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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 285 | Data di udienza: 11 Aprile 2013

* DIRITTO VENATORIO – Fauna selvatica – Proprietà dello Stato – Impugnazione del calendario venatorio – Competenza territoriale del TAR Lazio – Esclusione – Calendario venatorio – Parere obbligatorio e non vincolante dell’ISPRA – Determinazione difforme della Regione – Necessità di adeguata motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2013
Numero: 285
Data di udienza: 11 Aprile 2013
Presidente: Zaccardi
Estensore: Ciliberti


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – Fauna selvatica – Proprietà dello Stato – Impugnazione del calendario venatorio – Competenza territoriale del TAR Lazio – Esclusione – Calendario venatorio – Parere obbligatorio e non vincolante dell’ISPRA – Determinazione difforme della Regione – Necessità di adeguata motivazione.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 19 aprile 2013, n. 285


DIRITTO VENATORIO – Fauna selvatica – Proprietà dello stato – Impugnazione del calendario venatorio – Competenza territoriale del TAR Lazio – Esclusione.

Se è vero che la fauna selvatica, a tenore dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è proprietà dello Stato, è altresì vero che  il definito ambito territoriale in cui il calendario venatorio esplica i propri effetti consente di radicare la competenza per territorio del T.a.r. periferico, senza che vi sia margine per una competenza territoriale (né, tampoco, funzionale) del T.a.r. Lazio, con sede in Roma. Sia l’aspetto oggettivo della fauna cacciabile, sia l’aspetto soggettivo degli interessati alla caccia (che possono provenire da altre Regioni) non elidono minimamente il dato inconfutabile dell’efficacia infraregionale (e non ultraregionale) del calendario venatorio.


Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti – L.A.C. (avv. Rizzato) c. Regione Molise (Avv. Stato)


DIRITTO VENATORIO – Calendario venatorio – Parere obbligatorio e non vincolante dell’ISPRA – Determinazione della Regione difforme – Necessità di adeguata motivazione.

L’I.s.p.r.a. è un organismo tecnico che, ai sensi dell’art. 18, c. 4 L. n. 157/1992, ha competenza a fornire un parere obbligatorio e non vincolante sui progetti di calendario venatorio redatti annualmente dalle Regioni. Tale parere non può essere disatteso senza una specifica e congrua motivazione, da parte della Regione (cfr.: Cons. Stato VI 12.12.2000 n. 6563) (nella specie, la regione Molise, nell’approvare il calendario venatorio,  ha disatteso il parere dell’Ispra relativamente al periodo di caccia della lepre italica e all’uso delle munizioni di piombo nella caccia agli ungulati, senza arrecare alcuna motivazione giustificatrice della propria difforme determinazione)


Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti – L.A.C. (avv. Rizzato) c. Regione Molise (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 19 aprile 2013, n. 285

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 19 aprile 2013, n. 285

N. 00285/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2012, proposto dalla Lega per l’abolizione della caccia (L.a.c.), con sede a Milano, in persona del legale rappresentante p. t., e dall’Associazione vittime della caccia, con sede in Genazzano (Rm), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentate e difese dall’avv. Massimo Rizzato, con elezione di domicilio in Campobasso, presso la Segreteria del T.a.r., via San Giovanni – Palazzo Poste;


contro

Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata;

nei confronti di

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, non costituitasi;

e con l’intervento di

Comitato di gestione A.t.c. 1 “Campobasso”, <<ad opponendum>>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Costanzo della Porta, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma n. 48, presso lo studio Liberatore,

per l’annullamento

dei seguenti atti: <<in parte qua>>, la delibera di G.R. Molise n. 461 datata 26.7.2012 e il relativo decreto del Presidente della G.R. con cui viene approvato il calendario venatorio, limitatamente ai punti: 1) art. 3 comma a) dell’allegato calendario venatorio: tempo di caccia alla lepre comune; 2) art. 3 commi g), h) ed i) dell’allegato calendario venatorio: caccia agli ungulati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie dell’Amministrazione regionale intimata, nonché l’atto di intervento <<ad opponendum>>;
Visti gli atti tutti della causa;
 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Le ricorrenti associazioni, che si occupano di protezione della fauna e di contrasto degli abusi venatori, insorgono per impugnare i seguenti atti: <<in parte qua>>, la delibera di G.R. Molise n. 461 datata 26.7.2012 e il relativo decreto del Presidente della G.R. con cui viene approvato il calendario venatorio, limitatamente ai punti: 1)art. 3 comma a) dell’allegato calendario venatorio: tempo di caccia alla lepre comune; 2)art. 3 commi g), h) ed i) dell’allegato calendario venatorio: caccia agli ungulati. Le medesime deducono i seguenti motivi: 1)violazione dell’art. 3 comma a del calendario venatorio, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; 2)violazione dell’art. 3 commi g, h, i dell’allegato calendario venatorio sulla caccia agli ungulati, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria.

Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con successiva memoria e con due note di deposito – la competenza territoriale del T.a.r. Lazio, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Interviene <<ad opponendum>> il Comitato di gestione di un Ambito territoriale di caccia di Campobasso.

Con decreto presidenziale n. 132 del 2012, è disposta una misura cautelare interinale.

