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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1915 | Data di udienza: 20 Marzo 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Disciplina sul rilascio del permesso di costruire – Inapplicabilità – Natura di piano attuativo – Art. 28 L. n. 1150/1942.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2013
Numero: 1915
Data di udienza: 20 Marzo 2013
Presidente: Amodio
Estensore: Ianigro


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Disciplina sul rilascio del permesso di costruire – Inapplicabilità – Natura di piano attuativo – Art. 28 L. n. 1150/1942.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 11 aprile 2013, n. 1915


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Disciplina sul rilascio del permesso di costruire – Inapplicabilità – Natura di piano attuativo – Art. 28 L. n. 1150/1942.

 L’istanza di approvazione di un piano di lottizzazione non è assoggettata alla normativa sul rilascio del permesso di costruire, ma al diverso procedimento previsto per l’approvazione dei piani attuativi secondo lo schema di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 che disciplina gli accordi sostitutivi di provvedimento. Nel sistema urbanistico, ai sensi dell’art. articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 come mod. dall’articolo 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il piano di lottizzazione assume la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione al dettaglio, di piano esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia (C.d.S.sez. IV, 16.03.1999 n. 286) . Nei casi di lottizzazione su istanza del privato lottizzante trova quindi applicazione la disciplina di cui agli artt. 28, commi 2 e 5, della l. n. 1150/1942 e, a livello regionale, dell’art. 27, comma 1, lett. c, prima parte, della l. r. Campania n. 16/2004.


Pres. Amodio, Est. Ianigro – P. s.r.l. (avv.ti Perla e Coppola) c. Comune di Marcianise (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 11 aprile 2013, n. 1915

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 11 aprile 2013, n. 1915

N. 01915/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06102/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6102 del 2011, proposto da:
Primotel S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Perla e Ambrogio Coppola, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Napoli, via Santa Brigida, 39;

contro

Comune di Marcianise in Persona del Sindaco p.t.;

per l’annullamento

della determinazione prot. n.12857/2011 del Comune di Marcianise avente ad oggetto approvazione piano di lottizzazione convenzionata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n.6102/2011 la Primotel s.r.l. , quale proprietaria di un lotto di terreno ubicato in Marcianise fg 16 p.lla 259, ricadente in z.t.o. G1- zona alberghiera commerciale del p.r.g. approvato con D.G.R.C. n. 3614 del 28.04.1983, e successiva variante approvata con D.P.C. n. 1371 del 10.09.1996, esponeva di aver presentato, in data 12.03.2012 con richiesta acquisita al prot. n. 4866, una proposta di approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di una struttura alberghiera di 130 camere, di aver integrato la pratica con documenti iscritti al prot. n. 20053 del 15.12.2010,e che l’amministrazione comunale, con nota prot. 12857 del 5.07.2011, le aveva comunicato che non avrebbe esaminato la richiesta né adottato alcun provvedimento per essersi formato il “silenzio rifiuto”.

Instava quindi per l’annullamento dell’atto impugnato nonché, ai sensi degli artt. 31,32 e 117 c.p.a., del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di lottizzazione con dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla domanda del ricorrente e per la nomina di un commissario ad acta in funzione sostitutiva per il caso di ulteriore inerzia.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., violazione della legge n. 241/1990 come successivamente integrata e modificata, eccesso di potere, sviamento illogicità manifesta;

L’atto impugnato si concretizza in un sostanziale diniego dell’istanza della ricorrente.

Si è operata una netta confusione tra una richiesta di permesso di costruire diretta ed una lottizzazione convenzionata.

L’amministrazione, dichiarando formato il silenzio rifiuto, ritiene tale circostanza definitivamente preclusiva dell’esame della richiesta di parte ricorrente, obliterando l’esistenza di un inadempimento ad un suo preciso obbligo di provvedere in tal senso.

Sussistono nella specie i presupposti di cui all’art. 117 comma 2 c.p.a. , stante peraltro la cumulabilità di domande connesse nell’ambito dello stesso giudizio e la prevalenza in tal caso del rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a..

Concludeva pertanto per l’accoglimento del ricorso e per la condanna dell’ente resistente a concludere il procedimento de quo con l’adozione degli atti consequenziali.

All’udienza pubblica del 20.03.2013 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini che di seguito si vanno ad esporre.

