione d’uso del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico non comprende la superficie di m 8,80 (muro di recinzione) in quanto non rientrante nell’istanza di condono edilizio”, il Comune di Mondragone, con l’impugnato provvedimento del 6 luglio 2011, prot. n. 256/E.P., aveva ‘revocato’ il permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011, frattanto rilasciato.

3. Avverso siffatte determinazioni venivano rassegnate, col ricorso in epigrafe, censure così rubricate: 1-3) violazione della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 97 Cost.; carenza di potere; carenza di istruttoria e presupposto erroneo; 4-6) violazione della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del diritto di difesa; carenza di istruttoria; 7) violazione della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del diritto di difesa; carenza di istruttoria; carenza di potere; violazione del principio del ‘contrarius actus’.

In estrema sintesi, si lamentava che: – innanzitutto, la Provincia di Caserta, nel riesaminare il parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940, avrebbe svolto accertamenti su rapporti privatistici tra proprietari confinanti, esorbitando dai limiti delle proprie prerogative istruttorie; – per di più, nell’operare la censurata rettifica a distanza di un considerevole arco temporale dall’emissione del predetto parere favorevole, nonché successivamente al rilascio del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011, avrebbe tradito il legittimo affidamento frattanto ingenerato nei ricorrenti circa la conservazione del titolo abilitativo ottenuto; – il muro di recinzione controverso, seppure – come rilevato dal Comune di Mondragone – non contemplato nella domanda di condono accolta con la concessione edilizia n. 2 del 16 marzo 2011, sarebbe stato contemplato nella domanda di sanatoria accolta col permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011; – la riscontrata estraneità del manufatto in parola rispetto al progetto assentito con la concessione edilizia n. 2 del 16 marzo 2011 non sarebbe stata, peraltro, ritualmente contestata dalla Provincia di Caserta agli interessati in sede di avvio del procedimento di riesame del parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940; – l’impugnata “revoca” del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011 sarebbe stata disposta, senza puntuali riferimenti alla norma attributiva del relativo potere, senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento con essa definito (con conseguente violazione delle garanzie partecipative riconosciute agli interessati), senza adeguata motivazione circa i presupposti ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 e, in violazione del principio del ‘contrarius actus’, senza il preventivo parere della Ripartizione tecnica Urbanistica.

4. Costituitisi in giudizio sia l’amministrazione comunale intimata sia i controinteressati Cariati Maria Rosaria, Lombardi Michela e Lombardi Dario, eccepivano l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedevano, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nel merito, infondato è il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta che l’amministrazione, in sede di riesame dei rilasciati titoli abilitativi, avrebbe svolto accertamenti su rapporti privatistici tra proprietari confinanti, esorbitando dai limiti delle proprie prerogative istruttorie.

1.1. In proposito, giova premettere, in punto di fatto, che è stata disconosciuta in esito all’accertamento tecnico di cui al verbale del 17 maggio 2011, prot. n. 1019, è contestata dai controinteressati e non risulta compiutamente dimostrata da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., la proprietà esclusiva, in capo a Coppola Alba, della fascia di terreno di m 8,80, coperta dal muro di recinzione lungo il confine col fondo alieno.

1.2. Ciò premesso, il Collegio non ignora, poi, che il parametro valutativo dell’attività edilizia svolta dai privati resta circoscritto all’accertamento, da parte dell’autorità competente al rilascio del richiesto titolo abilitativo edilizio, della mera conformità dell’opera progettata alla disciplina urbanistica, sempre restando salvi i diritti dei terzi; nel senso che la legittimità del provvedimento ampliativo non interferisce, comunque, con l’assetto dei rapporti tra privati; e con la conseguenza che non sussiste un obbligo generalizzato, per detta autorità, di verificare l’insussistenza di limiti di matrice civilistica alla realizzazione di un intervento edilizio.

