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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca, VIA VAS AIA Numero: 400 | Data di udienza: 20 Marzo 2013

* VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente – Pubblica amministrazione diversa da quella “procedente” – Necessità – Esclusione – DIRITTO VENATORIO – Appostamenti fissi – Art. 25, cc. 7, 8 e 12 l.r. Lombardia n. 26/1993 – Autorizzazioni e distanze – Introduzione di una disciplina più rigorosa – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2013
Numero: 400
Data di udienza: 20 Marzo 2013
Presidente: Calderoni
Estensore: Tenca


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente – Pubblica amministrazione diversa da quella “procedente” – Necessità – Esclusione – DIRITTO VENATORIO – Appostamenti fissi – Art. 25, cc. 7, 8 e 12 l.r. Lombardia n. 26/1993 – Autorizzazioni e distanze – Introduzione di una disciplina più rigorosa – Legittimità.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 2 maggio 2013, n. 400


VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente – Pubblica amministrazione diversa da quella “procedente” – Necessità – Esclusione.

La valutazione ambientale strategica (V.A.S.) non è configurata come un procedimento o un sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione ed è pertanto legittima e anzi quasi fisiologica l’evenienza che l’autorità competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente (cfr.Consiglio di Stato, sez. IV, n. 133/2011e Consiglio di Stato, sez. IV – 17/9/2012 n. 4926, secondo cui “l’autorità competente alla VAS non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”; se dalle definizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 152 del 2006 risulta infatti chiaro che entrambe le autorità de quibus sono sempre “amministrazioni” pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate e che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa, amministrazione procedente. Tale conclusione appare confortata dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152 del 2006 dal recentissimo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, laddove già a livello definitorio si distingue tra il “parere motivato” che conclude la fase di VAS art. 5, comma 1, lett. m), e il “provvedimento” di VIA art. 5, comma 1, lett. p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma”).


Pres. Calderoni, Est. Tenca – Federazione Italiana della Caccia – Sez. Prov. di Mantova e altri (avv. Orlandi) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini, Salemi e Noschese) e altro (n.c.)

 

DIRITTO VENATORIO – Appostamenti fissi – Art. 25, cc. 7, 8 e 12 l.r. Lombardia n. 26/1993 – Autorizzazioni e distanze – Introduzione di una disciplina più rigorosa – Legittimità.

L’art. 25 comma 12 della L.r. Lombardia n. 26/1993 introduce una soglia limite al numero di appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria, ma non preclude condizioni più restrittive per il rilascio delle autorizzazioni. Analogamente, gli artt. 25 commi 7 e 8 della ricordata L.r. delineano una disciplina minima per le distanze tra appostamenti preesistenti e nuori, ma non precludono una disciplina più rigorosa.


Pres. Calderoni, Est. Tenca – Federazione Italiana della Caccia – Sez. Prov. di Mantova e altri (avv. Orlandi) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini, Salemi e Noschese) e altro (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 2 maggio 2013, n. 400

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 2 maggio 2013, n. 400

N. 00400/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2011, proposto da:
Federazione Italiana della Caccia – Sez. Prov. di Mantova, Associazione Cacciatori Lombardi – A.C.L., Associazione Nazionale Libera Caccia, rappresentate e difese dall’avv.to Ferruccio Orlandi, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via C. Zima n. 3;
 

contro

Provincia di Mantova, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eloisa Persegati Ruggerini, Lucia Salemi e Francesco Noschese, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Via L. Cadorna n. 7;
Comune di Mantova, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

– DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 20/12/2010 N. 53, DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE;

– DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN DATA 3/9/2009 N. 116, RECANTE L’INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE E PROCEDENTE PER LA PROCEDURA DI V.A.S.;

– DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 22/6/2009 E 8/3/2010, RECANTI LA PROPOSTA DI NOMINA DELL’AUTORITA’ COMPETENTE PER L’APPROVAZIONE DELLA V.A.S.;

– DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2/2/2011, DI COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO FAUNISTICO PROVINCIALE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Riferiscono le Associazioni ricorrenti che la Giunta provinciale di Mantova ha avviato, con deliberazione 3/9/2009 n. 116, il procedimento di adozione ed approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio (PFV) previsto dall’art. 14 della L.r. 26/93, mediante:

