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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 15782 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* RIFIUTI – Discarica materiali di matrice cementizia contenenti amianto – Contenuto dell’autorizzazione –  Esclusione della proroga – Discarica abusiva – Reato di realizzazione e gestione di discarica – Presupposti – Art. 1, c.184, lett.c), L. n. 296/2006 mod. dall’art. 1, c.166, L. n. 244/2007 – Artt. 182 e 256, d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2013
Numero: 15782
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Andronio


Premassima

* RIFIUTI – Discarica materiali di matrice cementizia contenenti amianto – Contenuto dell’autorizzazione –  Esclusione della proroga – Discarica abusiva – Reato di realizzazione e gestione di discarica – Presupposti – Art. 1, c.184, lett.c), L. n. 296/2006 mod. dall’art. 1, c.166, L. n. 244/2007 – Artt. 182 e 256, d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 5 Aprile 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 15782

RIFIUTI – Discarica materiali di matrice cementizia contenenti amianto – Contenuto dell’autorizzazione –  Esclusione della proroga – Art. 1, c.184, lett.c), L. n. 296/2006 mod. dall’art. 1, c.166, L. n. 244/2007 – Art. 256, c.3, d.lgs. n. 152/2006.
 
L’art. 1, comma 184, lettera c), della legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che la proroga delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008 non si applichi alle discariche di H categoria, tipo A, in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, deve essere interpretato nel senso che l’esclusione della proroga dipende dal contenuto dell’autorizzazione e, cioè, dalla tipologia di discarica e non dai materiali concretamente conferiti nella stessa. La circostanza se una discarica autorizzata a ricevere materiali di matrice cementizia contenenti amianto abbia effettivamente ricevuto tali materiali risulta, dunque, irrilevante. Diversamente opinando, del resto, la proroga dell’autorizzazione verrebbe fatta dipendere da un fattore estraneo al contenuto dell’autorizzazione stessa e di difficile accertamento, in quanto dipendente esclusivamente dal comportamento in concreto tenuto dal gestore della discarica.
 
(conferma sentenza n. 737/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 12/12/2011) Pres. Lombardi, Est. Andronio, Ric. Pisci
 
 
RIFIUTI – Discarica abusiva – Reato di realizzazione e gestione di discarica – Presupposti – Art. 182 d.lgs. n. 152/2006.
 
Affinché sia configurabile il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, sono sufficienti: l’accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata; l’eterogeneità della massa di materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale dello stato dei luoghi. 
 
(conferma sentenza n. 737/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 12/12/2011) Pres. Lombardi, Est. Andronio, Ric. Pisci
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 5 Aprile 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 15782

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente 
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO – Consigliere
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da PISCI ANTONIO GENNARO N. IL 23/10/1967
avverso la sentenza n. 737/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 12/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 12 dicembre 2011, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 23 dicembre 2009, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella sua qualità di rappresentante legale di una ditta, gestiva (fino al 31 dicembre 2007) una discarica controllata di seconda categoria (tipo A) in assenza della prescritta autorizzazione regionale, scaduta in data 29 novembre 2006.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
 
2.1. – Il primo motivo di censura è riferito all’erronea applicazione della norma incriminatrice, perché, essendo l’imputato autorizzato alla gestione della discarica quantomeno fino al 31 dicembre 2006, la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti pericolosi dopo la scadenza dell’autorizzazione avrebbe potuto al più essere ricondotta alla fattispecie sanzionatoria dell’art. 256, comma 1, lettera b), mai contestata.
 
2.2. – Si prospetta, in secondo luogo, l’erronea interpretazione della normativa relativa al regime di proroga delle autorizzazioni alla discarica. La difesa ricorrente, in particolare, rileva che: 
a) l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2003 disponeva che «le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono autorizzate»; 
b) tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 1, comma 184, lettera c), della legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007, proroga non applicabile alle discariche tipo A e alle discariche di inerti in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto; 
c) la ditta dell’imputato non ha ricevuto materiali contenenti amianto, come risulterebbe dalla relazione redatta dal Corpo forestale; 
d) la condizione perché possa operare la proroga dell’autorizzazione non è la tipologia della discarica, ma la qualità dei rifiuti conferiti, ovvero la presenza o meno di materiali contenenti amianto; 
e) ne deriva l’erroneità della condanna, perché, non trattando rifiuti contenenti amianto, la discarica avrebbe dovuto ritenersi soggetta proroga fino al 31 dicembre 2009.
 