Tuttavia, ai sensi del comb. disp. artt. 11, comma 1, e 20, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, l’amministrazione ha il potere-dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un idoneo titolo di godimento sul bene riguardato dal progetto di trasformazione urbanistica sottopostole, allorquando, segnatamente, quest’ultimo provenga da un terzo non proprietario ovvero comproprietario dell’immobile – come prospettato dalla Provincia di Caserta nella nota del 28 dicembre 2010, prot. n. 122405, e dai controinteressati nelle note del 28 ottobre 2010, prot. n. 106384, e del 5 maggio 2011, prot. n. 7976 – (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 23 novembre 2001, n. 1651; TAR Emilia Romagna, Bologna, 21 marzo 2002, n. 183; TAR Marche, Ancona, 28 giugno 2004, n. 784; TAR Valle d’Aosta, Aosta, 17 novembre 2010, n. 63).

Pertanto, il permesso di costruire può, bensì, essere richiesto con salvezza dei diritti dei terzi, e al richiedente essere legittimamente rilasciato, purché, però, non determini un evidente contrasto col diritto di altri che non lo abbia richiesto (cfr. TAR Marche, Ancona, 26 aprile 2007, n. 644). E, quindi, se, di regola, l’autorità competente non è chiamata a svolgere complesse indagini volte a ricostruire le vicende concernenti la titolarità del bene attinto dagli interventi progettati, è, comunque, tenuta a verificare se l’istanza edificatoria sia sorretta dalla effettiva disponibilità del predetto bene, soprattutto nel caso – come, appunto, quello in esame – in cui altri soggetti si attivino per esprimere la propria opposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; 21 ottobre 2003, n. 6529; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 357; sez. III, 27 agosto 2010, n. 4414; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6487).

1.3. Non rileva, infine, in contrario al superiore approdo, la circostanza che le verifiche in ordine al requisito di legittimazione al titolo abilitativo edilizio non sarebbero, in ogni caso, spettate all’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico (Provincia di Caserta).

Come si evince chiaramente dal tenore del provvedimento del 6 luglio 2011, prot. n. 256/E.P., recante la “revoca” del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011, la competente amministrazione comunale ha, infatti, vagliato e recepito le motivazioni della rettifica disposta apportata dalla Provincia di Caserta, con nota del 10 giugno 2011, prot. n. 67813, al parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940.

2. A questo punto, il Collegio osserva che, in rapporto alla rilevata estraneità della superficie coperta dal muro di recinzione controverso rispetto alla domanda di condono, prot. n. 5329, del 28 marzo 1986, la contestata mancanza del titolo di legittimazione all’esercizio del ius aedificandi su detta superficie costituisce nucleo motivazionale del tutto autosufficiente e si rivela, quindi, suscettibile di sorreggere, di per sé, la rettifica del parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940, e il conseguente ritiro in autotutela del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011.

Fondandosi gli atti impugnati su una motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati avrebbe potuto comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato , sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2882; 8 giugno 2007, n. 3020; sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6732; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325; TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 268; 28 marzo 2007, n. 2723; 4 maggio 2007, n. 3995; 2 luglio 2007, n. 5892; 1 agosto 2007, n. 7401; 3 ottobre 2007, n. 9718; sez. I, 8 gennaio 2008, n. 73; sez. II, 28 gennaio 2008, n. 608; 10 marzo 2008, n. 2165; 23 aprile 2008, n. 3505; 14 maggio 2008, n. 4127; 1 luglio 2008, n. 6346; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 giugno 2007, n. 6252; Salerno, sez. II, 26 settembre 2007, n. 1918; Napoli, sez. III, 2 ottobre 2007, n. 8744; sez. VIII, 5 marzo 2008, n. 1102; Salerno, sez. II, 18 marzo 2008, n. 313; Napoli, sez. I, 17 giugno 2008, n. 5943; sez. III, 9 settembre 2008, n. 10065; sez. V, 5 agosto 2008, n. 9774; sez. VII, 6 agosto 2008, n. 9861; sez. I, 7 ottobre 2008, n. 13437; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 30 novembre 2007, n. 6532; TAR Liguria, Genova, sez. II, 21 giugno 2007, n. 1188; sez. I, 29 novembre 2007, n. 1988; sez. II, 11 aprile 2008, n. 543; 26 novembre 2008, n. 2041; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 9 novembre 2007, n. 2032; 27 ottobre 2008, n. 1847; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 giugno 2008, n. 314).