– definizione delle modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

– individuazione dell’autorità competente (team interdisciplinare interno nominato dal dirigente del Settore ambiente) e procedente (Settore Agricoltura Attività Produttive Caccia e Pesca, supportato da un gruppo di lavoro) ai fini della procedura di V.A.S.;

– individuazione dei singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale;

– attivazione della Conferenza di verifica e valutazione ambientale per acquisire i pareri e le informazioni degli Enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Con comunicazione del 4/9/2009, il Settore Attività Produttive Caccia e Pesca della Provincia di Mantova ha invitato le Associazioni venatorie a partecipare alla prima Conferenza per convenire il percorso metodologico e procedurale per la VAS e per la redazione dello studio di incidenza e la prima bozza del Piano. Nell’inviare l’avviso di avvio del procedimento di adozione e approvazione del PFV, la Provincia, in data 18/9/2009, sottolineava che avrebbero costituito passaggi fondamentali del procedimento l’indizione della Conferenza di valutazione e l’avvio dei tavoli interni ed esterni di confronto. Dopo la comunicazione dell’indizione della seconda Conferenza di verifica e valutazione ambientale del PFV per la data del 17/11/2010, le Associazioni venatorie (sostiene la ricorrente) non sono mai state messe in grado di interagire con la Provincia nelle fasi di predisposizione del Piano.

Con l’introdotto gravame, ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, le ricorrenti impugnano l’atto sfavorevole del 20/12/2010, esponendo i seguenti motivi di censura:

a) Violazione degli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, violazione delle linee guida impartite con deliberazione della Giunta regionale 10/11/2010 n. 9/761, violazione dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 in relazione all’art. 107 del TUEL e dell’art. 46 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per avere la Provincia omesso di garantire la separazione (ai fini di imparzialità e indipendenza) tra autorità competente e autorità procedente nel procedimento VAS;

b) Violazione degli artt. 6 comma 6 e 7 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 107 del TUEL e dell’art. 46 del regolamento degli uffici e dei servizi, poiché l’identificazione dell’autorità competente deve avvenire “a priori” su iniziativa della Giunta e con atti generali ed astratti, e non contestualmente all’avvio della procedura;

c) Violazione dell’art. 14 della L.r. 26/93, che impone alle Province di “sentire” i soggetti coinvolti nel procedimento mentre – malgrado le mozioni di principio in origine esternate – i tavoli di confronto non sono mai stati attivati, né sono state assunte iniziative per favorire la partecipazione;

d) Violazione dell’art. 18 della L.r. 26/93 in relazione all’individuazione delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica (ZRC) e dei connessi adempimenti, eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento della causa tipica;

e) Violazione dell’art. 14 comma 3 lett. I) della L.r. 26/93 in relazione all’art. 25 comma 12, eccesso di potere per carenza di motivazione, poiché la Provincia può identificare le zone ove collocare gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria, mentre ha limitato a 2 il numero di autorizzazioni per cacciatore, in conflitto con l’art. 12 comma 12 della L.r. che prevede 1.183 appostamenti fissi in Provincia di Mantova;

f) Violazione degli artt. 42 e 107 del TUEL, dell’art. 46 del regolamento sugli uffici e servizi, dell’art. 14 comma 4 della L.r. 26/93, poiché le Province devono istituire strutture tecniche preposte all’attuazione della pianificazione del PFV con soggetti qualificati interni all’Ente e nominati dal Consiglio provinciale;

g) Violazione dell’art. 21 della L.r. 26/93 ed eccesso di potere per carenza di motivazione sull’istituzione e disciplina delle zone di addestramento cani (Z.A.C.), con l’introduzione di limiti spaziali e temporali non contemplati dalla vigente normativa.

L’amministrazione provinciale si è costituita in giudizio, formulando eccezioni in rito e chiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

In punto di fatto ha chiarito che:

– con nota 7/2/2008 (doc. 1), il Segretario direttore generale dell’Ente ha comunicato ai dirigenti le modalità organizzative per lo svolgimento della procedura di VAS, individuando quale preposta (autorità competente) la dirigente del Settore Ambiente Cristina Longhi;

– l’atto di indirizzo stabiliva che il dirigente del settore chiamato ad elaborare il Piano dovesse chiedere al dirigente del Settore ambiente la nomina di un funzionario deputato a svolgere le funzioni di autorità competente, proponendo eventualmente un’integrazione con altri soggetti per garantire l’interdisciplinarietà;

