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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 533 | Data di udienza: 10 Aprile 2013

* FAUNA E FLORA – Maltrattamento di animali – L. n. 189/2004 – Introduzione del Titolo IX bis nel Libro II del codice penale – Deroga per le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione – Regione Piemonte – Deliberazione della Giunta regionale n. 32 – 5438  – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 24 Aprile 2013
Numero: 533
Data di udienza: 10 Aprile 2013
Presidente: Salamone
Estensore: Salamone


Premassima

* FAUNA E FLORA – Maltrattamento di animali – L. n. 189/2004 – Introduzione del Titolo IX bis nel Libro II del codice penale – Deroga per le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione – Regione Piemonte – Deliberazione della Giunta regionale n. 32 – 5438  – Legittimità.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 3^ – 24 aprile 2013, n. 533


FAUNA E FLORA – Maltrattamento di animali – L. n. 189/2004 – Introduzione del Titolo IX bis nel Libro II del codice penale – Deroga per le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione – Regione Piemonte – Deliberazione della Giunta regionale n. 32 – 5438  – Legittimità.

La L. n. 189 del 2004 ha dettato nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali, introducendo nel Libro II del codice penale il Titolo IX bis. L’art. 3 della citata legge limita l’ambito di operatività delle nuove norme incriminatrici, escludendo che le stesse trovino applicazione ai “casi” previsti dalle leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. Detto articolo ha introdotto una “deroga” con portata riduttiva della concreta efficacia della nuova normativa, comportando, di fatto, una sostanziale “depenalizzazione” dell’utilizzazione di animali nella gran parte dei casi previsti dalle leggi speciali. Ciò fa si che, attività oggettivamente lesive della salute o della vita degli animali (o anche solo della loro dignità), ma ritenute socialmente adeguate dal consenso sociale, vengano ritenute non tipiche perché svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano (nel cui ambito trovano eventualmente autonoma sanzione determinati comportamenti ritenuti illeciti). Ne consegue che la Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 32 – 5438, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali. Nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni”, ha esercitato una funzione attribuitole dall’art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, il quale, espressamente, ha demandato all’Ente territoriale la autorizzazione o meno delle manifestazioni storico-culturali in cui si utilizzano animali, legittimamente individuando i criteri (che sono stati dedotti dall’elaborazione giurisprudenziale svolta con riferimento al previgente testo dell’art. 272 c.p.) cui ci si deve attenere nel valutare la sussistenza o meno, nelle manifestazioni con impiego di animali, di eventuali maltrattamenti.

Pres. ed Est. Salamone – L.A.V. (avv. Stefutti) c. Regione Piemonte (avv.Magliona)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 3^ – 24 aprile 2013, n. 533

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 3^ – 24 aprile 2013, n. 533

N. 00533/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2007, proposto dalla Lega Anti Vivisezione L.a.v. Onlus Ente Morale, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Torino, via Tripoli, 25;

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso Giulietta Magliona in Torino, piazza Castello, 165;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale n. 32 – 5438 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni”, pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2007, nonché di ogni atto degli stessi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso si chiede l’annullamento della Deliberazione della Giunta regionale n. 32 – 5438 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali. Nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni “, pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2007, nonché di ogni atto dagli stessi presupposto, conseguente o comunque connesso, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti.

Secondo la prospettazione della ricorrente con la delibera di cui in epigrafe, la Giunta della Regione Piemonte, nelle more dell’approvazione di una disciplina regionale di recepimento della legge 20 luglio 2004 n. 189, andava a dettare una serie di criteri per riconoscimento del carattere storico-culturale delle manifestazioni, nonché, per gli aspetti che qui precipuamente rilevano, per l’impiego degli animali nelle manifestazioni medesime.

Si osserva come, sotto il profilo della legittimazione ex art. 100 c.p.c., sussiste l’interesse dell’Associazione ricorrente all’impugnazione degli atti di cui in epigrafe, stante che la stessa, come può facilmente evincersi dall’articolato delle rispettive disposizioni statutarie, dall’art. 7 della legge 189 del 2004, nonché dal decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 febbraio 2007, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”), si atteggia, per espressa previsione statutaria, quale titolare di un preciso interesse, sia materiale che morale, alla salvaguardia dell’ambiente e alla integrità fisica della fauna, sia essa selvatica, domestica ovvero di allevamento.

Si lamenta:

Violazione di legge. Violazione degli artt. 544-bis, 544-ter c.p. e 19-ter disp. coord. trans. c.p.. Violazione degli artt. 15 e 51 c.p. Travisamento. Illogicità. Carenza assoluta di presupposto.

Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.. Carenza assoluta di istruttoria. Travisamento ed illogicità sotto ulteriore profilo.