Nel giudizio risulta impugnato l’atto con cui il Comune di Marcianise, nel pronunciarsi sulla diffida con cui la società istante richiedeva l’esame della pratica edilizia di cui all’istanza del 12.03.2010 di approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata, ha affermato che il decorso dei termini per l’adozione del rilascio del permesso di costruire avrebbe comportato la formazione del silenzio rifiuto come previsto dal comma 9 dell’art. 20 del d.p.r. n. 380/2001.

2.1 Risulta fondata la censura sollevata da parte ricorrente circa la assoluta inconferenza rispetto ad un’istanza di approvazione di un piano di lottizzazione della normativa richiamata nel provvedimento impugnato di cui all’art. 20 comma 9 del d.p.r. n. 380/2001 in tema di rilascio del permesso di costruire. Tale normativa, peraltro, alla data di adozione del provvedimento impugnato, risalente al 6.07.2011, proprio sul punto del “silenzio rifiuto” era stata modificata rispetto alla sua versione originaria per effetto del d.l. 13.05.2011 n. 70 conv. in l. 12.07.2011 n.106 nonchè con il d.l. 22.06.2012 n. 83 conv. in l. 7.08.2012 n. 134.

Correttamente parte ricorrente ha opposto l’inapplicabilità nella specie della normativa sul rilascio del permesso di costruire, dal momento che l’istanza di approvazione di un piano di lottizzazione resta, come noto, assoggettata al diverso procedimento previsto per l’approvazione dei piani attuativi secondo lo schema di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 che disciplina gli accordi sostitutivi di provvedimento.

Nel sistema urbanistico, ai sensi dell’art. articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 come mod. dall’articolo 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il piano di lottizzazione assume la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione al dettaglio, di piano esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia (C.d.S.sez. IV, 16.03.1999 n. 286) .

Nei casi di lottizzazione su istanza del privato lottizzante trova quindi applicazione la disciplina di cui agli artt. 28, commi 2 e 5, della l. n. 1150/1942 e, a livello regionale, dell’art. 27, comma 1, lett. c, prima parte, della l. r. Campania n. 16/2004. Il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici anche attuativi è stato da ultimo modificato del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011, approvato ex art. 43 bis della l. r. Campania n. 16/2004, pubblicato in forma esecutiva sul B.U.R.C. n. 53 dell’8 agosto 2011. L’art. 10 comma 7 del citato regolamento stabilisce che per i piani urbanistici attuativi di iniziativa privata il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/90.

2.2 Tanto premesso, non v’è dubbio che il provvedimento impugnato costituisce evidente elusione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, dal momento che il Comune, nel richiamare la disciplina di cui all’art. 21 del d.p.r. n. 380/2001 per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, ha sostenuto che nel caso di inutile decorso del termine per provvedere, sulla domanda si sarebbe formato il silenzio rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale. Il menzionato provvedimento, privo di un minimum di determinazione volitiva tale da integrare un momento decisionale rispetto all’istanza del privato, si pone quale generico atto soprassessorio di omessa definizione della funzione amministrativa, privo di istruttoria nonché di una compiuta e definitiva rappresentazione dello stato del procedimento, in chiaro inadempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Sicchè grava a carico dell’Amministrazione Comunale l’obbligo di pronunciarsi in maniera espressa e motivata sull’ istanza di approvazione di piano di lottizzazione , dato che l’art 2 della legge n.. 241/1990 impone all’Amministrazione di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo a ogni istanza proposta dal cittadino. (T. A. R. Lazio – Latina – Sez. I – 13 gennaio 2011 – n. 7).

Va dichiarato pertanto l’obbligo della stessa Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza in oggetto, con provvedimento espresso e motivato, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, con espresso avvertimento che, in mancanza di adempimento nel predetto termine, il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta, che provveda in luogo della stessa Amministrazione.

Alla presente pronuncia consegue per effetto della soccombenza l’obbligo a carico del Comune di rimborsare le spese processuali sostenute dall’istante come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annulla il provvedimento impugnato e per l’effetto ordina al Comune di Marcianise di adottare un provvedimento espresso sull’istanza inoltrata da parte ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Olindo Di Popolo, Referendario
 
L’ESTENSORE  

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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