– in data 8/6/2009, il dirigente del Settore Agricoltura Attività Produttive Caccia e Pesca chiedeva l’istituzione dell’Autorità competente per la VAS del PFV; la dirigente del Settore Ambiente – con atto 22/6/2009 – disponeva la costituzione dell’autorità individuando un team interdisciplinare composto dalla responsabile dell’ufficio, da una funzionaria del Servizio agricoltura e da un funzionario addetto al Settore pianificazione territoriale, programmazione ed assetto del territorio;

– con deliberazione giuntale 3/9/2009 la Provincia avviava il procedimento del PFV e della relativa VAS, e con comunicazione 4/9/2009 convocava la prima Conferenza per il 28/9/2009; la dirigente integrava poi il team per la VAS con un’ulteriore componente esperta in materia ambientale e faunistica;

– in data 31/3/2010, la dirigente costituiva un’unità organizzativa alle proprie dirette dipendenze per l’esercizio delle funzioni relative alle procedure di VAS di piani e programmi; la responsabile dott.ssa Perlini era nominata coordinatrice competente per la VAS;

– il 17/11/2010, si svolgeva la seconda e conclusiva Conferenza di VAS, convocata con comunicazione 53996/10;

– dopo l’approvazione definitiva del Piano, con determinazione dirigenziale 2/2/2011 veniva costituito l’Osservatorio faunistico della Provincia di Mantova.

Alla pubblica udienza del 20/3/2013 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.


DIRITTO

Le Associazioni venatorie ricorrenti contestano il provvedimento con il quale l’amministrazione provinciale ha approvato in via definitiva il Piano faunistico venatorio provinciale (PFV) e gli atti correlati.

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, la violazione delle linee guida impartite con deliberazione della Giunta regionale 10/11/2010 n. 9/761, la violazione dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 in relazione all’art. 107 del TUEL e dell’art. 46 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per avere la Provincia omesso di garantire la separazione (ai fini di imparzialità e indipendenza) tra autorità competente e autorità procedente nel procedimento VAS. Sostiene che non vi è differenziazione e autonomia di operato tra le due entità se come nella specie si opta per un affidamento in house per entrambi i ruoli, ed invoca a sostegno la pronuncia del T.A.R. Milano, sez. II – 17/5/2010 n. 1526. Pur ammettendo che la pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato, sez. IV – 12/1/2011 n. 133, sottolinea che l’autorità competente deve essere un soggetto pubblico separato e distinto dalla seconda autorità, per evitare che la VAS si riduca a meri passaggi burocratici interni, e che – rinviando l’art. 7 del D. Lgs. 152/2006 alle leggi regionali – la deliberazione G.R. 10/11/2010 stabilisce che l’autorità competente è individuata all’interno dell’Ente con atto formale dell’amministrazione, deve essere separata rispetto all’autorità procedente e dotata di un adeguato grado di autonomia.

La censura non è passibile di positivo scrutinio, a prescindere dall’esame dell’eccezione in rito formulata.

1.1 La questione in diritto è stata risolta in senso opposto a quanto opina parte ricorrente dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 133/2011, e detto indirizzo è stato ulteriormente ribadito più di recente dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV – 17/9/2012 n. 4926, con un percorso logico dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

1.2 Viene ribadito che la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) non è configurata come un procedimento o un sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione e che è legittima e anzi quasi fisiologica l’evenienza che l’autorità competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente. Prosegue l’organo di appello statuendo che <<Da tale principio si è fatto condivisibilmente discendere il corollario per cui l’autorità competente alla VAS non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”; se dalle definizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 152 del 2006 risulta infatti chiaro che entrambe le autorità de quibus sono sempre “amministrazioni” pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa, amministrazione procedente). Tale conclusione appare confortata dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152 del 2006 dal recentissimo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, laddove già a livello definitorio si distingue tra il “parere motivato” che conclude la fase di VAS art. 5, comma 1, lett. m), e il “provvedimento” di VIA art. 5, comma 1, lett. p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma>>.

1.3 Peraltro, come evidenziato dalla difesa provinciale, la Giunta regionale ha disciplinato la procedura di VAS con deliberazione n. 8/6420 del 27/12/2007, e l’art. 3.2 allegato 1 stabilisce che l’autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è nominata dall’autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3). Tale autorità “è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale” e “in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente”.