2.3. – Si contesta, in terzo luogo, la motivazione della sentenza impugnata relativamente all’elemento psicologico, perché la Corte distrettuale avrebbe desunto la sussistenza di tale elemento dalla nota dell’8 novembre 2007, con la quale la Regione comunicava all’imputato l’intervenuta scadenza, alla data del 29 novembre 2006, dell’autorizzazione, nonché dalla nota dell’agente accertatore del 26 febbraio 2008 che riferisce di non aver ricevuto il documento di rinnovo dell’autorizzazione. Rileva la difesa che la disciplina in questione è stata oggetto di ben 35 interventi normativi di non facile interpretazione, che ne hanno reso oscura la comprensione, soprattutto con riferimento ai materiali trattati dall’imputato. Aggiunge la difesa che l’imputato ha continuato a trasmettere regolarmente alla Provincia le dichiarazioni trimestrali relative ai materiali conferiti al sito e che la stessa Provincia non ha contestato nulla sul punto; aggiunge, altresì, che l’imputato, non avendo alcuna specifica competenza tecnica in materia, si era sempre servito di un tecnico, che lo aveva assicurato sulla regolarità dell’attività svolta.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è infondato.
 
3.1. – Il primo motivo di censura – riferito all’erronea applicazione della norma incriminatrice, sul rilievo che, essendo l’imputato autorizzato alla gestione della discarica quantomeno fino al 31 dicembre 2006, la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti pericolosi dopo la scadenza dell’autorizzazione avrebbe potuto al più essere ricondotta alla fattispecie sanzionatoria dell’art. 256, comma 1, lettera b), mai contestata – è manifestamente infondato.
 
Il ricorrente ritiene che l’esercizio di una discarica con l’autorizzazione scaduta rientri nella fattispecie dello smaltimento abusivo di rifiuti (art. 256, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 152 del 2006) e non in quella della discarica abusiva (art. 256, comma 3). Questo assunto si pone in evidente contrasto con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3, 29 gennaio 2009, n. 9849, Rv. 243116; Sez. 3, 18 settembre 2008, n. 41351, Rv. 241533; Sez. 5, 14 gennaio 2005, n. 11924, Rv. 231704) secondo cui, perché sia configurabile il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, sono sufficienti: l’accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata; l’eterogeneità della massa di materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale dello stato dei luoghi. Si tratta di elementi – non contestati dal ricorrente con il motivo di doglianza in esame – che ricorrono ampiamente nel caso di specie.
 
3.2. – Infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si prospetta l’erronea interpretazione della normativa relativa al regime di proroga delle autorizzazioni alla discarica.
 
Deve preliminarmente rilevarsi, sul punto, che il ricorrente non deduce di avere contestato nelle opportune sedi amministrativi e giurisdizionali la legittimità delle note dell’8 novembre 2007 e del 26 febbraio 2008 con le quali la Regione comunicava e confermava l’avvenuta cessazione dell’efficacia dell’autorizzazione alla discarica. I richiamati provvedimenti, mai annullati dall’amministrazione e – come visto – neanche mai formalmente contestati, escludono, dunque, a priori la legittimità dell’attività svolta dal ricorrente.
 
A tali considerazioni deve aggiungersi che – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – l’art. 1, comma 184, lettera c), della legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che la proroga delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008 non si applichi alle discariche di H categoria, tipo A, in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, deve essere interpretato nel senso che l’esclusione della proroga dipende dal contenuto dell’autorizzazione e, cioè, dalla tipologia di discarica e non dai materiali concretamente conferiti nella stessa. La circostanza se una discarica autorizzata a ricevere materiali di matrice cementizia contenenti amianto abbia effettivamente ricevuto tali materiali risulta, dunque, irrilevante. Diversamente opinando, del resto, la proroga dell’autorizzazione verrebbe fatta dipendere da un fattore estraneo al contenuto dell’autorizzazione stessa e di difficile accertamento, in quanto dipendente esclusivamente dal comportamento in concreto tenuto dal gestore della discarica.
 
Nessuna proroga vi è stata, dunque, nel caso di specie dell’autorizzazione scaduta il 29 novembre 2006, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.
 
3.3. – Inammissibili, per genericità, sono le contestazioni – contenute nel terzo motivo di impugnazione – relative alla motivazione circa la sussistenza dell’elemento psicologico. Con riferimento a tale profilo, lo stesso ricorrente ammette, del resto, di avere pienamente conosciuto la nota dell’8 novembre 2007, con la quale la Regione comunicava l’intervenuta scadenza, alla data del 29 novembre 2006, dell’autorizzazione, nonché la successiva nota dell’agente accertatore del 26 febbraio. A fronte di tali elementi, correttamente ritenuti decisivi dai giudici di primo e secondo grado, la difesa si limita a indimostrate asserzioni circa la mancanza di competenza tecnica in capo all’imputato e la presenza di un tecnico che lo avrebbero assicurato circa la regolarità delle operazioni svolte.
 
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.
 
 

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