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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 11157 | Data di udienza:

* RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Invio di una fattura commerciale senza criteri giustificativi della riscossione – Natura impositiva dell’atto – Requisiti contenutistici essenziali dell’atto di accertamento – Necessità – Art.3 L. n. 241/1990 – Art.7 L. n. 212/2000 – D. L.vo n. 22/1997 oggi D.P.R. n. 152/06 – Debenza della t.i.a. – Natura tributaria – Cognizione delle commissioni tributarie – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza –  Art. 102 Cost.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2013
Numero: 11157
Data di udienza:
Presidente: Merone
Estensore: Terrusi


Premassima

* RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Invio di una fattura commerciale senza criteri giustificativi della riscossione – Natura impositiva dell’atto – Requisiti contenutistici essenziali dell’atto di accertamento – Necessità – Art.3 L. n. 241/1990 – Art.7 L. n. 212/2000 – D. L.vo n. 22/1997 oggi D.P.R. n. 152/06 – Debenza della t.i.a. – Natura tributaria – Cognizione delle commissioni tributarie – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza –  Art. 102 Cost.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. Tributaria, 10 Maggio 2013, Sentenza n. 11157
 
 
RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Invio di una fattura commerciale senza criteri giustificativi della riscossione – Natura impositiva dell’atto – Requisiti contenutistici essenziali dell’atto di accertamento – Necessità – Art. 3 L. n. 241/1990,– Art. 7 L. n. 212/2000 –  D. L.vo n. 22/1997 oggi D.P.R. n. 152/06.
 
In ragione della natura tributaria della prestazione (in specie: tariffa di igiene ambientale – t.i.a.), l’atto con il quale viene richiesta all’utente/contribuente la tariffa di igiene ambientale, anche qualora conservi la forma della fattura, deve avere i requisiti contenutistici essenziali dell’atto di accertamento di un tributo. In simile prospettiva, pertanto, gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata sicuramente pubblicistica (Cass. n. 17526/07); sicché hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti. La stessa corte costituzionale, nella sentenza n. 238 del 2009, ha precisato che con riguardo alla disciplina dell’accertamento e della liquidazione della Tia, la lacunosità delle statuizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49, comma 9, (il quale si limita a prevedere che “la tariffa e’ applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare”) può essere alternativamente colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52, o per via dell’interpretazione sistematica; interpretazione secondo cui, per esempio, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della Tia, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
 
(conferma sentenza n. 1/2008 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 17/01/2008) Pres. Merone, Rel. Terrusi
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIFIUTI – Tariffa di igiene ambientale – Debenza della t.i.a. – Natura tributaria – Cognizione delle commissioni tributarie – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza –  Art. 102 Cost. c.2 – Art. 3 L. n. 241/1990,– Art. 7 L. n. 212/2000 –  D. L.vo n. 22/1997 oggi D.P.R. n. 152/06.
 
La tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che cio’ si ponga in contrasto con l’articolo 102 Cost., comma 2) (per tutte sez. un. n. 14903/10; sez. un. n. 25929/11). Mentre, con riferimento all’articolo 102 Cost., comma 2, non è fondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della t.a.r.s.u. disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima” (C. cost. sent. n. 238/09 e ord. n. 300/09 e n. 64/10).
 
(conferma sentenza n. 1/2008 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 17/01/2008) Pres. Merone, Rel. Terrusi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. Tributaria, 10 Maggio 2013, Sentenza n. 11157

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta  – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi          – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco          – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso 10051/2008 proposto da:
 
(xxx) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (xxx), presso lo studio dell’avvocato (xxx), rappresentato e difeso dall’avvocato (xxx) giusta delega in calce;
 
– ricorrente –
 
contro
 
(xxx) SRL in persona dell’Amministratrice Unica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (xxx), presso lo studio (xxx) & PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati (xxx), (xxx) giusta delega a margine;
 
– controricorrente –
 
– avverso la sentenza n. 1/2008 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 17/01/2008;
– udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
– udito per il controricorrente l’Avvocato (xxx) delega Avvocato (xxx) che si riporta;
– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La (xxx) s.p.a. (d’ora in poi, per brevita’, solo (xxx)) ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, contro la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 17.1.2008, che, in controversia relativa alla debenza, da parte della (xxx) ( (xxx)) s.r.l., della tariffa d’igiene ambientale (Tia) per gli anni 2005 e 2006, portata da due fatture commerciali, ha accolto il gravame della societa’ contribuente, annullando gli atti sul rilievo di essere state le fatture prive di adeguata motivazione.
 
Al ricorso per cassazione l’intimata ha replicato con controricorso, illustrato anche da memoria.
 
Il comune di (xxx) non ha svolto difese.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. – Il primo mezzo, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, anche previa eccezione di costituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2, chiede di cassare l’impugnata sentenza in congruente risposta al quesito di diritto se, visti gli articoli 25 e 102 cost., le controversie relative alla Tia appartengano come ritenuto dalla commissione tributaria regionale – o meno – come sostenuto dalla ricorrente – alla giurisdizione tributaria.
 
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 2 e 19, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la fattura commerciale della Tia costituiva atto autonomamente impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.
 
Il terzo motivo, a sua volta, denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 241 del 1990, articolo 3, e Legge n. 212 del 2000, articolo 7, nonche’ del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49, per avere la commissione ritenuto invalida la fattura nonostante che questa indicasse i presupposti applicativi della tariffa, quale in particolare la superficie occupata, la categoria di riferimento, l’importo unitario al metro quadrato e la delibera comunale di fissazione del detto importo. 
 
