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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, VIA VAS AIA Numero: 13037 | Data di udienza: 26 Febbraio 2013

DIRITTO URBANISTICO – VIA – Interventi in zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario) – Permesso di costruire non preceduto dalla valutazione d’incidenza – Reato ex art. 44, lett. b), T.U. n. 380/2001 – Configurabilità – Art. 5 c.8, d.P.R. n. 357/1997 – Titolo abilitativo edilizio – Valutazione di un’opera edilizia in difetto di permesso di costruire – Concetto unitario di costruzione – Permanenza del reato – Momento della cessazione – Individuazione  AREE PROTETTE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali – D.P.R. n. 357/1997 – Interventi da eseguirsi nelle zone individuate come S.I.C. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Oggetto  del sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2013
Numero: 13037
Data di udienza: 26 Febbraio 2013
Presidente: Mannino
Estensore: Fiale


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – VIA – Interventi in zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario) – Permesso di costruire non preceduto dalla valutazione d’incidenza – Reato ex art. 44, lett. b), T.U. n. 380/2001 – Configurabilità – Art. 5 c.8, d.P.R. n. 357/1997 – Titolo abilitativo edilizio – Valutazione di un’opera edilizia in difetto di permesso di costruire – Concetto unitario di costruzione – Permanenza del reato – Momento della cessazione – Individuazione  AREE PROTETTE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali – D.P.R. n. 357/1997 – Interventi da eseguirsi nelle zone individuate come S.I.C. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Oggetto  del sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 21 Marzo (Cc. 26/02/2013) Sentenza n. 13037

DIRITTO URBANISTICO – VIA – Interventi in zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario) – Permesso di costruire non preceduto dalla valutazione d’incidenza – Reato ex art. 44, lett. b), T.U. n. 380/2001 – Configurabilità – Art. 5 c.8, d.P.R. n. 357/1997.
 
L’esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario), assentiti con permesso di costruire non preceduto dalla valutazione d’incidenza prevista dall’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357/1997, integra il reato previsto dall’art. 44, 1° comma – lett. b), del T.U. n. 380/2001 (Cass., Sez. III: 24.2.2011, n. 9308; 24.1.2012, n. 7613).

(conferma ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del 30/05/2012) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Pizzarelli


AREE PROTETTE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali – D.P.R. n. 357/1997 – Interventi da eseguirsi nelle zone individuate come S.I.C. – Titolo abilitativo edilizio. 
 
Il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), all’art. 5, comma 8, in relazione agli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario) stabilisce che “l’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi”. Viene dunque chiaramente specificato che la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La prevista procedura ha, infatti, lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di una particolare attività all’interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l’impatto e favorire la conservazione dell’ambiente.
 
(conferma ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del 30/05/2012) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Pizzarelli
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Valutazione di un’opera edilizia in difetto di permesso di costruire – Concetto unitario di costruzione – Permanenza del reato – Momento della cessazione – Individuazione.
 
In materia urbanistica, la valutazione di un’opera edilizia va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio. Conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell’opera in ogni sua parte, compresi i lavori dl rifinitura interni ed esterni.

(conferma ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del 30/05/2012) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Pizzarelli
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Oggetto  del sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p..
 
In tema di misure cautelari, oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell’art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992].
 
(conferma ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del 30/05/2012) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Pizzarelli

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 21 Marzo (Cc. 26/02/2013) Sentenza n. 13037

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere Rel.  
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere 
Dott. LUIGI MARINI          – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da PIZZARELLI GIUSEPPE
avverso l’ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del 30/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE; 
sentite le conclusioni del PG Dott. GABRIELE MAZZOTTA il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Pizzarelli Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 30 maggio 2012, con la quale il Tribunale di Taranto ha rigettato l’istanza di riesame da lui proposta (insieme ad altri interessati) avverso il decreto 4.5.2012 con cui il GIP di quel Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un fabbricato, da destinare a residenza agricola, composto da piano terra e seminterrato con relativa recinzione, sito in agro di Massafra.
 
Per tale fabbricato è stato rilasciato permesso di costruire in data 26.5.2006, che – secondo l’impostazione accusatoria – deve considerarsi illegittimo in quanto non ha tenuto conto del vincolo SIC/ZPS (sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale) istituito con la legge della Regione Puglia 20.12.2005, n. 18 per l’Area delle Gravine nella quale risulta ubicato il terreno di insediamento del manufatto (si tratta di un’area ad alta concentrazione di insediamenti rupestri, necropoli e siti archeologici, caratterizzata da fenomeni carsici e ricca di risorse naturalistiche).
 
La mancata rilevazione di detto vincolo ha comportato l’illegittimità del titolo abilitativo edilizio per l’omessa acquisizione della valutazione d’incidenza del progetto sull’area, la cui necessità è prescritta dal d.P.R. n. 357 dell’8.9.1997, come modificato dal d.P.R. n. 120 del 12.3.2003.
 
E’ stato configurato, pertanto, in ragione dell’omissione, il reato di cui all’art. 44, lett. b), del T.U. n. 380/2001.
 
Il ricorrente – sotto il profilo della violazione di legge – ha dedotto:
– la propria estraneità al fatto illecito contestato, perché egli è solo l’attuale proprietario del fabbricato assoggettato a sequestro, mentre il permesso di costruire risulta rilasciato a suo padre Pizzarelli Michele;
– la insussistenza del “periculum in mora”, in quanto – a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità della contestazione – non potrebbe ravvisarsi alcun pericolo di aggravamento del reato in una situazione in cui l’immobile deve considerarsi, in realtà, già ultimato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
 
1. In relazione alla prima doglianza va ribadito l’orientamento costante di questa Corte secondo il quale oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell’art. 321 cp.p. può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992].
 
2. Con riferimento, poi, al secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), all’art. 5, comma 8, in relazione agli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario) stabilisce che “l’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi”.
 
Viene dunque chiaramente specificato che la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La prevista procedura ha, infatti, lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di una particolare attività all’interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l’impatto e favorire la conservazione dell’ambiente.
 
Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo è, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio al principi comunitari di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale.
 
L’esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario), assentiti con permesso di costruire non preceduto dalla valutazione d’incidenza prevista dall’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357/1997, integra il reato previsto dall’art. 44, 1° comma – lett. b), del T.U. n. 380/2001 (così Cass., Sez. III: 24.2.2011, n. 9308; 24.1.2012, n. 7613).
 
2.1 La prospettata “ultimazione” del lavori è smentita dalla circostanza che, all’epoca dell’accertamento, il fabbricato risultava ancora allo stato grezzo.
 
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la valutazione di un’opera edilizia va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio. Conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell’opera in ogni sua parte, compresi i lavori dl rifinitura interni ed esterni.
 
Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, nella fattispecie in esame, a fronte degli elementi sottoposti alla cognizione del Tribunale, le contrarie argomentazioni svolte dal ricorrente (senza alcuna concreta specificazione circostanziale) integrano la prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, non proponibile in sede di legittimità.
 
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
ROMA, 26.2.2013
 

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