Una simile implicazione demolitoria risulta preclusa dalla circostanza che la rettifica del parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940, e il conseguente ritiro in autotutela del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011 si sono rivelati immuni da vizi invalidanti, nella parte in cui postulano la mancanza del titolo di legittimazione all’esercizio del ius aedificandi sulla fascia di terreno occupata dal muro di recinzione assentito.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, a ravvisare la carenza di interesse di parte ricorrente all’accoglimento e, quindi, a predicare l’assorbimento del terzo e quarto ordine di doglianze, formulati avverso il nucleo argomentativo incentrato sulla estraneità dell’anzidetto muro di recinzione rispetto alla domanda di condono, prot. n. 5329, del 28 marzo 1986; nucleo argomentativo in rapporto al quale rimane distinto ed autonomo l’altro, risultato legittimo e incentrato sull’insussistenza di un idoneo titolo di godimento per richiedere il permesso di costruire poi ritirato in autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020).

3. Fermo restando quanto sopra osservato, non possono, comunque, accreditarsi, nel merito, i profili di censura secondo cui il muro di recinzione de quo, seppure non contemplato nella domanda di condono, prot. n. 5329, del 28 marzo 1986, avrebbe formato oggetto della domanda di sanatoria accolta col permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011 e secondo cui la riscontrata estraneità del manufatto in parola rispetto al progetto assentito con la concessione edilizia n. 2 del 16 marzo 2011, non sarebbe stata ritualmente contestata in sede di avvio del procedimento di riesame del parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940.

3.1. Al riguardo, è, in primis, presumibile che, a dispetto degli assunti di parte ricorrente, le amministrazioni locali intimate, nel considerare “non rientrante nell’istanza di condono edilizio”, e, quindi, non assentita, l’opera realizzata sulla superficie di m 8,80, abbiano inteso rimarcare – sia pure in maniera ellittica – che qualsivoglia domanda di sanatoria giammai avrebbe potuto contemplare la realizzazione di un’opera (muro di recinzione) su una porzione di suolo (pari a mq 8,80) non in esclusiva proprietà di Coppola Alba.

Di qui, poi, l’insussistenza della denunciata violazione delle garanzie partecipative in favore dei ricorrenti per omessa contestazione – in sede di comunicazione di avvio del procedimento di rettifica del parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940 (nota della Provincia di Caserta, prot. n. 122405, del 28 dicembre 2010) – della rilevata estraneità del muro di recinzione de quo rispetto all’“istanza di condono edilizio”, trattandosi – come evidenziato – di profilo sostanzialmente riconducibile alla ritualmente contestata mancanza di idoneo requisito di legittimazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

3.2. Pur a voler riferire specificamente l’“istanza di condono” evocata sia dalla Provincia di Caserta sia dal Comune di Mondragone a quella del 28 marzo 1986, prot. n. 5329, accolta con la concessione edilizia n. 2 del 16 marzo 2011, non si perverrebbe, comunque, a conclusioni più favorevoli per i ricorrenti.

Ed invero, la disconosciuta proprietà esclusiva, in capo a Coppola Alba, della superficie coperta dal muro di recinzione controverso appare inferita da Coppola Nicola, nella nota di chiarimenti del 13 gennaio 2011, (anche) in base alla pretesa inclusione del manufatto in parola nella domanda di condono, prot. n. 5329, del 28 marzo 1986. Il che giustifica la puntualizzazione – volta a confutare una simile induzione – secondo cui detto manufatto non figurerebbe nella citata domanda di condono, prot. n. 5329, del 28 marzo 1986.

Peraltro, tale ultima circostanza risulta acclarata sia nel verbale di accertamento tecnico, prot. n. 1019, del 17 maggio 2011, prot. n. 1019, sia nella relazione del consulente tecnico d’ufficio nominato dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento n. 26242/10/21, depositata in giudizio dai controinteressati il 21 dicembre 2011.