Il quarto motivo deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al contenuto vincolato della Tia e alla conseguente annullabilita’ della relativa fattura commerciale, ai sensi della Legge n. 241 del 1990, articolo 21 octies, comma 2.
 
2. – Il primo mezzo e’ manifestamente infondato, essendo stata la questione gia’ risolta dalla corte costituzionale in senso affermativo della giurisdizione del giudice tributario alla luce della natura tributaria della tariffa.
 
In sintesi: “non e’ fondata, in riferimento all’articolo 102 Cost., comma 2, la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della t.a.r.s.u. disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima” (C. cost. sent. n. 238/09 e ord. n. 300/09 e n. 64/10).
 
Tale esegesi e’ stata infine accolta anche dalle sezioni unite di questa corte a mezzo dell’affermazione che la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49, costituisce non gia’ una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che cio’ si ponga in contrasto con l’articolo 102 Cost., comma 2) (per tutte sez. un. n. 14903/10; sez. un. n. 25929/11).
 
3. – Gli ulteriori tre motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati nel contesto di una trattazione unitaria.
 
Il secondo e il terzo sono infondati, mentre il quarto e’ inammissibile.
 
4. – La commissione tributaria regionale ha accertato, in punto di fatto, che le fatture de quibus si limitavano a indicare la categoria dell’immobile, l’anno di riferimento, la superficie in metri quadrati, il costo unitario a metro.
 
Ha evidenziato che, pero’, non erano stati indicati i criteri, tra minimo e massimo, giustificativi dell’aliquota applicata, ne’ le norme (finanche comunali) poste a base della pretesa.
 
Ha quindi ritenuto annullabili gli atti in relazione all’insegnamento di Cass. n. 17526/07.
 
5. – Un simile accertamento di fatto e’ intangibile in questa sede.
 
Quanto di diverso sostenuto nel corpo del terzo motivo – a petto della affermazione che la fattura nella specie indicava, invece, i presupposti applicativi della tariffa, e in particolare, oltre alla superficie occupata, alla categoria di riferimento e all’importo unitario al metro quadrato, anche gli estremi della delibera comunale di fissazione del detto importo, giustificativi dell’aliquota in concreto pretesa – oltre a essere privo di autosufficienza suppone una non consentita rivisitazione di quel giudizio di fatto. E il quarto motivo, col quale si impugna la sentenza per vizio di motivazione, e’ del tutto inammissibile: (a) perche’ in verita’ riferito a una (neppure pertinente) questione giuridica (associata al contenuto vincolato della tariffa d’igiene ambientale siccome posto a fondamento di una conseguente asserita non annullabilita’ della fattura ai sensi della Legge n. 241 del 1990, articolo 21 ocities, comma 2); e (b) perche’ privo, invece, della specificazione del fatto controverso, decisivo per il giudizio, in ordine all’accertamento del quale la motivazione della sentenza andrebbe ritenuta omessa o comunque insufficiente.
 
6. – Ebbene, in ragione di quanto accertato circa il manchevole contenuto delle fatture, e’ da ritenere che la commissione tributaria regionale abbia fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia, avendo questa corte giustappunto intrapreso – con orientamento dal quale non si vede ragione di dissenso – la via naturale dell’estensione alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale, come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione, dei principi generali del procedimento tributario (di accertamento e di riscossione), in larga parte desumibili dalla fondamentale Legge n. 212 del 2000, sui diritti del contribuente.
 
Codesta legge detta i minimali e imprescindibili connotati di forma e di contenuto degli atti partecipativi di una pretesa tributaria.
 
In definitiva, proprio in ragione della natura tributaria della prestazione, l’atto con il quale viene richiesta all’utente/contribuente la tariffa di igiene ambientale, anche qualora conservi la forma della fattura, deve avere i requisiti contenutistici essenziali dell’atto di accertamento di un tributo. In simile prospettiva questa corte ha chiarito (v. Cass. n. 17526/07) che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata sicuramente pubblicistica; sicche’ hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono percio’ rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti. Non e’ senza significato che la stessa corte costituzionale, nella evocata sentenza n. 238 del 2009, proprio richiamandosi a questa giurisprudenza di legittimita’ ha precisato che con riguardo alla disciplina dell’accertamento e della liquidazione della Tia, la lacunosita’ delle statuizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49, comma 9, (il quale si limita a prevedere che “la tariffa e’ applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare”) puo’ essere alternativamente colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52, o per via dell’interpretazione sistematica; interpretazione secondo cui, per esempio, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della Tia, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
 
Soprattutto la corte costituzionale ha precisato che non contraddice una tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della Tia, l’emissione di semplici “bollette che tengono luogo delle fatture (.. ) sempreche’ contengano tutti gli elementi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21” (Decreto Ministeriale n. 370 del 2000, articolo 1, comma 1); e cioe’ l’emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, come impugnabili davanti alle commissioni tributarie, dal momento che ha ritenuto possibile in via interpretativa – “come, del resto, ha gia’ affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla Tia” – un’applicazione estensiva dell’elenco di cui al citato articolo 19, al fine di considerare impugnabili anche quegli atti, “con l’ovvio corollario che le suddette bollette, avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi”.
 
6. – L’impugnata sentenza appare dunque conforme ai citati principi, donde il ricorso della (xxx) s.p.a. deve essere rigettato.
 
Le spese processuali seguono la soccombenza.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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