In definitiva il profilo dedotto non merita apprezzamento.

2. Le ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 6 comma 6 e 7 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 107 del TUEL e dell’art. 46 del regolamento degli uffici e dei servizi, poiché l’identificazione dell’autorità competente deve avvenire a priori con atti generali ed astratti, e non contestualmente all’avvio della procedura (in quest’ultimo modo ha agito la Giunta provinciale); inoltre spetta alla Giunta (e non al dirigente) individuare l’organo competente a svolgere la procedura di VAS.

La censura è priva di pregio.

2.1 Quanto al primo profilo, la Provincia ha evidenziato che, con atto del 7/2/2008 (doc. 1 – non ritualmente impugnato) la Segretaria direttore generale ha, in via generale e astratta, individuato l’autorità competente nel settore Ambiente e nel dirigente allo stesso preposto. Poiché la designazione dei componenti ad opera della dirigente del predetto Settore è avvenuta il 22/6/2009 (doc. 3), l’articolazione delle competenze previste dalla legge è inequivocabilmente avvenuta ex ante, in data precedente all’avvio del procedimento di cui si controverte (3/9/2009, con deliberazione giuntale 116/2009).

2.2 La censura di incompetenza non è del pari suscettibile di valorizzazione, e il Collegio ritiene in proposito di condividere quanto sostenuto dall’amministrazione resistente in ordine al fatto che il provvedimento è stato legittimamente adottato dall’organo burocratico in quanto ascrivibile al genus dell’attività di gestione amministrativa e non dell’indirizzo politico (cfr. per un precedente sulla questione sentenza Sezione 5/2/2013 n. 145). Infatti, si è già sostenuto (cfr. par. 1.1, 1.2 e 1.3) che l’autorità competente è un ufficio interno all’Ente e tale connotato è ricavabile dalla disciplina legislativa e regolamentare introdotta dallo Stato e dalla Regione: ne deriva che il compito dell’amministrazione provinciale era quello di stabilire i componenti di un ufficio che, in virtù di previsioni normative di rango superiore, era già allocato all’interno dell’Ente. In questa prospettiva, dunque, la individuazione delle professionalità più idonee a ricoprire il ruolo specifico all’interno della struttura è compito precipuo dei dirigenti, in quanto afferente alla più razionale gestione delle risorse umane di cui l’amministrazione dispone.

3. Non è degna di apprezzamento neppure la dedotta violazione dell’art. 14 della L.r. 26/93, che impone alle Province di “sentire” i soggetti coinvolti nel procedimento mentre – malgrado le mozioni di principio in origine esternate – i tavoli di confronto non sarebbero mai stati attivati, né sono state assunte iniziative per favorire la partecipazione.

3.1 L’invocato art. 14 della L.r. 26/93 dispone testualmente al comma 1 che “Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla Giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali”.

La Provincia ha dato conto dei seguenti adempimenti dalla stessa posti in essere:

– ha coinvolto i soggetti interessati alla pianificazione, ed in particolare ha invitato la Federazione Italiana della caccia a partecipare alla prima e alla seconda Conferenza di VAS (rispettivamente del 28/9/2009 e del 17/11/2010): la ricorrente ha preso parte alla prima Conferenza e ha disertato la seconda;

– è stata data ampia pubblicità ai lavori preparatori e istruttori afferenti al PFV (pubblicazione sul BURL e sui quotidiani provinciali, inserimento nel sito internet della Provincia della bozza e del rapporto di scoping);

– gli interessati (come le ricorrenti) hanno potuto presentare osservazioni al Piano.

Pertanto, risulta chiaro che gli esponenti hanno avuto ampia possibilità di interloquire nell’elaborazione del Piano, in disparte la mancata convocazione di tavoli di confronto ad hoc.