Con la conseguenza che – in conformità a quanto rilevato nella nota della Provincia di Caserta, prot. n. 67813, del 10 giugno 2011 sia nel provvedimento del capo della Ripartizione tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone, prot. n. 256/E.P., del 6 luglio 2011 – giammai il nulla osta sul profilo idrogeologico avrebbe potuto concernere un’opera (muro di recinzione) esulante dall’oggetto domanda di condono, prot. n. 5329, del 28 marzo 1986, unicamente in corrispondenza della quale esso era stato richiesto (come evincesi dalla circostanza che Coppola Nicola, nel richiedere, con nota del 9 marzo 2009, il cambio di destinazione dell’area di intervento, sottoposta a vincolo idrogeologico, aveva richiamato la sola “istanza di condono edilizio, ai sensi della l. n. 47/1985, per le opere abusive realizzate” e che, con nota in pari data, aveva comunicato “di aver presentato la richiesta per il nulla osta … per il vincolo idrogeologico, in allegato alla pratica di condono edilizio l. n. 47/1985”).

Neppure in tale prospettiva ermeneutica, i ricorrenti potrebbero, poi, fondatamente dolersi della mancata contestazione – in sede di comunicazione di avvio del procedimento di rettifica del parere favorevole del 6 novembre 2009, prot. n. 125940 – della rilevata estraneità del muro di recinzione controverso rispetto all’“istanza di condono edilizio”: ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, ad una simile omissione non è, infatti, ricollegabile portata invalidante, atteso che – come dianzi rimarcato – l’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico in nessun caso avrebbe potuto esprimere il proprio obbligatorio nulla osta su un oggetto per il quale non era stata interpellata ed atteso che, pertanto, il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

4. Venendo ora al secondo motivo di gravame, i ricorrenti non possono vantare un legittimo affidamento consolidatosi nell’arco temporale trascorso dall’emissione alla rettifica del parere favorevole della Provincia di Caserta, prot. n. 125940, del 6 novembre 2009.

4.1. Al riguardo, occorre premettere, in via di principio, che l’intervento in autotutela presuppone, unitamente al riscontro dell’originaria illegittimità dell’atto inciso, la valutazione della rispondenza della sua rimozione o modificazione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale. Di qui la necessità che l’amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi confliggenti; impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da rimuovere o modificare e solido appaia, pertanto, l’affidamento ingenerato nel privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2003, n. 7218; sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2007, n. 6238; sez. III, 11 settembre 2007, n. 7483; sez. VIII, 30 luglio 2008, n. 9586; 1° ottobre 2008, n. 12321; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 19 gennaio 2007, n. 170; sez. II, 8 giugno 2007, n. 1652; TAR Liguria, sez. I, 11 dicembre 2007, n. 2050; TAR Basilicata, sez. I, 19 gennaio 2008, n. 15).

4.2. Ciò premesso in via di principio, occorre, però, rammentare che, in determinate ipotesi, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa.

Tra queste è annoverabile l’ipotesi di intervento in autotutela: a) a fronte dell’assenza del necessario requisito di legittimazione ad ottenere il provvedimento ampliativo inciso e, quindi, della connessa situazione permanente contra ius (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 1041; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 8 aprile 2005, n. 1983); b) a fronte della falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del predetto provvedimento ampliativo, non potendo l’interessato medesimo vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un beneficio ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554; sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6554; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 3 novembre 2003, n. 2366; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21 febbraio 2005, n. 686; TAR Liguria. Genova, sez. I, 7 luglio 2005, n. 1027; 17 novembre 2006, n. 1550; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 13 febbraio 2006, n. 2026; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 129; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 4 marzo 2004, n. 115; 10 maggio 2005, n. 299; 10 aprile 2006, n. 238; 18 ottobre 2008, n. 643); c) a fronte della insussistenza di una specifica istanza di parte, prescritta ex lege, ai fini dell’adozione del provvedimento ampliativo.

Ebbene, sotto tali profili, rileva che, nella specie, i ricorrenti: – da un lato, non si sono dimostrati in possesso di un idoneo titolo di godimento sulla superficie coperta dal muro di recinzione controverso (cfr. retro, sub n. 1.1), avendo, quindi, infedelmente o erroneamente rappresentato quest’ultima, nel progetto assentito col permesso di costruire in sanatoria n. 46 del 18 aprile 2011, come di esclusiva proprietà di Coppola Alba; – d’altro lato, non risultano aver richiesto alla competente Provincia di Caserta, con precipuo riguardo al medesimo muro di recinzione, la prescritta autorizzazione ex artt. 7 del r.d. n. 3267/1923 e 23 della l. r. Campania n. 11/1996.

