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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 734 | Data di udienza: 18 Aprile 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Esercizio del potere sanzionatorio – Prescrizione o decadenza – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 30 Aprile 2013
Numero: 734
Data di udienza: 18 Aprile 2013
Presidente: Balba
Estensore: Vitali


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Esercizio del potere sanzionatorio – Prescrizione o decadenza – Inconfigurabilità.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 30 aprile 2013, n. 734


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Esercizio del potere sanzionatorio – Prescrizione o decadenza – Inconfigurabilità.

L’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela del paesaggio non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche ad una significativa distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, in considerazione della prevalenza – alla luce del rilievo costituzionale del bene tutelato (art. 9 comma 2 Cost.) – dell’interesse pubblico sull’affidamento del privato (T.A.R. Campania-Napoli, IV, 16.12.2011, n. 5912).


Pres. Balba, Est. Vitali –G.M. e altro (avv.ti Pastorelli e Massa) c. Comune di Sanremo (avv.ti Sfamurri,  Rossi e Fadda)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 30 aprile 2013, n. 734

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 30 aprile 2013, n. 734

N. 00734/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2012, proposto da:
Giorgio Marchi e Anna Maria Leporati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivo Pastorelli e Francesco Massa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Roma 11;

contro
 

Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri, Sara Rossi ed Emilio Fadda, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, via Peschiera, 22;

per l’annullamento

di provvedimento avente ad oggetto ordine di demolire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 15.3.2012 i signori Marchi Giorgio e Leporati Anna Maria, radioamatori, hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale del comune di Sanremo 31.1.2012, n. 41, di ingiunzione della demolizione di un’antenna in ferro con basamento in calcestruzzo realizzata nel giardino dell’abitazione, in quanto costruita in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in assenza del relativo titolo abilitativo.

A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Perplessità. Violazione degli artt. 7 e 10 L. n. 241/1990.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 D. Lgs. 42/2004 in relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 D. Lgs. 42/2004 e s.m.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento.

Si è costituito in giudizio il comune di Sanremo, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 19.4.2012, n. 138 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che l’autorizzazione ministeriale per l’impianto di stazione di radioamatore non sostituisce affatto quella paesaggistica, si osserva che, come per l’ordine di demolizione in materia edilizia, così anche per l’ordine di rimessione in pristino sanzionatoria degli abusi in materia paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, è predicabile il principio secondo il quale, in ragione del contenuto vincolato dell’atto, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, nè è prospettabile il difetto di motivazione, essendo sufficiente a tal fine l’indicazione che l’intervento risulta realizzato, in assenza del pertinente titolo abilitativo, in area sottoposta a vincolo paesistico (così T.A.R. Campania-Napoli, III, 14.12.2009, n. 8699).

Del resto, in mancanza della specifica contestazione circa il fatto che l’intervento ricade in area vincolata dal punto di vista paesaggistico, i relativi vizi non potrebbero comunque condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, essendo palese – ex art. 21-octies comma 2 L. n. 241/1990 – che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

2. Secondo la giurisprudenza che il collegio condivide, l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela del paesaggio non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche ad una significativa distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, in considerazione della prevalenza – alla luce del rilievo costituzionale del bene tutelato (art. 9 comma 2 Cost.) – dell’interesse pubblico sull’affidamento del privato (T.A.R. Campania-Napoli, IV, 16.12.2011, n. 5912).

3. Premesso – in punto di fatto – che non è seriamente contestabile che l’intervento in questione abbia alterato lo stato dei luoghi (cfr. la documentazione fotografica di cui al doc. 7 delle produzioni 16.4.2012 di parte comunale), si osserva che la valutazione sulla compatibilità paesaggistica dell’opera non dev’essere affatto compiuta d’ufficio dall’amministrazione, ma segue la presentazione di “apposita domanda” da presentarsi a cura del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi (art. 167 comma 5 D. Lgs. m. 42/2004).

Dunque tale valutazione, attendendo al distinto ed eventuale procedimento di compatibilità paesaggistica (in vista dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria o pecuniaria), non integra affatto la motivazione dell’ordine di rimessione in pristino, che viceversa è atto vincolato.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del comune di Sanremo, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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