4. Con ulteriore censura, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 18 della L.r. 26/93 in relazione all’individuazione delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica (ZRC) e dei connessi adempimenti, della deliberazione della Giunta regionale n. 5/40995 del 14/9/1993 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento della causa tipica, poiché:

– le ZRC devono essere individuate in territori non destinati a colture specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento (non vi è traccia di alcuna indagine conoscitiva salvo il criterio principale di evitare aree con coltivazioni specializzate e – ove possibile – di definire ZRC di grandi dimensioni);

– non è dimostrato il rispetto del criterio predetto, visto che le ZRC (n. 84) occupano il 24,2% delle aree destinate alle attività agro-silvo-pastorali, in luogo del precedente 17,3% (erano 82); non si è dato conto delle ragioni della collocazione in determinate aree piuttosto che in altre e dell’omessa verifica del pregiudizio per particolari tipologie di coltivazione;

– non vi è traccia di un’indagine conoscitiva delle specie di animali presenti nel territorio provinciale (salvo che per la lepre, il fagiano comune, la starna ed altre) alla luce delle direttive regionali che invitano a valorizzare le vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio; i quantitativi di lepri ed altri animali da reintrodurre appare il frutto di un’arbitraria valutazione dei reali fabbisogni di ripopolamento;

– la concentrazione delle ZRC in Parchi regionali trasforma questi ultimi in parchi naturali (con interferenza sulle attività agricole in atto e non fruibilità dai cittadini e per le attività venatorie).

La doglianza è priva di fondamento, in disparte l’eccezione in rito.

4.1 Sul primo punto la Provincia ha dato conto del criterio utilizzato per la localizzazione delle ZRC, e a fronte di tale direttiva generale spettava alla parte ricorrente dedurre – con una relazione tecnica o comunque con puntuali argomentazioni – che ciò non è in effetti avvenuto: in buona sostanza, l’enunciazione del criterio astratto “a monte” integra una modalità idonea e sufficiente ad ispirare la successiva attività amministrativa, le cui lacune avrebbero dovuto essere sottolineate dalle Associazioni ricorrenti con contestazioni circostanziate.

4.2 Risulta rispettata, in secondo luogo, la soglia percentuale variabile stabilita dall’art. 13 comma 3 della L.r. 26/93 per la destinazione del territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica: l’incremento dell’estensione delle ZRC dal 17,3 al 24,2% rientra nel valore-limite di cui al predetto art. 13 comma 3 L.r. 26/93 (che impone una quota tra il 20 e il 30%), e peraltro è il frutto di un’analisi racchiusa nel rapporto ambientale della VAS del PFV (doc. 16, par. 5.3, pag. 106 e ss.) il quale non risulta oggetto di contestazioni sul piano dalla congruità e dell’attendibilità tecnica.

4.3 La ragionevolezza e la coerenza delle scelte sulle ZRC sono suffragate dalla relazione illustrativa del PFV, nel quale sono enunciate le informazioni tecniche sulle principali specie presenti, ossia lepre, fagiano, starna, germano reale, allodola, tordo bottaccio e cesena, volpe, ed altre elencate alle pagine 90 e 91. Ai dati numerici sono accompagnate ampie riflessioni sulle modalità di controllo numerico delle specie che creano problemi all’eco-sistema (cornacchia, gazza, piccione, tortora, nutria). L’indagine prosegue con l’approfondimento della questione “prevenzione dei danni”, per i quali la relazione illustrativa al PFV dà conto (anche con ampio richiamo di atti precedenti) dei profili riguardanti la specifica questione e delle scelte attuate per provi rimedio.

5. Sostiene parte ricorrente la violazione dell’art. 14 comma 3 lett. I) della L.r. 26/93 in relazione all’art. 25 comma 12 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, poiché la Provincia può identificare le zone ove collocare gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria, mentre ha limitato a 2 il numero di autorizzazioni per cacciatore, in contrasto con l’art. 12 comma 12 della L.r. che prevede 1.183 appostamenti fissi in Provincia di Mantova: in questo modo si rischierebbe di superare il limite stabilito dalla L.r. 26/93 (moltiplicando il numero di cacciatori per autorizzazioni), mentre (in secondo luogo) le distanze tra appostamenti preesistenti e nuovi sono state enucleate in termini superiori ai limiti minimi regionali senza accertare le conseguenze della decisione (l’aumento delle interferenze tra attività venatoria e attività agricole e pastorali provoca un rischio maggiore di incidenti).

La doglianza non merita accoglimento.