4.3. A quanto sopra è appena il caso di soggiungere che il legittimo affidamento predicato da parte ricorrente avrebbe potuto, al più, essere ingenerato dal provvedimento conclusivo (permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011) dell’iter instaurato con la domanda di sanatoria, prot. n. 4343, del 9 marzo 2009, e non già da un atto endoprocedimentale e presupposto – quale il parere favorevole della Provincia di Caserta, prot. n. 125940, del 6 novembre 2009 –, insuscettibile, per sua natura, di arrecare un definitivo e concreto beneficio in favore dei destinatari.

Conseguentemente, il momento da cui computare il periodo rilevante per il formarsi del vantato legittimo affidamento avrebbe dovuto risalire all’adozione del menzionato provvedimento conclusivo (permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011). Momento rispetto al quale il tempo di reazione in autotutela successivamente trascorso (53 giorni fino alla rettifica di cui alla nota della Provincia di Caserta, prot. n. 67813, del 10 giugno 2011; 79 giorni fino alla “revoca” di cui al provvedimento del capo della Ripartizione tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone, prot. n. 256/E.P., del 6 luglio 2011) si appalesa tutt’altro che irragionevole, ed è, quindi, insufficiente a radicare una posizione meritevole di tutela in capo al destinatario del rimosso titolo abilitativo edilizio.

5. Privi di pregio sono anche il quarto, il quinto e il sesto ordine di doglianze, con cui si assume che l’impugnata “revoca” del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011 sarebbe stata disposta: – senza puntuali riferimenti alla norma attributiva del relativo potere; – senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento con essa definito (con conseguente violazione delle garanzie partecipative riconosciute agli interessati); – senza adeguata motivazione circa i presupposti ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990; – senza il preventivo parere della Ripartizione tecnica Urbanistica, con conseguente violazione del principio del ‘contrarius actus’.

5.1. In proposito, giova, innanzitutto, chiarire che il nomen iuris (“revoca”) utilizzato dal Comune di Mondragone per definire il provvedimento impugnato non era, di per sé solo, suscettibile di tramutarne i presupposti (vizio di legittimità, costituito da eccesso di potere), il contenuto (ripristino della legalità violata dalla infedele o erronea rappresentazione della titolarità di una porzione dell’area di intervento e dalla mancata acquisizione di un nulla osta obbligatorio) e gli effetti sostanziali (rimozione ex tunc del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011), inconfutabilmente propri dell’annullamento d’ufficio, e, quindi, di predicarne l’assoggettamento al regime applicativo dell’art. 21 quinquies, anziché a quello del comb. disp. artt. 21 octies, comma 1, e 21 nonies della l. n. 241/1990.

Ed invero, gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo al relativo contenuto e al potere in concreto esercitato dall’autorità promanante, dovendosi prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento dell’adozione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977).

5.2. Ciò premesso, è evidente che la disciplina attributiva dell’esercitato potere di autotutela non possa che rinvenirsi nella previsione generale di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.

5.3. Ed è altrettanto evidente che, nella specie, – non già i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, il “mutamento della situazione di fatto” o la “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”, richiesti, ai fini della revoca, dal precedente art. 21 quinquies, erroneamente invocato da parte ricorrente, bensì – le “ragioni di interesse pubblico”, richieste, ai fini dell’annullamento d’ufficio, da tale ultima disposizione risiedono in re ipsa, a fronte dell’insussistenza del necessario requisito di legittimazione ad ottenere il titolo abilitativo rimosso in autotutela e, quindi, della connessa situazione permanente contra ius, a fronte della decettiva rappresentazione della realtà da parte degli interessati, risultata rilevante ai fini del rilascio predetto titolo abilitativo, nonché a fronte della mancata richiesta ed acquisizione di un nulla osta obbligatorio (cfr. retro, sub n. 4.2).

5.4. Alla denunciata omissione della comunicazione di avvio del procedimento definito col gravato provvedimento del capo della Ripartizione tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone, prot. n. 256/E.P., del 6 luglio 2011, non è, poi, ricollegabile portata invalidante.