La Regione Piemonte, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La L. n. 189 del 2004 ha dettato nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali, introducendo nel Libro II del codice penale, l’inedito Titolo IX bis, articolato in cinque autonome disposizioni, delle quali le prime quattro configurano alcune nuove fattispecie di reato (art. 544 bis, ter, quater, quinquies), mentre l’ultima (art. 544 sexies) è dedicata alla previsione di una speciale ipotesi di confisca e a speciali pene accessorie, nonché a ridisegnare la contravvenzione prevista dall’art. 727 del codice penale che non disciplina più il maltrattamento degli animali, se non nella forma della detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, ma è intitolato abbandono di animali.

L’art. 3 della citata legge limita poi l’ambito di operatività delle nuove norme incriminatrici, escludendo che le stesse trovino applicazione ai “casi” previsti dalle leggi speciali in materia di animali (ed, in particolare, a quelle in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, vivisezione, zoo e circhi), nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.

Detto articolo ha introdotto una “deroga” con portata riduttiva della concreta efficacia della nuova normativa, comportando, di fatto, una sostanziale “depenalizzazione” dell’utilizzazione di animali nella gran parte dei casi previsti dalle leggi speciali.

Purtuttavia se i maltrattamenti esulano dalle regole della materia disciplinata dalle leggi speciali (o desumibili dai regolamenti delle manifestazioni), i reati di cui al citato titolo IX bis si configurano.

La norma è stata introdotta per evitare distorsioni applicative delle disposizioni incriminatrici.

Senza detta previsione l’applicazione delle nuove disposizioni sarebbe stata invocata per impedire manifestazioni di rilevo storico e la stessa pratica della caccia.

Ciò fa si che, “attività oggettivamente lesive della salute o della vita degli animali (o anche solo della loro dignità), ma ritenute socialmente adeguate dal consenso sociale, vengano ritenute non tipiche perché svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano (nel cui ambito trovano eventualmente autonoma sanzione determinati comportamenti ritenuti illeciti).

La ricorrente lamenta che l’Amministrazione, con il provvedimento gravato, avrebbe di fatto depenalizzato, servendosi in modo distorto della “deroga” di cui al citato art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, delle condotte altrimenti vietate e penalmente rilevanti.

Osserva il Collegio che in forza del riconoscimento del carattere storico-culturale della manifestazione, la Regione autorizza lo svolgimento di manifestazioni in cui si utilizzano in condizioni di disagio animali.

Parimenti non sussiste la necessità della autorizzazione là dove la manifestazione non comporti alcun maltrattamento e là dove nello spettacolo si utilizzino animali morti.

Le censure sono, pertanto, infondate in quanto la Regione, nell’adottare la D.G.R. impugnata ha esercitato una funzione attribuitole dall’art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, il quale, espressamente, ha demandato all’Ente territoriale la autorizzazione o meno delle manifestazioni storico-culturali in cui si utilizzano animali.

L’autorizzazione regionale rappresenta l’atto finale di un procedimento complesso che si articola in diverse fasi, che vanno dalla richiesta dell’Ente organizzatore della manifestazione, al parere del servizio veterinario dell’A.S.L. territorialmente competente (cui spetta valutare il rispetto dei requisiti sanitari e delle norne sul benessere animale), al parere della Direzione Regionale Sanità Pubblica, al parere della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo sul carattere storico-culturale dell’iniziativa (parere fornito dopo aver sentito il Gruppo di lavoro di cui sopra).

Va rilevato che la difesa della Regione produce, a titolo esemplificativo, la documentazione inerente l’autorizzazione allo svolgimento del “Palio di Asti” e nel parere fornito dall’A.S.L. 19 di Asti per quanto concerne i controlli da effettuarsi sui cavalli – onde accertare l’eventuale presenza di sostanze dopanti -, sul percorso di gara, sul benessere degli animali — verifica di adeguatezza degli spazi cintati e dei ricoveri temporanei -, sull’assistenza zooiatrica degli animali — presenza servizio pronto soccorso zooiatrico).

I “requisiti generali” di cui alla impugnata D.G.R. (impossibilità di svolgere la manifestazione senza impiego di animali; divieto di uccisione pubblica di animali; divieto di somministrazione di sofferenze eccessive e gratuite che abbiano finalità di spettacolo; in caso di sofferenze per gli animali, dichiarazione di impossibilità di evitarle ed impegno a ridurle al minimo indispensabile per la funzionalità della manifestazione), sono stati individuati tenendo conto dei risultati raggiunti, in sede interpretativa, dalla giurisprudenza con riferimento al previgente testo dell’art. 727 c.p..

La D.G.R. impugnata legittimamente individua i criteri (potenzialmente lesivi) cui ci si deve attenere nel valutare la sussistenza o meno, nelle manifestazioni con impiego di animali, di eventuali maltrattamenti, ma solo in seguito all’esito positivo dell’istruttoria (e, quindi, al rilascio dell’autorizzazione al concreto svolgimento dell’iniziativa storico-culturale), si possono eventualmente produrre gli effetti pregiudizievoli.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio in considerazione della novità delle questioni dibattute.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
Ofelia Fratamico, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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