5.1 In disparte l’intuitiva obiezione che la Provincia appare aver introdotto prescrizioni limitative nei confronti della caccia (e dunque più favorevoli allo svolgimento dell’agricoltura), non è riscontrabile l’affermato conflitto con l’art. 25 comma 12, il quale introduce una soglia limite ma non preclude condizioni più restrittive per il rilascio delle autorizzazioni (rispetto al quale peraltro l’Associazione ricorrente sembra difettare di legittimazione ed interesse ad agire). A identiche conclusioni il Collegio deve approdare con riguardo all’ulteriore profilo, poiché gli artt. 25 commi 7 e 8 della L.r. delineano una disciplina minima per le distanze ma non precludono una disciplina più rigorosa, che peraltro appare logicamente introdotta a vantaggio di un più sereno esercizio delle attività (venatorie ed agricole). La deduzione finale di parte ricorrente, che sembra supporre un aumento delle interferenze tra attività venatoria e attività agricola per effetto della “dilatazione” delle distanze è suggestiva, ma del tutto indimostrata con elementi obiettivi o relazioni dettagliate.

6. La ricorrente lamenta, infine, la violazione degli artt. 42 e 107 del TUEL, dell’art. 46 del regolamento sugli uffici e servizi, dell’art. 14 comma 4 della L.r. 26/93, poiché le Province devono istituire strutture tecniche preposte all’attuazione della pianificazione del PFV con soggetti qualificati interni all’Ente nominati dal Consiglio provinciale: ad avviso di Confagricoltura nella deliberazione di approvazione non vi sarebbe indicazione alcuna sulle modalità di individuazione degli appartenenti, ed inoltre il dirigente non avrebbe poteri di nomina mentre l’Osservatorio sarebbe stato illegittimamente costituito con membri esterni.

Anche detta prospettazione non merita accoglimento, in disparte l’eccezione in rito formulata.

6.1 Ai sensi dell’art. 14 comma 4 della L.r. 26/93 “Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell’ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato”. La Provincia di Mantova ha dato attuazione alla disposizione con l’istituzione dell’Osservatorio faunistico provinciale (cfr. par. 3.2.6 del PFV), con compiti di monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attese del PFV e della gestione delle informazioni sul territorio provinciale. Con atto dirigenziale 13/2011 del 2/2/2011, l’Osservatorio è stato costituito, e la nomina ha coinvolto 5 dipendenti provinciali e 4 esperti esterni. Rispetto al personale non appartenente alla Provincia non si rinviene alcun divieto a livello di normazione primaria e secondaria, e la scelta risulta sufficientemente motivata nell’atto di nomina (cfr. doc. 13). Quanto alla competenza a provvedere, siamo di fronte ad un atto di gestione (che si colloca “a valle” rispetto alla decisione compiuta “a monte” con l’istituzione dell’organo da parte della Giunta) che rientra nelle prerogative del dirigente preposto (cfr. per una più diffusa enunciazione del principio di separazione si rinvia al par. 2.2).

7. Da ultimo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 21 della L.r. 26/93 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione sull’istituzione e disciplina delle zone di addestramento cani (Z.A.C.), con l’introduzione di limiti spaziali e temporali non contemplati dalla vigente normativa: le Z.A.C. di nuova istituzione dovranno essere collocate in territori a bassa valenza ecologica e con limitata vocazione faunistica; sarà necessario rispettare il limite minimo di 200 metri sia da altre zone C (di nuova istituzione) sia da altre zone di tutela istituite da Provincia o Regione, mentre le zone di tipo B e di durata triennale debbono essere interdette all’addestramento nei mesi di aprile e maggio; le zone B temporanee sono fruibili nel solo periodo tra febbraio ad agosto di ogni anno.

Il motivo è infondato.

7.1 Il decreto regionale 25/11/2010 n. 12027 (doc. 19 Provincia) sancisce la preclusione a costituire nuove Z.A.C. nei siti (a forte presenza faunistica) di Rete Natura 2000 e in un raggio di 500 metri dagli stessi: pertanto, la scelta provinciale di collocare le nuove Z.A.C. in zone a limitata vocazione faunistica è conforme con la previsione regionale, come sostiene con rilievo condivisibile la difesa resistente. Posto che il legislatore regionale non vieta l’imposizione di distanze tra Z.A.C. nuove e preesistenti e aree soggette a tutela, in merito agli altri vincoli l’art. 21 della L.r. accorda alle Province (e alla loro valutazione discrezionale) la possibilità di autorizzare zone B temporanee nel periodo tra gennaio e agosto. La decisione di escludere il mese di gennaio è logicamente giustificata dall’esercizio della caccia sino al 31 di quel mese, e quindi per evitare interferenze con l’attività venatoria.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le oscillazioni giurisprudenziali sulla prima censura giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
       
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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