Ciò, innanzitutto, in considerazione del contenuto vincolato della determinazione assunta – quale inevitabile precipitato della rilevata insussistenza sia di un idoneo requisito di legittimazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio sia di una specifica richiesta di autorizzazione rivolta, con riguardo al muro di recinzione controverso, all’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico (cfr. retro, sub n. 3.2); inoltre, in considerazione dell’avvenuto raggiungimento dello scopo partecipativo sotteso alla predetta comunicazione, attraverso la richiesta di chiarimenti di cui alla nota della Provincia di Caserta, prot. n. 122405, del 28 dicembre 2010 e la successiva interlocuzione procedimentale di cui alla nota di Coppola Nicola del 13 gennaio 2011 (cfr. retro, sub n. 3.1).

5.5. Non è, infine, ravvisabile una violazione del principio del ‘contrarius acuts’ nella circostanza che, a differenza del permesso di costruire n. 46 del 18 aprile 2011, il relativo provvedimento di “revoca” sia stato adottato senza il preventivo parere della Ripartizione tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone.

Ed invero, non può escludersi il coinvolgimento procedimentale di tale struttura organizzativa, trattandosi dello stesso ufficio cui è preposto il titolare dell’organo promanante il provvedimento in autotutela impugnato (capo della Ripartizione tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone).

Fermo restando quanto sopra osservato, è appena il caso di soggiungere, a definitiva confutazione del profilo di censura in scrutinio, che il riesame compiuto da entrambe le amministrazioni locali intimate non includeva specifici apprezzamenti di ordine tecnico, propri del menzionato ufficio comunale, ma atteneva unicamente alla cennata insussistenza di un idoneo requisito di legittimazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio e di una specifica richiesta di autorizzazione rivolta, con riguardo al muro di recinzione de quo, all’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico.

Ebbene, una simile attività di verifica costituiva un presupposto la cui mancanza precludeva il segmento istruttorio di consultazione della Ripartizione tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone.

In questo senso, valga richiamare la soluzione interpretativa, largamente condivisa, secondo cui, laddove non vi sia spazio per complesse valutazioni di natura tecnico-discrezionale o, comunque, non sia necessario procedervi, l’organo decidente possa legittimamente rinunciare all’apporto dell’organo consultivo (Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3974; TAR Piemonte, sez. I, 13 marzo 2002, n. 635; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 novembre 2002, n. 2931; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 13 giugno 2003, n. 7557; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 ottobre 2006, n. 4967).

Il Collegio ritiene di dover aderire a tale soluzione, stabilmente invalsa, oltre che con riferimento all’attività vincolata di repressione degli abusi edilizi, per la quale è stata esclusa l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere della commissione edilizia (cfr. TAR Basilicata, 20 febbraio 2004, n. 103; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 luglio 2003, n. 8434; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 9 giugno 2004, n. 3540; TAR Lazio, Roma, sez. II, 25 maggio 2005, n. 4128), anche con riferimento all’applicazione del principio del ‘contrarius actus’ alla preventiva acquisizione del parere della commissione edilizia in sede di annullamento di un titolo abilitativo, facendo eccezione al principio in parola l’ipotesi in cui l’amministrazione non debba compiere particolari valutazioni di ordine tecnico (Cons. giust. amm. sic., sez. cons., 3 giugno 1999, n. 235; TAR Lazio, Latina, 27 marzo 2003, n. 300; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 18 aprile 2005, n. 672; Palermo, sez. II, 11 settembre 2007, n. 2008; TAR Campania, Napoli, sez. III, 10 aprile 2007, n. 3193; sez. II, 11 aprile 2008, n. 2073; sez. VIII, 11 giugno 2009, n. 3203).

6. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

7. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi € 2.500,00, da ripartirsi, rispettivamente, in € 1.500,00 in favore dell’amministrazione resistente e in € 1.000,00 in favore dei controinteressati.

Nulla devesi nei confronti della Provincia di Caserta, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna Coppola Nicola, Falco Castelli Maria e Coppola Alba al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, ripartirsi, rispettivamente, in € 1.500,00 in favore del Comune di Mondragone e in € 1.000,00 in favore di Cariati Maria Rosaria, Lombardi Michela e Lombardi Dario, in solido tra loro.

Nulla nei confronti della Provincia di Caserta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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