Con ordinanza collegiale n. 144 del 2012, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle ricorrenti.

Con ordinanza presidenziale n. 750 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali la Regione dà esecuzione.

All’udienza del 31 gennaio 2013, la causa viene riservata per la decisione.

II – L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere disattesa. Se è vero che la fauna selvatica, a tenore dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è proprietà dello Stato, è altresì vero che tutti i provvedimenti impugnati sono atti della Regione Molise, di guisa che il definito ambito territoriale in cui essi esplicano i propri effetti consente di radicare la competenza per territorio di questo T.a.r., senza che vi sia margine per una competenza territoriale (né, tampoco, funzionale) del T.a.r. Lazio, con sede in Roma. Sia l’aspetto oggettivo della fauna cacciabile, sia l’aspetto soggettivo degli interessati alla caccia (che possono provenire da altre Regioni) non elidono minimamente il dato inconfutabile dell’efficacia infraregionale (e non ultraregionale) dei provvedimenti impugnati.

III – La legittimazione attiva delle ricorrenti è contestata, ma le ricorrenti hanno provato che il loro fine statutario di protezione della fauna selvatica può giustificare la legittimazione ad agire a tutela dell’ambiente, a tenore degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349. Di conseguenza, il ricorso – anche sotto tale profilo – può ritenersi ammissibile.

IV – Il ricorso è, altresì, fondato.

V – L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.s.p.r.a.), istituito con la legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, in sostituzione del disciolto I.n.f.s., è un organismo tecnico che ha competenza a fornire un parere obbligatorio e non vincolante sui progetti di calendario venatorio redatti annualmente dalle Regioni. Ciò in applicazione dell’art. 18, comma quarto, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Tale parere non può essere disatteso senza una specifica e congrua motivazione, da parte della Regione (cfr.: Cons. Stato VI 12.12.2000 n. 6563). Nel caso di specie, la Regione Molise ha inviato all’I.s.p.r.a. un progetto di calendario venatorio, con il quale ha proposto la caccia alla lepre comune nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 31 dicembre 2012. Nella propria risposta, l’I.s.p.r.a. al fine di salvaguardare la lepre italica che è una specie endemica minacciata di rilevante valore conservazionistico, ha espresso l’avviso che il periodo di caccia dovesse essere ridotto ai 46 giorni compresi tra il 15 ottobre e il 30 novembre 2012. La Regione Molise, disattendendo – senza alcuna plausibile ragione – detto parere, ha confermato, nell’impugnata delibera di G.R. n. 461/2012 e nel relativo decreto del P.G.R. di esecuzione del calendario venatorio, il periodo più lungo di maggior esposizione della specie al rischio venatorio, che va dal 16 settembre al 31 dicembre 2012.

Allo stesso modo, è accaduto che l’I.s.p.r.a., nel proprio parere datato 7.5.2012, abbia invitato la Regione Molise a proibire l’uso delle munizioni di piombo nella caccia agli ungulati (caprioli, daini, mufloni, cinghiali), poiché tale sostanza risulta nociva sia per l’uomo sia per i rapaci necrofagi, quando essi assumono nella nutrizione la carne di ungulati attinti da piombo. Anche tale parere tecnico è stato inopinatamente disatteso dalla Regione, nella parte dei provvedimenti impugnati in cui ha omesso di vietare l’utilizzo di munizioni in piombo nella caccia agli ungulati.

Considerato che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare, con plausibili argomenti, le ragioni per le quali ha ritenuto di non seguire le indicazioni dell’organismo tecnico, e non lo ha fatto, i provvedimenti impugnati sono, <<in parte qua>>, illegittimi, per eccesso di potere e per difetto di motivazione (cfr.: T.a.r. Emilia Romagna, Parma I, 22.5.2012 n. 188).

VI – I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati e il ricorso meritevole di essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per compensare, in parte, le spese del giudizio tra le ricorrenti e le parti opponenti, e per condannare la Regione resistente alle spese giudiziali, liquidate forfetariamente in euro 1000,00 (mille), da versare nella misura di euro 500,00 (cinquecento) alla ricorrente Lega per l’abolizione della caccia (L.a.c.), con sede a Milano, oltre Iva, C.p.a. e rimborso del contributo unificato, e per la restante parte di 500,00 euro, direttamente all’Erario, in applicazione dell’art. 133 del Testo unico sulle spese giudiziali, atteso che la ricorrente Associazione vittime della caccia, con sede in Genazzano (Rm) ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Compensa le spese del giudizio tra le ricorrenti e le parti opponenti, mentre condanna la Regione resistente alle spese giudiziale, liquidate forfetariamente in euro 1000,00 (mille), da versare nella misura di 500,00 (cinquecento) euro alla ricorrente Lega per l’abolizione della caccia (L.a.c.), con sede a Milano, oltre Iva, C.p.a. e rimborso del contributo unificato, e per la restante parte di 500,00 euro, direttamente all’Erario, in applicazione dell’art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico sulle spese giudiziali), atteso che la ricorrente Associazione vittime della caccia, con sede in Genazzano (Rm) ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nelle Camere di Consiglio del 31 gennaio e dell’11 aprile 2013, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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